Militari – ordinamento militare – previsione che non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all'art. 894 del codice dell'ordinamento militare, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale – illegittimità costituzionale parziale.
Corte Costituzionale 18 MAGGIO 2023, N. 98
L'art. 210, comma 1, d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all'art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l'esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale.
Poiché, le due fattispecie poste a confronto – quelle dei medici e degli psicologi militari – rispondono alla medesima ratio derogandi e manca una giustificazione ragionevole e sufficiente a circoscrivere la norma censurata solamente ad una di essa, quella dei medici appunto, deve ritenersi sussistente la violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 237/2020: il legislatore, una volta riconosciuta l'esigenza di un'eccezione rispetto a una normativa più generale, non potrebbe, in mancanza di un giustificato motivo, esimersi dal realizzarne integralmente la ratio, senza per ciò stesso peccare di irrazionalità.
20-05-2023 10:51
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