Ministero della Difesa condannato a pagare 510.000 euro agli eredi di un caporal maggiore dell'esercito deceduto a seguito di un insorgenza tumorale. Aveva, in Bosnia, espletato servizio di pattuglia e controllo di zone bombardate, senza alcun mezzo di protezione dal contatto e dall'inalazione delle polveri tossiche sprigionate nell'aria da esplosioni di munizioni anche all'uranio impoverito utilizzate in quell'area, senza alcuna preventiva informazione circa la pericolosità di dette polveri.
T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., (ud. 20/07/2023) 11-09-2023, n. 5026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1811 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, n. 11;
per la condanna
al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali subiti, iure hereditatis, da -OMISSIS-, rispettivamente padre, madre, fratello e sorelle del defunto C.M. E.I. in congedo -OMISSIS-, deceduto in Roma il 10.02.2007 a causa della malattia dal medesimo contratta, per l'importo complessivo di Euro 1.000.000 (un milione) o per la maggiore o minore somma che l'On.le Tribunale adito vorrà determinare secondo il proprio giudizio equitativo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'insorgenza della malattia sino a quella dell'effettivo soddisfo, con conseguente condanna a carico delle Amministrazioni convenute alla corresponsione in favore dei ricorrenti della somma predetta con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di insorgenza della patologia sino a quella dell'effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm..;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20.7.2023 la dott.ssa D.Z. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con sentenza n. 19437 del 20.9.2010-1.10.2010, il Tribunale di Roma ha accolto la domanda risarcitoria spiegata dagli eredi (odierni ricorrenti in riassunzione) del deceduto -OMISSIS- (d'ora in poi "il militare"), in proprio e "iure successionis", contro il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, lo Stato Maggiore dell'Esercito e lo Stato Maggiore della Difesa.
L'azione fu inizialmente esercitata dallo stesso militare per ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito dell'insorgenza di una patologia tumorale.
In fatto l'attore espose:
1) di essere caporal maggiore dell'esercito;
2) di essere stato impiegato come esploratore nell'ambito della missione di pace internazionale in Bosnia (cui aveva aderito volontariamente) tra il 27.11.1997 e il 7.5.1998;
3) di aver espletato servizio di pattuglia e controllo di zone bombardate, senza alcun mezzo di protezione dal contatto e dall'inalazione delle polveri tossiche sprigionate nell'aria da esplosioni di munizioni anche all'uranio impoverito utilizzate in quell'area, senza alcuna preventiva informazione circa la pericolosità di dette polveri;
4) che al rientro in Italia, nell'agosto 1998, gli era stato diagnosticato un -OMISSIS-, successivamente aggravatosi (tanto da rendere necessario intervento chirurgico), seguito, nel 2003, da una -OMISSIS-, ancora in essere all'atto dell'introduzione della causa.
Costituitisi in giudizio, gli Stati Maggiori e il MEF eccepirono il proprio difetto di legittimazione passiva, perché privi di personalità giuridica, i primi, ed in quanto estraneo alla vicenda ed al rapporto il secondo.
Il 10.2.2007 il militare originario attore defunse e il giudizio venne proseguito dagli eredi, anche in proprio, chiedendo la condanna dei convenuti, previa declaratoria di responsabilità degli stessi nella causazione della malattia del proprio congiunto, al risarcimento dei danni subiti quantificati in complessivi euro 5.000.000,00.
Venne espletata, nel giudizio civile, istruttoria con CTU medico-legale sulla documentazione sanitaria esibita ed escussione testimoniale di alcuni commilitoni del militare.
La sentenza di primo grado:
1-ha affermato la giurisdizione del GO nel caso di specie, trattandosi di azione risarcitoria da illecito extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.);
2-ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva degli Stati maggiori, in quanto non dotati di una propria autonoma soggettività giuridica rispetto al Ministero di cui sono organi;
3-ha ritenuto accertato il nesso di causalità tra esposizione -OMISSIS-, sulla base della documentazione prodotta in atti e del rapporto del L.D.B., Dipartimento di Neuroscienze, Università di Modena e Reggio Emilia e di altri lavori scientifici anche internazionali da cui emerge la possibilità di una correlazione tra l'esposizione ad ambiente bellico inquinato da esplosione di bombe e munizioni all'uranio impoverito e l'insorgere di tumori;
4-in punto di nesso eziologico, ha anche rilevato che dagli esami il -OMISSIS- del militare, eseguiti nel 2004, è stata rilevata l'anomala presenza di nanoparticelle metalliche anche radioattive non biocompatibili e che tali conclusioni non sono state contrastate dai CTU, i quali pur constatando che il -OMISSIS- era già presente prima della missione, hanno chiarito che, adottando il criterio dì probabilità, proposto dalla commissione parlamentare di inchiesta istituita dal senato nel 2006, la seconda patologia appare, invece essere, compatibile con l'esposizione agli inquinanti chimici e radiologici presenti nell'ambiente operativi del militare;
5-ha, inoltre, rilevato che i testi escussi (commilitoni dell'attore) hanno confermato di non aver goduto di alcuna protezione o particolare precauzione e di aver usufruito dell'acqua del posto per la pulizia personale e del vestiario nonché per la preparazione dei cibi;
6- ha osservato che l'uso di armi all'uranio impoverito nella zona di missione del militare non è stato, inoltre, contestato dalle controparti, le quali hanno solo negato il nesso di causalità e dedotto il carattere volontario della missione, e che la Finanziaria 2008 ha previsto indennizzi in favore del personale impiegato in missioni in zone di conflitto che abbiano contratto patologie tumorali connesse all'esposizione ad agenti inquinanti derivanti dall'uso di munizioni all'uranio impoverito;
7- ha ritenuto irrilevante il carattere volontario della missione, che non esimeva il Ministero dall'informare i partecipanti alla missione dei rischi derivanti dall'uranio impoverito e di adottare ogni opportuna cautela atta a tutelare i soldati, obblighi entrambi totalmente omessi;
8-ha, quindi, riconosciuto la responsabilità del Ministero della Difesa per omessa informazione ed adozione delle opportune cautele, condannandolo, in solido con il MEF (senza soffermarsi sul titolo della sua responsabilità) al pagamento in favore degli eredi delle seguenti somme: 1) in favore dei genitori: euro 231.174 ciascuno per danno "jure proprio"; 2)in favore del fratello e delle sorelle: euro 128.430,00 ciascuno per danno "jure proprio"; c) in favore di tutti gli attori-eredi euro 400.000,00, per danno "jure successionis", da ripartirsi tra essi secondo i criteri della successione legittima (artt. 571 e 582 c.c.).
Avverso la sentenza hanno proposto appello il Ministero della Difesa ed il Ministero delle Finanze.
La sentenza d'appello (Corte d'Appello di Roma n. 7305/2019 pubbl. il 26.11.2019 RG n.6523/201) ha accolto parzialmente il motivo di appello proposto dai Ministeri appellanti di difetto di giurisdizione del G.O. (già eccepita in primo grado), articolato assumendo che le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale militare (non soggetto a privatizzazione) restano assoggettate alla giurisdizione del G.A. (arti. 3 e 63 D.Lgs. n. 165 del 2001).
In particolare la Corte ha ritenuto: "Con riferimento all'azione di risarcimento dei danni deve ritenersi che l'azione proposta dagli attori "iure hereditatis" appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, essendo stata dedotta quale condotta colposa dell'Amministrazione l'aver fatto operare il soggetto defunto in un ambiente irreversibilmente inquinato senza fornirgli le necessarie dotazioni di sicurezza e senza averlo informato dei rischi connessi all'esposizione e perciò sulla base di una condotta che non presentava un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego, ma costituiva la diretta conseguenza dell'impegno del militare in un "teatro operativo", senza adempiere, secondo l'assunto, all'obbligo di provvedere alla tutela del personale impiegato nelle operazioni; l'azione proposta dagli attori iure proprio appartiene, invece, alla giurisdizione del giudice ordinario poiché, da un lato, i proponenti erano estranei al rapporto di impiego del loro congiunto e poiché, d'altro canto, l'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 nel riservare al giudice amministrativo, oltre alle controversie relative ai rapporti di lavoro non contrattualizzati, anche i diritti patrimoniali connessi, sottintende la riferibilità di tali diritti alle parti del rapporto di impiego".
Essa ha pertanto così statuito in punto di giurisdizione: "1) dichiara il difetto di giurisdizione dell'autorità giurisdizionale ordinaria in relazione alla domanda risarcitoria proposta dagli eredi D'Inverno iure successionis".
In ragione di ciò gli odierni ricorrenti (ossia gli eredi del militare) agiscono in questa sede, in riassunzione, in ossequio alla statuizione soprariportata, ormai dotata di autorità di giudicato (per la restante parte, invece, la sentenza di appello che ha confermato quella di I grado, è stata ricorsa per Cassazione: con ordinanza n.35276/2021 la Corte ha rigettato l'impugnazione, come ha dichiarato la difesa dei ricorrenti nel corso della discussione orale, v. deposito del 20.7.2023 effettuato erroneamente nel fascicolo RG n.1505/2020).
Chiedono la condanna dei Ministeri intimati al risarcimento del danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale subito iure hereditatis.
Il Ministero della Difesa non ha svolto attività difensiva, mentre quello dell'Economia e Finanze, con relazione depositata il 13.6.2020, dopo aver evidenziato la pendenza del ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello (ormai però dotata di giudicato a seguito dell'intervenuta decisione di rigetto), per la parte contenente la conferma delle statuizioni di merito, ha insistito per la propria estraneità alla vicenda, da valutarsi in particolare tenendo conto della riconosciuta natura di responsabilità datoriale (e per ciò contrattuale) per i danni accertati (come chiarito dalla sentenza di appello nel qualificare l'azione proposta dal militare), ricadente, pertanto, esclusivamente sul Ministero della Difesa.
All'udienza del 20.7.2023, la causa è stata tratta in decisione, dopo la discussione orale del difensore dei ricorrenti ed in assenza di conclusionali e repliche delle parti.
Il ricorso è fondato, condividendo pienamente il Collegio le motivazioni poste a fondamento della sentenza del Tribunale civile di Roma n.19437/2010, in alcun modo smentite dalla successiva sentenza di appello (che ha resistito al gravame per Cassazione), alle quali rinvia in modo integrale.
In ordine al riconoscimento, in primis della sussistenza del nesso eziologico, giova evidenziare che la relativa motivazione ha specificamente esaminato le risultanze istruttorie desumibili dall'indagine "nanodiagnostica di microscopia elettronica a scansione e microanalisi a raggi X" svolta, in data 18.11.2004, dalla dr.ssa -OMISSIS- sul -OMISSIS- del militare (e, quindi, esaminando proprio la condizione clinica ed reperti biologici provenienti dal paziente e non, come in altri casi, facendo riferimento ad una ricostruzione teorica in merito al possibile nesso di causalità), che ha rivelato, nel reperto bioptico di midollo esaminato, la presenza di -OMISSIS- ed in particolare, nanoparticelle di F., che si presentano in forma agglomerata, nonché microparticelle isolate di R., Z. e P. (quest'ultima citotossica) ed alcuni detriti aventi un certo grado di radioattività come il composto ceramico che contiene A. ed altri ed altri e precisando che le particelle trovate non erano né biocompatibili, né biodegradabili.
Si aggiunga poi, che, ulteriore elemento fondante del nesso causale è desumibile dalla circostanza che il Ministero della Difesa, con decreti nn. 46, 48 ed 8, emessi rispettivamente in data 1.12.2008, 16.10.2008 e 16.3.2009, ha concesso ai genitori del militare sia l'elargizione sia l'assegno vitalizio speciale previsti per i militari "equiparati alle vittime del dovere", ove viene espressamente riconosciuta la dipendenza della malattia contratta dal medesimo da causa di servizio "in quanto riconducibile alle particolari condizioni ambientali operative cui è stato esposto" nel periodo della sua missione (sui rapporti tra l'istituto risarcitorio e quello indennitario ai fini della corretta ricostruzione del rapporto di causalità, si veda CdS n.715/2023).
Si rinvia, infine, alle ulteriori considerazioni, in tema di responsabilità datoriale, indicate a pag. 9 della predetta sentenza.
Venendo alla liquidazione del danno, il Tribunale, nel 2010, lo ha quantificato in euro 400.000,00 (l'indicazione in dispositivo della diversa cifra di euro 410.000,00 è imputabile a mero errore materiale in quanto, la motivazione della sentenza ben specifica che "si ritiene che lo stesso, considerata l'età giovane del danneggiato e la gravità della malattia, nonché valutata la sopravvivenza in vita di -OMISSIS- per il periodo di circa quattro anni, vada equitativamente quantificato in euro 350.000,00, cui devono essere aggiunti ulteriori euro 50.000,00 per il morale, per complessivi euro 400,000,00, da ripartirsi tra gli eredi ex artt. 571 e 582 c.c. secondo i criteri della successione legittima.", v. pag. 11 della sentenza cit.), specificandone il carattere equitativo, l'impossibilità di liquidarlo attraverso l'applicazione automatica dei criteri contenuti nelle tabelle utilizzate dai Tribunali e la necessità di compiutamente adeguarlo al caso concreto (v. pag. 10).
Condividendo tali principi, già affermati dalla giurisprudenza civile (ivi citata), ritiene il Collegio che, tenuto conto del tempo trascorso dalla pronuncia, si imponga l'attualizzazione della relativa liquidazione in euro 510.000,00 ominicomprensivi, a titolo di danno biologico e morale (nella stessa proporzione già riconosciuta nella sentenza n.19437/2010), con disconoscimento di ulteriori voci di danno, così come nella pronuncia richiamata.
Sugli importi dovuti, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione.
In particolare, poiché le somme sono liquidate ai valori monetari attuali e già rivalutate ad oggi, spettano i soli interessi legali calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza ed a far data dal decesso (10.2.2007), rinviandosi anche alle ulteriori statuizioni del G.O. in materia di liquidazione degli accessori.
La condanna va limitata al solo Ministero della Difesa, in considerazione della esclusività del rapporto lavorativo con tale organo e della natura datoriale della responsabilità (che ha determinato, tra l'altro, il riparto di giurisdizione nella presente vicenda conteziosa).
Non si ritiene di procedere alla compensazione parziale delle somme dovute con quelle percepite a titolo di indennizzo dagli attori, in considerazione della diversa natura e finalità degli emolumenti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mentre, in considerazione della eccezionale particolarità della vicenda sia in fatto sia per l'andamento complessivo della controversia, vengono compensate con il Ministero dell'Economia e Finanze.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per come chiarito in motivazione e per l'effetto condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore di -OMISSIS- della somma di euro 510.000,00, oltre interessi legali calcolati sulla sorte capitale svalutata al 10.2.2007 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza, somma da ripartirsi tra gli eredi secondo i criteri della successione legittima di cui agli artt. 582 e 571 c.c.
Rigetta nei confronti del Ministero dell'Economia e Finanze.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore dei ricorrenti in solido, delle spese processuali che liquida in euro 5.000,00, oltre accessori se dovuti, come per legge.
Compensa le spese di lite con il Ministero delle Finanze.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20.7.2023 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Referendario
16-09-2023 20:55
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