Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Militare Trapani

Sentenza

Primo graduato E. I. sanzionato con la perdita del grado per rimozione e con la ...
Primo graduato E. I. sanzionato con la perdita del grado per rimozione e con la cessazione del rapporto d'impiego a seguito di procedimento disciplinare. Infatti era stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato per i reati di oltraggio, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.
T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., (ud. 10/05/2023) 02-08-2023, n. 602
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 257 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Paolo Callà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, 152 Reggimento -OMISSIS-, Direzione Generale per il personale Militare 1 Reparto - 3ª Divisione Disciplina, -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Dante, 23;

per l'annullamento:

1) del D.Dirig. n. M.D. -OMISSIS- del -OMISSIS-, del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, notificato a mani in data 25 gennaio 2023, con il quale si dispone la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e per l'effetto la cessazione del rapporto d'impiego con la pubblica amministrazione, e di tutti gli atti presupposti e conseguenti, tra cui in particolare:

2) il provvedimento di deferimento alla Commissione di Disciplina a carico del ricorrente del Comando -OMISSIS-, emesso in data 30/11/2022 e di tutti gli atti presupposti e conseguenti;

3) il provvedimento di avvio dell'inchiesta formale disciplinare a carico del ricorrente del 30/6/2022 e di tutti gli atti presupposti e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, 152 Reggimento -OMISSIS-, Direzione Generale per il personale Militare 1 Reparto 3ª Divisione Disciplina, -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il ricorrente, in qualità di 1 Graduato, in forza presso il -OMISSIS-, è stato destinatario del decreto dirigenziale con il quale è stata disposta la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e la cessazione del rapporto d'impiego con la pubblica amministrazione, emesso a seguito di procedimento disciplinare.

1.1. Occorre premettere in fatto che:

- in data 21.12.2021 il ricorrente veniva tratto in arresto dalla S.V. della Polizia di Stato di -OMISSIS- per i reati di oltraggio, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale;

- in data 22.12.2021 la Questura di -OMISSIS- comunicava al Comando del -OMISSIS- l'avvenuto arresto; nella stessa data la Procura della Repubblica di -OMISSIS- informava il Comando del Distaccamento del -OMISSIS- dell'avvenuto arresto e della presentazione dell'arrestato davanti al Giudice del dibattimento per la celebrazione del giudizio direttissimo; il GIP di -OMISSIS-, con ordinanza, convalidava l'arresto a carico del ricorrente, disponendo a carico dello stesso l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria;

- con decreto del 12.1.2022 il Ministero disponeva la sospensione precauzionale dall'impiego a titolo obbligatorio a carico del ricorrente, a decorrere dal 22 dicembre 2021;

- il 27 gennaio 2022, all'udienza del giudizio direttissimo (procedimento penale n. 3035/21), il difensore del ricorrente avanzava richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.;

- seguiva la sentenza n. 57/2022 del Tribunale di -OMISSIS-, di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., con cui il ricorrente veniva condannato alla pena di mesi 10 di reclusione e veniva revocata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione all'autorità giudiziaria;

- il 28 gennaio 2022 il -OMISSIS-, ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 1393, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 66 del 2010, disponeva il rinvio del procedimento disciplinare a carico del ricorrente all'esito del procedimento penale;

- il 22 febbraio 2022 il Comandante del -OMISSIS-, vista la sentenza di patteggiamento (non ancora irrevocabile) e considerati i precedenti del ricorrente e la prognosi negativa futura sul suo comportamento, proponeva la commutazione della sospensione precauzionale obbligatoria in quella facoltativa, con parere favorevole del Comandante delle -OMISSIS- dell'8 marzo 2022;

- il 3 marzo 2022 la sentenza diveniva irrevocabile per scadenza dei termini di impugnazione e veniva acquisita dal Ministero della Difesa il successivo 5 maggio 2022;

- il 17 marzo 2022, la Direzione generale per il personale militare decretava la commutazione della sospensione precauzionale obbligatoria in facoltativa a carico del ricorrente a far data dal 27 gennaio 2022;

- il 30 giugno 2022 veniva disposta inchiesta formale disciplinare dal Comandante delle -OMISSIS-, con contestazione degli addebiti all'inquisito in data 6/7/2022;

- a conclusione dell'inchiesta la stessa Autorità, in data 7 ottobre 2022, deferiva il ricorrente al giudizio di una Commissione di Disciplina, la quale, il 16 novembre 2022, giudicava il ricorrente non meritevole di conservare il grado;

- indi, in data 23 gennaio 2023, il Ministero della Difesa ha disposto la perdita dello stato e la cessazione dal pubblico impiego con il decreto oggetto dell'odierno gravame.

1.2. Il ricorrente deduce le seguenti censure:

1) nullità del procedimento disciplinare dovuto ad inosservanza dei termini di legge per l'avvio e la conclusione del procedimento ai sensi degli artt. 1392 e 1393 del D.Lgs. n. 66 del 2010, mancanza di motivazione, eccesso di potere;

2) violazione dell'articolo 1398, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 66 del 2010; errata applicazione e violazione dell'art. 1393 del D.Lgs. n. 66 del 2010; mancanza di motivazione, eccesso di potere: secondo il ricorrente, quanto meno alla data del 22 febbraio 2022, allorquando il Comandante di Fanteria proponeva la nuova sospensione facoltativa del ricorrente, l'Autorità competente aveva elementi conoscitivi sufficienti per iniziare l'azione disciplinare nei confronti del ricorrente ma, ciononostante, avrebbe illegittimamente soprasseduto applicando l'art. 1393, comma 1, secondo periodo, anziché l'art. 1398, lettera a), del D.Lgs. n. 66 del 2010, senza alcuna motivazione; inoltre, sarebbe da escludersi che, nel caso in esame, venisse in rilievo un fatto-reato di particolare complessità e che, quindi, l'Autorità competente ad avviare il procedimento disciplinare non avesse conoscenza di tutti gli elementi del fatto-reato oggetto del procedimento amministrativo; sarebbe stato violato il termine di 270 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare di cui all'art. 1393, comma 4, del D.Lgs. n. 66 del 2010, in quanto il procedimento, a dire del ricorrente, avrebbe dovuto aprirsi il 22.2.2022 e concludersi il 19.10.2022, anziché il 25.1.2023.

1.3. Si è costituito il Ministero intimato per resistere al gravame.

1.4. Alla camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 la causa è passata in decisione, con avviso alle parti circa la possibilità di adozione di una decisione in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

2. Il ricorso è infondato; di seguito le motivazioni della sentenza, rese nella modalità redazionale semplificata di cui all'art. 60 c.p.a.

2.1. L'art. 1393 del D.Lgs. n. 66 del 2010, comma 1, secondo periodo, così dispone:

"per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all'articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all'articolo 1357, l'autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale".

2.2. Nella fattispecie sono ravvisabili i presupposti indicati dalla norma in parola, tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa dall'interessato (rapportata all'impiego dallo stesso svolto) e considerato che, proprio in relazione a tale gravità, era necessaria un'adeguata conoscenza della dinamica dei fatti da parte dell'Amministrazione, al fine di orientare nella maniera più congrua la relativa valutazione sul piano disciplinare.

Occorre considerare, infatti, che il ricorrente è stato condannato a dieci mesi di reclusione:

- per il delitto di cui all'art. 337 c.p., perché "minacciava e usava violenza per opporsi a pubblici ufficiali mentre compivano atti dell'ufficio; in particolare, nel corso di un intervento volto a sedare un diverbio intercorso" in un bar a -OMISSIS-, nel quale intervenivano alcuni operatori di Polizia, "con fare minaccioso e atteggiamento di sfida, si avvicinava ai volti" degli operatori e, mentre uno di loro tentava di allontanarlo, proferiva parole ingiuriose e minatorie ("Sei solo un omissis, io non ho paura di te, sono un Lagunare, tanto ti ritrovo e vedi cosa ti faccio, ti ammazzo, ti faccio vedere chi sono io …"); "quindi, proseguiva la condotta di resistenza attiva, dapprima spintonando e colpendo al volto e alla spalla" un operatore "e poi continuando a dimenarsi nel corso dell'ammanettamento, colpiva" anche un altro operatore, provocando lesioni a entrambi;

- per il delitto di cui agli artt. 582, 61 n. 2 e 10 c.p., perché cagionava lesioni personali agli operatori di polizia.

Si tratta, all'evidenza, di una infrazione di particolare gravità, in relazione alla quale, dunque, in maniera tutt'altro che irragionevole, l'Amministrazione ha ritenuto di non disporre di elementi conoscitivi sufficienti sulla dinamica dei fatti e, pertanto, di non poter effettuare fin da subito una compiuta valutazione disciplinare, stabilendo dunque di rinviare l'esame disciplinare della vicenda al termine del procedimento penale, ai sensi del citato art. 1393, primo comma, secondo periodo, del D.Lgs. n. 66 del 2010.

2.3. Ciò posto, quanto al rispetto del termine di conclusione del procedimento disciplinare, occorre rilevare che l'art. 1392, comma 3, del D.Lgs. n. 66 del 2010, ricollega la decorrenza del termine alla "conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili", sicché nella fattispecie il termine risulta essere stato rispettato.

Ed invero:

- il 5 maggio 2022 (dies a quo) l'Amministrazione ha avuto conoscenza della sentenza integrale munita del visto di irrevocabilità (circostanza questa incontestata);

- il 30 giugno 2022 (ossia entro 90 giorni dal dies a quo) è stato avviato il procedimento disciplinare, con la disposizione dell'inchiesta formale disciplinare e la contestazione degli addebiti al ricorrente;

- il -OMISSIS- (quindi entro il termine di 270 giorni dal suindicato dies a quo) è stato adottato il provvedimento finale.

2.4. Ne discende l'infondatezza di tutte le doglianze dedotte con il ricorso, che pertanto va respinto.

2.5. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono il criterio della soccombenza, come di norma.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del Ministero resistente, liquidandole complessivamente in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se previsti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Marco Buricelli, Presidente

Tito Aru, Consigliere

Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza