Sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri imputato di truffa aggravata chiede il rimborso delle spese legali sostenute per i due giudizi penale. La richiesta è rigettata anche se il sottufficiale era stato assolto.
T.A.R. Calabria, sez. I, 17 novembre 2022 n. 2065
Presidente Giovanni Iannini; Estensore Arturo Levato;
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Il ricorrente, sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, agisce per l'annullamento del D.M. n. -omissis-, con cui il direttore della Divisione della Direzione Generale per il Personale militare ha rigettato la richiesta di rimborso della notula spese legali prodotta dal ricorrente, nonché della nota prot. -omissis- con cui l'Avvocatura Generale dello Stato, in sede di istruttoria, ha espresso parere negativo sulla richiesta di rimborso, instando altresì per l'accertamento del diritto al pagamento delle relative spese.
Emerge, in particolare, dagli atti che a seguito di procedimento penale a suo carico, l'esponente era condannato dal Tribunale militare di Napoli con sentenza del 4 febbraio 2013 alla pena sospesa di nove mesi di reclusione per il reato di truffa militare aggravata, limitatamente a n. 2 ore di lavoro straordinario, dalle ore 10:30 alle ore 12:30 del 2 febbraio 2012, pari ad euro 28,32, mentre era assolto limitatamente a n. 2 ore di lavoro straordinario del medesimo giorno, pari ad euro 32,07. La Corte militare d'Appello di Roma con sentenza del 26 novembre 2015 ha poi assolto il deducente "perché il fatto non sussiste" in riferimento al primo episodio.
Il 18 ottobre 2016 il ricorrente presentava quindi, ai sensi dell'art. 18 D.L. n. 67 del 1997, convertito in L. n. 135 del 1997, istanza di rimborso della notula spese di patrocinio legale in misura pari ad euro 20.898,00, oltre accessori di legge, nella considerazione che la vicenda penale era stata originata da fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio e per l'assolvimento degli obblighi istituzionali.
Dopo una serie di interlocuzioni procedimentali era adottato, previo parere dell'Avvocatura Generale dello Stato prot. n. -omissis-, l'avversato decreto del Ministero della Difesa n. -omissis- di rigetto della richiesta di rimborso, sull'assunto che pur ritenendosi comprovata la condotta delittuosa del graduato, l'assoluzione era stata disposta in quanto il pregiudizio subito dall'amministrazione non era stato considerato economicamente apprezzabile.
Di tali determinazioni il deducente ne prospetta l'illegittimità per violazione dell'art. 18 D.L. n. 67 del 1997 e per difetto di motivazione.
2. Resiste la p.a. intimata.
3. All'udienza del 4 novembre 2022, in prossimità della quale la difesa erariale ha depositato una memoria, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Lamenta il ricorrente, con due censure suscettibili di trattazione congiunta, che il diniego avversato è stato emanato in contrasto con l'art. 18 D.L. n. 67 del 1997, in quanto a fronte dell'assoluzione conseguita con formula piena sarebbe da escludersi ogni sua forma di responsabilità, avendo l'amministrazione militare anche omesso di esercitare il potere disciplinare nei suoi confronti. Inoltre, la determinazione di diniego sarebbe priva di adeguata motivazione.
L'assunto va disatteso.
Occorre premettere che l'Avvocatura Generale dello Stato per mezzo del parere prot. n.-omissis- ha negato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio rimborso delle spese di patrocinio legale, poiché "il fatto -allontanamento dal servizio- per il quale il militare è stato tratto a giudizio è pacifico e l'imputato è stato assolto poiché il giudice penale non ha escluso la responsabilità, ma in ragione della pochezza della fattispecie ha escluso la punibilità".
Ciò chiarito, l'art. 18 D.L. n. 67 del 1997 stabilisce che "le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato".
In sostanza, la richiamata prescrizione postula, ai fini del rimborso delle spese legali, che la pronuncia favorevole debba escludere in ogni caso la responsabilità del dipendente, valutando "come inesistenti i profili fattuali o la fattispecie soggettiva dell'illecito" imputati allo stesso dipendente (Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 giugno 2020, n. 3936).
Tale elemento non è tuttavia ravvisabile nella fattispecie in esame.
Invero, per come evincibile dalla sentenza della Corte militare d'Appello di Roma, il giudice di seconde cure "... pur ritenendo provata la condotta in contestazione ma avendo tuttavia a riferimento la pochezza della fattispecie sottoposta al suo esame, è portata a concludere che non risulta integrato il reato militare di truffa ipotizzato, non potendosi ritenere il danno patrimoniale conseguente all'attività decettiva contestata come economicamente apprezzabile".
A fronte quindi dell'accertata sussistenza della condotta tenuta dal graduato ma dell'esclusione del reato per la particolare tenuità del fatto, correttamente, pertanto, la resistente amministrazione ha negato il rimborso delle spese legali e ciò sulla scorta di un'adeguata motivazione per relationem ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 241 del 1990, mediante il richiamo al parere n. prot. n.-omissis- reso dall'Avvocatura Generale dello Stato.
5. Il ricorso è pertanto infondato.
6. La particolarità della questione trattata consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
03-04-2023 18:36
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