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Sentenza

T.A.R. Piemonte Torino Sez. III, 03/08/2023, n. 739. L'assenza di univoci (e...
T.A.R. Piemonte Torino Sez. III, 03/08/2023, n. 739. L'assenza di univoci (ed univocamente concordanti) riferimenti scientifici dimostranti la presenza di un nesso diretto fra l'operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l'insorgenza di specifiche patologie, non impedisce il riconoscimento del rapporto causale, posto che la correlazione eziologica, ai fini amministrativi e giudiziari, può basarsi anche su una dimostrazione in termini probabilistico-statistici. In presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in un teatro operativo caratterizzato, come nel caso di specie, da potenziale contaminazione da agenti patogeni) la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata, salvo che l'Amministrazione non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità.
T.A.R. Piemonte Torino Sez. III, Sent., (ud. 12/07/2023) 03-08-2023, n. 739

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 269 del 2020, proposto da -Ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro temporeMinistero dell'Economia e Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in persona del Ministro pro temporeentrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege avente sede in Torino, via dell'Arsenale, 21;

per l'annullamento

del Decreto nr. -OMISSIS- con il quale il Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - II Reparto - 7^ Divisione - 1^ Sezione ha dichiarato "NON" dipendente da causa di servizio l'infermità "Linfoma mediastinico non H. trattato con chemioterapia in assenza di secondarismi" e respinto la connessa domanda di concessione dell'equo indennizzo nonché di tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi ivi espressamente compresi i pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nr. -OMISSIS- e nr. -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. - -Ricorrente- è membro in servizio dell'Esercito italiano, con il grado di Primo Caporal Maggiore volontario (di seguito "P.C.M.") in ferma prefissata quadriennale. Dal 23/08/2017 al 10/04/2018 egli ha preso parte in Iraq all'operazione Prima Parthica con incarico di istruttore del Mobile Training Team, nucleo operativo interforze destinato all'addestramento delle forze di polizia irachene. Quattro mesi dopo il ritorno in patria, egli ha subito un ricovero ospedaliero in ragione di persistenti dolori al petto e dei ripetuti episodi di emottisi sofferti. Nel corso della degenza, gli è stato diagnosticato un "linfoma mediastinico non H.".

Con istanza prodotta in data 23/11/2018, il -ricorrente- ha chiesto il riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio a norma del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 e la conseguente erogazione dell'indennità di legge. La diagnosi ("Linfoma mediastinico non H. trattato con chemioterapia in assenza di secondarismi") è stata confermata dalla Commissione Medica Ospedaliera di Milano, che ha dichiarato altresì il militare inidoneo al servizio militare incondizionato (cfr. con verbale BL/B n. -OMISSIS-). Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (di seguito, "Comitato di Verifica") ha successivamente ritenuto che l'infermità non fosse dipendente da fatti di servizio ed ha emesso parere contrario al riconoscimento del beneficio di legge (parere n. -OMISSIS-). Instaurato il contraddittorio con l'interessato ex art. 10-bis L. 7 agosto 1990, n. 241, il Comitato di Verifica ha reso nuovo parere, confermando il giudizio negativo (parere n. -OMISSIS-).

Il Ministero della Difesa ha infine emesso il decreto n. -OMISSIS- con il quale, in linea con il contenuto dei pareri precedentemente emessi, l'istanza presentata dal militare è stata definitivamente respinta.

2. - Avverso tale provvedimento insorge il -ricorrente- con ricorso del 24/04/2020, articolando un unico di impugnazione (rubricato "Eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento dell'azione amministrativa, incongruità, inattendibilità, insufficienza, illogicità ed apoditticità della motivazione. Eccesso di potere per erronea interpretazione della situazione di fatto, errore sul presupposto. Illegittimità per violazione dell'art. 2, comma 78, della L. n. 244 del 2007 e dei D.P.R. n. 37 del 2009, D.P.R. n. 90 del 2010, D.P.R. n. 40 del 2012 e del relativo rischio tipizzato").

Le difese attoree muovono quattro principali rilievi, sostenendo in estrema sintesi che l'Amministrazione avrebbe:

- ricostruito le mansioni svolte dal -ricorrente- in Iraq sulla sola scorta di rapporti informativi finalizzati a respingere la pretesa risarcitoria avanzata ante causam dal ricorrente e, per questa ragione, non obiettivi nel ricostruire le reali condizioni di sicurezza del teatro operativo;

- ignorato il rapporto informativo redatto dal Cap. B. da cui emergerebbe incontestabilmente che il ricorrente è stato esposto ad uranio impoverito ed altri metalli pesanti nel corso dell'operazione Prima Parthica;

- trascurato il fatto che il -ricorrente- ha prestato servizio dal 2011 al 2013 presso il poligono militare di Monte Romano, contaminato dalla dispersione di micro e nano particelle di metalli pesanti e sostanze radioattive;

- negletto l'incidenza sull'eziologia del tumore dello stress sofferto dal -ricorrente- nel corso dell'Operazione Parthica e delle vaccinazioni somministrate al personale inviato in missione fuori-area, ivi incluso il ricorrente.

3. - I Ministeri intimati si sono costituiti in data 27/4/2020 e, con successiva memoria del 20/7/2020, hanno contestato ogni addebito e chiesto l'integrale reiezione delle pretese di controparte.

4. - All'udienza pubblica del 13/07/2023 le parti hanno discusso la causa e il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. - Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di cui appresso.

6. - L'accertamento dell'esistenza di un nesso di causa tra le infermità contratte dai pubblici dipendenti e il servizio prestato compete, a norma degli artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 461 del 2001, al Comitato di Verifica istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il parere del Comitato di Verifica è vincolante per l'Amministrazione procedente, la quale ha il dovere di adottare il proprio provvedimento in conformità al giudizio dell'organo tecnico ex art. 14 del D.P.R. n. 461 del 2001 (donde - si nota incidentalmente - la legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze: cfr. sul punto, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. II, 05/05/2022 n. 3558).

Le valutazioni del Comitato di Verifica sono espressione di discrezionalità tecnica e dunque, in applicazione di un generale principio valevole nell'ambito della giurisdizione amministrativa di legittimità, "sono sottratte al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo salvi i casi in cui si ravvisi un'irragionevolezza manifesta o un palese travisamento dei fatti, ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 885). Il sindacato giudiziale è pertanto di tipo c.d. intrinseco debole, ossia limitato a profili di evidente travisamento di fatti, manifesta illogicità o palese incongruità della motivazione (così da ultimo ex plurimis Cons. Stato, sez. II, 20 febbraio 2023, n. 1698), "ferma restando per il Giudice l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell'Amministrazione procedente" (cfr. Cons. Stato, sez. III, 23 aprile 2019, n. 2593).

Ferme tali limitazioni, la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che "l'assenza di univoci (ed univocamente concordanti) riferimenti scientifici dimostranti la presenza di un nesso diretto fra l'operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l'insorgenza di specifiche patologie, non impedisca il riconoscimento del rapporto causale, posto che la correlazione eziologica, ai fini amministrativi e giudiziari, può basarsi anche su una dimostrazione in termini probabilistico-statistici. In presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in un teatro operativo caratterizzato, come nel caso di specie, da potenziale contaminazione da agenti patogeni) la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata, salvo che l'Amministrazione non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità. Proprio l'impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto (quanto univoco) di causa-effetto per il riconoscimento del concorso di altri fattori collegati ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei teatri operativi, non si rivela pretendibile la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la dimostrazione in termini probabilistico-statistici. In tale prospettiva, il verificarsi dell'evento ex se integra elemento sufficiente (criterio di probabilità) a determinare la titolarità, in capo alle vittime delle patologie, agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in tutti quei casi in cui l'Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità; diversamente, è opportuno soggiungerlo, dalla titolarità a pretese di carattere risarcitorio, a presupposto delle quali è necessaria non soltanto l'emersione di un pregiudizio (nella fattispecie, ricongiungibile al servizio prestato) e la presenza di un obiettivo nesso di derivazione causale fra occorrenza lesiva ed attività lavorativa, ma anche il riconoscimento della componente psicologica (condotta omissiva, ovvero commissiva) ascrivibile al datore di lavoro a titolo (almeno) colposo" (Cons. Stato, 7 ottobre 2021, n. 6684; cfr. anche Cons. Stato, Sez. I, parere n. 435 del 17 marzo 2021; Cons. Stato, Sez. IV, n. 1661 del 2021, n. 7560 del 2020 e n. 3112 del 2022).

Secondo l'indirizzo in esame, largamente prevalente in giurisprudenza, la normativa in materia stabilisce una sostanziale inversione dell'onere della prova, in ragione della quale, accertata la presenza del militare nelle aree inquinate, è l'Amministrazione tenuta a dimostrare - in negativo - che gli elementi nocivi presenti nelle zone di guerra non abbiano determinato l'insorgere della patologia o - in positivo - che detta patologia dipenda invece da altri fattori esogeni dotati di autonoma, esclusiva e determinante efficacia causale per l'insorgere dell'infermità. "Pertanto, qualora l'Amministrazione non abbia fornito almeno un principio di prova circa l'intervento di un fattore oncogenetico alternativo e diverso rispetto all'esposizione all'uranio impoverito e ai metalli pesanti … si deve riconoscere integrato il necessario presupposto eziologico (TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 655 del 2022), allorché il ricorrente abbia documentato in termini plausibili la presenza di adeguati indici rivelatori dell'aggravamento del rischio di insorgenza di patologie tumorali (quali l'assenza di specifiche protezioni individuali, in territori caratterizzati da elevatissimo fattore di rischio connesso al contatto con ambiente contaminato dall'utilizzo di munizionamento all'uranio impoverito ed in genere da forte inquinamento bellico; la somministrazione ai militari di massicce vaccinazioni; l'utilizzo di munizionamento all'uranio impoverito) (v. Cons. St., Sez. IV, n. 7560 del 2020)" (TAR per il Veneto, Sez. I, 03/03/2023 n. 292).

In sintesi, a fronte della plausibile esposizione del militare ad agenti patogeni, il collegamento causale tra la patologia da questo contratta e la causa di servizio sussiste fintantoché l'Amministrazione non abbia fornito prova della loro ininfluenza sulla malattia così da rendere superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio sul punto.

7. - Così tracciate le coordinate normative di riferimento, il compendio documentale acquisito, non efficacemente contraddetto dall'Amministrazione, consente di affermare che nel contesto dell'Operazione Prima Parthica il -ricorrente- abbia svolto il proprio servizio in condizioni caratterizzate dall'esposizione a fattori di concreto rischio ambientale, ivi inclusa la plausibile dispersione nell'aria di metalli pesanti.

Significativo in tal senso è lo schema di rapporto informativo riconducibile - nei limiti cui infra - al cap. E.B., dimesso dal ricorrente sub doc. 8 (recante "Schema di rapporto informativo per istanza di riconoscimento di infermità ai sensi del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243"). Al Paragrafo 7 vi si legge in particolare: "Dal 12.09.2017 al 10.04.2018 il volontario è stato dislocato presso la Training Center di Atrush (IRAQ), in qualità di istruttore Mobile Training Team, nell'ambito dell'Operazione 'Prima Parthica'. In tale base Kurda, il personale del contingente italiano alloggiava in ambienti polverosi e caratterizzati da precarie condizioni igieniche, il vitto veniva garantito da cibarie approvvigionate in loco e cucinate da personale locale. Sia per quanto riguarda l'alimentazione, che l'igiene personale l'approvvigionamento idrico era asservito della rete idrica locale. In tale periodo il volontario è dovuto permanere in zone interessate in passato da operazioni belliche, ove è stato fatto largo uso di munizionamento pesante anche all'uranio impoverito con conseguente dispersione nell'ambiente di metalli pesanti. Per l'espletamento dell'incarico di istruttore Mobile Training Team giornalmente il personale del contingente italiano, operava presso le aree addestrative e nei poligoni di tiro locali. Con cadenza quindicinale, ha partecipato a poligoni a favore del personale dell'esercito Kurdo, in tali attività veniva utilizzato munizionamento di provenienza non verificabile e fornito dal Kurdistan Training Coordination Center. Il militare in tale periodo, ha operato presso la "Training Center" di Atrush (IRAQ), in zona prettamente rurale e caratterizzata dalla presenza di pozzi per l'estrazione e la lavorazione del petrolio greggio. Tale area, non essendo soggetta a tutte le normative e leggi presenti sul territorio Nazionale, si riscontrava una forte presenza di discariche a cielo aperto, nonché zone destinate allo smaltimento dei residui delle lavorazioni del greggio. La zona in cui il contingente italiano era dislocato, è soggetta a frequenti ed improvvise tempeste di sabbia, che ne rendevano l'aria satura di particelle e polvere".

Il Collegio non ignora che - per espressa intestazione - il documento in esame costituisce uno "schema" di rapporto, non recante la data di protocollo né la sottoscrizione dell'ufficiale redigente, e che esso è - recte, sarebbe - stato elaborato nel contesto procedimentale relativo all'erogazione della speciale elargizione di cui al D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, non già dell'equo indennizzo di cui al D.P.R. n. 461 del 2001. Non ignora nemmeno che tra la documentazione prodotta dall'Amministrazione figura un (diverso) rapporto informativo a firma del Cap. B., di tenore significativamente difforme rispetto a quello versato in atti dal ricorrente (doc. 9 di parte resistente, recante "Rapporto informativo per istanza di riconoscimento di infermità contratta in servizio e/o per causa di esso"). In particolare, in esso non risultano compilati i Paragrafi 7 e 8, dedicati alla descrizione delle particolari condizioni ambientali e operative o di altre circostanze che possano aver contribuito all'insorgenza della malattia sofferta dall'interessato.

Purtuttavia, anche a fronte di tali considerazioni, la rilevanza del documento prodotto dal ricorrente in questo giudizio non può essere negletta.

Per un verso, la documentazione di causa suggerisce che lo "schema" di rapporto facesse in qualche modo parte del compendio istruttorio della fase procedimentale, come testimoniato dal fatto che, in sede di osservazioni ex art. 10-bis L. n. 241 del 1990, il -ricorrente- si sia stupito del fatto che i Paragrafi 7 del rapporto non risultassero compilati ("Dall'unico rapporto informativo riferito all'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità in questione, redatto dal Cap. E.B., nulla si evince al riguardo delle motivazioni addotte dal sottoscritto a sostegno della propria istanza, in particolare al punto 7, riferito ad episodi specifici che possono avere nesso di causalità con l'insorgenza della patologia denunciata"). A conferma di tale circostanza vi è la nota "M D -OMISSIS-" firmata in data 23/11/2018 dal "Comandante della 34a compagnia Cap. f.(alp) spe RN E.B. " (pag. 12 del doc. 4 di parte ricorrente), con cui è stata trasmessa all'Amministrazione competente l'istanza di riconoscimento della causa di servizio proposta dal -ricorrente-; tra gli allegati alla nota figura, infatti, il "Rapporto informativo redatto dal Comandante di Compagnia", ossia del medesimo Cap. B., ciò che impone di ritenere che detto rapporto (o verosimilmente lo "schema", favorevole dal ricorrente, prodotto in questo giudizio) fosse stato allegato dall'interessato in sede procedimentale. È dunque significativo - e rilevante in questo giudizio, quale indice dell'illegittimità dell'azione amministrativa - che entrambi i pareri resi dal Comitato di Verifica, cui il provvedimento impugnato ha fatto espresso ed esclusivo rimando, non contengano alcuna menzione del rapporto del cap. B., la cui rilevanza era stata sottolineata dal militare istante.

Per altro e decisivo verso, le Amministrazioni convenute, ritualmente costituitesi in giudizio, non hanno preso alcuna posizione in ordine allo "schema" di rapporto informativo prodotto dal ricorrente sub doc. 8 né hanno offerto alcuna replica alle deduzioni contenute nel ricorso introduttivo, ove pure figurano ampi stralci del documento in questione. Le parti resistenti non hanno dunque chiarito se ed in che misura il Comitato di Verifica abbia esaminato il contenuto del rapporto informativo, anche al solo fine di escludere che lo "schema" prodotto dal -ricorrente- abbia assunto o potesse assumere alcuna rilevanza ai fini della decisione amministrativa.

In sede procedimentale come giudiziale, dunque, l'Amministrazione, nell'indagare le condizioni di sicurezza del teatro operativo cui è stato assegnato il ricorrente, è parsa fondare le proprie conclusioni in via pressoché esclusiva sui rapporti informativi stilati dai cap. G. e D.. Si tratta tuttavia di rapporti elaborati in un contesto affatto diverso rispetto a quello indennitario di cui al D.P.R. n. 461 del 2001, giacché essi sono stati redatti al fine di consentire al Ministero della Difesa di prendere posizione rispetto alla pretesa risarcitoria stragiudiziale avanzata dal -ricorrente- (come testimoniato dalla rubrica "1 C.le Magg. VFP4 EI -ricorrente- C/Ministero della Difesa. Atto stragiudiziale di diffida e messa in mora per risarcimento dei danni …"). Il contesto di elaborazione dei rapporti è rilevante giacché, pur non potendosi dubitare della loro obiettività, essi paiono incentrati sulla sussistenza di eventuali profili di "colpa" dell'Amministrazione, quale elemento della fattispecie risarcitoria invocata dal militare. Essi non sono invece finalizzati ad accertare se e in che misura le condizioni ambientali od operative del servizio prestato dal -ricorrente- in Iraq fossero connotate in concreto da fattori di rischio ambientale, in particolare nel contesto delle operazioni svolte al di fuori del compound militare alleato. La sovrapposizione dei piani - risarcitorio e indennitario - non ha dunque consentito all'Amministrazione di delineare i presupposti del beneficio invocato dal militare, né a fortiori di accertarne la sussistenza.

La copiosa documentazione versata in atti suggerisce invece che le condizioni del teatro operativo in cui ha operato il -ricorrente- esulassero dal perimetro ordinario del servizio, giacché significativamente gravose e connotate da una plausibile contaminazione da metalli pensanti.

I rapporti informativi menzionati nei pareri del Comitato di Verifica attestano infatti che, nel corso del proprio servizio in Iraq, il ricorrente ha svolto attività di scorta di convogli anche su strade sterrate, nonché di assistenza quale istruttore di tiro alle unità "Peshmerga" dell'esercito curdo, le cui dotazioni militari - per incontroversa prospettazione del ricorrente - non erano sotto il controllo dell'Esercito italiano. Risulta altresì che egli abbia partecipato, in servizio alle forze di intervento rapido (c.d. contingente Q.R.F. - "Quick Reaction Team"), al pattugliamento della diga di Mosul, con attività di vigilanza e osservazione anche all'esterno dei mezzi militari. Risulta infine che il cibo assunto dal -ricorrente- nel corso del servizio fosse - quantomeno in parte - approvvigionato in loco. Vi è dunque prova documentale del fatto che il ricorrente abbia operato per lungo tempo all'esterno del compound militare alleato, spostandosi anche su strade sterrate a bordo di autoveicoli sia coperti che scoperti, e sia stato periodicamente in stretta prossimità all'utilizzo di munizioni ed armamenti non appartenuti al contingente italiano, in una regione geografica che negli anni e nei decenni precedenti è stata teatro di conflitti militari caratterizzati dall'uso di armi pesanti e ad uranio impoverito (come testimoniato dalle numerose relazioni internazionali prodotte dal ricorrente).

Tali condizioni di impiego impongono di ritenere che il militare, impregiudicate le pur significative precauzioni assunte dall'Esercito, possa essere venuto a contatto con agenti inquinanti presenti nell'aria e nel suolo in ragione dei bombardamenti avvenuti negli anni e dell'esposizione massiccia (dichiarata dal militare, e non approfondita dall'Amministrazione) a numerosi composti.

In definitiva, l'Amministrazione non ha ricostruito correttamente i presupposti di fatto del beneficio indennitario invocato dal ricorrente, svolgendo un'istruttoria che non può considerarsi esaustiva. Ne consegue l'illegittimità sotto questo profilo del provvedimento impugnato.

8. - Tali considerazioni portano all'emersione di un secondo profilo di illegittimità.

Come visto in precedenza, il militare che abbia contratto una patologia dopo aver prestato servizio in teatri operativi degradati o inquinati è assistito da una sostanziale inversione dell'onere probatorio: il verificarsi dell'evento (id est, la malattia) costituisce infatti condizione sufficiente per l'accesso agli strumenti indennitari (non già al rimedio risarcitorio), salvo l'Amministrazione militare non fornisca prova del fatto che la patologia contratta dal militare dipenda da altri fattori esogeni dotati di autonoma, esclusiva e determinante efficacia eziologica.

Nel caso di specie, le motivazioni dei pareri resi nel corso del procedimento rendono palese che il Comitato di Verifica si sia mosso dall'assunto - fatalmente errato - che il riconoscimento della dipendenza esigesse la prova diretta del nesso di causalità fra il servizio prestato e la malattia. L'Amministrazione militare ha cioè ricercato (ed escluso la sussistenza di) una prova che la legge imponeva di ritenere già integrata, sia pure sulla scorta di un criterio statistico-probabilistico. Per converso (e per conseguenza), essa non ha ricercato fattori eziologici che escludessero il nesso di causa, come invece prescritto dalla normativa applicabile, che le consentiva di negare l'indennità solo vincendo la "l'inversione probatoria" da cui il militare era assistito.

In tal modo essa ha violato il parametro normativo applicabile, così come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa prevalente. Da ciò consegue l'illegittimità, sotto questo ulteriore profilo, del provvedimento impugnato.

9. - Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve considerarsi nel suo complesso fondato e, pertanto, la domanda del ricorrente deve trovare integrale accoglimento, con conseguente annullamento del decreto n. -OMISSIS- e degli atti presupposti e connessi. In sede di riedizione del potere, le Amministrazioni intimate dovranno provvedere in conformità all'accertamento contenuto in questa sentenza (in particolare il fatto che il -ricorrente- abbia prestato servizio in condizioni connotate da una plausibile contaminazione da metalli pensanti) nonché alle coordinate normative tracciate in ordine all'indagine del nesso di causa. L'istruttoria per la corresponsione dell'equo indennizzo richiesto dal ricorrente dovrà concludersi con provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

10. - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna le Amministrazioni intimate, in solido tra loro e - ai fini del riparto interno - in uguale proporzione, a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che conseguentemente liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre spese generali nella misura del 15% del compenso riconosciuto, C.P.A. e I.V.A. sull'imponibile, nonché contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone fisiche comunque ivi citate.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente

Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore

Lorenzo Maria Lico, Referendario
Avv. Antonino Sugamele

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