Capitano dell'Esercito Italiano impugna le note caratteristiche. La scheda valutativa annuale "fotografa" il rendimento complessivo del militare, senza che i precedenti giudizi possano interferire nella valutazione, di modo che ogni nota caratteristica è autonoma, cioè indipendente, dall'altra e la diversità di valutazione tra un anno e un altro, costituisce, in genere, un evento fisiologico, che non richiede particolari motivazioni.
Tar Lazio sez. I stalcio sede di ROMA, numero provv.: 2023/17442,
Numero ricorso:201704064
N. 17442/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04064/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4064 del 2017, proposto da
L.C. , rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Buononato, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 114;
contro
Ministero Difesa, 3° Reggimento Trasmissioni, non costituiti in giudizio;
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Rapporto informativo "Modello B" del Capitano t. (tlm) L.C. , datato 3.2.2017, n. d'ordine 31 comunicato il 6.2.2017 e relativo al periodo 18.7.2016 -15.9.2016;
e comunque, di qualsiasi atto presupposto, conseguenza o correlato all'atto sopra impugnato o di sua esecuzione anche se non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 novembre 2023 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, ufficiale dell'Esercito italiano, ha contestato il giudizio, nei suoi confronti espresso e contenuto nel Rapporto informativo n.31 con il quale per il periodo "dal 18.7.2016 al 15.9.2016"
è stato valutato "molto buono ".
Avverso il riportato provvedimento il ricorrente ha reagito con ricorso giurisdizionale.
Preliminarmente allo scrutinio dei motivi di ricorso principale, il Collegio intende valutare la censura relativa al diniego, espresso dalla p.a., alla richiesta avanzata dal ricorrente, in data 2 marzo 2017, di acquisire, agli atti di causa, la documentazione asseritamente afferente al provvedimento contestato e dall'amministrazione parzialmente respinta in data 28 marzo 2017.
Nell'occasione la parte ricorrente aveva chiesto di acquisire:
- Note caratteristiche per gli anni dal 2007 al 2016 del Capitano Lucio Cinque;
- Statini mensili presenza dal 16 luglio al 16 settembre del Cap Lucio Cinque
- Statini mensili presenza dal 16 luglio al 16 settembre del Compilatore Rapporto Informativo e I Revisore;
- Contratti effettuati dal 1.1.2012 al 31.12.2017 dai Capi Sezioni Contratti Ufficiali Roganti;
- Contratti rogati dal Capitano Cinque Lucio dal 16 Luglio al 16 Settembre;
- Tracciati Promil dal compilatore per il periodo dal 16.7.2016 al 16.9.2017 al Cap Cinque per redazione contratti;
La resistente ha accolto l'istanza di accesso agli atti con riferimento unicamente alla documentazione caratteristica dell'interessato per gli anni dal 2007 al 2016 e quella per gli statini delle presenze dell'interessato nei mesi da luglio a settembre 2016.
Il ricorrente non ha censurato, con successivi motivi aggiunti, le successive istanze di accesso, dallo stesso avanzate (29 marzo 2017 e 14 settembre 2023) e non riscontrate dalla p.a.
L'indicata istanza deve configurarsi quale istanza avanzata in corso di causa avverso il parziale diniego di accesso.
L'art. 116 cpa, al primo comma, statuisce che: "Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si applica l'articolo 49. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni".
Il secondo comma del citato articolo recita: "In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio".
Ora, risulta che il ricorso principale, in uno con la censura del parziale diniego di accesso agli atti, è stata avanzata il 2 marzo 2017, è stato spedito per la notifica il 7 aprile 2017, ossia nel previsto termine decadenziale.
Nondimeno il ricorso non risulta partecipato, con riferimento alla contestazione del diniego di accesso agli atti non ostesi, ai controinteressati.
Ciò comporta l'inammissibilità dell'istanza di accesso con riferimento a tutti quei documenti che riguardano soggetti diversi dal ricorrente.
Dalla disamina dei documenti richiesti, solo quelli consegnati dalla p.a. all'attuale ricorrente non riguardano anche terzi.
Pertanto, in buona sostanza, il diniego di accesso agli atti espresso dalla p.a., così come avanzata dal ricorrente, deve essere respinta.
Con riferimento, invece, ai motivi avanzati con il ricorso principale il Collegio osserva.
Con il primo motivo di ricorso l'attuale ricorrente ha sostenuto la nullità del provvedimento impugnato in quanto lo stesso è stato adottato oltre il termine stabilito di 60 giorni per la redazione del rapporto informativo.
Inoltre il rapporto informativo non è stato firmato digitalmente, né lo stesso risulta debitamente bollato.
In merito è appena il caso di osservare che il termine indicato dalla normativa ha carattere ordinatorio, sicché il suo superamento non assume alcuna valenza giuridica rispetto alla legittimità del documento.
Quanto agli altri rilievi, essi assumono una mera valenza formale e, come tali, non sono in grado di incidere sul contenuto sostanziale del documento, a meno che la parte sollevi querela di falso in merito alla genuinità dello stesso, evenienza questa che, nel caso di specie, non risulta verificata.
Con il secondo motivo di gravame il ricorrente ha lamentato una flessione del giudizio rispetto alle precedenti valutazioni, insistendo per l'accesso agli atti, richiesti con pec del 2 marzo 2017 e non riscontrata.
In merito alla questione dell'accesso agli atti il Collegio rinvia alle considerazioni sopra espresse.
Con riferimento, invece, alla censura del giudizio espresso nella scheda contestata, in quanto inferiore a quello in precedenza rassegnato per il ricorrente, è opportuno precisare che il predetto ha contestato le risultanze del giudizio non avendo i superiori motivato tale flessione, anzi i giudizi espressi dai diversi compilatori sarebbero contraddittori ed irrazionali.
Al riguardo deve essere rilevato che la scheda valutativa annuale "fotografa" il rendimento complessivo del militare, senza che i precedenti giudizi possano interferire nella valutazione, di modo che – vigente il principio dell'autonomia dei giudizi riferiti ai diversi periodi di servizio considerati – ogni nota caratteristica è autonoma, cioè indipendente, dall'altra e la diversità di valutazione tra un anno e un altro, costituisce, in genere, un evento fisiologico, che non richiede particolari motivazioni.
Infatti, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che "i giudizi analitici e quello complessivo contenuti nel rapporto informativo possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente ad un anno e quelli espressi negli anni precedenti e senza che sussista, a riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica" (TAR Lazio, Sez. I bis, 25 luglio 2018, n. 8444).
Deve, poi, essere osservato che il giudizio contenuto nelle schede valutative dei militari "… non è sindacabile, in quanto il rendimento del personale attiene alla cd. "discrezionalità organizzativa" dell'Amministrazione, che costituisce una tipica valutazione di merito e rientra in ambito di valutazione riservato alla P.A., in cui il giudice amministrativo deve limitarsi a riscontrare l'eventuale sussistenza dell'eccesso di potere, inteso sia nelle sue figure tradizionali figure sintomatiche, sia nelle forme più evolute del sindacato di ragionevolezza e proporzionalità" (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I bis, 24/04/2019, n. 5215).
L'eventuale contraddittorietà o illogicità della scheda valutativa, essa deve palesarsi ictu oculi, per cui il sindacato di legittimità del giudice amministrativo deve essere limitato ad una verifica sulla non manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto, senza poter entrare nel merito dell'azione amministrativa (TAR Calabria Catanzaro, Sez. II, 19 giugno 2012, n. 605; Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 novembre 2011, n. 5902) che, nel caso di specie, il Collegio non ravvisa.
Ebbene, alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Rosa Perna
IL SEGRETARIO
07-01-2024 13:39
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