Il Comandante delle Scuole dell'Aeronautica Militare chiede ad un Ufficiale, per il Ministero della Difesa, la somma di Euro 18194, per avere usato 3 condizionatori per 12 ore al giorno, sia nel periodo estivo che invernale.-
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) N. 12237/2023 REG.RIC.
N. 06898/2023 REG.PROV.CAU.
N. 12237/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 12237 del 2023, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiana Apostolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domiciliazione in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del decreto n. -OMISSIS- del 2023 del Comandante delle Scuole dell'Aeronautica Militare, III Regione Aerea
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato :
che, prima facie ed impregiudicata ogni ulteriore valutazione, il ricorso appare ammissibile e meritevole di attenzione nella parte in cui viene contestata la quantificazione del preteso danno subìto dall'Amministrazione militare per l-OMISSIS-;
che l'importo preteso dall'Amministrazione a detto titolo risarcitorio è stato da ultimo stimato in euro 18.194,12 (al lordo di rivalutazione e interessi ed al netto di spese di ripristino), cifra che appare eccessiva rapportata alla comune esperienza;
che, per quanto è dato arguire, il calcolo da ultimo operato dall'Amministrazione è frutto del mero taglio forfetario di 1/3 di un'ancor più gravosa stima iniziale, che era stata basata su un utilizzo ipotizzato dei tre condizionatori per tutto l'anno e per 12 ore al dì nel periodo considerato, e, pertanto, risulta attualmente parametrato ad un'ipotesi di utilizzo di 8 mesi all'anno e per 12 ore al dì che, a prescindere dalla congruità del costo orario applicato, appare ancora distante dal presumibile impiego fattone dall'Ufficiale nel caso di specie;
che, invero, il comprovato aumento nei mesi freddi del consumo di gas relativo all'alloggio di servizio appare indice attendibile dell'avvenuto utilizzo, ai fini del riscaldamento, dell'impianto a caldaia (i cui costi di utenza erano a carico del ricorrente) e non dei condizionatori (i cui costi erano invece a carico dell'Amministrazione), secondo una logica di razionale risparmio economico improntata alla diligenza del buon padre di famiglia;
che quella stessa diligenza è presumibile sia stata usata dall'Ufficiale nell'uso dei condizionatori nei mesi caldi, sì da poter escludere la verosimiglianza di un loro impiego per 12 ore al giorno;
che vanno nondimeno considerati –secondo quanto già assunto nelle sue stime di calcolo dall'Amministrazione- anche probabili periodi di assenza dall'abitazione, durante la stagione estiva, del ricorrente;
che nella situazione data si rilevano altresì apprezzabili rischi di danno dall'esecuzione del provvedimento sottostante nelle more della decisione;
che si ritiene che le ragioni cautelari possano essere adeguatamente soddisfatte nell'immediato chiedendo all'Amministrazione Militare di ripronunciarsi sul rapporto, operando un ricalcolo dei consumi che, nel rispetto degli spazi di discrezionalità tecnica spettanti all'Amministrazione, elabori una stima basata su una presunzione di utilizzo limitata ai mesi caldi (considerando anche verosimili periodi di assenza per ferie estive dall'abitazione) e con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo le coordinate di cui sopra e che dia poi separata evidenza dei parametri assunti quanto ai costi orari di consumo energetico e alle modalità e tassi di calcolo di interessi e/o rivalutazione monetaria;
che restano comunque salve e impregiudicate, anche nel sottosistema di accertamento e liquidazione del danno in via amministrativa diciplinato dal combinato disposto degli artt. 452, 453 e 454 del T.U. Ordinamento Militare nonché rispetto al presente provvedimento, le autonome prerogative in materia riconosciute alla giurisdizione della Corte dei conti quanto ad accertamento e liquidazione dell'eventuale danno erariale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
accoglie l'istanza cautelare e sospende per l'effetto i provvedimenti impugnati ai limitati fini del riesame nei sensi di cui in motivazione da parte dell'Amministrazione Militare, la quale dovrà ottemperare, depositandone prova in Segreteria, entro e non oltre il decimo giorno antecedente alla prossima udienza camerale del 31 gennaio 2024, cui si rinvia la causa in prosieguo, riservando in tale sede anche la decisione in ordine alle spese di fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata o a ledere la sua dignità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Domenico De Martino Giovanni Iannini
IL SEGRETARIO
13-01-2024 17:39
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