Il riesame della sanzione disciplinare di corpo presuppone, ai sensi dell'art. 1365 del codice militare, oltre che la forma scritta dell'istanza, l'esibizione, a carico del condannato, di prove nuove e dirimenti che, a suo tempo, quest'ultimo non era stato in grado di introdurre nel giudizio disciplinare per fatto non imputabile.
Consiglio di Stato, Sez. I, sent. del 22 gennaio 2024, n. 50.
Il riesame della sanzione disciplinare di corpo presuppone, ai sensi dell'art. 1365 del codice militare, oltre che la forma scritta dell'istanza, l'esibizione, a carico del condannato, di prove nuove e dirimenti che, a suo tempo, quest'ultimo non era stato in grado di introdurre nel giudizio disciplinare per fatto non imputabile.
Il dovere di sinteticità, disciplinato dagli art. 3 c.p.a. e 13 ter disp. att. c.p.a., si applica anche al ricorso straordinario, di modo che non possono essere esaminate le pagine del gravame eccedenti il limite dimensionale ivi fissato.
È, pertanto, inammissibile il ricorso straordinario che si dilunga per 68 pagine, collocando i motivi di impugnazione oltre il limite dimensionale di 35 pagine.
03-02-2024 03:04
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