Istigazione alla corruzione.
Cassazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 15658 Anno 2024
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: AMOROSO RICCARDO
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
sul ricorso proposto da
L.J. , nata in Cina il .....
avverso la sentenza del 17/01/2023 della Corte di appello di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Firenze
ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Prato in data 7 gennaio 2019
che aveva condannato la ricorrente per il reato di istigazione alla corruzione
ascrittole di cui all'art. 322, comma 2, cod. pen. alla pena di anni due e mesi otto
di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche (p.b. pari al minimo
di anni 4, ridotta di 1/3).-
Alla ricorrente si contesta di avere offerto la somma di 2.500 euro ad un
Appuntato dei Carabinieri per indurlo a compiere un atto contrario ai doveri di
ufficio, a seguito di un controllo con alcoltest eseguito nei confronti del coniuge
colto alla guida di un'autovettura con evidenti sintomi di ebbrezza, documentati
dall'esito positivo dell'alcoltest con valori di 1,31 g/I e 1,21 g/I (fatto commesso in
data 9 luglio 2015).
Il Tribunale aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in ragione
del motivo familiare che aveva determinato la condotta della predetta, ovvero
l'aver agito per evitare un grave pregiudizio alla famiglia (temendo che potesse
essere sospesa o revocata la patente di guida al marito che svolgeva il lavoro di
autista), oltre che per l'assenza di precedenti penali.
2. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso, articolando
un unico motivo di seguito indicato.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata
concessione della circostanza attenuante prevista dall'art. 323-bis cod. pen.
negata in considerazione della ravvisata impossibilità di valutare lo stesso
elemento di fatto posto a base del riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche.
In sostanza si censura la valutazione della Corte fiorentina che ha violato il
consolidato orientamento secondo cui una stessa situazione di fatto può essere
valutata sotto due diversi profili non costituendo violazione del principio del ne bis
in idem, laddove ha escluso la possibilità di valutare il dato favorevole del movente
della condotta perché già apprezzato ai fini del riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche.
3. Si deve dare atto che il procedimento è stato trattato nelle forme del
contraddittorio cartolare di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020,
convertito nella legge con modificazioni del 18/12/2020 n. 176, come prorogato
dall'art. 16 d.l. n. 228 del 30/12/2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato perchè travisa il senso della
motivazione della sentenza impugnata.
Invero, la Corte di appello ha giustificato la mancata applicazione
dell'attenuante della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 323-bis cod.
pen., innanzitutto, in ragione dell'importo non irrisorio (2.500 euro in contanti)
della somma offerta ad un appuntato dei carabinieri per indurlo a compiere un atto
contrario ai suoi doveri (non sospendere la patente di guida), rapportato allo
stipendio mensile del militare.
Quindi, la Corte di merito ha evidenziato che l'unico elemento favorevole
valorizzato per riconoscere le circostanze attenuanti generiche (ovvero il movente
familiare meritevole) non poteva giustificare un ulteriore beneficio oltre le già
concesse attenuanti non solo e non tanto perché era stato già apprezzato per
riconoscere le predette attenuanti ma perché non vi erano ulteriori elementi
favorevoli che potessero giustificare l'attenuante speciale prevista dall'art. 323-bis
cod. pen., essendo stato apprezzato come grave il pericolo cui era stato esposto il
bene giuridico protetto, per l'elevato rischio che il carabiniere fosse tentato di
accettare l'allettante offerta corruttiva.
Peraltro, il precedente penale richiamato nel ricorso (Sez. 6, n. 45623
del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425), si riferisce ad un principio opposto affermato
con riguardo a profili di fatto sfavorevoli all'imputato che possono essere
considerati anche per istituti diversi senza violazione del ne bis idem sostanziale
(in una fattispecie in tema di gravità dei precedenti al fine di escludere tanto le
attenuanti generiche quanto per riconoscere la recidiva).
Vero è che nulla preclude in linea teorica che uno stesso elemento di fatto
possa essere preso in considerazione ai fini dell'applicazione di istituti giuridici
diversi, ma sempre che ricorrano gli estremi di entrambi gli istituti richiamati
(come affermato nella sentenza della Sez. 2, n. 18892 del 05/03/2004, Bufano,
Rv. 22922, in una fattispecie in tema di concorso del fatto tenue del 648 cpv.
cod.pen. con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche).
Correttamente la Corte di appello ha, perciò, rilevato che il movente già
apprezzato ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non
potesse giustificare anche il beneficio previsto dall'art. 323-bis cod. pen., perché
oltre ad essere stato già valutato a suo favore per attenuare la pena non era di
per sé apprezzabile per ritenere il fatto come di particolare tenuità, in assenza di
ulteriori indici che valutati complessivamente potessero giustificare la
qualificazione in tali termini.
Pertanto, sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve
essere dichiarato inammissibile.
2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma
dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento
delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo
determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 13 marzo 2024
consigliere estensore e Presidente
25-04-2024 10:17
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