Militari. Impugnazione scheda valutativa.
Tar Lazio SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 4, numero provv.: 202318499, Numero ricorso:201010271
N. 18499/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10271/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10271 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mileto, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via degli Scipioni n. 268/a, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Guardia di Finanza - Comando Generale;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
per l'annullamento
quanto all'atto introduttivo del giudizio:
- del provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza di cui alla scheda valutativa relativa al periodo dal 20 gennaio 2009 al 27 settembre 2009, concernente il servizio prestato dal ricorrente nell'incarico di Capo Ufficio Programmazione, Pianificazione e Controllo presso il Comando Regionale Emilia-Romagna della Guardia di Finanza di Bologna;
- del provvedimento del Comandante Generale della Guardia di Finanza prot. n. -OMISSIS-/10 in data 30 luglio 2020, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto avverso l'anzidetta scheda valutativa;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, fra i quali le relazioni istruttorie dei superiori gerarchici intervenuti nella redazione del documento caratteristico impugnato, pervenute con foglio n. -OMISSIS-/10 in data 21 luglio 2010
quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 19 maggio 2023:
- della Relazione della Guardia di Finanza – Comando Regionale Emilia Romagna, del 12 luglio 2010 a firma del Gen. -OMISSIS-;
- della Relazione della Guardia di Finanza – Comando Interregionale dell'Italia centro-settentrionale, prot. -OMISSIS-/2010 del 27 luglio 2010 a firma del Generale -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone il ricorrente che, con la scheda valutativa oggetto di gravame, sono stati espressi inferiori rispetto a quelli conseguiti nei precedenti periodi valutativi ed in occasione dello svolgimento delle medesime funzioni.
Soggiunge di aver presentato ricorso gerarchico avverso l'anzidetto documento caratteristico, rappresentando l'irragionevolezza dell'abbassamento del giudizio relativamente alle qualità personali e professionali; nella circostanza, sottolineando la mancata attribuzione – anche in questo caso, diversamente rispetto al passato – di conclusiva espressione laudativa.
Nell'evidenziare come il quadro decrementativo del giudizio sia conseguito alle valutazioni espresse dal Primo e dal Secondo Revisore (diversamente, rispetto al giudizio reso dal Compilatore, diretto superiore del ricorrente), quest'ultimo denuncia che sia mancato un congruo apparato motivazione a conforto non solo del deteriore apprezzamento del servizio prestato (e, quindi, del conclusivo giudizio espresso nella scheda valutativa in discorso), ma anche del diverso convincimento espresso dai Revisori, rispetto alla valutazione rassegnata dal Compilatore della scheda.
2. Viene, pertanto, con il presente ricorso lamentato che il Comandante Generale del Corpo, nel decidere il ricorso gerarchico proposto avverso l'anzidetta scheda, abbia omesso di prendere in considerazione il complesso delle doglianze dall'interessato articolate con il mezzo di tutela amministrativo, segnatamente sotto il profilo della denunciata inadeguatezza motivazionale.
Assume, per l'effetto, parte ricorrente che l'atto avversato sia illegittimo per:
Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del D.P.R. N. 429 DEL 1967, delle "Istruzioni per i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di Finanza- Edizione 1974", di cui al D.M. 1° agosto 1974, Titolo I, Parte V (in particolare, punti 1., lett. d) ed e), 6 e 9) e relativi allegati, dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, delle Circolari del Comando Generale della Guardia di Finanza nn. 6070/R/1190 del 1979, 250986/1190 del 1983, 227167/3^ del 2002 e 218000 del 1996. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, errore di fatto, travisamento die fatti, manifesta arbitrarietà, illogicità ed incoerenza.
3. Con motivi aggiunti depositati il 19 maggio 2023, il ricorrente – nel rappresentare che in data 10 marzo 2023 l'Avvocatura Generale dello Stato ha prodotto in giudizio una serie di documenti, tra i quali le due Relazioni specificate in epigrafe (conosciute, quindi, solo da tale data), ha articolato le seguenti, ulteriori censure.
3.1) Violazione e/o falsa applicazione della Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto, prot. 330000/1290/1 del 16 settembre 1996, delle Direttive del Comando Generale della Guardia di Finanza prot. 218000 del 14 giugno 1996, nonché dei princìpi generali in materia di istruttoria dei procedimenti amministrativi. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifeste, sviamento. Illegittimità derivata.
Nella Circolare indicata in rubrica, avente ad oggetto "Contenzioso in materia di documentazione caratteristica", è fissato il principio secondo cui, a fronte di un ricorso in tale materia, le "controdeduzioni ai gravami", che devono essere richieste ai due Revisori delle note caratteristiche impugnate, devono essere "completate da analitici, motivati ed esaustivi elementi istruttori – concernenti anche il merito – prodotti dalle Autorità intervenute nella formazione dell'atto impugnato. Ciò anche nel caso in cui sussistono motivi per proporre l'irricevibilità, l'inammissibilità o l'improponibilità del gravame".
Diversamente, nelle due Relazioni impugnate, difetta l'esplicitazione di qualsivoglia elemento istruttorio fattuale, utile a far comprendere all'Autorità preposta alla decisione del ricorso gerarchico se le valutazioni rese dai due Revisori siano state o meno fondate su elementi concreti e rilevanti.
3.2) Violazione e/o falsa applicazione delle Direttive del Comando Generale della Guardia di Finanza prot. 218000 del 14.06.1996. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifeste, sviamento. Illegittimità derivata.
Sostiene parte ricorrente che, in sede di revisione delle valutazioni del Compilatore, incomba sui due Revisori un particolare obbligo di motivare le loro difformi conclusioni, rispetto al giudizio reso dal Compilatore, a fronte dell'esigenza di compiuta emersione delle ragioni a fondamento dell'esercizio di una difforme potestà valutativa (e ciò anche con riferimento al riconoscimento di espressioni laudative).
3.3) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità ed ingiustizia manifeste, sviamento
Quanto alla flessione della capacità organizzativa a "buona" e di quella didattica, educativa e addestrativa a "convincente", le Relazioni appaiono in contraddizione con la contemporanea ammissione che il ricorrente aveva "gestito le pur limitate risorse umane a sua disposizione": il che, lungi dall'essere un demerito, avrebbe dovuto, invece essere apprezzato quale elemento di ulteriore merito.
La flessione della "motivazione al lavoro" nel periodo di riferimento viene – a dire del ricorrente, irragionevolmente – dal Primo Revisore posta in correlazione con il fatto che, nello stesso arco di tempo, il ricorrente era risultato vincitore per l'accesso al 38° Corso Superiore di Polizia Tributaria, il cui superamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. 41/2015, costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti.
4. Conclude la parte per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.
5. In data 10 dicembre 2010, le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio; ed hanno poi depositato, in data 10 marzo 2023, analitica memoria di controdeduzioni, insistendo conclusivamente per la reiezione del gravame.
6. Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 6 dicembre 2023.
7. Come precedentemente indicato, contesta il ricorrente la scheda valutativa relativa al periodo dal 20 gennaio 2009 al 27 settembre 2009, concernente il servizio prestato nell'incarico di Capo Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo presso il Comando Regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza di Bologna.
Con tale giudizio, veniva all'interessato riconosciuta, per il "rendimento in servizio" la qualifica apicale di "eccellente", affiancata dall'ulteriore nota elogiativa di "meritevole di apprezzamento".
Nella valutazione di sintesi formata dal Secondo Revisore (Comandante Interregionale dell'Italia Centro-Settentrionale della Guardia di Finanza) veniva evidenziato che "il Maggiore -OMISSIS- è Ufficiale Superiore in possesso di ottime qualità e doti complessive. Sorretto da vasta ed approfondita preparazione culturale e tecnico-professionale nonché da spiccata motivazione al lavoro, ha operato quale Capo Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo di un Comando Regionale con competenza, risolvendo in modo esauriente le diverse problematiche inerenti il particolare settore di impiego. Dotato di spiccato buon senso è acuto nel giudicare i dipendenti. In servizio ha fornito rendimento costantemente elevato, meritevole di apprezzamento. È membro del Co.Ba.R. affiancato al Comando Regionale Emilia Romagna e dal 21.10.2008 anche al COIR affiancato al Comando Interregionale dell'Italia Centro Settentrionale per la categoria Ufficiali…".
Siffatto documento si discostava, rispetto ai precedenti giudizi caratteristici redatti nei confronti dell'Ufficiale:
- limitatamente alle note elogiative e laudative affiancate alla qualifica di "eccellente", a fronte della mancata conferma della notazione di "lode" precedentemente ottenuta;
- con riferimento al deteriore apprezzamento espresso per talune "voci interne" ("capacità di espressione scritta e orale"; "capacità organizzativa"; "capacità didattica, educativa e addestrativa"; "motivazione al lavoro").
Il ricorso gerarchico proposto dall'odierno ricorrente veniva respinto dal Comandante Generale della Guardia di Finanza con provvedimento, pure oggetto dell'odierno gravame, con il quale:
- ritenuto che "l'atto impugnato è coerente nelle sue parti, essendo assicurata l'esistenza del necessario rapporto di armonia e conseguenza tra i giudizi espressi nei confronti delle singole doti, i giudizi complessivi e la qualifica finale attribuita";
- e rilevato che esso risulta "motivato in linea con le disposizioni vigenti e con i consolidati orientamenti giurisprudenziali di riferimento, con specifico riguardo … al principio di autonomia dei giudizi caratteristici sia nel tempo sia con riferimento a valutazioni rese da Autorità diverse da quelle intervenute nella sua redazione";
si reputava legittimo il giudizio impugnato.
8. Il quadro normativo di riferimento, rilevante ai fini della delibazione della sottoposta controversia, è rappresentato, in primo luogo, dall'art. 1026 del Codice dell'Ordinamento Militare, applicabile al Corpo della Guardia di Finanza in virtù del richiamo operato dall'art. 2138 del medesimo Codice, che individua, in ordine decrescenti, le seguenti qualifiche finali da attribuire in sede di redazione della documentazione caratteristica:
- "eccellente",
- "superiore alla media",
- "nella media",
- "inferiore alla media"
- e "insufficiente".
In tale contesto, la qualifica finale di "eccellente" (in sede di prima valutazione attribuita al ricorrente), è riservata (Titolo I, Capo V, punto 3 della pubblicazione 1° agosto 1974) al militare che "emerge nettamente per qualità e rendimento eccezionali, vale a dire, all'ufficiale le cui qualità sono tanto spiccate ed il rendimento è di tale livello e continuità da farlo non soltanto emergere, ma sovrastare altri che parimenti emergono".
Nel caso in esame, il Comandante Interregionale dell'Italia Centro-Settentrionale di Firenze (2° Revisore) ha confermato la massima qualifica finale di "eccellente", accompagnandola con notazioni di "apprezzamento".
Ciò rilevato, va ulteriormente rammentato che nella "Premessa" alle "Istruzioni per i documenti caratteristici degli Ufficiali, dei Sottufficiali e dei Militari di truppa della Guardia di Finanza" viene stabilito che:
- "i documenti caratteristici sono emanazione strettamente personale del superiore. Questi, impegnando la propria coscienza, trae gli elementi di giudizio dalla conoscenza diretta dell'attività svolta dal giudicando" (punto 2);
- "i giudizi espressi in ciascun documento caratteristico debbono riferirsi esclusivamente al periodo di tempo contemplato dal documento e alle qualità che il giudicando ha dimostrato di possedere nonché al rendimento fornito durante quel periodo. Non può farsi menzione di fatti e circostanze estranei a tale periodo" (punto 5);
- "altre valutazioni non possono vincolare né la coscienza né la facoltà di giudizio del superiore, il quale deve giudicare per conoscenza personale di quanto ha constatato nel periodo di tempo cui la valutazione è riferita; ciò perché le valutazioni sono autonome, cioè indipendenti l'una dall'altra sia relativamente al tempo sia relativamente alle Autorità che intervengono nella formazione di uno stesso documento caratteristico" (punto 6).
La circolare del Comando Generale - I Reparto, n. 218000 del 14 giugno 1996 ( "Direttive in materia di redazione della documentazione caratteristica"), al paragrafo 2., punto 2.(5) soggiunge che ciascun documento caratteristico è strettamente correlato al periodo oggetto di giudizio e ogni valutazione è pertanto autonoma, "ossia indipendente da quelle precedentemente rese nei confronti del medesimo soggetto, poiché queste ultime non possono vincolare né la coscienza né la facoltà di giudizio del superiore".
9. Quanto sopra precisato, va in primo luogo rammentato come consolidata giurisprudenza abbia ripetutamente affermato che, nell'ambito del sistema di valutazione del personale militare, i giudizi formulati dalle Autorità valutatrici sono connotati da un'ampia discrezionalità tecnica, in quanto scaturiscono dalla conoscenza personale del valutato e dall'apprezzamento di tutte le attività condotte dallo stesso, dal modo di proporsi e interfacciarsi con i superiori e colleghi, dalla valutazione delle capacità professionali, dalla motivazione al lavoro, nonché dallo spirito di abnegazione e di sacrificio dimostrati.
Per questo, afferiscono al merito dell'azione amministrativa, e quindi sfuggono alle censure di legittimità; salvo che, con riguardo alle ben note figure sintomatiche dell'eccesso di potere, non si rivelino palesemente arbitrari, irrazionali, illogici, ovvero basati su un evidente travisamento dei fatti (Cons. Stato, Sez. I, 26 settembre 2022, n. 1556/2022; Sez. II, 31 gennaio 2022, n. 664; Sez. IV, 14 maggio 2021, n. 3799).
Sulla base di tale coordinata ermeneutica individuante la latitudine espansiva del potere valutativo (e la correlata perimetrazione del sindacato giurisdizionale), va soggiunto che la discordanza tra le opinioni espresse dai diversi segmenti appartiene alla fisiologia del processo valutativo e non ne riflette una patologia, se non quando essa si traduca in proposizioni tra loro logicamente incompatibili.
La giurisprudenza, anche molto risalente, ha sempre attribuito una fondamentale funzione di garanzia per il valutando all'Ufficiale Revisore, chiarendo che questi può anche introdurre nuovi elementi di giudizio, qualora rilevi lacune od omissioni nella valutazione del Compilatore (Cons. Stato, Sez. IV, 1° marzo 1974, n. 210), per cui "la revisione, da parte di non più di due Autorità superiori nella stessa linea di servizio, dei documenti caratteristici del personale militare di rango superiore (ufficiali) stilati dall'Autorità dalla quale esso dipende è sempre necessaria, in quanto altrimenti resterebbe eluso il disposto di legge che ha ritenuto indefettibile tale controllo non ammettendosi alcuna ipotesi di compilazione di note non asseverate da un giudizio di grado superiore" (Cons. Stato, Sez. III, parere n. 740/1996).
La contraddittorietà dei due (o tre) giudizi – che restano autonomi e non si fondono – è "risolta" dalla normativa in materia, sul piano organizzativo, attribuendo prevalenza al giudizio del Secondo Revisore, chiamato ad esprimere il giudizio finale.
Ribadita l'importanza del principio di autonomia delle valutazioni, alla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui anche ove l'andamento delle valutazioni nel tempo mostri uno stabile apprezzamento dei superiori, ciò non è di per sé sufficiente, in assenza di altri elementi significativi, a ritenere illegittimo il provvedimento valutativo sfavorevole, va rimarcato come le valutazioni periodiche siano preordinate a valutare, volta per volta, la qualità dell'attività lavorativa svolta, le capacità in essa dimostrate (verificando se le aspettative attese si siano realizzate), lo sviluppo nel tempo delle qualità di base, i risultati raggiunti.
Si tratta di fattori che intrinsecamente non costanti nel tempo, dato che anche le capacità personali asseritamente "stabili" non sono valutate in assoluto, bensì sulla base della loro concreta manifestazione nelle specifiche attività svolte, sicché sono anch'esse suscettibili di variazione a seconda dei diversi incarichi, dei differenti contesti lavorativi, o anche solo semplicemente per effetto dei mutamenti delle caratteristiche nel tempo.
Proprio per il fatto che nel corso dell'intera carriera lavorativa siano possibili e talvolta frequenti cali di rendimento, è prevista la valutazione periodica del personale, specie di quello "in carriera": dato che, altrimenti, sarebbe sufficiente valutare le capacità e le attitudini del militare nel momento del concorso per l'accesso alla professione.
Stante l'autonomia e l'indipendenza dei giudizi valutativi espressi in periodi diversi e da valutatori differenti, l'eccesso di potere per contraddittorietà con le valutazioni precedentemente espresse è configurabile solo in quei casi eccezionali, in cui emergano evidenti elementi atti a dubitare che l'abbassamento di qualifica o delle valutazioni interne non sia dovuto alla naturale oscillazione dei livelli di rendimento del valutando, bensì all'intervento di fattori estranei dipendenti dai soggetti valutatori (che finiscono per coincidere con l'errore o il vero e proprio sviamento di potere: cfr. Cons. Stato, Sez. II, 3 febbraio 2020, n. 828).
Inoltre, i giudizi analitici e quello complessivo formulati di anno in anno nei confronti del personale militare, sono autonomi in considerazione della potestà discrezionale attribuita alla Pubblica amministrazione in ordine alla valutazione del servizio reso in relazione al periodo specifico, alle variabili esigenze dell'Amministrazione stessa, alle Autorità che intervengono nella formazione del documento caratteristico secondo la progressione di carriera del militare: sicché la valutazione espressa per un dato periodo non può essere influenzata dalle valutazioni espresse per il passato, con l'ulteriore conseguenza che il contrasto tra due valutazioni, l'una favorevole e l'altra sfavorevole, non è di per sé sintomatico di eccesso di potere.
Ciò in quanto la cadenza annuale delle valutazioni e la conseguente autonomia dei relativi giudizi costituiscono le linee portanti di un sistema, all'interno del quale il pur comprensibile affidamento del dipendente in ordine alla conservazione dei livelli di classifica in precedenza conseguiti recede rispetto all'interesse pubblico cui è finalizzata la verifica: interesse pubblico che è da ravvisarsi, alla stregua della normativa primaria e secondaria applicabile, nel monitoraggio continuo della qualità del servizio prestato in relazione ad elementi presupposti (soggettivi ma anche oggettivi) necessariamente non rigidi ed immutabili.
In tale quadro di riferimento, le diversificazioni dei punteggi riferiti a differenti periodi annuali oggetto di valutazione costituiscono evenienza fisiologica e ciò porta tendenzialmente ad escludere che la variazione costituisca ex se indice di contraddittorietà (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 828/2020 cit.); laddove emersioni sintomatologiche del vizio dell'eccesso di potere in senso assoluto possono cogliersi quando nella documentazione caratteristica risulti un livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti dell'intera carriera dell'ufficiale, da rendere a prima vista del tutto inadeguato il punteggio, al medesimo attribuito nella scheda valutativa, con il corollario che è necessaria una motivazione specifica nell'ipotesi di abbassamento considerevole dei giudizi (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1656).
Infatti, se ogni periodo oggetto di valutazione ha una sua autonomia, è altrettanto vero che una siffatta regola riceve una decisa attenuazione nelle ipotesi in cui si sia in presenza di precedenti di carriera costantemente ottimi (giudizi finali apicali e/o massime aggettivazioni), con un livello macroscopicamente elevato, da rendere prima facie la valutazione e il giudizio finale inferiori attribuiti del tutto inadeguati, in particolare per gli aspetti del mutamento nel carattere e nella personalità, in assenza di fatti e circostanze relative a detti aspetti (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8 novembre 2011, n. 5902).
Quanto alla configurazione di un profilo inficiante il giudizio valutativo, sub specie del difetto di motivazione (con rifermento alla presente controversia, dal ricorrente denunciato sia con riferimento giudizio dei Revisori, che alla decisione del ricorso gerarchico dallo stesso successivamente proposto), va osservato come, in linea generale, la compilazione dei documenti caratteristici non comporti articolate relazioni o ricostruzioni delle attività svolte dal valutando: ammettendosi, generalmente, indicazioni sintetiche sulle singole qualità e capacità personali del militare (Cons. Stato,, sez. IV, 22 settembre 2014, n. 4763), purché siano prive di evidenti disarmonie nel loro svolgimento essenziale, trovando una puntale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi analiticamente elencati nelle parti della scheda afferenti alle varie qualità (Cons. Stato Sez. II, 28 settembre 2020, n. 5689; Sez. IV, 22 settembre 2014, n. 4763).
Ha precisato la giurisprudenza che le schede valutative e i rapporti informativi dei militari non debbono, dunque, contenere un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera o ai precedenti del militare, ma raccogliere un giudizio sintetico su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, ai fini del soddisfacimento dell'obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze, in occasione delle quali il militare si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato, né si richiede l'indicazione di particolari fatti commessi dallo stesso per sorreggere un eventuale giudizio negativo, essendo necessario e sufficiente che la documentazione esprima in termini riassuntivi e logicamente coerenti le caratteristiche essenziali del valutando (Cons. Stato, Sez. I, parere 551/2020).
Nel caso di discordanza tra le valutazioni del Compilatore e quelle del Revisore, l'obbligo motivazionale deve essere adempiuto con maggior rigore rispetto alle ipotesi di concordanza (Cons. Stato, sez. I, parere 796/2021).
Sul piano procedimentale la prevalenza del superiore gerarchico non lo esonera dall'obbligo di indicare le ragioni del suo "dissenso"; anzi, si tratta di un onere rafforzato, che risulta tanto più stringente ove si consideri che si tratta di dirimere il contrasto con i giudizi del Compilatore (e del Primo Revisore), che ha l'onere maggiore di compilazione della quasi totalità del documento, in quanto come Superiore diretto "ha contatti continui, personali, diretti ed immediati con il valutando e, pertanto, meglio di altri ne conosce doti e difetti"; mentre il Revisore ha un potere di integrazione e controllo, che non è di tipo meramente formale, visto che ha il potere di dissentire, purché motivi adeguatamente l'eventuale dissenso dal giudizio già espresso dall'autorità inferiore.
10. Escluso, dunque, che sia configurabile (e, men che meno, tutelabile) alcuna pretesa di "invariabilità" dei giudizi valutativi concernenti differenti (ancorché susseguentisi) archi temporali di riferimento, l'affermata violazione dell'obbligo di motivazione a giustificazione degli interventi operati dal Primo e dal Secondo Revisore nelle "voci interne" e nel giudizio complessivo della "scheda valutativa" in contestazione, concernerebbe, secondo la prospettazione di parte:
- il fatto che nessuna delle variazioni in pejus riportate nel documento caratteristico risulterebbe corredata delle indicazioni sulle "ragioni sostanziali di tali deteriori giudizi del Revisore e del suo dissenso con quelli espressi dal Compilatore della scheda";
- l'abbassamento del giudizio di "qualità personali e professionali (la capacità di espressione scritta ed orale, le capacità organizzative, didattiche, educative e addestrative, la motivazione al lavoro) che, per loro natura … sono insuscettibili di repentine variazioni …".
Secondo quanto è dato apprezzare dalle valutazioni oggetto di contestazione, il contenuto del documento caratteristico rivela l'iter logico che ha condotto all'attribuzione della qualifica finale.
Inoltre, l'avversata determinazione di rigetto del ricorso gerarchico proposto dall'Ufficiale richiama:
- non solo condivisibili argomentazioni in ordine alla corretta applicazione dei rammentati princìpi che sovrintendono alla redazione della documentazione caratteristica (autonomia del giudizio in senso temporale e rispetto alle altre autorità intervenute, discrezionalità, congruità della motivazione);
- ma, in punto di fatto, anche "le relazioni istruttorie dei Superiori Gerarchici intervenuti nella redazione del documento caratteristico impugnato, pervenute con foglio nr. -OMISSIS-/10 di prot. in data 21.7.2010 del Comando Interregionale dell'Italia Centro Settentrionale".
Se i giudizi caratteristici riservati alle c.d. "voci interne" (compresi quelli decrementativi) ed il contenuto del giudizio complessivo in cui è condensata la valutazione del rendimento dell'Ufficiale ("costantemente elevato, meritevole di apprezzamento"), rivelano carattere di coerenza tra le aggettivazioni assegnate alle singole qualità possedute dal ricorrente ed il relativo giudizio finale, l'onere esplicitativo a corredo delle valutazioni parzialmente non concordi con le scelte del Compilatore (Primo e Secondo Revisore) deve ritenersi assolto tramite il ricorso alla locuzione "ritengo più adeguato", riportata in calce alla Parte II ("Qualità culturali ed intellettuali") e alla Parte III ("Qualità professionali") nell'apposito spazio di "concordanza o discordanza del 1° Revisore", recando a fianco la rideterminazione in senso meno elogiativo del giudizio personale in ordine alla "capacità organizzativa", "capacità didattica, educativa e addestrativa", ed alla "motivazione al lavoro" dell'interessato.
Va, sotto tale profilo, senz'altro confermato l'orientamento, per cui "i documenti caratteristici sfuggono all'obbligo di puntuale e diffusa motivazione in quanto devono contenere apprezzamenti che, pur fondandosi sul complesso dei fatti verificatisi nello specifico periodo di valutazione, prescindono dai singoli accadimenti. Pertanto, l'esigenza di dettagliare le mende riscontrate nel militare sottoposto a valutazione trova un limite nella natura stessa del documento che non deve essere cronaca di avvenimenti né costituire un articolato rendiconto delle attività svolte nel periodo considerato: e ciò proprio in quanto esso assolve alla funzione di riassumere in poche e succinte proposizioni i connotati e le caratteristiche dei compiti assegnati e dell'attività svolta dal militare; né va sottaciuto che la mancanza di richiami da parte dei superiori gerarchici durante l'espletamento del servizio nel periodo considerato agli effetti della valutazione non è, in ogni caso, circostanza idonea a rendere illegittimo il documento caratteristico, trattandosi di formalità normativamente non contemplata che riguarda piuttosto le modalità di gestione del personale adottate da ciascun Comandante" (cfr. Cons. Stato, Sez. I, 4 febbraio 2022, n. 234/2022; Sez. II, 12 dicembre 2019, n. 8456).
11. Quanto, in particolare, al caso in esame, va rilevato che gli ufficiali estensori dei citati rapporti informativi (Generali -OMISSIS- e -OMISSIS-), invitati ai fini della definizione del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente a redigere una relazione esplicativa dei motivi sottesi alla valutazione operata nei confronti del ricorrente, hanno esaurientemente esplicitato tali ragioni.
Il Generale di Divisione -OMISSIS-, Comandante Regionale dell'Emilia Romagna ha, evidenziato che:
- "la motivazione della lieve flessione emergente dal giudizio complessivo dello scrivente nella sua qualità di 1° revisore è non solo chiaramente espressa, seppur sinteticamente, all'interno della scheda valutativa, ma attraverso l'analisi delle singole voci che la costituiscono è possibile ricostruire ampiamente ed esaurientemente l'iter logico seguito nella valutazione complessiva dell'ufficiale";
- "è evidente come nel caso di specie, il revisore possa sulla scorta delle valutazioni inerenti le singole qualità del valutando e sulla base della conoscenza diretta dello stesso, formulare un giudizio complessivo difforme da quello del compilatore";
- "appare improprio sostenere si tratti di flessione significativa, così da dedurne un particolare obbligo motivazionale, atteso che nelle voci per le quali non c'è stato giudizio di concordanza con il compilatore sono state attribuite qualità solo lievemente inferiori, nel rispetto dei criteri di gradualità fissati dalla regolamentazione in vigore";
- "la censurata valutazione sulle qualità dell'ufficiale è riconducibile esclusivamente alle qualità e rendimento dimostrati nel periodo preso in considerazione e non è stata influenzata da alcuna circostanza estranea ad esso";
- "nel periodo di tempo nel quale ha avuto alle dipendenze l'ufficiale, dal medesimo impropriamente ritenuto «esiguo», … ha potuto adeguatamente valutare e giudicare le qualità possedute dal valutando, traendo gli elementi di giudizio dalla osservazione e conoscenza diretta dell'attività del medesimo svolta in qualità di Capo Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo, organo di staff del Comando Regionale";
- "inconferente appare quanto addotto dalla parte circa il superamento della prova scritta relativa al 38° Corso Superiore di P.T., pur nel riconoscimento dell'altissimo valore che riveste per il Corpo tale attività formativa, in quanto la valutazione sulla specifica qualità dell'Ufficiale ha investito, al pari delle altre, la coscienza [del revisore] nella sua qualità di superiore gerarchico e revisore del documento caratteristico che l'ha giudicata secondo la propria percezione del grado di perizia e flessibilità con le quali si è manifestata. Alcun valore vincolante poteva assumere la valutazione della citata prova scritta da parte della Commissione esaminatrice, stante i diversi parametri posti a base dei relativi giudizi";
- "h[a] giudicato più adeguato definire «buona» la «capacità organizzativa» e «convincente» la «capacità didattica educativa e addestrativa», così valutando le forme in cui l'ufficiale ha assolto gli impegni di carattere tecnico connessi con l'incarico di Capo Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo, nonché gestito le sia pur limitate risorse umane a sua disposizione. Tali qualità non sono apparse … di livello apicale, pur risultando comunque positive";
- "non h[a] inteso condividere il giudizio dato sulla motivazione al lavoro, qualificata come «eccezionale» da parte del compilatore in quanto, pur ritenendola «spiccata», non si è manifestata secondo le forme che dovrebbero contraddistinguere un ufficiale superiore del Corpo in possesso di qualità apicali, per altro vincitore di concorso per l'accesso al Corso Superiore di P.T. Difatti, le sia pure legittime aspettative personali legate alla frequenza di un corso di così elevata formazione non possono in alcun modo deprimere od attenuare gli obblighi derivanti dall'incarico ricoperto, in ordine al quale occorre di certo profondere sempre e costantemente il massimo impegno e la massima motivazione".
Il Secondo Revisore, Generale -OMISSIS-, Comandante Interregionale dell'Italia Centro-Settentrionale, nel proprio scritto ha concordato con le argomentazioni del Primo Revisore, soggiungendo che "il Superiore, impegnando la propria coscienza nella redazione dei documenti caratteristici, trae gli elementi di giudizio dalla conoscenza dell'attività svolta dal giudicando. Tale conoscenza, desumibile anche dalla realtà documentale (documenti di servizio o rapporti provenienti da collaboratori), è rappresentativa dell'attività effettivamente svolta dall'interessato nel periodo di tempo oggetto di valutazione e potrebbe discostarsi dall'approfondita conoscenza personale, invocata dal ricorrente".
Deve quindi ritenersi che, a fronte di quanto sopra evidenziato dai Revisori, il giudizio espresso nei confronti del sig. -OMISSIS-:
- si è sostanziato nel riconoscimento della massima qualifica attribuibile ("eccellente"), prevista per chi "emerge nettamente per qualità e rendimento eccezionali, vale a dire, all'ufficiale le cui qualità sono tanto spiccate ed il rendimento è di tale livello e continuità da farlo non soltanto emergere, ma sovrastare altri che parimenti emergono";
- ha, ulteriormente, ravvisato la presenza dei presupposti giustificanti l'attribuzione dell'"apprezzamento" (annotazione discrezionale che accompagna i giudizi complessivi degli ufficiali migliori tra i destinatari della già apicale qualifica di "eccellente").
Le esaminate variazioni introdotte dal Primo e dal Secondo Revisore hanno quindi determinato, per il periodo 20.01.2009 – 27.09.2009, una valutazione complessiva dell'Ufficiale che in ogni caso si attesta al livello apicale e che, per tale motivo, non risulta idonea a produrre una reale compromissione degli interessi giuridicamente tutelabili dalla parte ricorrente.
Se le esaminate risultanze documentali escludono di condividere la censura di difetto e/o inadeguatezza motivazionale dedotta a proposito del giudizio complessivo e della valutazione specifica delle singole qualità del ricorrenti, va ribadito come la prospettata esigenza di mantenimento della continuità di giudizio rispetto a pregresse occasioni valutative si ponga in contrasto non solo con le specifiche disposizioni regolanti materia, ma anche con il consolidato orientamento della giurisprudenza, del quale si è precedentemente dato conto.
Nel dare atto che l'emerso giudizio di legittimità, rassegnato a proposito delle valutazioni espresse dai Revisori, non possa non estendersi anche alla determinazione di reiezione del ricorso gerarchico proposto dall'odierno ricorrente, deve conclusivamente darsi atto della incondivisibilità delle doglianze articolate sia con l'atto introduttivo, sia con i motivi aggiunti successivamente proposti.
12. Il ricorso deve, dunque, essere respinto; ravvisandosi conclusivamente, in ragione della peculiarità della sottoposta vicenda contenziosa, la sussistenza di giusti motivi, al fine di compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente, Estensore
Angelo Fanizza, Consigliere
Giuseppe Grauso, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Roberto Politi
IL SEGRETARIO
07-01-2024 13:21
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