Ricorso inammissibile perchè tenta una lettura alternativa delle risultanze probatorie, attentamente vagliate dai Giudici di merito.
Cassazione Penale Ord. Sez. 7 Num. 15996 Anno 2024
Presidente: DE AMICIS GAETANO
Relatore: COSTANTINI ANTONIO
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
V.M. nato a P. il ......
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di V.M. lette le conclusioni delle parti civili inviate in data 14 e
15 marzo 2024 con cui si chiede, rispettivamente, il rigetto e la dichiarazione di inammissibilità
del ricorso;
OSSERVA
Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono declinati in fatto in quanto poggiano sul confutato
presupposto secondo cui la ricorrente, accusata di calunnia nei confronti di Carabinieri che
ebbero ad effettuare controlli alcolemici nell'ambito di controlli stradali, sarebbe stata picchiata
dai verbalizzati senza ragione;
rilevato che il primo motivo, con cui la ricorrente tenta di accreditare una lettura alternativa
delle risultanze probatorie, attentamente vagliate dai Giudici di merito, risulta anche riproduttivo
di identica censura già smentita dalla Corte di appello che ha rilevato come, sentite tutte le
persone presenti ai fatti, anche non appartenenti alla polizia giudiziaria ed estranee alle false
accuse, gli accadimenti enunciati nella denuncia fossero logicamente incompatibili con quanto
realmente verificatosi e tali da aver determinato un procedimento penale nei confronti dei
verbalizzanti che si limitarono a contenere la condotta esagitata della donna che, fuori controllo,
poneva in essere condotte violente nei confronti dei pubblici ufficiali tanto da essere necessaria
la somministrazione di un sedativo da parte del personale medico per poterla calmare;
ritenuto che il secondo motivo si muove sulla stessa direttrice tesa ad avvalorare una
aggressione ingiustificata da parte dei militari in uno all'assenza dell'elemento soggettivo del
dolo, invero, non messo in discussione nei motivi di gravame l in cui le critiche erano rivolte alla
ricostruzione degli eventi che si assumeva avessero visto come unici responsabili i militari;
ritenuto che analogo limite incontra il terzo motivo con cui si censura la quantificazione del
danno morale, tra l'altro ridotto dalla Corte di appello, visto che le critiche trovano di nuovo
fondamento sulla presunta aggressione ingiustificata dei Carabinieri, avendo la decisione ben
evidenziato il grave nocumento arrecato ai medesimi militari sottoposti a procedimento penale
e disciplinare proprio a causa delle false accuse loro rivolte;
osservato che, per consolidato principio, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte
di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen.,
quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la
condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo allorché questa
abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare
la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (tra le tante, Sez. 7,
n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974); che nella specie, le parti civili che si sono limitate
a sollecitare il rigetto e la inammissibilità del ricorso, senza contrastare specificamente i motivi
di impugnazione proposti all'esito del preliminare vaglio di inammissibilità di questa Corte;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/03/2024.
25-04-2024 10:09
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