Servitù militari. L’istituto della servitù militare è disciplinato dal Dlgs 66/2010, nell’ambito del Titolo VI (“Limitazioni a beni e attività altrui nell’interesse della difesa”). In particolare, il Capo I, articolo 320-332, tratta delle “Limitazioni a singoli beni e attività”.
L’articolo 320 consente l’imposizione di limiti diretti, strettamente necessari e di durata quinquennale al diritto di proprietà insistente su aree limitrofe ad opere permanenti o semi-permanenti di difesa. L’articolo 322 affida ad un Comitato misto paritetico, presente in ogni Regione, l’esame dei programmi delle installazioni militari. L’articolo 323 descrive il procedimento per l’imposizione di servitù militari, individuando nel Comandante militare territoriale la figura competente a redigere il progetto e il preventivo di spesa, i quali devono essere trasmessi ed approvati dalla ragioneria ministeriale. Infine, il decreto impositivo viene adottato dal Comandante territoriale. L’articolo 324 si occupa degli adempi pubblicitari ed esecutivi del provvedimento definitivo, che viene dapprima depositato presso l’ufficio comunale e successivamente comunicato ai proprietari degli immobili. Conservato negli archivi del Comune, il decreto diviene esecutivo dopo 90 giorni dal deposito nell’ufficio dell’ente locale. Quanto alle impugnazioni, tale atto è soggetto a ricorso gerarchico innanzi al Ministero della difesa nei termini di cui al Dlgs 1199/1971. L’articolo 325 prevede, poi, un indennizzo a favore dei proprietari degli immobili così “limitati”. L’articolo 326 è dedicato al contenuto del decreto impositivo, il quale deve riportare i passaggi procedimentali, pubblicitari e indennitari, delle consultazioni del Comitato, delle decisioni e deliberazioni del Ministero e/o del Consiglio dei Ministri. L’articolo 329 non si dimentica dei Comuni, i cui territori vengono assoggettata limitazioni, prevedendo anche a loro favore un contributo annuo, rapportato all’indennizzo riconosciuto ai proprietari. Infine, l’articolo 331 della revisione generale delle limitazioni, avente cadenza quinquennale, necessaria all’accertamento della persistenza delle esigenze di difesa che hanno imposto l’applicazione delle limitazioni.
Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari Sezione 3 Sentenza 1 marzo 2024 n. 253
Data udienza 8 novembre 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 882 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Fr. Ge., rappresentato e difeso dagli avvocati Ad. Es. e An. Ti., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Ad. Es. in Bari, via (...);
contro
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via (...);
Ministero della difesa - Aeronautica Militare - 3° Reparto Genio A.M., non costituito in giudizio;
Comune di (omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato Gi. Mi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. An. Ma. in Bari, via (...);
per quanto riguarda il ricorso principale
"per l'annullamento
1) del Decreto n. 01/19 del 17.3.2019 dell'Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M./ 3^ Regione Aerea, con cui sono state imposte limitazioni al diritto di proprietà del ricorrente;
2) del Progetto di imposizione delle limitazioni alla proprietà privata dell'Aeronautica Milita-re 3° Reparto Genio A.M., redatto ai sensi del Codice dell'Ordinamento Militare ex D.Lgs. n. 66/2010, contenente: a) Relazione Aeronautica Militare - 3^ Reparto Genio del 03.09.2018; b) Richiesta di imposizione delle limitazioni del 36^ Stormo Caccia (foglio prot. n. M_D ABA0020015408 del 05.09.2017) e relativo parere prot. M_DABA002/, privo di data del Comandante Aeronautica Militare 36^ Stormo Caccia; c) verbale n. 127 del 02.05.2018 del CO.MI.PAR. per la Puglia; d) preventivo di spesa; e) elenco dei vincoli; f) stralcio mappale (sca-la 1:4000) riportante le zone soggette a limitazione (anche su supporto informatico) (cfr. doc. 2f); g) piano elencante le singole proprietà assoggettate in parte qua; h) piano elencante le singole particelle assoggettate (su supporto informatico) in parte qua;
3) dell'Avviso prot. M_D. ABA001.13664 del 26.03.2019 dell'Aeronautica Militare Comando Scuole A.M. / 3^ R.A., con cui il ricorrente veniva informato della pubblicazione mediante deposito presso il Comune di (omissis) del suindicato decreto n. 01/2019 del 17.03.2019, notificato al medesimo ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 24.04.2019;
4) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto, ivi compresi i decreti n. 02/14 e 04/14 del 17.03.2014, non conosciuti";
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28\8\2019
per l'annullamento
"1) del Decreto n. 02/2014 del 17.3.2014, non notificato, emesso dall'Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M./ 3^ Regione Aerea, con cui furono imposte limitazioni al diritto di proprietà del ricorrente;
2) del Progetto delle limitazioni alla proprietà privata dell'Aeronautica Militare 3° Reparto Genio A.M., redatto ai sensi del Codice dell'Ordinamento Militare ex D.Lgs. n. 66/2010, contenente: a) Relazione Aeronautica Militare - 3^ Reparto Genio del 31.01.2014; b) Richiesta di acquisizione progetto di nuove "limitazioni alla proprietà privata (foglio prot. 37696 dato 01.08.2013; c) verbale n. 113 del 27.11.2013 del CO.MI.PA. della Regione Puglia; d) preventivo di spesa; e) impegno di spesa; f) elenco dei vincoli; g) stralcio mappale (scala 1:4000) riportante le zone soggette a limitazioni (cfr. doc. 2g); h) piano elencante le singole proprietà assoggettate in parte qua; i) piano elencante le singole particelle assoggettate in parte qua;
3) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto";
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il giorno 11\11\2019:
per l'annullamento, - ove occorra,
"- della nota prot. M_D.ABA001.14232 del 27.03.2014, conosciuta dal ricorrente solo in data 23.07.2019 (cfr. All. a), nonché dei provvedimenti già analiticamente indicati nell'epigrafe del primo ricorso per motivi aggiunti del 05.08.2019, notificato il 09.08.2019, ovvero:
1) del Decreto n. 02/2014 del 17.3.2014 emesso dall'Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M./ 3^ Regione Aerea, con cui furono imposte limitazioni al diritto di proprietà del ricorrente;
2) del Progetto delle limitazioni alla proprietà privata dell'Aeronautica Militare 3° Reparto Genio A.M., redatto ai sensi del Codice dell'Ordinamento Militare ex D.Lgs. n. 66/2010, contenente: a) Relazione Aeronautica Militare - 3^ Reparto Genio del 31.01.2014; b) Richiesta di acquisizione progetto di nuove "limitazioni alla proprietà privata (foglio prot. 37696 dato 01.08.2013; c) verbale n. 113 del 27.11.2013 del CO.MI.PA. della Regione Puglia; d) preventivo di spesa; e) impegno di spesa; f) elenco dei vincoli; g) stralcio mappale (scala 1:4000) riportante le zone soggette a limitazioni; h) piano elencante le singole proprietà assoggettate in parte qua; i) piano elencante le singole particelle assoggettate in parte qua;
3) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto";
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori Ad. Es. e An. Ti. per la parte ricorrente;
I. Con il gravame in epigrafe, il sig. Fr. Ge., assumendo di essere proprietario in agro di (omissis) (TA) delle particelle individuate in catasto terreni al foglio di mappa n. (omissis), particelle (omissis), sulle quali insiste una struttura già adibita ad esercizio di impresa agricola dal di lui padre, sig. Ge., deceduto in (omissis) il 13.10.2011, impugna il decreto n. 01/2019 del 17.3.2019 e i relativi allegati, con il quale l'Aeronautica militare ha imposto, in località (omissis), limitazioni alla sua proprietà, al fine dichiarato di evitare compromissioni alla funzionalità e alla sicurezza dell'installazione militare ivi ubicata.
II. Riferisce il deducente che l'Aeronautica militare, Comando Scuole A.M./ 3^ Regione aerea, gli ha notificato in data 24 aprile 2019, ai sensi dell'art. 140 del codice di procedura civile, l'avviso prot. M_D. ABA001.13664 del 26.3.2019 anche pubblicato mediante deposito presso il Comune di (omissis).
III. Espone di avere reperito, dietro formale istanza di accesso ai documenti, in data 21 giugno 2019, presso il Comune di (omissis), copia del suddetto decreto n. 01/2019 e dei relativi allegati.
IV. A detta del ricorrente, la proprietà dell'area sarebbe soggetta ancora una volta al divieto di "fare costruzioni di qualsiasi genere, aprire strade", in quanto ubicata nella 2^ fascia, colorata in verde, della larghezza di mt. 400 dal termine della precedente fascia colorata in rosso, di delimitazione della zona di rispetto dell'installazione militare e, più in particolare, assume che si tratterebbe del rinnovo delle menzionate limitazioni, a dire della medesima Amministrazione, già imposte in passato, in ultimo con i decreti nn. 02/14 e 04/14 del 17.3.2014.
V. Per ricostruire la vicenda il deducente rappresenta che 1) con la sentenza n. 5102/2016 il Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso proposto dal sig. Pa. Ge. e riassunto dagli eredi Ro., Fr. (odierno ricorrente) e Fr. Do. Ge., ha annullato il decreto n. 04 del 30.8.2001 con cui nell'anno 2001 l'Aeronautica militare aveva disposto il rinnovo delle servitù militari gravanti, in località (omissis) su alcune proprietà, tra cui anche quelle del ricorrente, per il quinquennio 2001/2006; 2) con la sentenza n. 955/2013, non appellata, questa Sezione, sempre in accoglimento di un ricorso proposto dal sig. Pa. Ge. e riassunto dai tre germani Ge. sopra indicati, ha annullato il decreto n. 07/2006 del 21.9.2006 con cui nell'anno 2006 l'Aeronautica Militare aveva disposto ulteriore illegittimo rinnovo delle servitù militari per il quinquennio 2006/2011.
VI. Tanto premesso in fatto, il sig. Fr. Ge. chiede l'annullamento degli atti adottati dall'Amministrazione militare sulla base delle seguenti censure: "1. Violazione artt. 322, 323, 326 e 331 D.Lgs. n. 66/2010. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti giuridici. Eccesso di potere per contraddittorietà tra parti dello stesso provvedimento. Eccesso di potere per contraddittorietà tra provvedimento e atti dello stesso procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Carenza assoluta di motivazione in ordine alle limitazioni imposte. Mancata ponderazione
dell'interesse pubblico con quello privato. Illogicità ed irrazionalità dell'agire della p.A. e violazione del principio di buon andamento e trasparenza di cui all'art. 97 Cost. Violazione del decreto n. 01/2019 e relativi allegati anche per illegittimità derivata".
Poiché le servitù militari risultano imposte nella zona di interesse a far data dal 1979 e i relativi vincoli sono stati reiterati senza soluzione di continuità, l'Amministrazione militare, per colmare la sopravvenuta inefficacia di un decreto relativo al quinquennio 2006/2011 e un vuoto di regolamentazione dal 2011 al 2014 avrebbe dovuto imporre una nuova servitù militare e non avvalersi della procedura di rinnovo del vincolo, perché questo modo di procedere, palesato dall'uso di una terminologia inequivocabile, rivelerebbe la contraddittorietà dell'azione amministrativa. A tanto dovrebbe aggiungersi che al deducente non sarebbero mai stati notificati due precedenti decreti impositivi di servitù militari nel 2014, richiamati nel decreto del 2019 che pertanto risentirebbe di una invalidità derivata. Ulteriori elementi sintomatici di una procedura di rinnovo sarebbero rintracciabili nel mancato intervento del Ministro della difesa, di cui all'art. 322, comma 11, del codice dell'ordinamento militare; nella mera audizione del Comitato misto paritetico della regione Puglia. L'Amministrazione militare avrebbe inoltre omesso di compiere una valutazione ponderata delle opposte esigenze, malgrado la dichiarata "...finalità di determinare il minor impatto
possibile sui terreni assoggettati a limitazioni".
"2. Violazione dell'art. 7 e ss. legge 241/1990. Eccesso di potere per mancata comunicazione di avvio del procedimento. Violazione art. 97 Cost.. Eccesso di potere per violazione del principio del contraddittorio".
La partecipazione al procedimento amministrativo del proprietario avrebbe potuto consentire di giungere finanche ad un accordo in relazione alla durata della limitazione, alla sua consistenza e all'ampiezza dell'area gravata, tanto più in ragione del contenzioso amministrativo che in precedenza lo aveva visto vittorioso. Le garanzie partecipative erano doverose in quanto il decreto impugnato si colloca nella fase di adozione del progetto di imposizione delle limitazioni, disciplinato dall'articolo 323 del decreto legislativo n. 66/2010 che, per la sua natura sacrificativa degli interessi del destinatario, andava comunicato al ricorrente in vista del contraddittorio procedimentale.
"3. Violazione di legge dell'art. 3 legge 241/90. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione. Difetto di istruttoria. Violazione di legge dell'art. 97 Cost., ovvero dei principi di trasparenza e buon andamento della p. A".
L'assoluto difetto di motivazione degli atti impugnati, ha impedito al signor Ge. Fr. di conoscere i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento del decreto impugnato.
VII. Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
VIII. Con motivi aggiunti depositati in data 9 agosto 2019, il sig. Fr. Ge. ha poi chiesto l'annullamento "1) del Decreto n. 02/2014 del 17.3.2014, non notificato, emesso dall'Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M./ 3^ Regione Aerea, con cui furono imposte limitazioni al diritto di proprietà del ricorrente; 2) del Progetto delle limitazioni alla proprietà privata dell'Aeronautica Militare 3° Reparto Genio A.M., redatto ai sensi del Codice dell'Ordinamento Militare ex D.Lgs. n. 66/2010 (cfr. doc. 2), contenente: a) Relazione Aeronautica Militare - 3^ Reparto Genio del 31.01.2014 (cfr. doc. 2a); b) Richiesta di acquisizione progetto di nuove "limitazioni alla proprietà privata (foglio prot. 37696 datato 01.08.2013 - cfr. doc. 2b); c) verbale n. 113 del 27.11.2013 del CO.MI.PA. della Regione Puglia (cfr. doc. 2c); d) preventivo di spesa (cfr. doc. 2d); e) impegno di spesa (cfr. doc. 2e); f) elenco dei vincoli (cfr. doc. 2f); g) stralcio mappale (scala 1:4000) riportante le zone soggette a limitazioni (cfr. doc. 2g); h) piano elencante le singole proprietà assoggettate in parte qua (cfr. doc. 2h); i) piano elencante le singole particelle assoggettate in parte qua (cfr. doc. 2i); 3) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto".
Il ricorrente assume di avere avuto contezza, solo a seguito dell'accesso agli atti del 15.7.2019 che in esecuzione della citata sentenza n. 955/2013 l'Amministrazione militare, con il decreto n. 1/2014 del 17.3.2014 aveva disposto la revoca del decreto n. 07/2011 del 31.8.2011 con il quale, sempre a dire dell'Amministrazione, erano state rinnovate le preesistenti limitazioni alla proprietà privata per il quinquennio 2011/2016, in quanto detta sentenza ne inficiava la validità . Tuttavia, espone di avere interesse ad impugnare, con il presente ricorso per motivi aggiunti, anche il decreto n. 02/2014 del 17.3.2014 e i relativi allegati e non già il decreto 01/2014.
Deduce i seguenti motivi di diritto:
"1. Violazione dell'art. 324 del D.Lgs. n. 66/2010. Omessa notifica. Invalidità insanabile".
Il signor Fr. Ge. non ha mai ricevuto la notifica dell'avviso del deposito presso la Casa comunale di (omissis) del decreto qui impugnato. Ripropone inoltre gli stessi motivi posti a base del ricorso principale.
Il Comune di (omissis) si è costituito in giudizio.
IX. Con le censure aggiunte depositate in data 11 novembre 2019, il sig. Fr. Ge. chiede l'annullamento, ove occorra, della nota prot. M_D. ABA001.14232 del 27.03.2014, conosciuta dal ricorrente solo in data 23.7.2019 nonché dei provvedimenti già analiticamente indicati nell'epigrafe del primo ricorso per motivi aggiunti.
Con la comunicazione pec del 23.7.2019 l'Aeronautica militare, in riscontro all'istanza di integrazione accesso ai documenti del 18.7.2019, trasmetteva al ricorrente la nota prot. n. M_D. ABA001.14232 del 27.3.2014, recante in calce l'attestazione di notifica a mezzo del messo comunale, con la quale il Comune di (omissis), a dire dell'Amministrazione, avrebbe proceduto a notiziare il ricorrente dell'imposizione dei vincoli per cui è causa, giusta decreto n. 02/2014 del 17.3.2014.
Il ricorrente ne contesta la legittimità in base ai seguenti motivi di diritto:
"Violazione dell'art. 324 del D.Lgs. n. 66/2010. Notifica nulla e/o inesistente e/o inefficace. Invalidità insanabile. Violazione degli art. 137 e seg. c.p.c. in materia di notificazione atti. Violazione del principio di buon andamento e trasparenza di cui all'art. 97 Cost.. Illegittimità derivata".
Solo con la comunicazione pec del 23.7.2019 il sig. Ge. ha appreso, per la prima volta, che in data 28 novembre 2016 il messo comunale del Comune di (omissis) aveva disposto la comunicazione a mezzo poste private della nota prot. n. M_D. ABA001.14232 del 27.3.2014 qui impugnata.
Si sarebbero verificate inoltre quattro violazioni del procedimento notificatorio.
La controversia è passata in decisione all'udienza pubblica dell'8 novembre 2023.
X. Il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono infondati.
Osserva il Collegio che l'Amministrazione militare aveva provveduto, con il decreto 1/R/14 del 17/3/2014 a revocare il decreto n. 7/2006 recante rinnovo della servitù militare per il quinquennio 2006-2011, annullato con sentenza di questo Tar n. 955/2013, e aveva provveduto ad una nuova imposizione di servitù con il decreto 2/14 del 17/3/2014, valido per l'area insistente nel comune di (omissis) e con il decreto 4/14 del 17/3/2014 valido per il comune di (omissis).
Il decreto n. 2/14 aveva un'efficacia quinquennale e, pertanto, cessava di produrre i suoi effetti il 17 marzo 2019. Detto decreto fu notificato dal Ministero al Comune di (omissis) con la nota 14/4/2014, n. 17257, ai fini dell'affissione all'albo pretorio e della notifica a ciascuno dei proprietari degli immobili assoggettati a servitù che è stata effettuata nei riguardi del ricorrente, come comprovato dalla due relate di notificazione del 28/11/2016 e del 13/12/2016 depositate agli atti.
Il Ministero inoltre, con la nota del 27/3/2014 n. 14232, inviò avviso al ricorrente dell'adozione dei decreti n. 1/2014 e 2/2014, invitandolo a prenderne visione presso il Comune di (omissis).
Ciò precisato, va detto che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il decreto n. 1/2019 è un decreto impositivo e non un decreto di proroga o rinnovo di precedente servitù . Milita in questa direzione il fatto che l'art. 1 del decreto in esame recita espressamente: "Nelle aree circostanti il compendio dell'Aeronautica Militare...sono imposte, ai sensi del Decreto Legislativo n. 66 del 15.03.2010, limitazioni al diritto di proprietà ". Lo stesso decreto 1/19 non reca mai la dicitura "rinnovo", né contiene mai alcun riferimento al precedente decreto n. 2/14 del 17.3.2014, sempre relativo alla località (omissis) del comune (omissis) (TA) e al decreto n. 4/14 per il comune di (omissis) (BA). Va d'altra parte ricordato che questi ultimi decreti hanno cessato di produrre i propri effetti allo spirare del quinquennio di validità, ovvero in data 17/3/2019, il che impediva all'Amministrazione di disporre il rinnovo delle servitù militari con essi imposte in ossequio a quanto stabilito dal Tar con sentenza n. 955/2013. Discende da tanto che le esigenze militari di protezione dell'installazione di pertinenza dell'Aeronautica sono state valutate ex novo in ossequio ad un canone di condotta la cui legittimità è stata confermata anche con la sentenza n. 2589/2013, con la quale il Consiglio di Stato ha affermato che "anche dopo la scadenza dei vincoli derivanti da una servitù militare permane in capo all'Amministrazione militare la facoltà di imporre nuovamente le limitazioni al diritto di proprietà su aree vicine ad opere ed installazioni militari in presenza di una perdurante necessità delle stesse".
XI. In merito alla dedotta violazione delle garanzie partecipative, si osserva che deve trovare applicazione la norma di cui all'art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241. La disposizione normativa citata impedisce di annullare un provvedimento non preceduto da comunicazione dell'avvio del procedimento, qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Nel caso in esame, a fronte della ripetuta necessità di imporre limitazioni alla proprietà privata del ricorrente in vista della tutela di una installazione di pertinenza dell'Aeronautica militare, quest'ultimo non ha dimostrato di poter orientare l'azione amministrativa in una direzione meno restrittiva della sua sfera giuridica, essendosi limitato a rinviare ad un contenzioso precedente conclusosi vittoriosamente ma per nulla vincolante ai fini del presente giudizio. D'altra parte, gli adempimenti pubblicitari previsti dagli artt. 324 del d.lgs. n. 66/2010 e 434 del d.P.R. n. 90/2010 sono stati curati con il concorso del comune di (omissis).
XII. Quanto al dedotto vizio di difetto di istruttoria, va detto che il Ministero ha seguito l'iter procedimentale che ha condotto al provvedimento finale provvedendo tempestivamente a richiedere con nota n. 14977 del 30 marzo 2017 all'Ente consegnatario dell'infrastruttura militare oggetto di servitù e ad altri enti di forza armata: "di comunicare la necessità del mantenimento degli attuali vincoli sulle aree assoggettate o eventuali modificazioni" chiara essendo l'opportunità di valutare nuovamente l'imposizione di servitù militari nella zona di interesse. E, successivamente, con la nota 15408 del 5 settembre 2017 il 36^ Stormo Aeronautica Militare di (omissis), ente consegnatario dell'infrastruttura militare oggetto di servitù esprimeva parere favorevole al mantenimento dei vincoli. Seguiva la predisposizione, a cura del 3^ Reparto Genio di Bari-Palese, del progetto di imposizione delle limitazioni alla proprietà privata a protezione dell'impianto ricadente in località (omissis), corredato da apposita relazione nella quale venivano individuate due fasce di distanza dall'installazione militare di diversa colorazione (rossa e verde) corrispondente a diversi ordini di limitazioni al diritto di proprietà, come da mappa catastale della zona interessata. Il Comitato misto paritetico della Regione Puglia con verbale n. 127 del 2 maggio 2018 approvava all'unanimità una serie di provvedimenti, tra i quali anche l'imposizione di servitù in località (omissis), contrassegnata dalla sigla ID 3837, risultando pertanto rispettata la scansione procedimentale prevista dall'art. 322 del d.lgs. n. 66/2010. Deriva da tanto che l'imposizione della servitù militare in questione è stata frutto di adeguata istruttoria con il coinvolgimento degli enti portatori di interessi rilevanti nel procedimento. Così come va detto che del decreto n. 1/19 è stata inviata copia al comune di (omissis), con nota 12571 del 18 marzo 2019 per le attività di sua competenza, ivi compresi gli adempimenti pubblicitari. Rileva ancora il Collegio che con la nota 13662 del 26 marzo 2019 il comando scuole 3^ Regione aerea ha inviato al sindaco del comune di (omissis) non solo due copie del decreto ma anche il progetto di imposizione delle limitazioni, con la relativa planimetria catastale, le necessarie copie del manifesto da affiggere, al fine di assolvere agli obblighi pubblicitari e le lettere indirizzate ai proprietari per l'effettuazione delle notifiche. Infine non può omettersi di rilevare che il decreto impugnato con il ricorso principale contiene la determinazione dell'indennizzo a favore del privato e non comporta la perdita del diritto di proprietà . Va anche rammentato, quanto al profilo della intensità del vincolo, che l'art. 328 del d.lgs. n. 66 del 2010 stabilisce che "il comandante territoriale può, su richiesta degli interessati, autorizzare che sui fondi siano eseguite opere in deroga alle limitazioni imposte".
XIII. I motivi aggiunti sono poi senz'altro improcedibili atteso che con essi è proposta impugnazione avverso un decreto privo ormai di efficacia, e cioè il decreto n. 2/2014, e una nota di natura non provvedimentale.
XIV. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso è conclusivamente respinto. Le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia Sezione terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti, li respinge entrambi. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo - Presidente
Carlo Dibello - Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga - Consigliere
11-04-2024 07:16
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