Violazione dell'art. 717 ("Senso di responsabilità) ord. militare: tra il procedimento disciplinare e il giudizio di responsabilità erariale non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità/dipendenza in senso tecnico.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) N. 00053/2023 REG.PROV.COLL.
pubblicato il 16/02/2023
N. 00053/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00317/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 317 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Antonio Cleopazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. M_D AE30744 REG2022 0014836 del 04.05.2022 e notificato al ricorrente il 10.05.2022 col quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dal Ten. Col. -OMISSIS- il 27.04.2022 avverso il provvedimento prot. M_D A68E40D REG2022 0005330 del 25.03.2022, notificato al sottoscritto il 28.03.2022 col quale nei confronti del ricorrente è stata irrogata la sanzione disciplinare di giorni 1 di consegna;
- della sanzione disciplinare de qua nonché di tutti gli atti annessi, connessi, presupposto e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, militare in servizio presso il 132° Reggimento Artiglieria Terrestre "Ariete" di Maniago, impugna la sanzione disciplinare di giorni 1 di consegna, irrogatagli per violazione dell'art. 717 ("Senso di responsabilità") del T.U. delle Disposizioni Regolamentari in Materia di Ordinamento Militare D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, con la seguente motivazione: "In data 17 dicembre 2021 prendevo atto che la S.V., in qualità di Capo Ufficio Logistico e Capo Gestione Patrimoniale "pro tempore", in occasione delle programmazioni per gli anni 2017-2019 e delle rispettive rendicontazioni periodiche circa la giacenza dei suddetti materiali, non espletando una puntuale attività di controllo dei dati resi noti al riguardo dagli organi preposti alle proprie dipendenze, ha contribuito a cagionare, con altri agenti, un danno erariale concretizzatosi nell'effettiva scadenza di validità nonché nell'inutilizzabilità di parte dello specifico patrimonio. Con tale comportamento, ha pertanto manifestato superficialità nell'assolvimento dei compiti afferenti alla carica rivestita, in virtù dell'esperienza maturata nello specifico settore, e negligenza intesa come carenza di quell'attenzione specificatamente richiesta dalla mansione ricoperta".
1.1. Avverso il provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico, rigettato con provvedimento del 04.05.2022.
2. I due atti sono contestati nel presente giudizio, per "eccesso di potere per infondatezza, carenza ed irragionevolezza della motivazione". Il ricorrente rappresenta l'opportunità di attendere l'esito del giudizio erariale pendente e l'insussistenza dell'elemento soggettivo, attesa l'inesigibilità della condotta pretesa dall'amministrazione.
3. Con memoria del 29.08.2022, l'amministrazione ha argomentato per il rigetto del ricorso.
4. All'udienza pubblica dell'08.02.2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso è infondato e meritevole di reiezione.
6. Tra il procedimento disciplinare e il giudizio di responsabilità erariale non sussiste – come rilevato peraltro dallo stesso ricorrente – alcun rapporto di pregiudizialità/dipendenza in senso tecnico. Non si individua, al contempo, neppure la prospettata opportunità di attendere l'esito del giudizio erariale, attesa la diversità dei rispettivi accertamenti. L'esistenza di un danno al patrimonio dell'amministrazione rimane, del resto, sullo sfondo della contestazione disciplinare, che mirava primariamente a sanzionare la "superficialità nell'assolvimento dei compiti afferenti alla carica rivestita".
7. L'amministrazione ha censurato, in particolare, la mancanza di una "puntuale attività di controllo" sui materiali amministrati e sui dati resi noti dal personale alle proprie dipendenze. Si tratta, quindi, di una "culpa in vigilando" – criterio ordinario e non eccezionale di attribuzione della responsabilità disciplinare, cui è sottesa pur sempre un certo grado di rimproverabilità soggettiva della condotta, cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I-s, 8 giugno 2020, n. 6159 – afferente alla posizione di vertice ricoperta dal ricorrente.
7.1. Come rilevato dalla Difesa erariale, del resto, tra le attribuzioni proprie del "capo gestione patrimoniale" – secondo le "istruzioni tecnico-applicative al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della difesa" (all. 8 del Ministero, pag. 98) – sono individuati una serie di doveri di controllo e coordinamento sull'operato dei propri sottoposti, delle cui violazioni egli può essere chiamato direttamente a rispondere. Tale figura, infatti, tra i diversi compiti svolti, "promuove i provvedimenti da adottare per assicurare il corretto svolgimento della gestione del materiale", "dispone le misure necessarie per il razionale, tempestivo immagazzinamento dei materiali per evitare perdite e danneggiamenti degli stessi", "dispone l'impiego del personale destinato alla gestione del materiale e ne cura l'indottrinamento per far sì che ciascun dipendente assolva nel migliore dei modi i propri compiti".
7.2. Alla luce di tali ampie e rilevanti attribuzioni non valgono, quindi, ad esonerare il ricorrente da responsabilità né la grande quantità di beni complessivamente amministrati, né l'aver confidato sulla correttezza dei dati forniti dai propri collaboratori. In qualità di responsabile della gestione dei materiali egli era tenuto, almeno periodicamente, a verificarne in prima persona lo stato di conservazione, senza potersi indiscriminatamente fidare dell'operato altrui.
7.3. Per quanto attiene, infine, alla concorrente attività nell'ambito dell'Operazione "Strade sicure", questa è stata svolta per complessivi quattro mesi – dal 18.12.2017 al 19.02.2018 e dal 16.04.2018 al 19.06.2018 – e non appare quindi di entità tale da impedire od ostacolare lo svolgimento degli incarichi gestori ricoperti (circostanza che, in ogni caso, il ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente fare presente ai propri superiori).
8. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
8.1. La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luca Emanuele Ricci Oria Settesoldi
IL SEGRETARIO
13-01-2024 17:52
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