Carabinieri - In genere - Personale in servizio presso Centro Operativo D.I.A - Trasferimenti - Mancanza di specifiche disposizioni - Deve farsi riferimento alla normativa che disciplina l'ordinamento del personale della Polizia di Stato - Fattispecie.
T.A.R. sez. I Reggio Calabria , Calabria Data:16/07/2012 ( ud. 04/07/2012 , dep.16/07/2012 ) Numero: 483
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 244 del 2012, proposto da:
Pi. Pa. Pe., rappresentato e difeso dagli avv. Cristiano Chiofalo,
Giuseppe Chiofalo, con domicilio eletto presso Giuseppe Chiofalo Avv.
in Reggio Calabria, via Filippini, 19;
contro
Ministero dell'Interno, Direzione Investigativa Antimafia,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello
Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Direzione Investigativa Antimafia - Centro Operativo di Reggio
Calabria, Direzione Investigativa Antimafia - Servizio Operativo di
Lecce;
per l'annullamento
previa sospensione
del provvedimento n. 125/Pers /1 Sett/A di prot. 101062 del 14 marzo
2012, ricevuto il 19 marzo 2012, con cui la Direzione Investigativa
Antimafia - Ufficio Personale ha rigettato l'istanza del 6 febbraio
2012 presentata dal Maresciallo capo dell'Arma dei Carabinieri Pi.
Pa. Pe., nato il 27 maggio 1976 ad Kevelaer (Germania), tendente ad
ottenere il trasferimento alla sezione operativa di Lecce;
di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, ed in
particolare del preavviso di rigetto della suddetta istanza, emesso
dalla D.I.A. - Ufficio Personale con nota prot. 08364 del 2 marzo
2012, ricevuta il 5 marzo 2012, e della nota prot. n. 11441/12 del 23
marzo 2012, ricevuta il 28 marzo 2012, nella sola parte in cui è
scritto che la Direzione ha valutato le osservazioni prodotte,
pervenute il 15 marzo 2012, e ha ritenuto che le stesse non
modificano l'indirizzo precedentemente assunto in ordine al
trasferimento definitivo presso la Sezione Operativa di Lecce.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno
e della Direzione Investigativa Antimafia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 il dott.
Ettore Leotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Fatto
FATTO E DIRITTO
A - Premesso che:
Il Maresciallo capo dell'Arma dei Carabinieri Pi. Pa. Pe., nato il 27 maggio 1976 ad Kevelaer (Germania),in servizio presso il Centro Operativo D.I.A. di Reggio Calabria, Ruolo Ispettori, il 6 febbraio 2012 ha presentato un'istanza di trasferimento per gravissimi motivi di famiglia, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 335/1982, nonché ai sensi della L. n. 104/1992, chiedendo di essere assegnato a prestare servizio presso la D.I.A. - Sezione operativa di Lecce.
L'interessato ha evidenziato il gravissimo stato di salute del padre Gi. Pe. (affetto da carcinoma a livello nasale, con conseguente asportazione chirurgica del naso e di parte dello zigomo) e della madre Elisa Margiotta (affetta da cardioscherosi ipertensiva ed altre gravi patologie documentate in atti).
Con nota Cat. 125/RC/AA.GG./ A3/1 prot. n. 916 del 6 febbraio 2012 il Responsabile del Centro operativo D.I.A. di Reggio Calabria ha trasmesso la predetta istanza all'Ufficio Personale D.I.A. di Roma, esprimendo parere favorevole al trasferimento, "considerando valide ed umanamente comprensibili le motivazioni di carattere familiare poste a sostegno della stessa".
Sennonché, con nota n. 125/Pers /1 Sett/A prot. n. 8364 del 2 marzo 2012, notificata il 5 marzo 2012, l'Ufficio Personale ha comunicato all'interessato che era intendimento della Direzione di non accogliere l'istanza, "ostando esigenze organiche e di servizio, per insufficienza del numero degli ispettori in servizio presso il Centro di Reggio Calabria" e che il richiedente avrebbe potuto chiedere di rientrare presso l'Arma di appartenenza, presso la quale avrebbe potuto ottenere una sede di servizio adeguata alle proprie esigenze familiari.
All'interessato sono stati assegnati n. 10 giorni per produrre le proprie controdeduzioni.
Sennonché, prima della scadenza di tale termine, con successiva nota n. 125/Pers /1 Sett/A prot. 10162 del 14 marzo 2012, notificata il 19 marzo 2012, l'Ufficio Personale ha rigettato l'istanza di trasferimento del Pe., riproponendo la motivazione riportata nel preavviso di rigetto.
Successivamente, con messaggio della D.I.A. del 23 marzo 2012 il Pe. è stato aggregato, per giorni sessanta, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 254/1999, presso la Sezione operativa di Lecce, con la precisazione che le osservazioni prodotte dall'interessato, pervenute il 15 marzo 2012, non erano in grado di modificare l'indirizzo precedentemente assunto.
Con ricorso notificato il 7 maggio 2012, depositato il 9 maggio 2012, il Pe. ha impugnato il provvedimento del 14 marzo 2012, il preavviso di rigetto del 2 marzo 2012, nonché il messaggio del 23 marzo 2012 (limitatamente alla parte con cui è stato confermato il diniego di trasferimento), deducendone l'illegittimità sotto vari profili.
L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per avversare il gravame, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza collegiale n. 428 del 7 giugno 2012 questo Tribunale ha disposto taluni incombenti istruttori, eseguiti dall'Amministrazione.
B - Considerato che:
Il ricorrente, nel presentare la domanda di trasferimento, ha chiesto di fruire della prescrizione di cui all'art. 55, comma 4, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), il base al quale "il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto ... per gravissime ed eccezionali situazioni personali".
Secondo l'Amministrazione resistente, tale disposizione riguarderebbe unicamente i trasferimenti del personale della Polizia di Stato e non potrebbe essere applicata nei confronti del deducente, atteso il suo "status" di militare appartenente all'Arma dei Carabinieri.
Per il Tribunale, la tesi dell'Amministrazione non può essere condivisa.
Il D.L. 29 ottobre 1991 n. 345, convertito con modificazioni con L. 30 dicembre 1991, n. 410, ha istituito la Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.) nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, prevedendo all'art. 3, comma 7, che la D.I.A. si avvale del personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.
Ciò premesso, al fine di garantire la "par condicio" di tutto il personale utilizzato nell'ambito della D.I.A., i trasferimenti del personale da un Centro Operativo all'altro devono essere disciplinati da una normativa omogenea, che prescinda dal Corpo di provenienza (ed appartenenza) dei singoli dipendenti. In mancanza di specifiche disposizioni al riguardo, poiché, come prima precisato, la D.I.A. è stata istituita nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, deve farsi riferimento alla normativa che disciplina l'ordinamento del personale della Polizia di Stato.
Pertanto l'art. 55, comma 4, del D.P.R. n. 335/1982 è stato correttamente invocato dall'interessato quale disposizione da applicare per ottenere il movimento richiesto.
Nella specie, come evidenziato alla superiore lettera A, con nota Cat. 125/RC/AA.GG./ A3/1 prot. n. 916 del 6 febbraio 2012 il Responsabile del Centro operativo D.I.A. di Reggio Calabria ha espresso parere favorevole al trasferimento del Pe., così implicitamente riconoscendo che le esigenze organiche dello stesso Centro non erano e non sono ostative al trasferimento, dovendo essere ritenute recessive di fronte alla gravissima situazione familiare dell'interessato, ampiamente documentata.
Vero è che con nota Cat. 125/RC/AA.GG./A3/1 prot. n. 4955 dell'11 giugno 2012, successiva alla proposizione del gravame, lo stesso Responsabile ha espresso parere contrario alla proroga dell'aggregazione del ricorrente presso la Sezione operativa di Lecce (originariamente disposta con messaggio della D.I.A. del 23 marzo 2012, per giorni sessanta), evidenziando una situazione di carenza del personale del ruolo Ispettori e la necessità di accorpare i due settori di P.G. esistenti presso lo stesso Centro operativo D.I.A. di Reggio Calabria.
Tuttavia tale ulteriore atto non può essere considerato rilevante ai fini della presente decisione, non potendo essere consentita un'integrazione postuma della motivazione degli atti del procedimento che si è concluso con il diniego del trasferimento, atti nei quali si riscontra un'insanabile contraddizione tra il parere favorevole espresso dal Responsabile del Centro operativo D.I.A. di Reggio Calabria e ed il provvedimento del 14 marzo 2012.
Da ciò consegue l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, sussistendo il denunciato vizio di eccesso di potere per contraddittorietà manifesta.
D - Considerato altresì che:
Sin dall'anno 2004, dopo la tragica morte del fratello An. Pe., avvenuta a seguito di incidente stradale verificatosi nello stesso anno, il ricorrente ha chiesto di essere trasferito presso la Sezione operativa D.I.A. di Lecce, ma il movimento gli è stato sempre negato, prima a causa della breve permanenza nella sede di titolarità (cui era stato assegnato dal 16 febbraio 2004) e, successivamente, per carenza della forza effettiva del "ruolo ispettori".
Ciò nonostante, come risulta dalla documentazione depositata in giudizio in esecuzione dell'ordinanza collegiale istruttoria n. 428/2012, l'Amministrazione in data 23 novembre 2009 ha disposto il trasferimento dal Centro operativo D.I.A. di Reggio Calabria al Centro Operativo D.I.A. di Roma, per motivi di famiglia, dell'Ispettore Capo Bi. Va., ancorché lo stesso avesse assunto servizio a Reggio Calabria il 22 settembre 2008.
Ciò comprova la sussistenza del denunciato vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, essendo il Bi. in servizio a Reggio Calabria da appena un anno e due mesi, allorché gli è stato accordato il movimento richiesto.
E - Ritenuto, in conclusione, di accogliere il ricorso in esame e di annullare gli atti impugnati, facendo obbligo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a., di disporre il trasferimento richiesto dall'interessato presso la Sezione operativa di Lecce, anche in soprannumero, ai sensi dell'art. 55, comma 4, del D.P.R. n. 335/1982, sussistendo nella specie le gravissime ed eccezionali situazioni personali che giustificano il movimento, ampiamente documentate in atti e riconosciute dalla stessa Amministrazione (Cfr., in termini, Tar Lecce, Sezione Terza, 24 settembre 2010, n. 1990).
F - Ritenuto, attesa la peculiarità della fattispecie esaminata, di disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese ed onorari del giudizio.
PQM
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, con le prescrizioni di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Leotta, Presidente, Estensore
Giuseppe Caruso, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16 LUG. 2012.
30-03-2014 21:04
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