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Sentenza

Collusione del militare della Guardia di Finanza con l'estraneo....
Collusione del militare della Guardia di Finanza con l'estraneo.
Cassazione penale    sez. I Data:  15/10/2014 Numero:    45869
Il reato di collusione del militare della Guardia di Finanza con l'estraneo previsto dall'art. 3 della legge n.1383 del 1941 configura un delitto a consumazione anticipata nel quale, in ragione della rilevanza attribuita al bene giuridico protetto costituito dalla regolare riscossione dei tributi, l'applicazione della sanzione penale è anticipata al momento dell'accordo collusivo; poiché il fine di "frodare la finanza" connota l'elemento soggettivo, qualificandolo quale dolo specifico, e non è elemento costitutivo del reato, la fattispecie assume la fisionomia del reato di mero pericolo per la cui integrazione non è necessario il raggiungimento dello scopo fraudolento, essendo sufficiente che la condotta infedele del finanziere sia idonea a determinare l'insorgenza del pericolo di compromissione dell'interesse erariale (riconosciuta, nella specie, la sussistenza del reato nella condotta di un finanziare che, per favorire una ditta di trasporti oggetto di segnalazione anonima in merito a presunte condotte di evasione fiscale, aveva proposto di inviare un ulteriore esposto anonimo nei confronti di altra società di trasporto con finalità di "depistaggio" rispetto alla prima segnalazione).
Avv. Antonino Sugamele

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