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Sentenza

Disobbedienza aggravata. Vice brigadiere dei CC non avrebbe obbedito all'ordine ...
Disobbedienza aggravata. Vice brigadiere dei CC non avrebbe obbedito all'ordine di indossare l'uniforme da ordine pubblico nel momento in cui i militari si erano fermati con i mezzi in dotazione in un'area di servizio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale Militare di Napoli
dichiarava non doversi procedere nei confronti di L.I. per il reato di
disobbedienza aggravata, trattandosi di persona non punibile per la particolare
tenuità del fatto.
Secondo l'imputazione, L.s aveva disobbedito all'ordine impartitogli dal
luogotenente P.N.a di indossare l'uniforme prevista da Ordine Pubblico
nel momento in cui i militari appartenenti all'11.° Battaglione Puglia in Bari, di
rientro da un servizio di ordine pubblico effettuato a Roma, si erano fermati con i
mezzi in dotazione all'Area di Servizio di San Nicola Est.
Secondo il Tribunale, la condotta di disobbedienza non aveva attinto la
sicurezza o la funzionalità del reparto o altre attività o esigenze di servizio, ma
aveva riguardato soltanto il rispetto della disciplina; si trattava, quindi, di offesa
particolarmente tenue e la disobbedienza era stata occasionale e in mancanza
delle ulteriori aggravanti previste dall'art. 131 bis cod. pen..
2. Ricorre direttamente per cassazione il difensore di L.I.,
deducendo erronea e/o falsa applicazione dell'art. 173 cod. pen. mil . pace.
Doveva essere escluso che il Luogotenente N. avesse impartito un
preciso ordine al Vice Brigadiere L.; al contrario, aveva espresso un "invito"
e un "richiamo", evocando la disposizione generale impartita dal Comandante del
Battaglione affissa nella bacheca della caserma. Di conseguenza, la condotta
poteva essere al più qualificata come violata consegna ai sensi dell'art. 120 cod.
pen. mil . Pace.
Inoltre era carente anche l'elemento soggettivo del reato contestato: non
solo l'imputato non aveva ben compreso le parole rivoltegli dal Luogotenente
N., ma tale invito non rispondeva ad alcuna necessità funzionale, atteso che i
Carabinieri, di ritorno da Roma, non erano in servizio attivo: ciò induceva a
ritenere che l'imputato avesse agito nella convinzione di trovarsi in presenza di
un ordine privo di rilevanza funzionale. Il ricorrente lamenta la mancanza di
motivazione sul punto.
In un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 192 cod. proc.
pen. e della regola di giudizio della colpevolezza "al di là di ogni ragionevole
dubbio", nonché vizio della decisione per mancanza di motivazione.
Il Giudice aveva operato una valutazione parziale e non unitaria delle fonti di
prova, omettendo di argomentare su circostanze di assoluto rilievo quale quella
della mancata comprensione dell'ordine impartito dal superiore da parte
dell'imputato.
Il ricorrente ripercorre il quadro probatorio emerso dal dibattimento,
sottolineando che, nonostante la pluralità delle fonti, il Tribunale si era limitato a
prendere in considerazione le dichiarazioni del Luogotenente N., fondando su
di esse l'affermazione di responsabilità dell'imputato.
Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. il ricorso immediato per
cassazione non può essere proposto nei casi previsti dall'art. 606, comma 1, lett.
d) ed e) cod. proc. pen. e, se proposto, si converte in appello.
Di conseguenza, qualora l'impugnazione proposta non sia quella ordinaria
ma quella eccezionale del ricorso per saltum, la Corte di cassazione deve
interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente
inteso avvalersi ed, in caso di dubbio, privilegiare il tipo ordinario di gravame,
talché, ove vi sia una formale denuncia di difetto e manifesta illogicità della
motivazione ed il contenuto delle censure, che letteralmente deducono anche
violazione di legge, le riveli, invece, come dirette avverso la valutazione delle
prove in ordine ad una questione di mero fatto, il ricorso andrà convertito in
appello (Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013 - dep. 17/01/2014, P.G. in proc. Di
Rubba, Rv. 258193; Sez. 4, n. 4264 del 05/04/1996 - dep. 23/04/1996, P.G. in
proc. Lucifora, Rv. 204447).
Si tratta proprio dell'ipotesi in esame: in effetti, benché entrambi i motivi
denuncino la violazione di legge, essi contestano la motivazione della sentenza
impugnata, sotto il profilo della sua insufficienza, logicità ed esattezza.
Come è stato ripetutamente affermato da questa Corte, si ha violazione di
legge, con riferimento alla motivazione di una sentenza, solo se essa manca del
tutto ovvero è apparente; in caso contrario, la motivazione può essere aggredita
ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen..
Nel caso in esame, deve escludersi che la motivazione manchi o sia
meramente apparente: le censure mosse dal ricorrente, in realtà, propongono
una rivalutazione nel merito della vicenda oggetto dell'imputazione, che non può
che essere eseguita dal giudice di appello.
Il ricorso deve essere pertanto qualificato come appello e gli atti devono
essere trasmessi alla Corte militare d'appello.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti alla
Corte Militare di appello.
Così deciso il 29 settembre 2017
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giacomo Rocchi Antonella Patrizia Mazzei
Avv. Antonino Sugamele

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