Militare dell'Esercito, in servizio permanente effettivo presso il III Reggimento guastatori, di stanza ad Udine, impugna, invocandone l'annullamento, il decreto con cui le sono stati negati il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità ("ernia discale C5-C6, iniziale spondilodiscoartrosi lombosacrale"), dalla stessa sofferta, e la concessione dell'equo indennizzo ad essa conseguente.
T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste Sez. I, Sent., (ud. 21/11/2018) 13-12-2018, n. 372
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 334 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Crovetti e Leonardo Bitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege, con sede in Trieste, piazza Dalmazia 3;
per l'annullamento
del decreto n. 2460/N posizione 679371/A reso in data 10/06/2015 e notificato in data 15.06.2015 e della Delib. n. 20649 del 2014 resa nell'adunanza n.310/2014 del 10/11/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, anch'esso notificato in data 15.06.2015 con il quale veniva decretato il rigetto della domanda di causa di servizio, nonché di tutti gli atti preordinati, prodromici, connessi e consequenziali all'impugnato decreto in quanto lesivi degli interessi del ricorrente anche in quanto non conosciuti al momento della presentazione del presente ricorso e per l'effetto e rilevata nonché attestata la condotta colposa dell'Amministrazione resistente, la condanna della medesima al risarcimento del danno ingiusto occorso al ricorrente per effetto dell'illegittimità dell'esercizio dell'attività amministrativa e ciò mediante l'integrale ristoro di quanto dovuto e all'iscrizione a tabella delle infermità quali cause di servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, 2^ comma C.P.A. sia mediante l'integrale ristoro economico del danno morale, biologico ed esistenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 C.P.A.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Economia e Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2018 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. La ricorrente, militare dell'Esercito, in servizio permanente effettivo presso il III Reggimento guastatori, di stanza ad Udine, impugna, invocandone l'annullamento, il decreto n. n. 2460/N, del 10 giugno 2015, con cui le sono stati negati il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità ("ernia discale C5-C6, iniziale spondilodiscoartrosi lombosacrale"), dalla stessa sofferta, e la concessione dell'equo indennizzo ad essa conseguente.
Domanda, inoltre, l'annullamento del presupposto parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio, reso in data 10 novembre 2014, che non ha riconosciuto l'ascrivibilità a causa di servizio della patologia sofferta.
In via istruttoria, chiede, infine che sia disposta consulenza tecnica d'ufficio, per accertare il nesso di causalità tra il servizio espletato e la patologia sofferte.
A sostegno della propria impugnazione e dell'unico motivo di doglianza proposto, la ricorrente evidenzia di essere esposta, nel corso della propria attività lavorativa, a sollecitazioni fisiche particolarmente critiche ed intense, così da determinare una condizione di cronico e progressivo logorio del proprio apparato muscolo-scheletrico, la quale costituirebbe il prodromo dell'infermità in seguito contratta. Afferma, inoltre, che sussisterebbe un nesso eziologico univoco tra la patologia e il servizio prestato, oltremodo gravoso ed usurante, di per sé idoneo a determinare ed acuire le lesioni a carico della colonna vertebrale, ben evidenziate nella copiosa documentazione medica prodotta.
2. La difesa erariale, costituitasi per entrambe le Amministrazioni intimate, ha chiesto la reiezione del gravame nel merito; limitatamente alla posizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, ha inoltre eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione del parere reso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio, domandando in ogni caso l'estromissione dal giudizio.
3. Tale istanza di estromissione deve essere preliminarmente disattesa, dovendosi considerare che il Comitato di Verifica "benché incardinato nel Ministero dell'Economia e delle finanze, ... agisce infatti funzionalmente, nella specie, come organo consultivo del Ministero della Difesa, e il parere da esso reso fornisce il corredo motivazionale al provvedimento negativo impugnato (T.A.R. Campania, VII, sent. n. 4554/2018)" (così da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, n. 5655 del 2018).
4. Nondimeno il ricorso deve essere respinto, mentre può ritenersi superfluo l'esame del rilievo di inammissibilità dell'impugnazione, nella parte in cui essa concerne il parere del Comitato di verifica, dovendosi considerare maggiormente satisfattiva la pronuncia di merito, anche alla luce della non univocità degli indirizzi giurisprudenziali affermatisi con riferimento a tale tematica (propende per l'inammissibilità la citata T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, n. 5655 del 2018; afferma l'autonoma impugnabilità del suddetto parere T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, n. 198 del 2013).
La ricorrente censura il diniego oppostole, fondato sul giudizio negativo espresso dal Comitato di verifica, ritenendolo errato ed insistendo per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio della propria infermità.
In merito, va subito rilevato che, per consolidata giurisprudenza:
- da un lato, "la variegata e qualificatissima estrazione tecnico-professionale dei componenti del Comitato di Verifica e l'istruttoria particolarmente completa da questo esperita, non limitata ai soli aspetti medico-legali, sono garanzia circa l'attendibilità della determinazione assunta" (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, n. 41 del 2018);
- dall'altro lato "il sindacato giurisdizionale esperibile sulle valutazioni tecniche degli organi medico-legali circa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente è limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti; di conseguenza al giudice amministrativo spetta una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, relativa alla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, laddove l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, in cui si sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, rappresenta un tipico esercizio di attività di merito tecnico riservato all'organo di verifica delle cause di servizio" (Cons. Stato, Sez. V, n. 2093 del 2012; cfr., inoltre, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, n. 773 del 2018).
Alla luce di tali insegnamenti giurisprudenziali si deve considerare che il perimetro assegnato alla cognizione del giudice deve essere rigorosamente circoscritto ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ovvero di incongruità manifesta, risultando altrimenti precluso l'accesso a valutazioni propriamente di carattere tecnico, non suscettibili, se non entro i suddetti limiti, di censura e di sindacato.
Osserva in merito la giurisprudenza che la "strutturale ampiezza delle valutazioni del Comitato, alle cui conclusioni deve conformarsi il successivo decreto dell'Amministrazione (art. 14 D.P.R. n. 461 del 2001), si riflette nelle attribuzioni del Giudice Amministrativo, il cui sindacato è limitato al riscontro di "evidente travisamento di fatti, manifesta illogicità o palese incongruità della motivazione" (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 6 agosto 2015, n. 3878; Sez. IV, 11 settembre 2017, n. 4266); trattasi, dunque, di un sindacato estrinseco, ossia volto a verificare ab externo, oltre all'eventuale ricorrenza di errori di fatto, il rispetto dei canoni di logica formale (cristallizzati nei principi di non contraddizione, di ragionevolezza, di consequenzialità argomentativa), senza poter impingere nel merito delle conclusioni raggiunte dall'Amministrazione, nel doveroso rispetto della sfera di attribuzioni alla stessa ex lege affidata" (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4619 del 2017).
Così delineati i ristretti confini del sindacato giurisdizionale, si deve sottolineare che, nell'operato dell'Amministrazione, non emergono profili di illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, tali da consentire al giudice, pur entro i limiti sopra indicati, di conoscere e censurare le valutazioni del Comitato di verifica, come tali intrinsecamente connotate dall'esercizio di discrezionalità tecnica.
Pertanto, in assenza della benché minima prova contraria, va sottolineato che il Comitato ha preso in considerazione tutti i servizi prestati dal ricorrente e puntualmente soppesato il loro apporto eziologico sull'insorgere della patologia denunciata.
Tale organo, in particolare, ha quindi "esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti", deducendone, in termini del tutto logici e coerenti, che l'infermità "non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di forma morbosa derivante, nella maggior parte dei casi, da una patogenesi artrogena associata ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali, sull'insorgenza e decorso della quale, gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti o determinanti" (all. 3 della difesa erariale).
Il contestato parere si sostanzia, dunque, in un giudizio di carattere tecnico, ampiamente sostenuto dalle acquisizioni istruttorie che sono divenute oggetto della disamina compiuta dall'Amministrazione.
Deve essere inoltre soggiunto che le opposte tesi, allegate dalla ricorrente al fine di rappresentare la propria patologia come indissolubilmente legata, dal punto di vista eziologico, all'attività di servizio, non consentono di scalfire la congruità e la intrinseca logicità del giudizio avversato, trattandosi di una critica di puro merito, intesa esclusivamente a contraddire la valutazione tecnica operata dal Comitato, senza tuttavia vanificarne i presupposti e il rigoroso metodo di giudizio.
La suddetta valutazione tecnica, del resto, per giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4619 del 2017), non può essere censurata nemmeno alla luce di difformi conclusioni raggiunte da sanitari interpellati autonomamente dall'interessata, né mediante l'invocato esercizio di poteri istruttori da parte del giudice (che darebbero luogo ad un abnorme allargamento del sindacato giurisdizionale), dovendosi in conclusione sottolineare che la legge ha invece inteso riservare i relativi accertamenti ai competenti organi dell'Amministrazione (artt. 11, comma 1 e 14, D.P.R. n. 461 del 2001).
Infine, va per completezza rilevato che la particolare gravosità del servizio prestato dalla ricorrente, allegata quale causa (o concausa determinante) dell'infermità, lungi dal costituire una condizione eccezionale e straordinaria, rappresenta, a ben vedere, l'ordinaria quotidianità, ossia la normale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che, per se stessa, non può assumere autonomo rilievo nell'ambito del giudizio di ascrivibilità della patologia denunciata a causa connessa al servizio.
In conclusione, nessun difetto motivazionale, violazione di legge o eccesso di potere può essere dunque ravvisato nel parere del Comitato di verifica (che, per le considerazioni anzidette, risulta emesso sulla scorta di adeguate e complete valutazioni) e, tanto meno, nel decreto impugnato, che in tale parere trova fondamento e limite.
Conseguentemente, il ricorso deve essere respinto.
5. Da ultimo, va disattesa l'istanza istruttoria formulata dalla ricorrente, con la quale viene chiesto di disporre la consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi dell'art. 63 c.p.a., indirizzata ad accertare il collegamento tra la patologia in atto e il servizio prestato.
Deve essere osservato, sul punto, che la consulenza "può essere disposta solo al fine di verificare l'attendibilità tecnico-scientifica delle valutazioni espresse dal suddetto Collegio leggasi: il Comitato di verifica, ma non per sostituire il giudizio a questo riservato (vedi, tra tante, Cons. St., Sez. IV, n. 31/2013)" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I bis, n. 5298 del 2018).
Ne consegue che la richiesta in esame deve essere respinta proprio perché finalizzata a sovvertire, sostituendolo, il giudizio del Comitato di verifica.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite a favore del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, liquidate nel complessivo importo di Euro 800,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
27-12-2018 21:04
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