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Sentenza

8 Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti Folgore. A tre militari vengono impu...
8 Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti Folgore. A tre militari vengono imputati i danni erariali conseguente al ribaltamento di un automezzo del reparto di appartenenza.
Corte dei Conti Veneto Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 17-01-2019) 15-04-2019, n. 53
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta dai magistrati

Dott. Carlo Greco - Presidente

dott. Maurizio MASSA - Giudice

dott.ssa Daniela ALBERGHINI - Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G30692 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

V.L. C.F. (...), nato a M. (C.), il (...), residente a L. (V.), Via I. B. n.3, in servizio presso l'8 Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti Folgore - Comando, rappresentato e difeso dall'avv.to SUGAMELE Antonino del Foro di Trapani elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Trapani, via Rocco Solina n. 2;

F.R.G. C.F. (...), nato a T. (L.), il (...), residente a L. (V.), P. P. F. di R. n. 1/A, in servizio presso l'11 Reggimento Genio Guastatori- Comando ;

S.M. C.F. (...), nato a P. (P.), in data (...), residente a L. (V.), in via del P. n. 16, in servizio presso l'8 Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti Folgore - Comando, rappresentato e difeso dall'avv.to ANNUNZIATA Luigi del Foro di Verona, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Verona, viale Oriani n. 10

Sentiti all'udienza pubblica del 17 gennaio 2019 il relatore dott.ssa Daniela Alberghini, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore dott.ssa Chiara Imposimato, gli avvocati Sugamele e Annunziata rispettivamente nell'interesse dei convenuti V. e S., presenti in aula tutti i convenuti personalmente, come da verbale d'udienza.
Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura Regionale ha convenuto innanzi a questa Sezione Giurisdizionale L.V., M.S. e R.F., il primo quale conduttore del mezzo, il terzo quale responsabile dell'Ufficio Logistica ed il secondo quale sottoscrittore del documento di impiego dei mezzi in relazione al danno cagionato al Ministero della Difesa a seguito di sinistro stradale occorso in data 18 agosto 2014 in Legnago (VR) nel quale è stato coinvolto un mezzo militare speciale tattico, il conducente del veicolo ed il terzo trasportato, con danni a persone per 15.771,54 Euro e a cose per 19.368,21 Euro, quindi complessivamente 35.470, 52 Euro.

Ai convenuti, tutti militari in servizio presso il Reparto Folgore, viene attribuita la responsabilità del danno in quanto il veicolo risultava condotto da soggetto non in possesso della speciale abilitazione, ulteriore rispetto al possesso della patente militare, richiesta dalle norme sulla formazione del personale militare addetto alle mansioni di conduttore di mezzi: il V. per essersi mezzo alla guida del mezzo nella consapevolezza della mancanza di abilitazione, il S., quale ufficiale più alto in grado, per aver firmato il documento di impego mezzi nella consapevolezza dell'assenza di personale abilitato e il F., quale capo dell'ufficio logistica, per aver predisposto il trasferimento mezzi in assenza di personale qualificato.

Sulla base delle evidenze istruttorie agli atti, ed in particolare delle dichiarazioni ricevute nell'ambito dell'indagine amministrativa trasmessa dal Comando Folgore, la Procura ha sottolineato che tutti i convenuti, pur essendo a conoscenza della problematica ed avendo espresso dubbi in merito alla possibilità di far condurre il mezzo ad un non abilitato, hanno ugualmente autorizzato -senza adeguatamente approfondire la questione, ma limitandosi ad atecniche deduzioni- e posto in essere la condotta che ha determinato, in assenza di elementi di concausalità, il danno.

A seguito di invito a dedurre tutti gli odierni convenuti hanno fornito deduzioni che, tuttavia, non hanno indotto la Procura a mutare il quadro fattuale e di diritto sottoposto a giudizio.

Si sono ritualmente costituiti i soli convenuti V. e S..

Il convenuto V. ha contestato gli addebiti mossigli osservando che alcuna responsabilità può essergli ascritta per carenza dell'elemento soggettivo e del nesso di causalità. Deve, infatti, essere esclusa la configurabilità della colpa grave in quanto egli altro non ha fatto che adempiere ad un ordine, reiterato per iscritto dei superiori F. e S., alla cui esecuzione egli non poteva sottrarsi pena l'incriminazione per il reato militare di disobbedienza ex art. 173 c.p.m.p..

In ogni caso, l'abilitazione speciale per la conduzione del mezzo era risultata non necessaria e la stessa inchiesta amministrativa ha escluso errori di guida, essendosi il mezzo sbilanciato per i carichi portati. Manca, dunque, qualsivoglia nesso di causalità.

Il Convenuto S., costituendosi in giudizio, ha negato la sussistenza di responsabilità in proprio capo difettando il nesso di causalità tra il fatto e l'evento. Nella configurazione della Procura, infatti, la responsabilità deriverebbe dalla guida senza abilitazione, quindi da imperizia, che però avrebbe dovuto essere provata in concreto, non potendosi ritenere sufficiente la mancanza teorica del titolo abilitativo. Titolo che, precisa il convenuto, non era previsto per la conduzione del mezzo, ma per il solo uso delle attrezzature fisse sul medesimo.

Del resto, prosegue il medesimo convenuto, l'inchiesta amministrativa ha appurato che il sinistro non è avvenuto per inabilità del conducente, ma per un caso fortuito.

Quanto al profilo soggettivo della colpa grave, nulla può essere imputato, avendo il convenuto fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità, mediante riunioni di coordinamento preventive, per giungere ad una decisione ponderata e concorde sull'organizzazione del trasferimento dei mezzi.

Il convenuto F. non si è costituito, pur essendo stato ritualmente citato.

All'odierna udienza il Pubblico Ministero, nel ribadire che l'abilitazione specifica per la guida del mezzo era necessaria -come peraltro risulta documentalmente negli atti allegati alla citazione: doc.1 e 4-, ha fatto presente che anche se i Carabinieri che hanno rilevato l'incidente non hanno contestato immediatamente violazioni del Codice della Strada, lo stesso Codice della Strada sanziona la guida senza abilitazione e tale circostanza non era verificabile sul posto da parte dei militi intervenuti, essendo tale accertamento riservato all'inchiesta amministrativa interna.

Il Pubblico ministero, poi, ha contestato che il sinistro stradale possa essere ricondotto -come invece fano le difese dei convenuti costituiti- ad un caso fortuito, lo scoppio di uno pneumatico, essendo invece evidente per tabulas -e non oggetto di contestazione- che un errore nella conduzione del mezzo c'è stato, avendo il conducente ripercorso due volte la rotatoria per non essere riuscito ad imboccare l'uscita corretta per la direzione Villafranca di Verona, ove il mezzo avrebbe dovuto dirigersi.

In punto di sussistenza dell'elemento soggettivo il Pubblico Ministero ha contestato tanto la tesi difensiva secondo cui tale elemento sarebbe escluso dall'obbligo di adempimento dell'ordine ricevuto, evidenziando che lo stesso convenuto V. ha dichiarato di essere stato consapevole della necessarietà dell'abilitazione e di non aver rappresentato per iscritto tale circostanza, quanto la tesi secondo cui nel caso di specie ricorrerebbe l'esimente di cui all'art. 1 della L. n. 20 del 1994, richiamo inconferente avendo ad oggetto atti sottoposti a registrazione della Corte dei Conti.

Il Pubblico Ministero, infine, riportandosi alla citazione e chiedendo l'accoglimento della domanda, ha dichiarato di non opporsi all'applicazione del potere riduttivo.

La difesa del convenuto V. ha posto l'accento sulla relazione dell'Ufficiale inquirente, da cui deriverebbe l'esclusione dell'imputabilità della responsabilità in capo al convenuto stesso: egli era stato comandato, senza possibilità di sottrarsi all'adempimento dell'ordine pur avendo rappresentato di non essere titolare della relativa abilitazione -circostanza, quest'ultima che escluderebbe di per sé l'elemento soggettivo ex art. 1 L .n. 20 del 1994-, a condurre il mezzo. Dunque, a fronte di un ordine non palesemente illegittimo il V. non poteva che adempiere: se vi è un responsabile, deve essere individuato nel M.F. che, in assenza di personale abilitato, avrebbe dovuto esternalizzare il servizio.

Mancherebbe, poi, la prova del nesso di causalità, essendo il sinistro avvenuto a causa del mal posizionamento del carico trasportato, attività sulla quale nessun controllo aveva il V. e circostanza su cui la Procura regionale non ha eseguito alcuna verifica.

La difesa del V. ha quindi insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti ed in particolare sull'assunzione della testimonianza del C.C. che, secondo la difesa, è in grado di riferire in ordine all'errore di carico dei materiali trasportati. Riportandosi alla memoria di costituzione, ha quindi concluso per l'assoluzione del convenuto medesimo.

La difesa del convenuto S. ha osservato che l'intero impianto su cui si fonda la citazione in giudizio è costituito da mere ipotesi, difettando elementi oggettivi a sostegno del nesso di causalità. La Procura non avrebbe tenuto in adeguato conto sia il fatto che, come rilevato dall'Ufficiale inquirente, non ci sono state violazioni del Codice della Strada, sia del fatto che il conducente del mezzo non era, in ogni caso, uno sprovveduto, essendo titolare di abilitazioni per la conduzione di mezzi pesanti simili a quello affidatogli (che si differenziava unicamente per la presenza di un asse sterzante in più) e non vi era comunque alcuna certezza della necessità di una diversa ed ulteriore abilitazione, tanto più che tale ulteriore abilitazione riguarda l'utilizzo degli attrezzi per lo scarrellamento (punto 2.2. del doc. 8), come era emerso anche dalle informazioni assunte tanto dal convenuto S. quanto dal F..

Questi ultimi, in assenza di specifiche direttive, avevano dedotto la non necessarietà dell'abilitazione dalla somiglianza della cabina di guida del mezzo in questione con quella di altri autocarri per i quali era pacifico che l'abilitazione non fosse necessaria.

Va esclusa, ha proseguito la difesa del S., anche la sussistenza dell'elemento soggettivo, in quanto il convenuto era stato rassicurato dai superiori (anche dal C.C.), come peraltro emerso anche dall'inchiesta interna, e, quindi, in assenza di palese antigiuridicità dell'ordine, egli non poteva che darvi corso. Dunque, alcuna responsabilità può essere riconosciuta in capo al S..

All'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Preliminarmente il Collegio, attesa la regolarità della notifica dell'atto di citazione a F.R.G., preso atto che il medesimo non si è costituito in giudizio, ne dichiara la contumacia.

Nel merito, la domanda avanzata dalla Procura regionale è parzialmente fondata e può trovare accoglimento nei limiti e nei termini di seguito enunciati.

Questa Sezione è stata chiamata a decidere se il danno complessivo di Euro 35.470,52, di cui Euro 19.368,21 per preventivati costi di riparazione dell'automezzo ed Euro 15.771,54 per assenze dal servizio del personale coinvolto, derivante dal sinistro occorso ad un automezzo militare speciale tattico del tipo APS in data 18 agosto 2014 deriva da responsabilità imputabile, a titolo di colpa grave, a L.V., conducente del mezzo, a M.S., sottoscrittore del documento di impiego del mezzo e a R.F., responsabile dell'Ufficio Logistica del Reparto Folgore di stanza a Legnago (VR).

Nella prospettazione della Procura attrice tale responsabilità deriverebbe, per i convenuti S. e F., dall'aver consentito l'utilizzo del veicolo affidandolo ad un soggetto, il convenuto V., -e per quest'ultimo dall'essersene posto alla guida-, pur titolare di patente militare, ma non dotato della speciale abilitazione tecnica richiesta dalla normativa interna per la conduzione di quel particolare tipo di veicolo.

In assenza, infatti, di accertati fattori esterni che avrebbero potuto causare il ribaltamento del mezzo, la Procura ha ritenuto che il sinistro sia causalmente derivante dall'assenza di abilitazione in capo al conducente: i convenuti, ciascuno in ragione della propria specifica funzione, sarebbero stati consapevoli da un lato della necessarietà dell'abilitazione e, dall'altro, della sua carenza.

Le norme tecniche interne all'ordinamento militare che disciplinano la materia del rilascio dei certificati di idoneità alla guida, i modelli di patente e le abilitazioni speciali, la TER G 020 e la 5588 (doc.2 all. C1 e C2 Procura), prevedono, infatti, che per il veicolo di cui è causa (mezzo tattico APS) sia necessaria, oltre alla patente militare mod. 3, anche una specifica, ulteriore abilitazione.

Osserva il Collegio che tali norme non potevano non essere note, non solo quanto ad esistenza, ma soprattutto quanto a contenuti, agli odierni convenuti: al V., in quanto titolare di patente di guida militare conseguita ai sensi, appunto, di quelle norme; al S. e al F. in quanto militari preposti alla organizzazione e gestione della logistica dei mezzi di trasporto, le cui condizioni di utilizzo costituivano parte integrante dell'attività di competenza quotidianamente svolta.

L'esame, poi, delle citate norme non evidenzia alcun margine di dubbio circa la necessarietà dell'abilitazione speciale per la conduzione del veicolo tattico mod. APS: il punto 2.2.2. della norma TER-G-020, nel disciplinare le abilitazioni speciali, precisa che essere sono richieste per l'utilizzazione dei veicoli tattici, categoria nella quale rientra (sul punto non vi è contestazione alcuna ed in ogni caso le parti hanno prodotto la relativa scheda tecnica: cfr. all. 10 norma 5538: doc.2 all. C2 Procura; doc. 6 S.; doc.3 V.) il veicolo con il quale si è verificato il sinistro.

La norma 5538, fasc. 3, relativa al rilascio delle abilitazioni speciali, poi, porta in allegato una scheda tecnica, ove sono indicate le modalità per il conseguimento della abilitazione (doc. 2, all.C2, all.10, Procura) relativa esattamente al veicolo APS mod. Astra 88.45, quello, cioè, condotto dal V. in occasione del sinistro di cui è causa.

Alla luce di tali osservazioni ed elementi ritiene il Collegio che non possano avere spazio, al fine di escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo della contestata responsabilità, quantomeno in capo ai convenuti F. e S., le argomentazioni difensive (del convenuto S.) relative, la prima, ad una presunta incertezza sull'effettiva obbligatorietà dell'abilitazione speciale per la conduzione del veicolo, stante la chiara formulazione delle norme e, soprattutto, la specifica previsione delle modalità di conseguimento per lo specifico veicolo e, la seconda, .alla necessità di abilitazione unicamente per l'utilizzo delle attrezzature fisse presenti sul veicolo (in particolare una gru).

La norma TER -G- 020 sopra citata, infatti, nel prevedere l'abilitazione speciale per i veicoli tattici, espressamente parla di "utilizzazione" del mezzo e quindi sicuramente quantomeno della sua guida, tanto più che l'idoneità all'impiego di attrezzature fisse montate in modo permanente sul veicolo è oggetto di diversa, specifica, abilitazione, come emerge con indiscutibile chiarezza dal testo del punto 2.2.2., che, elencando i casi di rilascio dell'abilitazione speciale, prevede distintamente al primo "a capo" l'"utilizzazione dei mezzi tattici" e, al quinto "a capo", l' "idoneità all'impiego di attrezzature fisse montate in modo permanente sul veicolo", che potrebbe anche non essere un veicolo tattico.

La norma, dunque, prevede per tutti i veicoli tattici l'abilitazione (indipendentemente dalla presenza di attrezzature o meno) e l'idoneità alla conduzione di veicoli (non tattici) in relazione a specifiche attrezzature su di essi installate in modo permanente: stante l'indubbia appartenenza del veicolo alla prima categoria, l'abilitazione era necessaria per l'"utilizzazione" e, quindi, anche per la conduzione.

Di ciò non potevano non avere la consapevolezza i convenuti S. e F., il primo in qualità di addetto al reparto logistico ed il secondo in qualità di Responsabile dell'Ufficio logistico, i quali, quindi, l'uno sottoscrivendo il documento di impiego del mezzo quale sottufficiale più alto in grado, l'altro avendo consentito l'utilizzo del mezzo in assenza di conduttori in possesso della relativa, necessaria, abilitazione, hanno scientemente violato le norme sulla formazione del personale militare addetto alle mansioni di conduttore di mezzi, affidandone la guida a militare in possesso della sola patente mod.3, non idonea, esponendo, per tale motivo, le persone e i beni militari al rischio connesso ad un uso potenzialmente improprio, errato e perciò pericoloso, con ciò venendo meno ai fondamentali doveri che il superiore deve tenere nel proprio operato (tra cui assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione per salvaguardare l'integrita' fisica dei dipendenti e, non ultimo, anche la conservazione dei beni militari) al servizio e a vantaggio delle Forze armate, facendo osservare ed osservando per primo le leggi, i regolamenti, gli ordini militari e le disposizioni di servizio.

Se, dunque, la colpa imputabile ai convenuti S. e F. assume i connotati della gravità, ritiene il Collegio che altrettanto non possa affermarsi per quanto riguarda il convenuto V..

Egli, tenuto a conoscere le norme tecniche per la conduzione dei veicoli, era consapevole del fatto che gli era stata affidata la conduzione di un veicolo per il quale era richiesta un'abilitazione di cui non era in possesso e, pertanto, non può essere esclusa in suo capo la sussistenza della colpa che, purtuttavia, non sembra potersi qualificare grave.

Risulta agli atti (cfr. doc. 4 Procura) e non è oggetto di contestazione, infatti, la circostanza che il V., pur essendosi messo consapevolmente alla guida del veicolo senza essere titolare di alcuna abilitazione speciale, con ciò violando le specifiche disposizioni in materia di conduzione di mezzi militari, avesse tuttavia verbalmente rappresentato ai propri superiori di essere sprovvisto dell'abilitazione --seppur ciò non sia avvenuto elle forme richieste, al fine si ritenere sussistente una causa esimente, dall'art. 729, comma 2, del TUROM-, dando poi comunque esecuzione all'ordine di servizio ricevuto.

Ritiene, quindi, il Collegio che, difettando l'elemento soggettivo della colpa grave in capo al convenuto V., alcuna responsabilità possa essergli ascritta.

Quanto ai convenuti F. e S., oltre al già indicato elemento soggettivo, appaiono sussistere anche gli altri elementi costitutivi della responsabilità erariale, in primo luogo non essendo oggetto di contestazione (e comunque documentalmente comprovata) l'esistenza del rapporto di servizio.

Quanto al nesso di causalità, osserva il Collegio che una volta acclarata l'antigiuridicità del comportamento tenuto, consistente nella violazione di norma di condotta volta a prevenire un rischio di cui l'evento verificatosi rappresenti una concretizzazione, deve "procedersi ad accertare l'esistenza del rapporto causa-effetto tra la condotta dei convenuti e l'evento dannoso subìto dai terzi facendo impiego dei principi generali di cui agli articoli 40 e 41 c.p. temperati dal principio della c. d. causalità adeguata o quella similare della c.d. regolarità causale (ex multis: Cass. 1.3.2007; n. 4791; Cass. 6.7.2006, n. 15384; Cass. 27.9.2006, n. 21020; Cass. 3.12.2002, n. 17152; Cass. 10.5.2000 n. 5962) secondo i quali ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta, attiva o omissiva, che appaiono sufficientemente prevedibili al momento nel quale ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per tutte le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili" (Sez. giurisdiz. Lombardia, n. 103/2018), alla luce della regola probatoria "della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non" (così Cass. Civ. in sent. 22 ottobre 2013 n. 23933 ove ha precisato che il giudice civile potrà affermare l'esistenza del nesso causale tra illecito e danno "anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio".)" (ibidem).

Dovendo fare applicazione al caso in esame dei suesposti criteri, viene in rilievo la circostanza che il conseguimento della speciale abilitazione richiesta per la guida del veicolo APS era subordinato all'acquisizione di abilità teorico-pratiche al fine di far conoscere all'utilizzatore il veicolo le sue potenzialità ed i suoi limiti per una guida in condizioni di sicurezza (cfr, scheda all. 10 al doc. 2, all. C2 Procura) attraverso la conoscenza, tra le altre cose, di tecniche di guida anche fuori strada, delle condizioni di aderenza del veicolo, delle tecniche di frenata e di compensazione dell'eventuale sbandata.

Alla luce, quindi, dei contenuti specifici della formazione necessaria per ottenere l'abilitazione speciale, il criterio di collegamento eziologico del "più probabile che non" appare integralmente soddisfatto, dovendosi far derivare dall'assenza delle abilità connesse a quegli specifici contenuti, anche sul piano pratico, la concreta e ragionevole probabilità di un uso non corretto, ed in ipotesi anche pericoloso, del mezzo in assenza di una diversa causa che abbia una autonoma efficienza e sia idonea a produrre l'evento.

L'inchiesta amministrativa interna (cfr. doc. 1 Procura) e il rapporto dei Carabinieri intervenuti all'atto dell'accadimento del sinistro hanno infatti escluso l'esistenza di condizioni metereologiche e/o di luce avverse, di irregolarità del fondo stradale, di segni di frenata, di concorso di altri veicoli nella causazione del sinistro, risultando quest'ultimo avvenuto durante una normale manovra di percorso di una rotatoria, ripetuta due volte in quanto il conducente (il convenuto V.) non era stato in grado di imboccare la corretta uscita la prima volta che vi si era immesso.

La perdita di aderenza del veicolo, sia essa stata dovuta (come sostiene la difesa del S.) o meno alla foratura di uno pneumatico (tale circostanza, peraltro, è stata meramente riferita come ipotesi dal terzo trasportato, ma non è suffragata da alcun elemento concreto), ha determinato il ribaltamento laterale del veicolo medesimo e la causazione dei danni a cose e persone.

E' ragionevolemente ed altamente probabile che l'abilitazione richiesta per la conduzione del veicolo, che prevedeva l'addestramento specifico alla guida anche su terreni accidentati, con condizioni di aderenza limite, su fondi scivolosi con addestramento alla reazione a sbandata avrebbe consentito al conducente di compiere la manovra di percorrenza ed uscita dalla rotatoria (anche nell'ipotesi della foratura) in condizioni di sicurezza evitando le conseguenze che oggi sono all'esame di questo Collegio.

Quanto, infine, al danno e alla sua determinazione, in assenza di contestazioni ed alla luce delle prove documentali fornite dalla Procura attrice (doc. 5, all. 1 preventivi per la riparazione del mezzo militare; e doc. 5, all.2 per le somme erogate ai militari feriti), ritiene il Collegio che la quantificazione complessiva di Euro 35.470,52, di cui Euro 19.368,21 per danni a cose e Euro 15.771,54 per somme erogate a vuoto, possa ritenersi corretta e adeguatamente comprovata.

Tenuto conto del ruolo avuto dagli odierni convenuti in ragione della rispettiva posizione e grado all'interno della struttura militare, esclusa la quota del 30% in ipotesi addebitabile al convenuto L.V. -a cui non può riconoscersi responsabilità per assenza di colpa grave-, la residua quota del 70% del danno complessivamente derivato dai fatti di cui è causa deve essere ripartita attribuendo la misura del 40% del danno complessivo al convenuto M.S., e del 30% del danno complessivo al convenuto R.G.F..

In conclusione, la domanda attorea non può essere accolta in relazione al convenuto L.V., mentre i convenuti M.S. e R.G.F. debbono essere condannati al risarcimento, in favore del Ministero della Difesa, rispettivamente del 40%, pari ad Euro 14.188,21, e del 30%, pari ad Euro 10.641,16, del danno complessivamente derivante dai fatti di cui è causa, oltre alla maggiore tra la rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo.

Questi ultimi, inoltre, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., vanno condannati in solido tra loro al pagamento delle spese di giustizia, liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del c.g.c., liquida le spese legali in favore del convenuto L.V. in Euro 2000,00 oltre IVA se dovuta.
P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto della Corte dei Conti, ogni diversa e/o contraria domanda od eccezione respinta, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 30692 del registro di segreteria promosso dal Procuratore Regionale nei confornti di L.V., M.S. e R.G.F.

-respinge la domanda nei confronti del convenuto V.L.;

-in accoglimento parziale della domanda avanzata dalla Procura Regionale:

-condanna S.M. al risarcimento del danno nei confronti del Ministero della Difesa nella misura del 40% della somma complessivamente contestata e, quindi, di Euro 14.188,21;

- condanna F.R.G. al risarcimento del danno nei confronti del Ministero della Difesa nella misura del 30% della somma complessivamente contestata e, quindi, di Euro 10.641,16, sulle suddette somme è inoltre dovuta la maggiore tra la rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo;

-condanna S.M. e F.R.G. in solido tra loro al pagamento delle spese di giustizia che si liquidano in Euro 287,00 (Euro duecentoottantasette/00)

-liquida in favore del convenuto L.V. le spese legali in Euro 2.000,00 oltre IVA se dovuta.

Così deciso in Venezia, 17 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2019.
Avv. Antonino Sugamele

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