Violata consegna. Violazione attinente al servizio e
non alla disciplina militare; non solo, ma le norme comportamentali del personale di servizio di
pattuglia rivestono carattere integrativo delle consegne particolari, in quanto anch'esse prescrittive
del comportamento da osservare nell'espletamento di un servizio
Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 24919 Anno 2025
Presidente: BONI MONICA
Relatore: APRILE STEFANO
Data Udienza: 10/06/2025
Sentenza
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
- Presidente -
STEFANO APRILE UP - 10/06/2025
R.G.N. 11013/2025
MARCO MARIA MONACO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V.S. nato a F. il
avverso la sentenza del 15/01/2025 della Corte militare d’appello
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare Roberto BELLELLI
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore avv. Carbonelli Fabio che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte militare d'appello ha parzialmente riformato la
sentenza pronunciata in data 23 maggio 2024 dal Tribunale militare di Napoli con la quale S.
V., Brigadiere Capo della Guardia di finanza, è stato giudicato responsabile del delitto di
violata consegna aggravata (artt. 120 e 47, primo comma n. 2, cod. pen. mil. pace), e, concesse le
circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla circostanza aggravante, ha ridotto la pena a due
mesi di reclusione militare, con i doppi benefici.
1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la responsabilità
dell'imputato per il sopraindicato delitto accertato in data 26 novembre 2021 allorquando, comandato
in servizio per attività di polizia giudiziaria in abiti civili, abbandonava all’interno dell’auto di servizio
uno zaino che conteneva, tra l’altro, l’arma in dotazione (Beretta PX4 cal. 9x19 parabellum) che
veniva sottratta da terzi.
2. Ricorre S.V.,a mezzo del difensore avv. Fabio Carbonelli, che chiede
l’annullamento della sentenza impugnata, sviluppando due motivi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione di legge, in riferimento alla norma
incriminatrice, con riguardo all’assenza di una consegna concernente la custodia dell’arma
nell’operazione di servizio cui il militare era stato comandato.
L’ordine di servizio in data 26 novembre 2021 non fa alcun riferimento alla custodia dell’arma,
né richiama altre direttive specifiche e, comunque, non contiene specifiche consegne in proposito.
La Circolare n. 0361146/2018 del Comando generale della Guardia di finanza costituisce, per
parte sua, una previsione generale e astratta, non rilevante quale violata consegna.
La consegna deve essere precisa e determinare tassativamente quale debba essere il
comportamento che il militare deve mantenere in servizio, mentre nel caso in esame, la Circolare
contiene previsioni generali e astratte.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia il vizio della motivazione con riguardo all’elemento
psicologico che è stato individuato nel dolo, senza che ne emergano gli elementi costitutivi,
trattandosi, al più di una condotta colposa, perciò estranea alla fattispecie contestata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, che sviluppa alcune doglianze inammissibili, è nel complesso infondato.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
2.1. Deve essere, innanzitutto, evidenziato che l’imputato, assegnato al Nucleo Polizia
economica e finanziaria della Guardia di finanza, era stato comandato di servizio, con altro
sottufficiale capo pattuglia, per indagini e attività di polizia giudiziaria in materia di marchi contraffatti
nel porto di Napoli, in abiti civili e con veicolo dotato di targa di copertura, con obbligo di portare al
seguito soltanto l’armamento ordinario.
Il militare abbandonava nel veicolo, parcheggiato sulla pubblica via, il proprio zaino personale
all’interno del quale egli aveva riposto l’arma di ordinanza (pistola semiautomatica Beretta PX4 cal.
9x19 parabellum). Ignoti, forzando il veicolo, asportavano il contenuto, tra il quale anche l’arma in
dotazione dell’imputato.
La ricostruzione del fatto, che non può essere censurata in questa sede, non è neppure
contestata dal ricorrente.
2.2. Va ricordato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263 del 6 luglio 2000, ha
premesso che l'incriminazione della violata consegna (collocata nel Titolo Secondo del cod. pen. mil.
pace) è diretta a tutelare il servizio e non anche la disciplina militare, alla salvaguardia della quale
sono invece preordinate le fattispecie comprese nel Titolo Terzo; ha poi aggiunto che il reato può
essere commesso solo da un militare che sia comandato a un servizio determinato e al quale siano
assicurati i mezzi per l'esecuzione della consegna.
Con riguardo al contenuto di ciò che può costituire consegna, la Corte Cost. ha rimarcato che
la consegna deve essere precisa, nel senso che deve «determinare interamente e tassativamente il
comportamento del militare in servizio».
Seguendo queste linee interpretative, la Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che la
nozione di consegna «comprende tutto quel complesso di prescrizioni tassative, generali o
particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali, impartite per l'adempimento di un determinato
servizio, al fine di regolarne le modalità di esecuzione, dalle quali non è possibile discostarsi» (Sez.
1, n. 30693 del 11/07/2007, Demanuele, Rv. 237351).
Si noti che nel caso deciso da Sez. 1, n. 19760 del 01/04/2008, Manunza, Rv. 240281 – 01, il
militare, ritenuto responsabile del reato ex art. 120 cod. pen. mil. pace, aveva abbandonato l’arma
speciale in dotazione (fucile mitragliatore Beretta M12 cal. 9x19 parabellum), contravvenendo alle
indicazioni relative alla custodia delle armi.
3. Nel caso oggetto del presente giudizio si è verificata una violazione attinente al servizio e
non alla disciplina militare; non solo, ma le norme comportamentali del personale di servizio di
pattuglia rivestono carattere integrativo delle consegne particolari, in quanto anch'esse prescrittive
del comportamento da osservare nell'espletamento di un servizio (Sez. 1, n. 19862 del 28/04/2009,
P.M. in proc. Martines, Rv. 243783), ragion per cui le doglianze avanzate suonano del tutto
inadeguate, avendosi riguardo alla violazione di veri e propri protocolli di comportamento,
relativamente alla custodia dell’arma in dotazione, che costituiscono disposizioni tipo, impartite per
operazioni di pattuglia, mirate al corretto svolgimento del servizio comandato.
3.1. Si è da tempo affermato che «ai fini della configurabilità del reato di violata consegna tutte
le disposizioni di carattere generale, specialmente quando la loro osservanza sia rilevante ai fini
della corretta esecuzione di un ordine specifico, formano parte integrante della consegna impartita e
ciò indipendentemente dalla circostanza di un loro specifico e diretto richiamo nell'ordine
particolare» (Sez. 1, n. 11601 del 28/05/1985, Abate, Rv. 171250 - 01).
3.2. Nessuna arbitraria e illegittima dilatazione della sfera dei fatti da ricondurre al modello
2Corte di Cassazione - copia non ufficiale
legale è dato cogliere, come adombrato dal ricorrente, atteso che nel comportamento tenuto
dall'imputato, che in quella specifica occasione ha abbandonato l’arma in dotazione destinata
esclusivamente all’uso militare (cal. 9x19 parabellum), ha violato la precisa indicazione precettiva
sulle modalità di custodia delle armi, le quali sono dettagliatamente descritte dalla Circolare n.
0361146/2018 del Comando generale della Guardia di finanza.
Tale Circolare, ancorché non espressamente richiamata nell’ordine di servizio, costituisce una
indicazione cogente là dove, come nel caso in esame, la consegna prevedeva il servizio armato cui
si applicano, per necessità, le specifiche regole dettate per la custodia e uso delle armi in dotazione.
Quella attinenti alle armi sono consegne specifiche, ben note al militare, in quanto costituiscono
la precondizione necessaria per l’espletamento del servizio cui il militare è stato comandato e
proposto per ordine legittimo.
3.3. Alla luce dei richiamati principi, come correttamente argomentato dalla sentenza
impugnata, deve essere letto e interpretato l'ordine di servizio del 26 novembre 2021, impartito al
capo pattuglia e al Brig. V., che prescriveva le attività di polizia giudiziaria, in abiti civili,
mediante l’utilizzo dell'auto dell'amministrazione militare e dell’ordinario armamento individuale in
dotazione.
Un tale puntuale ordine, che impone l’utilizzo di materiale militare e attività specifiche, richiama
necessariamente le disposizioni generali che ne regolano, in modo perentorio, l’impiego, sicché non
può dubitarsi che tra esse rientrino anche quelle sulla custodia delle armi, le quali in modo specifico
stabiliscono, tra l’altro, il divieto di custodire le armi all’interno di borse o simili e prescrivono, invece,
di portare indosso le armi e il munizionamento, quando comandati in abiti civili.
3.4. Quando il militare è in servizio armato, quindi, l’abbandono dell’arma in un veicolo
incustodito costituisce violazione della consegna specifica concernente la custodia delle armi in
dotazione e da impiegare nel servizio, cui il militare è stato preposto con l’ordine di servizio, poiché
esso presuppone necessariamente la piena osservanza delle disposizioni generali, a carattere
specifico, che regolano detto servizio, ancorché non siano state espressamente richiamate.
4. Le doglianze sull’elemento soggettivo sono inammissibili perché generiche, là dove non si
confrontano con la sentenza impugnata che ha evidenziato la piena consapevolezza della condotta,
evidenziando anche la specifica formazione del militare al maneggio e custodia delle armi, peraltro
coessenziale alla funzione di polizia giudiziaria attribuitagli.
Si è da tempo chiarito che l’elemento soggettivo del reato di abbandono del posto o violata
consegna, da parte di militare di guardia o di servizio ex art. 120 cod. pen. mil. pace, che è reato
omissivo e di mera condotta, è costituito dal dolo generico, cioè della coscienza e volontà
dell'allontanamento o dell’inadempimento alla consegna ricevuta (Sez. 1, n. 2066 del 01/03/1989 -
dep. 1990, Prevosto, Rv. 183334 – 01; Sez. 1, n. 39449 del 04/10/2007, Bellomo, Rv. 237737),
sicché le assertive asserzioni del ricorrente sulla natura colposa della condotta sono del tutto prive
di fondamento.
La tipologia del dolo (generico) è ben testimoniata dai principi costantemente affermati dalla
giurisprudenza di legittimità: «ai fini della configurabilità del reato di violata consegna, tutte le
prescrizioni della consegna hanno pari forza cogente, senza che sia dato al militare, tenuto alla loro
rigorosa osservanza, di valutare se alcuna di esse non possa influire sulla regolarità e sull'efficienza
del servizio. Ne deriva che, consistendo l'elemento soggettivo del reato nella coscienza e volontà di
tenere un comportamento difforme dalle prescrizioni imposte dalla consegna ricevuta, è del tutto
irrilevante, ai fini dell'esclusione del dolo generico richiesto per l'integrazione del detto elemento
soggettivo, il convincimento dell'imputato, più o meno fondato, che la sua condotta non conforme
alle prescrizioni non possa influire sulla regolarità e sull'efficienza del servizio» (Sez. 1, n. 7911 del
28/03/1988, Porcu, Rv. 178826).
4.1. Come hanno correttamente sottolineato i giudici di merito, l’imputato, che si è avvalso della
facoltà di non rispondere, ha fatto pervenire uno scritto autografo nel quale egli espone di avere
deliberatamene lasciato l’arma nella vettura poiché aveva ritenuto inopportuno portarla al seguito,
così ammettendo, sia la piena coscienza della condotta doverosa, sia la volontà di non attenervisi.
5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 10/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
STEFANO APRILE MONICA BONI
14-07-2025 21:35
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