Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, è necessaria la prova dell'espletamento di attività lavorativa particolarmente stressante e logorante protrattasi per lungo tempo. Deve altresì ribadirsi che un certo coefficiente di stress e di disagio della condizione lavorativa non possono che ritenersi necessariamente immanenti al disimpegno di mansioni in ambito militare, costituendo un aspetto caratterizzante della detta attività, in particolare per quel che concerne le numerose complesse attribuzioni istituzionali della Polizia Penitenziaria.
T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., (ud. 08-10-2019) 11-10-2019, n. 1746
Fatto - Diritto P.Q.M.
IMPIEGO PUBBLICO
Equo indennizzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 740 del 2010, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Morena, Antonino Surace, con domicilio eletto presso lo studio Franco Morena in Salerno, via Dogana Vecchia, 40;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Salerno, corso Vittorio Emanuele n.58;
per l'annullamento
- del decreto del Direttore di Divisione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno n. 3420 del 1 settembre 2009 recante riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di cui al n. 4 (-OMISSIS- in trattamento farmacologico); nonché rigetto dell'istanza presentata in data 25.9.2002 per l'infermità di cui al n. 3 (-OMISSIS-);
- del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio reso nell'Adunanza del 27.3.2007 n. 104/07 e n. 41692/2005;
- del processo verbale n. 1247 del 29 ottobre 2003 della Commissione Ospedaliera nella parte in cui ascrive l'infermità -OMISSIS- in trattamento farmacologico alla tabella "B", misura massima;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 8 ottobre 2019 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorrente, Sovrintendente Capo della Polizia di Stato ora in quiescenza, sul presupposto di aver contratto infermità dipendente da causa di servizio per gli esiti di -OMISSIS- e -OMISSIS- in trattamento farmacologico, ha chiesto con istanza del 25 settembre 2002 il riconoscimento della citata dipendenza anche ai fini dell'attribuzione del beneficio economico dell'equo indennizzo da parte del Ministero dell'Interno.
Il resistente ministero con il decreto in epigrafe respingeva in parte l'istanza sulla falsariga del parere del CVCS, anch'esso gravato, con cui il superiore organo consultivo, discostandosi dal parere della C.M.O., ha si riconosciuto la dipendenza da causa di servizio per l'-OMISSIS-, ma ha negato la stessa dipendenza per la prima patologia sulla falsariga della seguente motivazione: "in quanto trattasi di -OMISSIS-, la cui patogenesi è da attribuire al persistere di fatti flogistici da cause diverse, favorita da una peculiare predisposizione del soggetto su base costituzionale, sulla quale non possono aver svolto il ruolo di causa o di concausa efficiente e determinante gli eventi del servizio descritti agli atti, che non hanno comportato l'esposizione continuativa e protratta ad agenti atmosferici negativi, o l'inalazione di ingenti quantitativi di polveri o di sostanze aeriformi irritanti per le mucose dell'apparato respiratorio; né possono prendersi in esame, quali possibili fattori nocivi, le caratteristiche microclimatiche e ambientali, rispetto alle quali l'interessato può adeguarsi con opportuno abbigliamento;".
Per l'annullamento del provvedimento sopra indicato è stato proposto il gravame in esame, notificato e depositato nei termini di rito, con cui sono state prospettate come motivi di doglianza la violazione di legge e l'eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.
Col primo ed il quarto motivo di gravame - che, per evidente connessione, vanno trattati congiuntamente- il ricorrente lamenta il difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento impugnato il quale, per un verso, conterrebbe affermazioni generiche ed astratte, contrastanti con i principi della scienza medica che attribuiscono la genesi delle -OMISSIS- per lo più a fattori inquinanti ed alle condizioni climatiche (1 motivo) e, per altro verso, non avrebbe esplicitato le ragioni dell'adesione al parere del Comitato di verifica pur in presenza di un parere della C.M.O. di segno opposto (4 motivo).
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l'inosservanza dei termini che scandiscono il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo, assumendosene la perentorietà.
Attraverso il terzo motivo di gravame si contesta la categoria attribuita all'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio (-OMISSIS-) che andrebbe ascritta alla Tabella A, anziché alla Tab. B.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno con cui si eccepisce l'infondatezza delle doglianze prospettate rilevando in particolare che:
- anche codesto Tribunale -in fattispecie similari- ha osservato "che, anche a voler attribuire rilievo alle condizioni climatiche ed ambientali nonché alle mansioni specifiche espletate dal ricorrente, è da rilevarsi che, per giurisprudenza costante, ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, è necessaria la prova dell'espletamento di attività lavorativa particolarmente stressante e logorante protrattasi per lungo tempo .... Deve altresì ribadirsi che un certo coefficiente di stress e di disagio della condizione lavorativa non possono che ritenersi necessariamente immanenti al disimpegno di mansioni in ambito militare, costituendo un aspetto caratterizzante della detta attività, in particolare per quel che concerne le numerose complesse attribuzioni istituzionali della Polizia Penitenziaria (lo stesso è a dirsi per la Polizia di Stato).
Non è sufficiente, pertanto al fine di comprovare che il fatto di servizio sia stato concausa efficiente, che l'infermità si sia verificata in connessione cronologica con l'orario di lavoro oppure topografica ossia in ambiente di lavoro. L'attività di servizio deve piuttosto assumere connotati eccezionali ed in un certo - senso sovrastanti rispetto ad ogni altro antecedente causale facente parte dell'esistenza del soggetto. Ciò vuol dire che solo i fatti di servizio connotati da eccezionalità vanno presi in considerazione e possono essere decifrati alla stregua di cause o con cause determinanti ai fini della insorgenza delle patologie lamentate dal ricorrente. Non possono essere valorizzati i compiti, le mansioni e le attività svolte dal ricorrente durante il suo percorso di lavoro, perché si tratta, con ogni evidenza, di mansioni esattamente e normalmente riconducibili all'attività di servizio di un appartenente alla Polizia Penitenziaria, specie se ha detto a compiti operativi di controllo e vigilanza. Con riguardo a tali attività, ad avviso del Collegio, non è sufficiente affermare che l'attività di servizio sia stata caratterizzata dalla sottoposizione a disagi, fattori stressogeni e sforzi fisici anche prolungati posto che si tratta di un dato che accomuna la prestazione lavorativa di un numero rilevantissimo di soggetti per i quali, com'è noto, è richiesto il possesso dei requisiti psico-fisici più elevati rispetto alla media della popolazione lavorativa. Se è così, anche uno sforzo prolungato nel tempo può costituire oggetto di una prestazione di lavoro esigibile in concreto senza potersi innalzare a dignità di causa o concausa rilevante ai fini dell'equo indennizzo (così, da ultimo, sentenza n. 772 del 16.5.2019; in senso analogo, v. sentenza n. 656 del 24.4.2019);
- parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, atteso che l'assunto difensivo non trova alcun riscontro nella lettera della legge la quale -oltre a non qualificare tali termini come perentori - neppure ricollega alla loro inosservanza alcun significato tipico predeterminato;
- quanto al terzo motivo di gravame se ne deduce, in via pregiudiziale, l'inammissibilità in quanto detta classificazione è stata attribuita dalla C.M.O. di Napoli nel verbale del 29.10.2003, regolarmente sottoscritto per presa visione dall'interessato e mai impugnato, pur avendone avuto piena e completa e per insindacabilità degli aspetti del tutto discrezionali.
All'udienza pubblica straordinaria del'8 ottobre 2019 la causa è stata posta in decisione dopo aver sentito le parti costituite.
Si prescinde dall'esame delle eccezioni in rito, sollevate dall'Avvocatura dello Stato, stante l'infondatezza nel merito del ricorso in esame.
Riguardo alle doglianze contenute nel primo e quarto motivo di gravame, risulta sufficiente richiamarsi, oltre al precedente correttamente citato dalla difesa erariale, alla giurisprudenza oramai consolidata secondo cui:
"Va rilevato che il parere del Comitato di Verifica - di natura complessa sia per la composizione dell'organo (essendo presenti nel Comitato soggetti con professionalità mediche, giuridiche ed amministrative), sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico-legali, come tale assorbente i diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento (cfr. C.d.S., Sez. III, 30 luglio 2013, n. 4024) - è obbligatorio e vincolante per l'Amministrazione (ex art. 14 D.P.R. n. 461 del 2001).
Ne deriva che l'Amministrazione può ben rinviare ad esso "per relationem e, solo ove ritenga di non poterlo fare, certamente per ragioni non di tipo tecnico può chiedere un ulteriore parere. Nessuna particolare motivazione deve, invece, assicurare il provvedimento, laddove essa aderisca a tale parere (TAR Campania, Napoli, sez. VI, 28 marzo 2017, n. 1706; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 4 settembre 2017, n. 1431).
Va poi osservato che "i giudizi sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate dal pubblico dipendente, in quanto espressione di un giudizio medico-legale basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza propri della disciplina applicata, si caratterizzano per una amplissima discrezionalità tecnica. Tale circostanza limita, pertanto, il sindacato del giudice amministrativo alle ipotesi di palese incongruità e irrazionalità o di manifesto travisamento dei fatti, esulando invece da detto sindacato il controllo sull'intrinseca fondatezza tecnico-clinica del parere medico-legale espresso dal comitato di Verifica per le Cause di Servizio" (T.A.R. Campania, Napoli, 28 marzo 2017, n. 1706).
Del pari infondato risulta il secondo motivo di gravame poiché il superamento dei termini per provvedere, anche in tema di riconoscimento della dipendenza e del conseguente equo indennizzo non consuma il potere della p.a. a provvedere, per cui la violazione in discussione non invalida di per sé il provvedimento comunque adottato dalla p.a..
Va, altresì, rilevato che infatti "Il procedimento amministrativo afferente al riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio è disciplinato dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 che, nell'individuare varie fasi e prevederne la relativa scansione temporale, non implica termini di natura perentoria, ma solo di carattere sollecitatorio od ordinatorio, con la conseguenza che l'eventuale superamento dei termini per l'adozione del provvedimento finale non incide sulla sua legittimità" (T.A.R. , Napoli , sez. VII, 16/11/2018 , n. 6637).
Da ultimo va valutata la contestata ascrizione della patologia -OMISSIS- alla Tabella B allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 461.
Tale doglianza non ha pregio atteso che tenta di contestare l'operato della C.M.O. che aveva ascritto la patologia in argomento alla Tabella B, la cui valutazione tecnico discrezionale non è stata modificata nemmeno dal giudizio del CVCS, sulla base di una generica affermazione secondo cui la medesima patologia in argomento avrebbe natura fortemente invalidante per la semplice ragione che il relativo accertamento sarebbe ragione oggettiva di esclusione all'arruolamento nella polizia di Stato.
L'art. 2, comma 4, del D.P.R. del 29 ottobre 2001 - N. 461. così recita: "La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell'integrità fisica o psichica o sensoriale, di seguito denominata menomazione, ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni; la menomazione conseguente ad infermità o lesione non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego, elevati a dieci anni per invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiopatica".
In base al dettato normativo ora citato, dunque, l'Amministrazione, una volta che abbia ravvisato l'impossibilità di ascrivere l'infermità accertata in capo al dipendente ad alcuna categoria prevista dalle tabelle di riferimento, è tenuta a verificare l'applicabilità del criterio dell'equivalenza previsto dall'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 461 del 2001 (e già dall'art. 48 del D.P.R. n. 686 del 1957). Ciò significa che la P.A. è tenuta a valutare se l'infermità riscontrata in capo al dipendente possa essere considerata equivalente, per la natura e la gravità degli esiti invalidanti, a qualcuna delle patologie espressamente elencate in siffatte tabelle (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 20 febbraio 2019, n. 346).
Siccome la parte istante non ha fornito alcun elemento concreto per dimostrare l'incongruenza e l'illogicità del giudizio di equivalenza in concreto formulato dalla p.a., il relativo motivo di gravame perde di rilevanza.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso va respinto perché infondato.
Per la natura delle doglianze e la natura dell'oggetto del gravame sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente, Estensore
Eleonora Monica, Primo Referendario
Fabio Maffei, Referendario
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
20-11-2019 23:03
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