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Sentenza

Gli ufficiali di complemento e gli ufficiali in ferma prefissata sono assimilabi...
Gli ufficiali di complemento e gli ufficiali in ferma prefissata sono assimilabili come figure professionali?
Cons. Stato Sez. II, Sent., (ud. 09/04/2019) 20-05-2019, n. 3209
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11 del 2010, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,

contro

il signor G.C., non costituito in giudizio,

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Puglia, sede di Lecce, Sezione III, n. 2119 del 16 settembre 2009, resa inter partes, concernente diniego corresponsione premio di fine ferma.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2019 il consigliere Giovanni Sabbato e udito, per l'appellante, l'avvocato dello Stato De Bonis;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con ricorso n. 830 del 2008, proposto innanzi al T.a.r. per la Puglia, sede di Lecce, il signor G.C., ufficiale in ferma prefissata della Marina Militare che prestava servizio con il grado di Sottotenente di Vascello del Corpo delle Armi Navali nel periodo dal 6 settembre 2004 al 5 marzo 2007, aveva chiesto quanto segue:

a) l'annullamento dei seguenti atti:

a.1) il Provv. in data 27 marzo 2008 della Marina Militare - Direzione di Commissariato di Taranto prot. n. (...), con il quale veniva negata al ricorrente la corresponsione del premio di fine ferma;

a.2) la Circolare prot. n. "(...)" del 20 febbraio 2008 di Persomil;

a.3) il provvedimento del Ministero della difesa - Direzione Generale per il Personale Militare IV Reparto Tredicesima Divisione Trattamento Economico Continuativo Ufficiali prot. n. (...), pervenuto 1' 8 maggio 2008, con il quale si ribadiva il rigetto dell'istanza in parola;

b) la declaratoria del diritto all'ottenimento del premio di fine ferma.

2. A sostegno della proposta impugnativa il ricorrente lamentava la violazione delle norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento, in quanto suscettibili di applicazione agli ufficiali in ferma prefissata, il difetto di adeguata motivazione e la disparità di trattamento, ritenendo, conclusivamente, di avere il diritto al premio di fine ferma per essere rimasto in servizio per cinque semestri e non essere stato prosciolto per motivi disciplinari o di scarso rendimento.

3. Costituitasi al fine di resistere l'Amministrazione erariale, il Tribunale adìto, Sezione III, ha così deciso il gravame al suo esame:

- ha accolto il ricorso;

- ha compensato le spese di lite.

4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:

- "la condizione degli ufficiali in ferma prefissata è più vicina, indipendentemente dall'ipotesi dell'ulteriore ferma annuale o del trattenimento in servizio semestrale di cui all'art. 24, comma 6 del D.Lgs. n. 215 del 1990, a quella dell'ufficiale di complemento raffermato che non a quella dell'ufficiale in servizio di prima nomina, se non altro per la significativa durata della loro ferma - due anni e sei mesi -, per l'accesso su base volontaria/concorsuale e per le finalità istituzionali cui l'istituzione della categoria risponde";

"il principio per cui agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico (art. 24 cit.) e, in specie, il trattamento economico previsto per gli ufficiali di complemento (art. 28 cit.) , induce a ritenere che il premio di cui all'art. 38 L. n. 574 del 1980 citata si applichi in loro favore indipendentemente dalle ipotesi di rafferma o trattenimento in servizio".

5. Avverso tale pronuncia il Ministero della difesa ha interposto appello, notificato il 17 dicembre 2009 e depositato il 2 gennaio 2010, lamentando, attraverso un unico complesso motivo di gravame (pagine 2 - 4), quanto di seguito sintetizzato:

- il Tribunale sarebbe incorso nell'erronea interpretazione della normativa di riferimento, come recata dall'art. 38 della L. n. 574 del 1980, in combinato disposto con gli artt. 24, comma 1, e 28, comma 4, del D.Lgs. n. 215 del 2001, in quanto la spettanza dei benefici in parola al trattamento economico riconosciuto agli ufficiali di complemento, stante la previsione degli artt. 24 e 28 citati, prescinde dalla valutazione dei requisiti espressamente dettati dall'art. 38 della L. 20 settembre 1980, n. 574, per il riconoscimento del premio a favore di questi ultimi e, cioè a condizione, tra le altre, di loro ammissione ad ulteriore ferma;

- il Tribunale non avrebbe tenuto conto della ratio ispiratrice della previsione premiale di cui all'art. 38 della L. n. 574 del 1980, che concepisce il beneficio in questione come incentivo economico all'ulteriore trattenimento in servizio del personale.

6. Con ordinanza n. 603 del 3 febbraio 2010, il Collegio ha accolto la domanda di sospensione degli effetti della sentenza impugnata con la seguente motivazione: "Rilevato che l'appello cautelare appare assistito dal necessario "fumus boni iuris", in quanto per gli ufficiali in ferma prefissata il rinvio al trattamento economico degli ufficiali di complemento non elide il presupposto, richiesto per i primi, costituito dal contrarre ferma successiva, peraltro secondo consolidato orientamento espresso dalla sezione (v. ad es. CDS, sez.IV, n.1143 /2001 Cons. Stato, IV, n. 5205/2007)".

7. L'appellato, signor G.C., sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

8. In vista della trattazione nel merito del ricorso la parte appellante ha svolto difese scritte.

9. Il ricorso, discusso alla pubblica udienza del 9 aprile 2019, merita accoglimento.

10. La controversia attiene al riconoscimento del diritto dell'originario ricorrente, ufficiale in ferma prefissata della Marina Militare, al premio di cui all'art. 38 della L. n. 574 del 20 settembre 1980, introdotto in favore degli ufficiali di complemento congedati al termine della ferma volontaria di due anni, per ogni semestre di ferma volontaria espletata, pari al 15 per cento dello stipendio iniziale lordo.

11. Il Tribunale, con la sentenza odiernamente impugnata, ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla corresponsione del premio di fine ferma, in ragione del rinvio operato dagli artt. 24 e 28 del D.Lgs. n. 215 del 2001 alle norme che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico degli ufficiali di complemento, in considerazione della sostanziale analogia delle funzioni svolte e del ruolo ricoperto nell'ambito dell'organizzazione delle Forze Armate.

11. Seguendo l'orientamento espresso da questo Consiglio, tanto in sede consultiva (parere n. 61/2009 reso dalla sez. III in data 19 maggio 2009; parere n. 7821/2009 reso dalla sez. III in data 14 luglio 2009; parere n. 784/2009 reso dalla sez. III in data 23 giugno 2009; parere n. 812/2009 reso dalla sez. III in data 23 giugno 2009, parere n. 838/2009 reso dalla sez. III in data 20 ottobre 2009, parere n. 28361/2009 reso dalla sez. III in data 10 novembre 2009, parere n. 2820/2009 reso dalla sez. III in data 15 dicembre 2009) quanto in sede giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza 16 giugno 2011, n. 3658; id., 27 gennaio 2014, n. 379), dal quale il Collegio, come già avvenuto in fase cautelare, non intende discostarsi, va osservato che l'indennità di congedamento o premio di fine ferma, introdotto dall'art. 38 della L. n. 574 del 1980 in favore degli ufficiali di complemento in rafferma, ossia che vengano congedati dopo avere svolto un periodo di servizio aggiuntivo ulteriore e connotato dalla volontarietà, ha lo scopo di premiare l'ammissione ad ulteriore ferma con l'erogazione di un emolumento commisurato al 15 per cento dello stipendio iniziale annuo lordo. Infatti, il citato art. 38 della L. n. 574 del 1980 stabilisce, al primo comma, che "agli ufficiali di complemento che vengono congedati al termine della ferma volontaria di due anni o che ne sono prosciolti è corrisposto un premio pari al 15 per cento dello stipendio iniziale annuo lordo spettante al sottotenente di complemento (o grado corrispondente) in servizio di prima nomina, per ogni semestre di ferma volontaria espletata".

12. La sostanziale analogia della posizione degli ufficiali di complemento rispetto alla categoria degli ufficiali in ferma prefissata, introdotta dal D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, permette l'assimilazione tra le due figure professionali. Tuttavia, affinché il premio possa essere riconosciuto anche agli ufficiali in ferma prefissata, è necessario che ricorrano le stesse condizioni già previste per gli ufficiali di complemento, ossia l'aver contratto una ferma ulteriore e successiva rispetto a quella iniziale. La ratio del riconoscimento di tale beneficio economico è, infatti, unicamente quella di incentivare l'ulteriore trattenimento in servizio del personale, a prescindere dall'intento solidaristico correlato al mancato percepimento di trattamento di pensione all'atto del congedo dalla vita militare (Cons. Stato, sez. IV, n. 379/2014 cit.).

12.1. Di conseguenza, qualora, come nel caso di specie, non ricorra il requisito dell'ammissione ad un ulteriore ferma biennale, "viene meno la ragione per corrispondere l'emolumento in questione e, ove questo sia stato erogato, l'Amministrazione ha il diritto-dovere di pretenderne la restituzione" (Cons. Stato, sez. IV, n. 2091 del 2017).

13. Per le suesposte ragioni, l'appello è fondato e deve essere accolto; ne consegue che, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso instaurativo del giudizio di primo grado.

14. L'assoluta particolarità della vicenda costituisce eccezionale motivo per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (R.G. n. 11/2010), lo accoglie e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge il ricorso instaurativo del giudizio di primo grado.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente

Fulvio Rocco, Consigliere

Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore

Cecilia Altavista, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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