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Sentenza

Militari della Guardia di finanza che avevano prestato servizio per conto dell'O...
Militari della Guardia di finanza che avevano prestato servizio per conto dell'O.N.U. in zone di intervento specificamente indicate dal Ministero competente ai sensi della L. 11 dicembre 1962, n. 1746, recante "Estensione al personale militare, in servizio per conto dell'O.N.U. in zone d'intervento, chiedono i benefici combattentistici
Cons. Stato Sez. II, Sent., (ud. 02-07-2019) 05-08-2019, n. 5529  REPUBBLICA ITALIANA  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  Il Consiglio di Stato  in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)  ha pronunciato la presente  SENTENZA  sul ricorso avente numero di registro generale 223 del 2012, proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza - Comando regionale Puglia - Sezione operativa navale di Taranto in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;  contro  i signori E.M. ed altri rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Maria Borgia e con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Maria Raffaella Dalena in Roma, via Giovanni Bettolo n. 17;  per la riforma  della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. 815/2011, resa tra le parti, concernente accertamento del diritto al riconoscimento dei benefici combattentistici ai sensi della L. 11 dicembre 1962, n. 1746.  Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;  Visto il ricorso incidentale proposto dai signori E.M. ed altri,  Visti tutti gli atti della causa;  Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2019 il Cons. Giancarlo Luttazi e udito per parte appellante l'avvocato dello Stato Gianna Galluzzo; Svolgimento del processo  Con atto d'appello recante istanza cautelare, notificato ai signori E.M. ed altri (tutti elettivamente domiciliati presso la Segreteria del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione staccata di Lecce) in data 15 dicembre 2011 e depositato in data 12 gennaio 2012 il Ministero dell'economia e delle finanze ha impugnato la sentenza di quel Tar n. 815/2011 - depositata il 5 maggio 2011 e pervenuta all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce il 7 maggio 2011- la quale ha in parte accolto, in parte dichiarato inammissibile, in parte respinto, compensando le spese, il ricorso n. 1852/2009, proposto dagli attuali appellati (militari della Guardia di finanza che avevano prestato servizio per conto dell'O.N.U. in zone di intervento specificamente indicate dal Ministero competente ai sensi della L. 11 dicembre 1962, n. 1746, recante "Estensione al personale militare, in servizio per conto dell'O.N.U. in zone d'intervento, dei benefici combattentistici") per:  - l'annullamento della nota in data 3 agosto 2009, prot. n. (...) del Reparto tecnico logistico amministrativo - Puglia della Guardia di finanza, nella parte in cui non ha accolto le richieste dei ricorrenti dei benefici combattentistici alla citata L. n. 1746 del 1962, con la seguente motivazione: "l'istituzione della retribuzione individuale di anzianità (art. 3 del D.P.R. n. 150 del 1987) avendo congelato al 31.12.86 l'anzianità di servizio del personale inquadrato nei livelli retributivi, rende inapplicabili le predette disposizioni, in conformità a quanto comunicato dal Comando generale servizio amministrativo - I Divisione con f.n. (...) in data 4 marzo 1997, dal Foglio d'ordini n. (...) in data 8 giugno 1999 e dal I Reparto - Ufficio Trattamento economico personale in servizio con foglio n. (...) in data 22 maggio 2008 pag 2 punto 2 b";  - l'accertamento e la declaratoria dei corrispondenti diritti, con relativa condanna dell'Amministrazione.  La sentenza appellata ha:  - accolto il ricorso quanto alla riconoscibilità e computabilità dei benefici economici per cui è causa, espressamente recependo in proposito il parere dell'Adunanza generale di questo Consiglio di Stato n. 742/92 del 17 maggio 1993 e le sentenze dello stesso Tar per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, 3 ottobre 2007, n. 9685 e n. 9668; e del Tar per il Veneto 4 aprile 2002, n. 1260;  - lo ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse quanto al richiesto computo della progressione economica ai fini dell'indennità di buonuscita;  - lo ha respinto quanto alla richiesta del beneficio di cui all'art. 2 (in tema di benefici ai fini della liquidazione della pensione anche di reversibilità, e della indennità di buonuscita e di previdenza) della L. 24 maggio 1970, n. 336 ("Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati");  - lo ha respinto quanto al richiesto risarcimento del danno da perdita di chances per il mancato riconoscimento dell'incremento·della licenza ordinaria ed il mancato riconoscimento dei connessi diritti legati all'anzianità di servizio e dei punteggi aggiuntivi per l'avanzamento di carriera.  L'appello contesta nel merito le considerazioni della sentenza di primo grado, richiamando un orientamento di segno opposto alle pronunce richiamate da quest'ultima (in particolare: Cons. Stato, Sez. IV, 13 luglio 2007, n. 5475). Ed afferma altresì:  - l'inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione nei termini dell'atto autorizzativo con il quale i militari ricorrenti sono stati inviati in missione, il quale non prevedeva la concessione del beneficio;  - la prescrizione quinquennale delle pretese economiche avanzate.  Con atto notificato il 6 febbraio 2012 (data di spedizione) e depositato il 7 febbraio 2012 gli appellati hanno proposto appello incidentale.  Con ordinanza n. 927 del 6 marzo 2012 è stata accolta l'istanza cautelare del Ministero.  In esito ad avviso di perenzione consegnato in data 31 gennaio 2017 il Ministero ha depositato, in data 11 marzo 2017, istanza di fissazione udienza, e una memoria in data 21 maggio 2019.  Gli appellati hanno depositato una memoria di replica in data 11 giugno 2019, ribadendo i loro assunti.  La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 2 luglio 2019. Motivi della decisione  1.1 -L'appello principale è fondato quanto al richiesto rigetto della fondamentale pretesa di merito del ricorso di primo grado, sicché si prescinde dalle ulteriori censure d'appello attinenti all'ammissibilità del ricorso introduttivo e alla prescrizione quinquennale del credito vantato.  I precedenti giurisprudenziali (parere dell'Adunanza generale di questo Consiglio di Stato n. 742/92 del 17 maggio 1993; sentenze del Tar per il Lazio - Sede di Roma 3 ottobre 2007, n. 9685 e n. 9668; sentenza del Tar per il Veneto 4 aprile 2002, n. 1260) cui si è richiamata l'appellata sentenza e cui si richiamano il ricorso incidentale e la memoria degli attuali appellati sono stati da tempo superati da ulteriori pronunce di questo Consiglio di Stato, sia in sede consultiva sia in sede giurisdizionale, aventi segno opposto (v.: Cons. Stato, Sez. IV, sentenze 25 maggio 2012, n. 3084; 21 ottobre 2014, n. 5172; 29 marzo 2018, n. 1987; Sez. II, parere 14 agosto 2015, n. 2417; Sez. I, parere 26 ottobre 2018, n. 2429), che il Collegio condivide.  Conformemente a questo più recente indirizzo - e segnatamente in conformità alla citata sentenza di questo Consiglio di Stato 29 marzo 2018, n. 1987, che ha esaminato esaustivamente la questione - deve escludersi che l'articolo unico della citata L. n. 1746 del 1962 - secondo cui al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti - si riferisca alla L. 24 aprile 1950, n. 390 ("Computo delle campagne della guerra 1940-45") e, quindi, possa determinare l'applicabilità, ai militari operanti in zone d'intervento per conto dell'O.N.U., della "supervalutazione" (ai fini dell'anzianità di servizio) prevista da quella L. n. 390 del 1950, la quale, emanata nell'immediato periodo postbellico, va riferita ai soli militari impegnati nelle campagne di guerra del periodo bellico 1940 - 1945; così come del resto indicato nella sentenza della Corte costituzionale 11 novembre 2016, n. 940, che - considerando la tematica anche sotto un profilo storico-evolutivo della legislazione di riferimento - ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato articolo unico della L. 11 dicembre 1962, n. 1746 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.  Altresì, con riferimento alla specifica normazione stipendiale, la condivisibile giurisprudenza successiva a quella indicata nell'appellata sentenza ha precisato che i benefici economici di cui si discute potevano logicamente trovare applicazione solo in presenza di una struttura stipendiale fondata - per il personale che, come gli appellati, non riveste qualifica dirigenziale - su un sistema di progressione economica per classi e scatti; classi e scatti superati e divenuti inapplicabili, a far tempo dal 1 gennaio 1987, a seguito dell'estensione anche al personale militare non dirigenziale dell'istituto della retribuzione individuale di anzianità ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1987, n. 468.  1.2 - L'inapplicabilità dei "benefici combattentistici" alla base del ricorso di primo grado comporta, con l'accoglimento dell'appello principale, il rigetto dell'appello incidentale, che si basa sulla applicabilità di quei medesimi benefici, ascrivendo alla sentenza del Tar di non aver portato ad ulteriori conseguenze quella ritenuta applicabilità.  In particolare:  - la censura dell'appello incidentale la quale contesta al Tar di aver erroneamente ritenuto inammissibile il ricorso di primo grado per difetto d'interesse (essendosi l'Amministrazione limitata a manifestare una incertezza quanto al limite temporale di cinque anni per il riconoscimento dei benefici, espressamente rinviando ai chiarimenti richiesti alla Direzione centrale dell'INPDAP) risulta in questa sede a sua volta inammissibile per difetto d'interesse, essendo appurata l'infondatezza della pretesa principale, da cui la presente censura dell'appello incidentale trae origine;  - la censura dell'appello incidentale la quale contesta al Tar di aver erroneamente respinto la richiesta di cui all'art. 2 (in tema di benefici ai fini della liquidazione della pensione anche di reversibilità, e della indennità di buonuscita e di previdenza) della L. 24 maggio 1970, n. 336 ("Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati") è strettamente connessa al petitum principale della presente controversia, e dunque segue la stessa non favorevole sorte;  - parimenti la censura dell'appello incidentale la quale contesta al Tar di aver erroneamente respinto la richiesta di risarcimento del danno da perdita di chances per "il mancato riconoscimento dell'incremento ·della licenza ordinaria ed il mancato riconoscimento dei connessi diritti legati all'anzianità di servizio e dei punteggi aggiuntivi per l'avanzamento di carriera" è strettamente connessa al petitum principale della presente controversia, e dunque segue la stessa non favorevole sorte di quel petitum.  2.- In conclusione, l'appello principale va accolto e l'appello incidentale va respinto.  Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, peraltro tenendo conto, per la quantificazione, della compensazione già disposta in primo grado e dalla citata sentenza di questo Consiglio di Stato n. 1987/2018, la quale ha valorizzato in proposito ragioni di equità e l'iniziale oscillazione giurisprudenziale in materia. P.Q.M.  Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così decide:  - accoglie il ricorso principale;  - respinge il ricorso incidentale;  - condanna gli appellati, e appellanti incidentali, in solido, alle spese di entrambi i gradi di giudizio, e le liquida in Euro 2.000,00 complessivi.  Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.  Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:  Fabio Taormina, Presidente  Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore  Italo Volpe, Consigliere  Francesco Frigida, Consigliere  Carla Ciuffetti, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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