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Sentenza

Peculato e di falso ideologico e materiale in atto pubblico. OCcultamento di una...
Peculato e di falso ideologico e materiale in atto pubblico. OCcultamento di una somma rinvenuta da appartenenti dell'Arma.
Cass. pen. Sez. VI, Ord., (ud. 13-02-2019) 13-03-2019, n. 11160

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Presidente -
Dott. RICCIARELLI Massimo - rel. Consigliere -
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -
Dott. COSTANTINI Antonio - Consigliere -
Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.V.A., nato il (OMISSIS);
D.M.G., nata il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/04/2018 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Dall'Olio Marco che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori, Avv. Emilio Gueli e Avv. Francesco Cioppa, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 26/4/2018 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma di quella del Tribunale di Bergamo in data 31/1/2017, ha dichiarato estinti per prescrizione tutti i reati per i quali in primo grado era intervenuta condanna, salvo che con riferimento ai reati di peculato e di falso ideologico e materiale in atto pubblico contestati a C.V.A. al capo 72 e con riferimento ai reati di falso, contestati a D.M.G. al capo 92 quali violazione dell'art. 480 c.p., ma ritenuti nelle sentenze di merito riconducibili all'art. 479 c.p., reati per i quali è stata confermata la condanna dei predetti imputati.
2. Ha presentato ricorso D.M.G. tramite il suo difensore. Deduce violazione dell'art. 547 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine al contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza di primo grado.
In primo grado l'imputata era stata riconosciuta colpevole a fronte di una contestazione riferibile al reato di cui all'art. 480 c.p., mentre in motivazione era stato ravvisato il reato di cui all'art. 479 c.p. senza di ciò fosse stato dato conto nel dispositivo.
Era stato dedotto in appello il contrasto tra dispositivo e motivazione, essendosi altresì segnalato che la pena irrogata non era compatibile con i limiti edittali previsti dall'art. 479 in relazione all'art. 476 c.p..
Ma la Corte, contraddittoriamente, si era limitata a rilevare che in assenza dell'appello del P.M. la pena non avrebbe potuto modificarsi, mentre non aveva posto rimedio al conflitto tra motivazione e dispositivo, cui avrebbe dovuto per contro darsi prevalenza, dovendosi dunque inquadrare il fatto nella fattispecie di cui all'art. 480 c.p..
Inoltre, avuto riguardo alla pena prevista per tale reato, si sarebbe dovuto ritenere maturato il termine massimo di prescrizione.
3. Ha presentato ricorso C.V.A..
3.1. Con atto a firma dell'Avv. Gueli, si articolano tre motivi.
3.1.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 270 e 271 c.p.p. e conseguente inutilizzabilità delle conversazioni intercettate, in relazione al capo 72.
La Corte territoriale aveva respinto il motivo di appello con cui erano state contestate le valutazioni del Tribunale, poste a fondamento del rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle captazioni di cui ai RIT 1080, 1366 e 1662, sebbene un'analoga questione sollevata nel troncone del procedimento definito con rito abbreviato fosse stata accolta.
In realtà con riguardo ai delitti di cui al capo 72, ricorreva nel caso di specie un diverso procedimento agli effetti dell'art. 270 c.p.p., senza che per i relativi reati fosse previsto l'arresto obbligatorio.
Il Tribunale aveva prospettato un nesso probatorio e investigativo tra i reati per i quali erano state autorizzate le operazioni di intercettazione e quelli di cui al capo 72, i quali tuttavia avrebbero dovuto reputarsi avvinti da collegamento puramente occasionale, non essendo ravvisabile alcuna connessione tra i fatti ipotizzati nel procedimento a carico di P.V. e il peculato avente ad oggetto le somme sequestrate a S.S., neanche nella prospettiva progressivamente maturata del coinvolgimento in quei fatti degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri.
L'ulteriore argomento del Tribunale secondo cui comunque le intercettazioni avevano fornito lo spunto, la notizia criminis in ordine agli ulteriori fatti, ampliata attraverso autonoma attività di captazione, non considerava che le originarie intercettazioni avrebbero potuto costituire l'inizio di un accertamento volto ad acquisire nuovi elementi di prova sulla cui base soltanto avrebbe potuto proporsi l'azione penale.
La Corte aveva a sua volta fatto erroneamente riferimento ad una diversa qualificazione dei fatti, tema estraneo alle deduzioni difensive, non ponendosi un problema di riqualificazione ma di diversità degli ulteriori fatti emersi.
In concreto le captazioni inutilizzabili avevano influito sulla ricostruzione della vicenda, cosicchè la doglianza non avrebbe potuto essere superata da una prova di resistenza del compendio probatorio.
3.1.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità per il delitto di peculato.
A fronte di quanto rilevato dal Tribunale e fatto oggetto di motivo di appello, la Corte aveva dato rilievo alle conversazioni intercorse tra i Carabinieri G. e Q. che avevano fatto riferimento alla somma presente nella camera del S., con il G. che aveva inoltre affermato di chiamare il C. e aggiunto che sarebbero stati in tre.
Ma gli elementi valorizzati dalla Corte, da questa qualificati come indizi gravi, precisi e concordanti, non avrebbero potuto dirsi idonei a suffragare l'assunto che il C., sopraggiunto in un secondo momento, avesse partecipato all'occultamento di parte della somma rinvenuta, anche perchè egli era intervenuto con il R., in realtà estraneo al fatto.
Alcuni di quegli elementi erano privi di concludenza, altri elementi non implicavano che il C. fosse stato effettivamente posto dagli altri a conoscenza di un maggior somma, la presenza del R. non si sarebbe potuta reputare un fatto neutro, mentre tale avrebbe dovuto considerarsi la circostanza che a seguito del conteggio della somma in Caserma il S. avesse fatto un timido tentativo di contestare l'importo, senza che il Comandante C. avesse formulato rilievi o ravvisato motivi di sospetto.
Avrebbe dovuto altresì considerarsi lo spessore di credibilità attribuibile al S., il quale nel corso dell'esame, dopo aver omesso di spiegare l'anomalia tra l'importo che sosteneva di possedere e le annotazioni autografe emergenti dal foglio contabile sequestratogli, si era rifiutato di rispondere alle ulteriori domande delle difese.
Inoltre non era stato valutato il fatto che l'imputato accusato dal S. in un diverso procedimento, elemento da cui avrebbe dovuto derivare la sua attendibilità, era stato in realtà assolto per la ravvisata inaffidabilità del dichiarante.
3.1.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di una falsa rappresentazione della realtà, con riguardo al capo 72.
Una volta escluso che il C. avesse partecipato alla condotta distrattiva, non avrebbe potuto prospettarsi che egli avesse consapevolmente concorso nella redazione di un verbale attestante un diverso svolgimento dei fatti accaduti prima che il C. giungesse sul posto.
Altrettanto avrebbe dovuto dirsi per l'accusa di aver apposto la falsa sottoscrizione del Q..
Ancora una volta era stato dato rilievo ad una conversazione intercettata, coinvolgente il Q., che aveva chiesto al C. di firmare per lui, e dunque relativa ad un fatto futuro, senza che vi fosse tuttavia a la prova che lo stesso fosse realmente accaduto e che la firma non fosse stata effettivamente apposta dal Q..
3.2. Con atto a firma dell'Avv. Cioppa si articolano cinque motivi.
3.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 2, in ordine alla condotta delittuosa di cui al capo 72).
Premessi i canoni di valutazione della prova indiziaria, si indicano gli indizi valorizzati dalla Corte e se ne rileva partitamente l'incapacità di resistere alle obiezioni, la genericità e la suscettibilità di una diversa interpretazione, l'oggettivo contrasto tra loro e con altri elementi acquisiti.
In particolare: 1) erano privi di concreto rilievo il fatto che il C. avesse sottoscritto i verbali e la circostanza che egli fosse stato riconosciuto dal S.; 2), non era inequivocamente conducente la conversazione n. 3069 tra Q. e G., poichè il fatto di chiamare il C. e di essere in tre non implicava il coinvolgimento del ricorrente nel peculato, e inoltre non era emersa prova di accordi criminosi da conversazioni precedenti o successive, fermo restando che la presenza del C., incapace di nutrire sospetti, avrebbe potuto essere avvertita come una maggior garanzia di sottrarsi a più smaliziati controlli; 3) era contrastante con l'assunto accusatorio il fatto che il C. avesse condotto anche il Carabiniere R., circostanza non spiegabile nella prospettiva di essere in tre; 4) non era significativa la partecipazione del C. alla perquisizione e all'arresto, in quanto il ricorrente era intervenuto in un secondo momento, quando il rinvenimento del denaro e la perquisizione erano avvenuti, circostanza da sola posta a fondamento dell'accusa di falso ideologico; 5) erroneamente era stata valutata la circostanza relativa alle timide rimostranze del S. al momento del conteggio del denaro, in quanto la Corte aveva ricostruito la fase in termini difformi dalla realtà fattuale e processuale, dovendosi inoltre considerare l'inattendibilità del dichiarante a fronte di quanto da lui riferito nell'immediatezza dei fatti e comunque la non univocità dell'elemento; 6) indebitamente era stata valorizzata la conversazione tra Q. e C., senza considerare una conversazione di poco precedente tra lo stesso Q. e R., nella quale il primo aveva formulato la stessa richiesta di firmare per lui.
3.2.2. Con il secondo motivo si denuncia mancanza o vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità.
Era mancata una vera motivazione riferita ad argomentazioni logiche o massime di esperienza tali da conferire all'elencazione degli indizi il significato dell'attribuzione agli stessi del carattere di gravità, precisione e concordanza.
3.2.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 270 c.p.p. e l'inutilizzabilità delle conversazioni a fondamento della sentenza di condanna.
Nel ripercorrere le valutazioni del Tribunale, le doglianze formulate e il giudizio della Corte si ribadiscono con analoghe cadenze argomentative le censure incentrate sulla diversità del procedimento, sulle quali si fonda il primo motivo formulato nel ricorso a firma dell'Avv. Gueli.
3.2.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 157 e 161 c.p. in relazione al delitto di cui agli artt. 476 e 479 c.p..
Erroneamente la Corte aveva ritenuto che il termine di prescrizione per i fatti accaduti il 26/10/2010 maturasse subito dopo le 24 del 26/4/2018, giorno della sentenza di appello, quando in realtà avrebbe dovuto aversi riguardo proprio a quel giorno, in cui maturava il termine di anni sette e mesi sei.
3.2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione dell'art. 585 c.p.p., comma 5.
Erroneamente la Corte aveva reputato tardivi i motivi aggiunti in quanto presentati in data 11/4/2018, senza il rispetto del termine di quindici giorni liberi rispetto all'udienza fissata per il 26/4/2018, ed aveva dunque omesso di prendere in considerazione la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Motivi della decisione

1. Nella valutazione del ricorso presentato da C.V.A. assume un rilievo centrale il tema dell'utilizzabilità delle conversazioni intercettate, che forma oggetto di specifici motivi (il primo del ricorso a firma dell'Avv. Gueli e il terzo del ricorso a firma dell'Avv. Cioppa, corredati da allegati).
In particolare deve rilevarsi come il giudizio di penale responsabilità del ricorrente, formulato con riguardo ai reati di peculato e di falso, contestati al capo 72, si fondi sia sulle dichiarazioni di S.S. sia sulle conversazioni oggetto di intercettazione -R.I.T. 1080/2010, 1366/2010 e 1662/2010-, eseguita su utenze in uso ai Carabinieri C., Q. e G., conversazioni in effetti valorizzate sia perchè ritenute di per sè significative sia perchè idonee a suffragare le dichiarazioni del S..
Ed invero secondo la ricostruzione dei Giudici di merito proprio dalle conversazioni intercettate era stato possibile desumere che il Q. e il G. avevano subitaneamente preordinato l'operazione di sequestro di droga e denaro ai danni del S. presso il bad&breakfast in cui costui dimorava, con l'intesa di renderne partecipe anche il Comandante della Stazione C., poi sopraggiunto, e di dividere tra loro parte della somma rinvenuta, redigendo poi verbali non conformi al vero e recanti da ultimo la sottoscrizione apocrifa del Q..
2. Ciò posto, si osserva che è stata eccepita l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di intercettazione, rilevanti ai fini in esame, sottolineandosi che le stesse erano state autorizzate con riferimento a reati diversi, rispetto ai quali non sussisteva alcun collegamento, se non meramente occasionale, con quelli di peculato e falso commessi mentre erano in corso quelle operazioni di intercettazione.
Si è dunque sostenuto che avrebbe dovuto farsi applicazione del principio sancito dall'art. 270 c.p.p., comma 1, in forza del quale i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto, ipotesi nel caso di specie non ravvisabile con riferimento ai contestati delitti di peculato e falso in atto pubblico.
3. Sul punto deve rilevarsi che le operazioni di intercettazione telefonica sono state disposte al fine di fare luce su un'ipotesi di reato incentrata sull'utilizzazione indebita di notizie riservate, ai sensi dell'art. 326 c.p., comma 3, dovendosi ricostruire la rete degli informatori di cui si avvalevano tali D. e P., nell'interesse della società C.I.S. s.a.s. di (OMISSIS).
A mano a mano l'indagine si è allargata e ha coinvolto taluni militari della Stazione dei Carabinieri di (OMISSIS), in quanto risultati in varia guisa in contatto con i predetti soggetti e in quanto raggiunti da elementi indiziari, tali da rendere ipotizzabile, nel quadro dei rapporti oggetto di verifica, anche il delitto di corruzione, in effetti menzionato in un decreto autorizzativo del 28 agosto 2010.
Lo sviluppo delle indagini e le stesse risultanze delle operazioni di intercettazione fino ad allora eseguite hanno indotto il P.M. a chiedere e il G.I.P. ad autorizzare sia la proroga delle operazioni in corso sia l'inizio di nuove intercettazioni di utenze telefoniche in possesso di militari della Stazione di (OMISSIS), come risulta dal decreto del 13 ottobre 2010, nel quale si fa riferimento fra l'altro ai reati di cui all'art. 326 c.p., comma 3, c.p., alla L. n. 169 del 2003, art. 167, agli artt. 319 e 321 c.p., agli artt. 480 e 378 c.p..
In particolare tale decreto descrive un quadro che delinea operazioni illecite collegate ad interessi di tale So. e del citato P., che vedevano coinvolti taluni Carabinieri della citata Stazione, impegnati fra l'altro in pedinamenti su incarico di privati.
4. Risulta dall'ordinanza emessa dal Tribunale di Bergamo in data 28/6/2016, allegata, come i citati decreti autorizzativi, al ricorso del C., che anche le conversazioni valorizzate nei confronti del C. con riferimento ai delitti di peculato e falso in atto pubblico di cui al capo 72, avrebbero dovuto ritenersi utilizzabili, essendo ravvisabile un collegamento tra le notizie di reato: in particolare il Tribunale ha inteso sottolineare che a mano a mano erano sorte esigenze di approfondimento della posizione degli indagati, emergenti anche dalle richieste di proroga delle operazioni in corso, compresa quella dell'8 agosto 2010, riferite al coinvolgimento degli appartenenti alla Stazione di (OMISSIS) sia in relazione al collegamento con il P. sia in relazione ad uno scambio di favori, potendosi in tale quadro ipotizzare anche i reati di violazione del segreto d'ufficio, di peculato e di corruzione; analoghe valutazioni avrebbero dovuto essere ripetute, secondo il Tribunale, con riferimento alle operazioni di intercettazione di cui ai RIT 1366 e 1662 del 2010, poi prorogate.
In conclusione a giudizio del Tribunale avrebbe dovuto farsi leva sul progressivo emergere di fatti di indebita rivelazione di notizie segrete e di reati contro la pubblica amministrazione, coinvolgenti i Carabinieri della Stazione di (OMISSIS), fermo restando che comunque le varie operazioni di intercettazione avevano fornito lo spunto eianotitiacriminis per l'accertamento degli ulteriori reati, approfonditi con l'autonoma attività di captazione.
5. La Corte territoriale, sulle doglianze sollevate con l'atto di appello, si è limitata a rilevare che non assumeva significato la modifica della qualificazione giuridica dei fatti e che inoltre le intercettazioni inizialmente disposte nei confronti del P., titolare di agenzia investigativa, avevano fatto emergere i collegamenti di costui con tale E.C., a sua volta in contatto con il Maresciallo C..
6. Si rileva come le valutazioni della Corte risultino assertive e sostanzialmente prive di concreta motivazione, salvo il richiamo delle valutazioni del Tribunale, non assumendo alcuna specifica concretezza rispetto alle formulate doglianze il riferimento ai collegamenti con il P. e risultando del tutto inconferente il tema della modifica della qualificazione, semmai riguardante altre ipotesi di reato, poi definite con sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione.
Quanto alle osservazioni formulate dal Tribunale, comunque richiamate dalla Corte, si osserva come in realtà non sia stato indicato un preciso collegamento tra i fatti per i quali erano state a mano a mano autorizzate e prorogate le operazioni di intercettazione e quelli per i quali, anche sulla base delle conversazioni intercettate, è stata confermata la condanna del C. nel giudizio di appello.
Va in effetti rimarcato che nel quadro di un'ampia verifica volta ad accertare la rete di complicità di cui si avvalevano D. e P. è venuta in considerazione la posizione di alcuni militari della Stazione dei Carabinieri di (OMISSIS), in quanto coinvolti in attività illecite correlate all'operatività del P. e raggiunti da indizi di reità per il reato di corruzione, sempre nel quadro di quegli illeciti rapporti.
Ciò significa che il filone di indagine che ha formato oggetto di approfondimento ha sempre riguardato quei rapporti, non risultando che a fondamento di operazioni di intercettazione fossero stati posti reati di falso in atto pubblico addebitabili ai militari o di peculato connessi ad attività di indagine da loro svolta, svincolata da quella rete di relazioni.
Di peculato si fa invero cenno nell'ordinanza del Tribunale in data 26 giugno 2016 in relazione ad una proroga delle operazioni di intercettazione, ma senza specifico riferimento a fatti riguardanti attività di indagine e senza che comunque il delitto di peculato sia stato posto a fondamento di taluno dei decreti autorizzativi: del resto, a prescindere dal capo 72, che ha una sua del tutto autonoma fisionomia, di peculato si è parlato nel processo con riferimento ad ipotesi di peculato d'uso.
Non è stato dunque posto in luce un collegamento oggettivo, inerente alla struttura dei fatti oggetto di verifica, probatorio, in relazione all'interdipendenza dei reati e all'influenza di taluno di essi sulla prova dell'altro, o finalistico, in relazione alla preordinazione di alcuni in funzione della commissione o dell'occultamento di altri, tra i reati per i quali sono state autorizzate le operazioni di intercettazione, rilevanti ai fini del decidere, e i reati per i quali è stata confermata la condanna del C..
L'unico profilo di correlazione è dunque dato dall'imputabilità di più reati ad appartenenti alla Stazione di (OMISSIS), senza che peraltro sia mai stata oggetto di indagine una totalizzante ipotesi associativa o l'operatività complessiva della Stazione, fermo restando che i reati di peculato e di falso di cui al capo 72 presentano rispetto agli altri un collegamento puramente occasionale ed estrinseco, come confermato dal fatto che il Tribunale ha ritenuto di escludere in relazione ai reati di cui al capo 72 il vincolo della continuazione con gli altri originariamente addebitati al C. e poi in grado di appello dichiarati estinti per prescrizione.
Non può infine sottacersi che risulta inconferente ai fini in esame il progressivo allargamento dell'indagine attraverso una pluralità di decreti autorizzativi, propiziati anche dagli esiti delle captazioni a mano a mano effettuate: il tema dedotto dalle difese inerisce infatti all'applicabilità del principio di cui all'art. 270 c.p.p., comma 1, in relazione all'inutilizzabilità ai fini probatori degli esiti delle captazioni, da ritenersi effettuate in diverso procedimento in ragione dell'assenza di effettivo collegamento, e non all'eventuale utilizzabilità delle captazioni in vista di un'autonoma attività di indagine riguardante i reati di peculato e falso in atto pubblico, venuti in evidenza attraverso quelle captazioni.
7. Tale analisi, necessaria per definire la rilevanza del tema sotto il profilo giuridico, non può tuttavia da sola condurre all'accoglimento dei motivi di ricorso sul punto.
Deve infatti prendersi atto dell'esistenza nella giurisprudenza di legittimità di un rilevante contrasto tra due opposti orientamenti interpretativi, dei quali deve darsi conto in questa sede e per la cui definizione si impone la rimessione dei ricorsi alle Sezioni Unite.
8. Occorre muovere dall'insegnamento della Corte costituzionale, che, nel confermare la legittimità della disciplina dettata dall'art. 270 c.p.p., comma 1, e nel richiamare anche una propria precedente pronuncia (Corte Cost. n. 34 del 1973), ha avuto modo di sottolineare (Corte Cost. n. 361 del 1991) che "l'art. 15 Cost. - oltre a garantire la "segretezza" della comunicazione e, quindi, il diritto di ciascun individuo di escludere ogni altro soggetto diverso dal destinatario della conoscenza della comunicazione - tutela pure la "libertà" della comunicazione: libertà che risulterebbe pregiudicata, gravemente scoraggiata o, comunque, turbata ove la sua garanzia non comportasse il divieto di divulgazione o di utilizzazione successiva delle notizie di cui si è venuti a conoscenza a seguito di una legittima autorizzazione di intercettazioni al fine dell'accertamento in giudizio di determinati reati. Di qui consegue che l'utilizzazione come prova in altro procedimento trasformerebbe l'intervento del giudice richiesto dall'art. 15 Cost. in un'inammissibile autorizzazione in bianco", con conseguente lesione della "sfera privata" legata alla garanzia della libertà di comunicazione e al connesso diritto di riservatezza incombente su tutti coloro che ne siano venuti a conoscenza per motivi di ufficio". Conseguentemente la Corte costituzionale ha concluso che "è vietata l'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni validamente disposte nell'ambito di un determinato giudizio come elementi di prova in processi diversi, per il semplice fatto che, ove così non fosse, si vanificherebbe l'esigenza più volte affermata da questa Corte che l'atto giudiziale di autorizzazione delle intercettazioni debba essere puntualmente motivato nei sensi e nei modi precedentemente chiariti", tutto ciò fatta salva la possibilità di desumere notizie di reato e di procedere alla raccolta di nuovi elementi di prova da porre a fondamento dell'esercizio dell'azione penale.
Analoghi rilievi la Corte costituzionale ha successivamente ribadito, allorchè ha reputato non arbitraria la limitazione dell'utilizzazione degli esiti delle intercettazioni in diverso procedimento ad ipotesi di reato per i quali è previsto l'arresto obbligatorio (Corte Cost. n. 63 del 1994).
In sostanza è stato delineato in tal modo un ragionevole punto di equilibrio tra primarie esigenze di tutela dell'individuo, inerenti al nucleo dei diritti fondamentali, e l'interesse pubblico primario all'accertamento dei reati, equilibrio incentrato sull'intervento del Giudice, cui spetta di dar conto degli specifici presupposti per autorizzare l'attività captativa, da ritenersi strettamente correlata all'ambito di quella autorizzazione, con la conseguenza che l'utilizzabilità degli esiti non può non dipendere da quella correlazione, in rapporto alla concreta disciplina dettata dal legislatore.
9. Posta dunque tale premessa in ordine all'inquadramento della disciplina, che impone di privilegiare la costante ricerca di quell'equilibrio sia nelle scelte del legislatore sia nelle valutazioni di pertinenza del Giudice, che non possono condurre ad una ingiustificata compressione della sfera di libertà dell'individuo, si rileva che le criticità interpretative si sono manifestate con riguardo al significato da attribuire alla nozione di diverso procedimento, da cui dipende l'applicabilità o meno del peculiare regime previsto dall'art. 270 c.p.p., comma 1.
10. Secondo un primo orientamento, ben presto affermatosi, non può intendersi come diverso un procedimento che abbia ad oggetto indagini strettamente connesse o collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato per il quale il mezzo di ricerca della prova venne predisposto (Cass. Sez. 6, n. 2135 del 10/5/1994, Rizzo, rv. 199917).
Più specificamente, seguendo tale linea, si è rilevato che occorre privilegiare una nozione di tipo strutturale e non formale di diverso procedimento, che dunque non consideri tanto l'aspetto estrinseco della separazione e del numero di iscrizione, ma quello sostanziale (Cass. Sez. 6, n. 11472 del 2/12/2009, dep. nel 2010, Paviglianiti, rv. 246524), con la conseguenza che il procedimento è da considerarsi "identico quando tra il contenuto dell'originaria notizia di reato, alla base dell'autorizzazione, e quello dei reati per cui si procede vi sia una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico" (Cass. Sez. 6, n. 46244 del 15/11/2012, Filippi, rv. 254285).
Tale ultima pronuncia ha così ravvisato un caso di diversità del procedimento in relazione a fatti privi di qualsivoglia nesso con quelli posti a fondamento dell'attività captativa, tuttavia emersi nel corso e per effetto di essa.
11. La rilevanza del nesso esistente tra le notizie di reato è stata ulteriormente confermata in prosieguo di tempo, essendosi in particolare ribadito che "ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270 c.p.p., comma 1, il concetto di "diverso procedimento" va collegato al dato della alterità o non uguaglianza del procedimento, in quanto instaurato in relazione ad una notizia di reato che deriva da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine nell'ambito di altro, differente, anche se connesso, procedimento" (in tal senso Cass. Sez. 2, n. 49930 del 11/12/2012, Perri, rv. 253916).
A tale insegnamento si è uniformate anche altra pronuncia (Cass. Sez. 2, n. 3253 del 10/10/2013, dep. nel 2014, Costa, 258591), che ha peraltro in generale ribadito il riferimento al collegamento strutturale e investigativo.
Di seguito è stato ancora affermato che ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270 c.p.p., comma 1, "nel concetto di "diverso procedimento" non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova viene predisposto, nè tale nozione equivale a quella di "diverso reato", sicchè la diversità del procedimento deve essere intesa in senso sostanziale, non collegabile al dato puramente formale del numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato" (Cass. Sez. 2, n. 43434 del 5/7/2013, Bianco, rv. 257834).
Con tale serie di pronunce è stato posto l'accento sulla rilevanza del filone di indagine, in quanto riconducibile ad un contesto associativo, e dello stretto collegamento tra le notizie di reato ed è stata valorizzata la concreta verifica della medesimezza del fatto storico, inteso nella sua articolata complessità, pur muovendo dall'angolo visuale dell'esistenza, considerata non rilevante, di un procedimento in apparenza distinto.
12. Del tema in esame hanno poi avuto modo di occuparsi incidentalmente, in tale quadro, le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sulla diversa questione della possibilità di considerare conversazioni intercettate alla stregua di un corpo di reato e di ritenerle dunque in questo caso comunque utilizzabili, anche in deroga al disposto dell'art. 270 c.p.p., comma 1.
Orbene, in un caso in cui le conversazioni, rilevanti per far luce su un reato militare addebitato a due appartenenti ad una aliquota Radiomobile, erano state acquisite nell'ambito di operazioni di intercettazione finalizzate ad accertare reati comuni ipotizzati a carico di militari di quell'aliquota, le Sezioni Unite (Cass. Sez. U. n. 32697 del 26/6/2014, Floris, rv. 259777), hanno esaminato prima di tutto il tema della sfera di operatività dell'art. 270 c.p.p., comma 1, ribadendo l'orientamento in quella fase prevalente, secondo cui la nozione di diverso procedimento deve essere ancorata "ad un criterio di valutazione sostanzialistico, che prescinde da elementi formali, quale il numero di iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato, in quanto considera decisiva, ai fini della individuazione della identità dei procedimenti, l'esistenza di una connessione tra il contenuto della originaria notizia di reato, per la quale sono state disposte le intercettazioni, ed i reati per i quali si procede sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico": è stato dunque suffragato in quella sede il giudizio sulla diversità del procedimento a carico dei militari, attesa la mancanza di qualsivoglia legame dei relativi reati con quelli per i quali le intercettazioni erano state disposte.
Va peraltro soprattutto sottolineato come in motivazione le Sezioni Unite abbiano richiamato, a sostegno dell'assunto, sia la sentenza Filippi, sia le sentenze Costa e Bianco, in precedenza citate, con le quali il principio era stato in effetti affermato muovendo da un angolo visuale non coincidente, cioè da un lato quello della diversità sostanziale, nonostante la derivazione del dato rilevante da intercettazioni autorizzate nel procedimento, e dall'altro quello dell'identità in senso sostanziale, nonostante l'apparente diversità del procedimento.
13. Dopo l'intervento, pur solo incidentale, delle Sezioni Unite, l'orientamento volto ad attribuire rilievo al profilo sostanziale -e dunque ad escludere l'incidenza di profili formali e a ritenere invece decisivo il collegamento strutturale e investigativo tra le notizie di reato- è stato seguito da varie pronunce.
13.1. E' stato dunque affermato che "il procedimento è considerato identico solo quando tra il contenuto dell'originaria notizia di reato, alla base dell'autorizzazione, e quello dei reati per cui si procede vi sia una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico" (Cass. Sez. 3, n. 52503 del 23/9/2014, Sarantsev, rv. 261971; Cass. Sez. 5, n. 26693 del 20/1/2015, Catanzaro, rv. 264001, che ha parzialmente annullato una sentenza che aveva dato rilievo al solo profilo formale, senza valutare la concreta sussistenza di un collegamento tra i reati per i quali le intercettazioni erano state disposte e quelli per i quali si procedeva); è stato inoltre rilevato che la diversità è ravvisabile "in relazione ad una notizia di reato, che deriva da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine nell'ambito di altro, differente, anche se connesso, procedimento" (Cass. Sez. 2, n. 19730 del 1/4/2015, Vassallo, rv. 263527).
13.2. Nel medesimo quadro valutativo è stato sottolineato che la nozione sostanziale implica che la diversità debba essere collegata "al dato dell'insussistenza, tra i due fatti-reato, storicamente differenti, di un nesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p., o di tipo investigativo, e, quindi, all'esistenza di un collegamento meramente fattuale ed occasionale" (Cass. Sez. 3, n. 2608 del 5/11/2015, dep. nel 2016, Pulvirenti, rv. 266423, che ha escluso l'identità del procedimento in un caso in cui la notizia di reato proveniva da intercettazioni autorizzate per un'ipotesi di reato del tutto autonoma).
13.3. Inoltre il criterio sostanziale della stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico è stato utilizzato (Cass. Sez. 5, n. 45535 del 16/3/2016, Damiani De Paula, rv. 268453) anche per giustificare l'utilizzabilità degli esiti delle operazioni di intercettazione con riferimento a reati emergenti dall'attività di captazione, per quanto per gli stessi non fossero autonomamente autorizzabili attività di intercettazione, tema peraltro oggetto di uno specifico, parzialmente diverso contrasto, di cui si farà cenno.
13.4. Analogamente il medesimo canone sostanziale è stato ribadito attraverso il richiamo delle sentenze già citate (sentenze Floris delle Sezioni Unite, sentenze Bianco e Filippi), in un caso in cui (Cass. Sez. 6, n. 17698 del 23/3/2016, Sabetti, non massimata) si è sottolineato che non rileva tanto il fatto che vengano in rilievo più reati aventi la medesima qualificazione, ma che "il procedimento costituisca approfondimento e sviluppo, sul piano oggettivo, probatorio e finalistico, del medesimo filone, in termini di concatenazione inferenziale tra i risultati a mano a mano acquisiti, secondo un canone di raccordo di natura eminentemente sostanziale, dovendosi aver riguardo non alla diversità dei reati ma al contenuto della notizia di reato e alla sua potenzialità espansiva".
In particolare è stato anche rilevato nella circostanza che "tale impostazione non collide con la cogente direttiva, desumibile dalle richiamate pronunce della Corte costituzionale di evitare autorizzazioni in bianco, in quanto alla base della valutazione resta il profilo sostanziale della concreta correlazione della notizia di reato originaria ai reati che l'indagine e i risultati delle captazioni hanno consentito di acquisire in termini di derivazione conseguenziale dal nucleo di partenza".
13.5. Infine il riferimento alla concezione sostanziale è stato più di recente confermato, essendosi di nuovo rilevato che non è ravvisabile diversità del procedimento -nozione non coincidente con quella di diverso reato-, in presenza di indagini connesse o collegate sul piano oggettivo, probatorio e finalistico (Cass. Sez. 3, n. 28516 del 28/2/2018, Marotta, rv. 273226, in cui è stata esclusa l'applicabilità dell'art. 270 c.p.p., comma 1, al di là della separazione formale, con riguardo a reati che erano strettamente correlabili al medesimo quadro associativo).
14. In conclusione tale orientamento risulta caratterizzato da talune pronunce che hanno ravvisato la diversità nonostante l'almeno originaria identità formale e da molte altre che hanno per contro escluso la diversità nonostante la separazione formale dei procedimenti: ma deve ritenersi che tutte le sentenze fin qui richiamate abbiano fatto propria la nozione sostanziale, incentrata essenzialmente sulla ravvisabilità di una stretta correlazione strutturale e investigativa, nozione che si è ritenuta compatibile con la direttiva di rango costituzionale, volta ad assicurare l'equilibrio tra opposte istanze, così da scongiurare il rischio di una delega in bianco e da far sì che la diretta utilizzabilità dipenda dall'accertamento della notizia di reato, dinamicamente intesa, posta a fondamento del provvedimento autorizzativo, e dunque dalla selezione dei presupposti operata dal Giudice, residualmente venendo in rilievo la limitata ma costituzionalmente giustificata possibilità di recupero garantita dall'art. 270 c.p.p., comma 1, in riferimento alla categoria di reati da tale norma contemplata.
15. Ma accanto a tale orientamento è ravvisabile un diverso e cospicuo filone interpretativo, che nel corso degli anni si è andato rafforzando, pur senza confrontarsi specificamente, se non marginalmente, con le incidentali valutazioni delle Sezioni Unite.
Essenzialmente si afferma che, a fronte di un provvedimento autorizzativo legittimamente emesso per uno dei reati contemplati dall'art. 266 c.p.p., le operazioni di intercettazione debbono considerarsi utilizzabili per tutti i reati relativi al medesimo procedimento, in tal senso dovendosi valutare quanto desumibile dall'art. 271 c.p.p. che collega l'inutilizzabilità ad intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti, mentre l'art. 270 c.p.p. deve ritenersi applicabile nel caso di procedimento originariamente diverso.
16. Nell'analisi di tale questione le sentenze che si richiamano a tale filone interpretativo pongono in luce che l'emergenza di reati ulteriori non può dirsi esclusa dalla sfera di operatività dell'art. 266 c.p.p. e di conseguente utilizzabilità degli esiti legittimamente acquisiti, essendo paradossale prospettare una radicale inutilizzabilità con riferimento ad ulteriori reati interni al procedimento, pure nei casi in cui gli esiti sarebbero utilizzabili in un diverso procedimento ai sensi dell'art. 270 c.p.p..
In talune sentenze peraltro viene segnalato il concreto collegamento tra i reati cui sono riferibili gli esiti delle operazioni di intercettazione e viene inoltre affrontato l'ulteriore tema dell'utilizzabilità con riferimento a reati per i quali non sarebbero di per sè ammissibili intercettazioni, facendosi il caso del reato occasionale del terzo, che si assume non riconducibile nè alla copertura iniziale fornita dal provvedimento autorizzativo per uno dei reati di cui all'art. 266 c.p.p. nè alla sfera di operatività dell'art. 270 c.p.p., in tal senso implicitamente ipotizzandosi che per tale reato, non oggetto di procedimento separato, debba comunque esigersi che rientri tra quelli contemplati dall'art. 266 c.p.p. che consentono l'adozione di un provvedimento autorizzativo (si richiamano Cass. Sez. 6, n. 24966 del 15/6/2011, Calzetta, non massimata, e Cass. Sez. 6, n. 49745 del 4/10/2012, Sarra Fiore, rv. 254056).
17. Sta di fatto che nella giurisprudenza di legittimità, che condivide tale lettura, costituisce affermazione ricorrente quella per cui "i risultati delle intercettazioni telefoniche legittimamente acquisiti nell'ambito di un procedimento penale inizialmente unitario, che riguardino distinti reati per i quali sussistono le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 266 c.p.p., sono sempre utilizzabili, ancorchè lo stesso sia stato successivamente frazionato a causa della eterogeneità delle ipotesi di reato e dei soggetti indagati, poichè in tal caso non trova applicazione l'art. 270 c.p.p. che postula l'esistenza di più procedimenti "ah origine" tra loro distinti" (Cass. Sez. 6, n. 53418 del 4/11/2014, De Col, rv. 261838; Cass. Sez. 6, n. 6702 del 16/12/2014, dep. nel 2015, La Volla, rv. 262496; Cass. Sez. 4, n. 29907 del 8/4/2015, Della Rocca, rv. 264382; Cass. Sez. 6, n. 41317 del 15/7/2015, Rosatelli, rv. 265004, riferita all'utilizzazione di esiti di intercettazioni autorizzate per un fatto concussivo con riguardo ad una concussione commessa da uno solo degli imputati, in altro periodo, in altro luogo e in danno di altro soggetto; Cass. Sez. 6, n. 50261 del 25/11/2015, M., rv. 265757, riferita all'emergenza di reato del tutto svincolato dal provvedimento autorizzativo; Cass. Sez. 2, n. 9500 del 23/2/2016, De Angelis, rv. 267784; Cass. Sez. 6, n. 31984 del 26/4/2017, P., rv. 270431; Cass. Sez. 5, n. 15288 del 9/2/2018, Trani, rv. 272852, riferita a reato la cui sussistenza emerga dalle intercettazioni autorizzate, ancorchè sia stata poi disposta separazione).
18. A tale orientamento fa riferimento anche un'altra sentenza (Cass. Sez. 6, n. 21740 del 1/3/2016, Masciotta, rv. 266921), nella quale si legge che solo nel caso in cui si intendano valorizzare esiti di intercettazione in un procedimento diverso si pone il problema dell'effettiva ravvisabilità dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 270 c.p.p., comma 1, sulla base di una nozione sostanziale, in presenza di connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico.
19. Al medesimo orientamento si iscrivono poi pronunce che, pur muovendo dalla stessa linea interpretativa, giungono tuttavia a conclusioni divergenti con riguardo al diverso tema (in precedenza menzionato) dei presupposti per l'utilizzabilità degli esiti captativi in ordine agli ulteriori reati emersi: si afferma infatti da un lato che gli esiti sono utilizzabili per tutti i reati, anche se per taluno di essi le operazioni di intercettazione non sarebbero autorizzabili (Cass. Sez. 6, n. 19496 del 21/2/2018, Cante, rv. 273277; Cass. Sez. F., n. 35536 del 23/8/2016, Tagliapietra, rv. 267598) e dall'altro che "i risultati di intercettazioni telefoniche legittimamente autorizzate all'interno di un procedimento penale inizialmente unitario sono utilizzabili per tutti i reati che ne sono oggetto, anche quando lo stesso sia stato successivamente frazionato a causa delle eterogeneità delle ipotesi di reato e dei soggetti indagati, semprechè, in relazione a tali ulteriori reati, il controllo avrebbe potuto essere autonomamente disposto ai sensi del predetto art. 266" (Cass. Sez. 6, n. 27820 del 17/6/2015, Morena, rv. 264087; in senso analogo Cass. Sez. 2, n. 1924 del 18/12/2015, dep. nel 2016, Roberti, rv. 265989).
A ben guardare tale profilo si correla alla difficoltà di stabilire un nesso con il provvedimento autorizzativo, difficoltà che nell'analisi compiuta dalla già citata Cass. Sez. 6, n. 24966 del 15/6/2011, Calzetta aveva invero condotto alla presa d'atto dell'insussistenza dei presupposti sia per la diretta riferibilità all'originario provvedimento autorizzativo sia per l'applicazione dell'art. 270 c.p.p. e alla problematica possibilità di esigere che il reato emerso sia incluso tra quelli di cui al catalogo previsto dall'art. 266 c.p.p..
Va peraltro rilevato che era stato in quell'occasione fatto riferimento ad un precedente, considerato come isolato (Cass. Sez. 6, n. 4942 del 15/1/2004, Kolakowska, Bozena, rv. 229999), nel quale tuttavia in premessa si segnalava che non possono considerarsi inerenti a diverso procedimento fatti strettamente connessi a quello cui si riferisce l'autorizzazione giudiziale e nel quale si richiedeva nondimeno l'inclusione nel catalogo dell'ulteriore reato, pur non inerente a procedimento diverso.
20. Sta di fatto che il tema della riconducibilità degli ulteriori reati al catalogo dettato dall'art. 266 c.p.p. in tanto può rilevare in quanto si ponga il problema della loro riferibilità alla sfera di operatività del provvedimento autorizzativo, costituente idoneo parametro selettivo dell'ambito di legittimazione delle captazioni e dunque idoneo strumento per il conseguimento del necessario equilibrio tra opposti interessi di rango primario che si contendono il campo nella materia in esame.
Ma, a ben guardare, si introduce in tal modo un requisito che non è previsto dalle norme che disciplinano l'invasivo strumento delle intercettazioni, mentre, a fronte di operazioni legittimamente disposte in origine, l'unica norma che vale a delimitare la concreta utilizzabilità, ponendosi quale legittimo limite alla possibilità di una delega in bianco, preclusa dal rispetto della sfera di libertà del singolo, è costituita proprio dall'art. 270 c.p.p., sulla base di una interpretazione in senso sostanziale della nozione di procedimento.
Deve aggiungersi che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza Masciotta sopra richiamata, l'orientamento che fa leva sull'identità del filone di indagine e sul collegamento strutturale e investigativo tra le notizie di reato, per escludere la diversità del procedimento, non trova riscontro solo al fine di negare la diversità nel caso di procedimenti separati, ma anche in relazione a procedimenti originariamente unitari (come nel caso della sentenza Filippi, già citata), tanto che incidenter tantum la richiamata sentenza Floris delle Sezioni Unite ne ha sostanzialmente dato atto.
Può altresì osservarsi che l'originaria unitarietà o meno del procedimento in relazione a reati venuti in rilievo in itinere non sembra assumere un significato rilevante, a fronte dell'assorbente valore attribuibile alla diversità, intesa in senso sostanziale e dunque tale da includere ogni ipotesi in cui possa venire in rilievo un difetto di correlazione tra le notizie di reato, a prescindere dalle concrete e contingenti determinazioni in ordine all'unitarietà o separazione dei procedimenti in corso.
21. Tuttavia deve prendersi atto della compresenza dei due diversi orientamenti, ciascuno suffragato da plurime conferme e fondati entrambi su presupposti di ordine sia semantico-letterale sia sistematico.
In tale prospettiva non possono sottacersi neppure gli ulteriori, in parte connessi, ma sotterranei profili di divergenza, in rapporto alla necessità o meno di una verifica della riconducibilità dei reati venuti in evidenza al catalogo di cui all'art. 266 c.p.p..
In ogni caso è rilevante stabilire se la nozione di diverso procedimento debba essere intesa solo in relazione a procedimenti ab origine distinti, giacchè nel caso oggetto di esame, il procedimento ha sempre assunto carattere unitario, essendosi proceduto cumulativamente a carico di più imputati e per più imputazioni sulla base degli esiti delle unitarie operazione di intercettazione: sarebbe irrilevante in tale prospettiva discutere dei profili di collegamento strutturale e investigativo tra i reati per i quali erano state autorizzate le operazioni di intercettazione e quelli di peculato e falso ascritti al C. al capo 72.
Ma sulla base dell'orientamento, che fa leva sulla nozione sostanziale di diverso procedimento, il collegamento strutturale e investigativo tra i reati deve invece ritenersi necessario -alla luce delle pronunce in precedenza esaminate, a cominciare dall'incidentale affermazione delle Sezioni Unite- anche nel caso di procedimento ab origine unitario: da ciò discende che, ove sulla base degli esiti delle operazioni di intercettazione, venga in evidenza anche un reato privo di effettivo collegamento con la notizia di reato, pur intesa dinamicamente, che aveva legittimato quelle operazioni, dovrebbe farsi riferimento al disposto dell'art. 270 c.p.p., unica norma volta specificamente a delimitare il rischio di una indefinita delega in bianco.
Posto che nel caso di specie sulla base dell'analisi in precedenza condotta alla luce dei provvedimenti autorizzativi, deve escludersi un collegamento strutturale e investigativo, avuto riguardo all'estemporaneità e occasionalità del reato di peculato, la soluzione del contrasto interpretativo assume decisiva rilevanza, fermo restando che da un lato ricorrono i limiti di pena per un'autonoma attività di intercettazione ai sensi dell'art. 266 c.p.p. ma dall'altro non ricorre il requisito della sottoponibilità ad arresto obbligatorio, richiesto dall'art. 270 c.p.p., comma 1.
22. Si impone dunque la devoluzione dei ricorsi alle Sezioni Unite, perchè risolvano il segnalato contrasto e stabiliscano "se a seguito di autorizzazione allo svolgimento di operazioni di intercettazione per uno dei reati di cui all'art. 266 c.p.p., le conversazioni intercettate siano comunque utilizzabili per tutti i reati oggetto del procedimento e se dunque la nozione di "diverso procedimento" di cui all'art. 270 c.p.p. sia applicabile solo nel caso di procedimento ab origine diverso e non anche nel caso di reato basato su notizia di reato emergente dalle stesse operazioni di intercettazione, ma priva di collegamento strutturale, probatorio e finalistico con il reato o i reati per i quali le intercettazioni sono state autorizzate".

P.Q.M.

Rimette i ricorsi alle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2019
Avv. Antonino Sugamele

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