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Sentenza

Appuntato dei Carabinieri riceve provvedimento di cessazione permanente dal serv...
Appuntato dei Carabinieri riceve provvedimento di cessazione permanente dal servizio per scarso rendimento e ricorre al Tar Sardegna sezione di Cagliari.
T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., (ud. 21/10/2020) 23-10-2020, n. 575




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 527 del 2020, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Putzolu, Angela Putzolu e Anna Putzolu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliato ex lege in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;

per l'annullamento

previa sospensiva del Decreto emesso il 9 giugno 2019 dal Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale Militare, a firma del direttore Generale, ( MD GMIL REG 2020 02240832 9.06.2020- CC- tnu22092-0007732).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2020 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. L'Appuntato -OMISSIS- presta servizio nell'Arma dei Carabinieri dal 13 settembre 1996, da ultimo presso la stazione Carabinieri di -OMISSIS-.

2. Con il ricorso in esame ha impugnato il provvedimento di cessazione permanente dal servizio per scarso rendimento adottato - ai sensi degli artt. 923, comma 1, lettera D) e 932 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - dalla Direzione Generale del Personale Militare per i motivi illustrati nell'atto introduttivo del giudizio chiedendone, previa sospensione, l'annullamento, con vittoria delle spese.

3. Per resistere al ricorso si è costituita l'amministrazione intimata che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.

4. Alla camera di consiglio del 21 ottobre 2020, fissata per l'esame dell'istanza cautelare, le parti sono state avvertite della possibile definizione del giudizio con sentenza di merito resa in forma semplificata.

5. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta per la decisione.

6. Il Collegio ritiene che il provvedimento di cessazione dal servizio impugnato con il ricorso in esame sia immune dai vizi dedotti.

7. Anzitutto il ricorrente contesta il provvedimento assunto dall'amministrazione resistente perché generico e, comunque, per difetto di motivazione, assumendo che quest'ultima non avrebbe tenuto debito conto del fatto che negli ultimi anni egli si era dovuto occupare di accudire la madre invalida al 100% e delle ottime valutazioni caratteristiche ottenute, in particolare, negli anni in cui aveva prestato servizio presso il Nucleo radiomobile di Bologna, nonché dei diversi riconoscimenti tributatigli nel corso della propria carriera.

7.1 Inoltre, sempre secondo l'esposizione del ricorrente, il provvedimento impugnato si sostanzierebbe in una mera e pedissequa ripetizione della richiesta di dispensa formulata dalla Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, e la motivazione finale non conterrebbe un'autonoma valutazione della proposta da parte dell'organo preposto alla decisione finale, non essendosi effettuata alcuna comparazione tra i diversi interesse pubblici e privati coinvolti.

8. Osserva il Collegio che la lettura del provvedimento in questa sede contestato, motivato anche per relationem (con riferimento alla richiesta di dispensa formulata dalla Compagnia Carabinieri di -OMISSIS- del 30 novembre 2019 e al parere della Commissione di Valutazione e Avanzamento presso il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, verbale 1/3 CC del 12 maggio 2020), puntualizza i negativi rilievi comportamentali del ricorrente, i quali risultano in modo oggettivo dal suo stato di servizio.

9. L'Amministrazione ha infatti precisato che "...l'interessato ha evidenziato carenti qualità complessive, insensibilità ai ripetuti ammonimenti dei superiori gerarchici, incapacità di fornire un rendimento accettabile, per cui non si rilevano obiettivi margini di recupero in termini di riqualificazione del suo rendimento, così da non risultare meritevole di continuare a prestare servizio nell'Arma".

10. Tra l'altro lo stesso ricorrente risulta colpito sanzioni disciplinari di corpo.

11. Alla luce di tale quadro fattuale i rilievi critici di parte ricorrente non possono dunque essere condivisi.

Il provvedimento impugnato, infatti, dà adeguatamente conto e ragione delle vicende cui i superiori gerarchici riconducono il rilevato scarso rendimento in corretta applicazione dell'art.923 D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 cit,, atteso che non solo richiama i contenuti della proposta formulata dalla-Compagnia di appartenenza nonché quelli del parere della Commissione di Avanzamento (che come detto integrano la motivazione del provvedimento medesimo per relationem), ma, altresì, riferisce direttamente dei ripetuti ammonimenti e delle sanzioni disciplinari di corpo disposte a carico del ricorrente, nonché del decreto penale di condanna del 6 marzo 2009 col quale è stato condannato dal GIP presso il Tribunale di Nuoro per il reato di danneggiamento aggravato.

12. Così come non possono essere condivise le argomentazioni avanzate relativamente al principio di proporzionalità e di comparazione tra gli interessi coinvolti asseritamente non valutati.

Il fatto che in precedenza il ricorrente abbia serbato un comportamento adeguato al grado ed alla funzione rivestita non significa che, successivamente, lo stesso non potesse modificarsi, come del resto avvenuto nel caso di specie avendo l'Appuntato -OMISSIS- assunto nel tempo un diverso atteggiamento sicuramente non consono alle esigenze dell'Arma.

13. Né al riguardo possono assumere rilevanza i diversi giudizi estimativi positivamente espressi nei confronti negli anni precedenti.

Il fatto che il precedenza il ricorrente avesse ottenuto favorevoli giudizi non può certo impegnare l'amministrazione anche per il futuro nel caso in cui il militare modifichi radicalmente - come avvenuto nel caso di specie - l'atteggiamento e l'impegno nel lavoro.

14. Per tali ragioni, quindi, il ricorso deve essere respinto.

15. Sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Tito Aru, Consigliere, Estensore

Antonio Plaisant, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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