Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Militare Trapani

Sentenza

Infarto. Nella materia del riconoscimento della dipendenza da cause di servizio ...
Infarto. Nella materia del riconoscimento della dipendenza da cause di servizio delle infermità o patologie sofferte dal pubblico dipendente, la manifestazione di giudizio espressa dal Comitato di verifica per le cause di servizio all'interno della sequenza procedimentale azionata, costituisce un giudizio conclusivo di sintesi e di composizione anche dei pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento (nel caso in esame la CMO) ed accertamento definitivo sulla riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e l'infermità medesima.
T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., (ud. 12-05-2020) 26-05-2020, n. 5508


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11376 del 2009, proposto da

-OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Gozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Bettolo, 17;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,

Guardia di Finanza - Comando Generale Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità relativa ad "-OMISSIS-

-OMISSIS-", e

per l'annullamento

del decreto n. 100229/Posiz. Atti a firma del Dirigente del I Reparto - Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza - II Sezione Equo Indennizzo ed Indennità Speciali del Comando Generale della Guardia del 4.09.2009 - notificato il 23.10.2009 - con il quale è stato disposto che "l'infermità "-OMISSIS-" NON è riconosciuta dipendente da causa di servizio".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza - Comando Generale Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2020 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la camera di consiglio si è svolta, ai sensi dell'art. 84 comma 5 D.L. n. 18 del 2020, attraverso videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams";
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto (n. 11376/2009) il sig.-OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-, appuntato scelto della Guardia di Finanza in servizio presso il-OMISSIS-, ha adito questo Tribunale per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia da lui patita, nonché per l'annullamento del decreto del decreto del Comando Generale della Guardia di Finanza del 4.09.2009 - n. 100229 notificato il 23.10.2009, che non ha riconosciuto dipendente da causa di servizio la patologia "-OMISSIS-".

Premette di esser stato incorporato nella Guardia di Finanza nel 1984, di esser stato colpito nel gennaio 2007 da infarto miocardico acuto in seguito al quale è stato sottoposto ad intervento

-OMISSIS-, e di aver presentato, in data 9 maggio 2007, istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della succitata patologia.

Espone che la Commissione Medico Ospedaliera di Messina, all'esito dei rituali accertamenti clinici, si è determinata nel senso della ascrivibilità della menomazione complessiva dell'integrità

fisica, psichica, o sensoriale alla Tabella A categoria 4, con conseguente declaratoria nei confronti del ricorrente medesimo di inidoenità permanentemente al servizio militare incondizionato e "da collocare nella riserva".

Riferisce, inoltre, del diverso avviso espresso dal Comitato per la verifica delle cause di servizio con parere reso in data 9 maggio 2008 e confermato da successivo parere del 28 aprile 2009, che hanno escluso profili di dipendenza della succitata patologia con il servizio prestato dal ricorrente nel Corpo di appartenenza.

Avvero il provvedimento ministeriale, in epigrafe indicato, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

-Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del D.P.R. 461101; violazione degli artt. 2 e 32 Cost.; eccesso di potere per travisamento dei fatti; per carenza di istruttoria; per carenza, erroneità e perplessità della motivazione.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'economia e delle finanze che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Al fine del decidere, si ritiene di dover rinviare ad un costante e consolidato insegnamento giurisprudenziale del giudice amministrativo, riguardo al quale, anche nel caso in esame, non si rinvengono ragioni per discostarsi.

Difatti, nella materia del riconoscimento della dipendenza da cause di servizio delle infermità o patologie sofferte dal pubblico dipendente, la manifestazione di giudizio espressa dal Comitato di verifica per le cause di servizio all'interno della sequenza procedimentale azionata, costituisce un giudizio conclusivo di sintesi e di composizione anche dei pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento (nel caso in esame la CMO) ed accertamento definitivo sulla riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e l'infermità medesima.

Trattasi, nella sostanza, di una manifestazione di giudizio ampia e complessa, essendo costituito il Comitato di verifica da professionalità mediche, giuridiche ed amministrative i cui pareri vengono riuniti nella definitiva e superiore valutazione adottata all'esito di un complesso procedimento amministrativo, la quale costituisce espressione di una valutazione discrezionale che, per i conosciuti limiti del sindacato giurisdizionale, è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli casi in cui le determinazioni assunte siano affette da illogicità, irrazionalità, irragionevolezza manifeste, o siano state adottate per erroneità dei presupposti sottesi al giudizio conclusivo reso, nel caso in esame non rinvenibili.

Orbene, dal quadro normativo di riferimento, emerge che il giudizio conclusivo di sintesi e di superiore valutazione formulato dal Comitato di verifica si impone all'Amministrazione la quale è tenuta solo a verificare se l'organo in questione, nell'esprimere le proprie valutazioni, abbia tenuto conto delle considerazioni svolte dagli altri organi e, in caso di disaccordo, se le abbia confutate.

Per quanto premesso, il Collegio conclusivamente rileva come il provvedimento gravato sia immune dai prospettati vizi di legittimità, essendosi l'Amministrazione resistente determinata in senso sfavorevole al ricorrente all'esito di una adeguata e reiterata attività istruttoria procedimentale che con motivazione esaustiva ha escluso la sussistenza di un nesso di causalità tra le infermità sofferte dal ricorrente ed il servizio prestato per le ragioni partitamente indicate nei succitati pareri resi dal Comitato per la verifica delle cause di servizio.

Pertanto, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

Le spese e gli onorari di giudizio possono essere integralmente compensati, fra le parti in causa, tenuto conto della peculiarità della controversia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Fabio Mattei, Consigliere, Estensore

Michelangelo Francavilla, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza