La perdita di chance nelle forze armate. Riconosciuto il risarcimento del danno.
T.A.R. Lazio Roma Sez. stralcio, Sent., (ud. 19/06/2020) 07-08-2020, n. 9070
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10081 del 2010, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sandra Palma e Vincenzo Somma, con domicilio eletto presso lo studio Sergio Baratta in Roma, via Premuda n. 2;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'accertamento
del diritto al risarcimento dei danni per mancata esecuzione della sentenza TAR Lazio, Sez. 1^ bis, n. -OMISSIS-;
e per la conseguente condanna
dell'Amministrazione intimata al pagamento delle somme ritenute a tali fini dovute;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 giugno 2020 la dott.ssa Antonella Mangia;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 5 novembre 2010 e depositato il successivo 22 novembre 2010, il ricorrente agisce per chiedere ed ottenere la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla mancata esecuzione della sentenza della Sezione n. -OMISSIS- del 2000, di annullamento del verbale del 24 maggio 1996.
In particolare, il ricorrente espone che:
- ammesso al 162 Corso A.U.C., in data 9 gennaio 1996 era assegnato alla Scuola di Fanteria di Cesano - Battaglione A.U.C. Sesta Compagnia, 3 Plotone;
- in data 24 maggio 1996, "con provvedimento solo verbale", riceveva comunicazione di essere stato escluso da tale corso, con immediato allontanamento dalla sede e conseguente trasferimento come soldato semplice a Caserta - Caserma F. Orsi, a causa dell'emersione nei suoi confronti di "fatti di rilevanza penale tali da impedire la prosecuzione del corso";
- proposto prontamente ricorso avverso l'esclusione di cui sopra, con ordinanza n. -OMISSIS- del 1996 questo Tribunale accoglieva la domanda cautelare;
- atteso che - nonostante la rituale notificazione dell'ordinanza in esame, con contestuale manifestazione dell'immediata "disponibilità all'inquadramento delle funzioni e mansioni proprie dell'Allievo Ufficiale" - il Ministero della Difesa si asteneva dall'assumere qualsiasi iniziativa, in data 10 ottobre 1996 inviava "atto di significazione" e "diffida" per invitare, tra l'altro, l'Amministrazione ad adottare i provvedimenti più idonei alla sua immediata reintegrazione;
- posto il perdurare dell'inottemperanza del Ministero della Difesa al provvedimento cautelare, proponeva - al fine di ovviare ad essa - apposita azione di "esezione", la quale veniva accolta con l'ulteriore ordinanza n. 52 del 1997;
- presentata istanza per la fissazione dell'udienza per la "definizione del giudizio", in data 30 novembre 2000 il TAR emetteva la sentenza n. -OMISSIS-, di accoglimento del ricorso e, per l'effetto, di annullamento del provvedimento di esclusione.
Tutto ciò detto, il ricorrente afferma che la condotta dell'Amministrazione, riconosciuta illegittima dal giudice amministrativo, gli ha procurato "consistenti danni patrimoniali oltre a condizioni di prostrazione, ansia e malessere generale", ricondotti - in particolare - alla perdita di chance (per mancato completamento del corso, il quale si sarebbe verificato soltanto due settimane dopo l'adozione del provvedimento di esclusione, e, in ragione del prevedibile esito positivo dello stesso, per la mancata acquisizione del grado di sottotenente con retribuzione mensile di L. 1.800,00 per un restante periodo pari a dieci mesi, nonchè per la mancata perdita della facoltà di essere ammesso alla "rafferma biennale" sempre con il grado di sottotenente) e alla "lesione di valori inerenti alla persona ivi compresi il danno morale ed il danno c.d. esistenziale", tenendo a porre in evidenza la mancata partecipazione a pubblici concorsi, primi fra tutti quelli per l'accesso alla carriera militare, nonostante il conseguimento della laurea in giurisprudenza avvenuta dopo circa un anno dai fatti di causa, tanto che "attualmente gestisce una piccola edicola rilevata dalla famiglia", con rimessione della quantificazione di essi alla "valutazione equitativa ex artt. 1226 c.c. e 2056 c.c.".
In ragione di quanto riportato il ricorrente - previa assunzione di precise "prove per testi" - chiede la condanna del Ministero della Difesa al "risarcimento di tutti i danni" subiti, quantificati nella somma complessiva di Euro 31.620,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o in quella minore o maggiore ritenuta dovuta.
Con atto depositato in data 8 febbraio 2011 si è costituito il Ministero della Difesa, astenendosi - nel prosieguo - dal produrre memorie e/o documenti.
All'udienza pubblica di smaltimento del 19 giugno 2020, tenutasi secondo le modalità dell'art. 84 D.L. n. 18 del 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato ai sensi e nei limiti di seguito indicati.
2.1. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente agisce per chiedere e ottenere il risarcimento per danni patrimoniali, morali ed esistenziali che il predetto afferma di avere subito a causa dall'illegittimità dell'azione amministrativa e, segnatamente, dell'illegittimità del provvedimento di esclusione dal Corso AUC.
In particolare, il ricorrente denuncia che - a causa del provvedimento de quo - le sue prospettive professionali e di carriera sono state inequivocabilmente segnate, attese le ricadute e le preclusioni che tale provvedimento ha determinato in ordine al suo futuro nell'ambito militare e tenuto conto, ancora, della conseguenze negative dello stesso a livello di perdita dell'autostima (tanto che - al momento - gestisce un'edicola, nonostante il conseguimento nel 1997 della laurea in giurisprudenza).
In sintesi, il predetto adduce di avere subito danni da "perdita di chance" e danni esistenziali per effetto dell'illegittimo provvedimento adottato dall'Amministrazione, ricollegando i primi alla mancata ultimazione del corso AUC, alla mancata successiva acquisizione del grado di sottotenente, con prestazione del servizio per ulteriori 10 mesi, e, ancora, alla mancata possibilità di chiedere l'ammissione alla rafferma annuale, mentre riferisce i secondi al peggioramento delle proprie condizioni di vita.
Orbene, le pretese avanzate sono meritevoli di positivo riscontro nei limiti di seguito esposti.
2.2. Nonostante la ricostruzione giuridica operata dal ricorrente, tendente a identificare tutti i danni patrimoniali patiti con il danno da perdita di chance, il Collegio ravvisa la configurabilità di un danno economico, avulso da valutazioni presuntive, identificabile con il mancato percepimento delle somme che il predetto avrebbe percepito ove l'Amministrazione non avesse disposto illegittimamente la sua esclusione dal corso AUC (con conseguente assunzione del ruolo di soldato semplice).
Nel caso di specie risulta, infatti, certamente configurabile l'illegittima interruzione di un rapporto giuridico e, dunque, il Collegio - in linea con l'orientamento della giurisprudenza in materia - ritiene che sussistano giusti motivi per riconoscere il diritto del ricorrente alla restitutio in integrum - almeno - agli effetti economici (Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2015, n. 1029; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III 10 aprile 2002, n. 1978) e, conseguentemente, il diritto dello stesso al pagamento degli emolumenti - definibili, in verità, più correttamente "indennità" - relativi al periodo per il quale non ha potuto prestare servizio in qualità di AUC - seppure con riferimento alla Scuola di Fanteria di Cesano - a causa dell'esclusione dal corso.
A supporto di quanto affermano depone, tra l'altro, l'alta probabilità per il ricorrente - in caso di mancata adozione del provvedimento di esclusione - di ultimare il corso.
2.3. Per quanto attiene, invece, ai danni da perdita di chances, preme ricordare che:
- come più volte affermato dalla giurisprudenza in materia, "il risarcimento del danno per perdita di chances, che va escluso nel caso in cui l'atto, ancorché illegittimo, abbia determinato solo la perdita di una mera e ipotetica eventualità di conseguimento del bene della vita, richiede la prova da parte del danneggiato degli elementi costitutivi della domanda, che si sostanziano, specificamente, nella dimostrazione di una rilevante probabilità del risultato utile frustrata dall'agire illegittimo dell'amministrazione, identificabile non nella perdita della semplice possibilità di conseguire il risultato sperato, bensì nella perdita attuale di un esito favorevole, anche solo probabile, se non addirittura nella prova certa di una probabilità di successo almeno pari al cinquanta per cento che l'interessato si sarebbe effettivamente aggiudicato il bene della vita cui aspirava" (C.d.S., Sez. V, 27 febbraio 2019, n. 1386);
- preso, dunque, atto dell'esigenza di accertare - attraverso un giudizio prognostico - se, in caso di corretto agere dell'amministrazione, un determinato bene della vita sarebbe effettivamente stato conseguito o meno dall'interessato, a tale fine si presentano di chiara rilevanza le ragioni poste alla base della sentenza di annullamento, in quanto indispensabili per verificare se la stessa sentenza abbia consolidato una situazione di vantaggio o, per contro, abbia meramente rimandato a una riedizione dell'attività valutativa dell'Amministrazione, avendo cura di aggiungere - ancora - che, in ogni caso, la giurisprudenza ha precisato "che la risarcibilità del danno da perdita di chances è riconosciuta nelle sole ipotesi in cui l'illegittimità dell'atto ha provocato, in via diretta, una lesione della concreta occasione di conseguire un determinato bene e quest'ultima presenti un rilevante grado di probabilità (se non di certezza) di ottenere l'utilità sperata" (TAR Marche, Sez. I, 7 febbraio 2019, n. 93, in cui si richiama, tra l'altro, C.d.S., Sez. V, 1 ottobre 2015, n. 4592).
Alla luce dei principi di cui sopra, atti a rivelare che "il risarcimento in parola può essere riconosciuto solo quando la "chance" perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (Cass. civ., Sez. III, 10 dicembre 2012, n. 22376; Sez. lav., 11 ottobre 2017, n. 23862)" (TAR Lazio, Sez. I bis, 14 febbraio 2020, n. 2009), il Collegio osserva che:
- il ricorso presentato illo tempore dal sig. -OMISSIS- è stato accolto in quanto il provvedimento impugnato è stato riconosciuto "affetto dai vizi di eccesso di potere per carenza di motivazione e per errore nei presupposti di fatto, anche se il ricorrente non ha provato l'esito a lui favorevole dell'altro procedimento a suo carico indicato nella lettera del dirigente di segreteria della Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Latina, relativo ad una denuncia del 26/8/92 per rissa aggravata", e questo in quanto "l'esistenza di una denuncia o anche di un procedimento in corso per un reato di non particolare gravità non è valida ragione di immediata esclusione dei requisiti di condotta per l'accesso all'impiego, salvo che la sanzione sia giustificata da una prevalente motivazione sulla prevalenza dell'interesse pubblico";
- nel prosieguo, si legge ancora che "le rilevate carenze istruttorie rendono con tutta evidenza fondata la censura di violazione delle regole di partecipazione imposte dagli articoli 7 e 8 della L. n. 241 del 1990";
e, pertanto, perviene alla conclusione che - nel caso in trattazione - i su indicati presupposti risultano insussistenti.
A favore della conclusione depone - in particolare - il rilievo che, investendo la questione il requisito della buona condotta (e non la sussistenza - di per sé - di precedenti penali), a seguito della sentenza di annullamento di cui sopra l'Amministrazione ben avrebbe potuto tornare a determinarsi, escludendo nuovamente il ricorrente, tanto più ove si tenga conto della primaria importanza - in ultimo - attribuita all'aspetto motivazionale dell'agere amministrativo.
In sintesi, si afferma che - seppure risulti indiscusso che, ove l'Amministrazione non avesse proceduto all'esclusione, il ricorrente avrebbe proseguito e ultimato il corso AUC - i motivi per i quali l'azione di annullamento è stata accolta non rivelano che le "chances" di cui quest'ultimo lamenta la perdita avevano "certezza" o "elevata probabilità di avveramento", precisando che tale asserzione assume sicura maggiore consistenza ove si passi a considerare il passaggio alla c.d. "seconda fase", ossia la fase concernente l'assunzione del grado di "sottotenente", e, ancora, la rafferma, trattandosi di "passaggi" non automatici bensì strettamente dipendenti da giudizi di idoneità o, in termini generali, da valutazioni all'uopo effettuate da militari di grado superiore.
2.4. Ciò detto, permane da esaminare la domanda afferente al danno c.d. esistenziale.
Anche tale domanda è immeritevole di positivo riscontro.
Il Collegio ritiene, infatti, che il ricorrente non abbia assolto all'onere della prova sullo stesso gravante (cfr., ex multis, Cass.Civ., Sez. III, 27 marzo 2019, n. 8442; TAR Lazio, Sez. I quater, 15 giugno 2020, n. 6555; TAR Lazio, Sez. I quater, 27 giugno 2019, n. 8398; TAR Lazio, Sez. I bis, 1 aprile 2019, n. 4245) né, d'altra parte, la vicenda in trattazione rivela circostanze oggettive e concrete, atte a supportare non solo le conseguente negative lamentate ma anche la riconducibilità di esse all'operato dell'Amministrazione.
Al riguardo, preme ricordare che - all'epoca in cui risalgono i fatti in trattazione - l'assunzione della veste di "Allievo Ufficiale di Complemento" costituiva essenzialmente una modalità di assolvimento dell'obbligo di leva: chi, infatti, era in possesso di un diploma di scuola superiore poteva presentare domanda per prestare servizio militare in Italia come ufficiale di complemento, previa ammissione mediante concorso pubblico ai corsi AUC e superamento dell'iter formativo, senza con ciò inficiare i rinvii del servizio militare per motivi di studio.
Ciò detto, è da rilevare che il ricorrente - nato nel 1962 - è stato ammesso al corso in data 9 gennaio 1996 (ossia, all'età di circa 23 anni).
Premesso che tale constatazione ben si presta a comprovare che il ricorrente ha usufruito di "rinvii" in virtù degli studi universitari (come, del resto, dimostra la circostanza che, nel ricorso del 1996, lo stesso è indicato come "laureando alla Facoltà di Giurisprudenza") e che, dunque, le aspirazioni dal predetto sempre nutrite non fossero certo identificabili con la carriera militare (il che conduce, peraltro, a riscontrare una profonda differenza rispetto al caso definito con la sentenza n. 229/2009 del TAR del Veneto, allegata all'atto introduttivo del giudizio), a cui appare opportuno aggiungere la circostanza che, a seguito dell'ordinanza del TAR del Lazio n. 52 del 13 gennaio 1997, di accoglimento dell'istanza per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare, riportante l'ordine al Ministero di "riammettere immediatamente il ricorrente al corso .... ovvero, se questo sia già concluso, d'ammetterlo con riserva al primo corso successivo", lo stesso si è del tutto astenuto dall'assumere ulteriori iniziative (in quanto atta svilire l'esistenza di un particolare interesse "alla prosecuzione della carriera militare"), non può che prendersi atto che, nel caso di specie, non sono stati prodotti né risultano altrimenti configurabili elementi validi a dimostrare l'effettiva esistenza di un pregiudizio consistente nell'alterazione delle abitudini di vita e degli assetti relazionali propri dell'interessato, idonei, peraltro, ad indurre a scelte di vita diverse quanto all'espressione e alla realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, ragionevolmente riconducibili alla condotta dell'Amministrazione.
3. Per le ragioni illustrate, il ricorso va accolto ai sensi e nei limiti in precedenza riportati.
Tenuto conto delle peculiarità della vicenda in esame, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna il Ministero delle Difesa a corrispondere al ricorrente le maggiori spettanze economiche che lo stesso avrebbe percepito nel caso in cui non fosse stato escluso dal corso AUC.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84 del D.L. n. 18 del 2020, con l'intervento dei Magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Referendario
13-08-2020 19:14
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