La ratio legis sottesa alla previsione dell'indennità per lo svolgimento di servizi esterni prevista dall'art. 48 del D.P.R. n. 164/2002 in favore del personale della Guardia di Finanza, è nel senso che la stessa va sì a compensare il personale che si trova ad operare in particolari situazioni di disagio, consistenti nell'esposizione ad agenti atmosferici e nell'assunzione di rischi connessi all'espletamento del servizio in ambienti esterni, ma con il duplice limite che non ogni servizio svolto fisicamente al di fuori del proprio ufficio o unità di appartenenza assume carattere esterno e che, in ogni caso, deve trattarsi di attività non occasionale o sporadica.
T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, 28/11/2019, n. 426
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 294 del 2017, proposto da
R.C. ed altri, rappresentati e difesi dall'avvocato Ennio Cerio, con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via Mazzini 101;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, 124;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell'indennità per servizi esterni di cui all'art. 12 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, all'art. 42 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ed all'art.48 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, per le mansioni svolte dal mese di maggio 2016 ad oggi;
e la conseguente condanna
dell'Amministrazione resistente alla corresponsione in favore dei ricorrenti delle relative somme loro spettanti a tale titolo e non corrisposte, con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione dei rispettivi diritti fino a quella dell'effettivo soddisfo; nonché per la condanna al risarcimento del danno nelle forme previste dal codice del processo amministrativo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. I ricorrenti, tutti appartenenti alla Guardia di Finanza ed assegnati alla Stazione navale di Termoli, hanno agito dinanzi a questo TAR per l'accertamento del diritto "alla corresponsione dell'indennità per servizi esterni di cui all'art. 12 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, all'art. 42 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ed all'art. 48 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, per le mansioni svolte dal mese di maggio 2016 ad oggi", nonché per la condanna dell'amministrazione al pagamento delle relative somme.
2. A sostegno delle predette domande i ricorrenti hanno rappresentato le seguenti circostanze:
- i ricorrenti "svolgevano e svolgono, fra l'altro, la seguente tipologia di servizi esterni, di durata non inferiore alle tre ore e organizzati sulla base di ordini formali di servizio: a) Lavori di bordo presso gli ormeggi del reparto ... b) Piantone ormeggi ... c) Custodia di bordo ... d) Prontezza operativa ...";
- si tratta di servizi che implicano particolari disagi lavorativi (quali indossare la tuta di navigazione e lo svolgimento di attività esterna con esposizione ad agenti metereologici) e "possono avere una durata che varia dalle sei ore lavorative alle dodici ore lavorative";
- "in ragione dello svolgimento dei suddetti servizi esterni, ai militari odierni ricorrenti veniva corrisposta, fino al mese di maggio 2016, l'indennità di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 147 del 1990";
- a seguito della adozione della "Circolare n. 161543/2016 in data 20 maggio 2016 del Comando Generale - VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi - Ufficio Trattamento Economico, ai ricorrenti veniva negato l'emolumento relativo all'espletamento delle mansioni relativi ai servizi esterni".
3. Sulla scorta di tali premesse, i ricorrenti hanno reclamato la spettanza dell'indennità di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 147 del 1990, assumendo che tutte le prestazioni correlate ai lavori di bordo presso gli ormeggi, alle mansioni di piantone, alla custodia della nave ed alla prontezza operativa, implicano attività caratterizzate da particolari disagi, da svolgersi secondo turni di servizio indicati da ordini formali, ed in ambiente comunque esterno a quello di ufficio.
4. Si è costituita in giudizio l'autorità ministeriale per resistere al ricorso.
5. Nella udienza pubblica del 6.11.2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
6.1. Innanzi tutto, occorre fare rapidamente il punto sulla normativa in materia di attribuzione dell'indennità per lo svolgimento di "servizi esterni".
L'indennità in questione è stata introdotta dall'art. 12 del D.P.R. n. 147 del 1990 in favore del personale della Polizia di Stato impiegato in servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio.
L'emolumento è stato poi esteso agli appartenenti alla Guardia di Finanza dall'art. 1, co. 1, lett. a) della L. n. 232 del 1990.
Quanto ai presupposti per il riconoscimento dell'indennità, è necessario che il servizio venga svolto all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi (art. 42 del D.P.R. n. 395 del 1995 ed art. 50 del D.P.R. n. 254 del 1999), che sia articolato stabilmente in turni sulla base di ordini formali di servizio (art. 42 del D.P.R. n. 395 del 1995) e che abbia una durata non inferiore alle 3 ore (art. 48 del D.P.R. n. 164 del 2002).
6.2. Al fine di definire i confini applicativi delle norme succedutesi in materia, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che la ratio legis sottesa alla previsione della indennità per lo svolgimento di servizi esterni "è nel senso che l'indennità vada sì a compensare il personale che si trova ad operare in particolari situazioni di disagio (consistenti nell'esposizione ad agenti atmosferici e nell'assunzione di rischi connessi all'espletamento del servizio in ambienti esterni), ma con il duplice limite che non ogni servizio svolto fisicamente al di fuori del proprio ufficio o unità di appartenenza assume carattere esterno e che, in ogni caso, deve trattarsi di attività non occasionale o sporadica" (Sez. IV, 5.07.2007 n. 3826).
6.3. Ciò premesso, si osserva che, nel caso di specie, non risulta che i servizi cui fanno riferimento i ricorrenti siano concretamente contraddistinti da particolare disagio operativo o dalla continuativa esposizione ad agenti atmosferici:
Vero è infatti che:
- il servizio di piantone è normalmente svolto in garitta, salvo saltuarie attività esterne;
- lo stesso dicasi con riferimento al servizio di prontezza operativa, che è svolto a bordo della nave, e richiede di recarsi all'aperto soltanto per lo svolgimento di particolari attività;
- la custodia di bordo non è caratterizzata da disagi particolari, tale non potendo essere qualificato l'obbligo di indossare la tuta da navigazione, cui pure fanno essenzialmente riferimento i ricorrenti;
- anche l'attività di manutenzione a bordo delle navi non è caratterizzata da particolari disagi (è comunque questi non sono provati), né necessita di essere svolta stabilmente in ambiente esterno.
Ciò stante, deve convenirsi con l'orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto, in riferimento ai medesimi servizi oggetto dell'odierno ricorso, che "non è contestabile la previsione di cui al Compendio prot. (...) del 20 maggio 2016 ... secondo cui "non possono essere considerate esterne le attività di servizio eseguite in luoghi di lavoro che pur non facendo parte dell'immobile sede del reparto ne costituiscano pertinenza (ormeggi, garitte, hangar etc.)"" (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 11/03/2019 n. 428; T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 29/01/2019 n. 106).
6.4. In ogni caso, è decisivo considerare che, anche a voler ammettere che talune mansioni proprie dei servizi in questione siano autonomamente riferibili alla categoria dei "servizi esterni", in quanto caratterizzate da effettivi disagi operativi, dalla documentazione prodotta in atti non è dato evincere la durata delle distinte mansioni svolte nell'ambito dell'orario complessivamente assegnato per lo svolgimento del servizio (che è registrato nelle tabelle prodotte dai ricorrenti sulla scorta di codici identificativi), né tantomeno è possibile affermare che le stesse abbiano avuto una durata superiore alle tre ore.
6.5. A ciò aggiungasi che non risulta acquisita la prova del fatto costitutivo di ciascuna pretesa e che non è stata dimostrata l'omogeneità delle distinte posizioni legittimanti, pure necessaria ai fini della verifica dei presupposti per la proposizione del ricorso collettivo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2.05.2012 n. 2524).
Invero, i ricorrenti si sono limitati a produrre in giudizio un numero considerevole di tabelle sintetiche elaborate dai sistemi informatici dell'ente datoriale, senza tuttavia distinguere e circostanziare puntualmente le reciproche posizioni individuali nel corpo del ricorso.
6.6. Inoltre non vi è in atti l'indicazione analitica degli ordini di servizio, né tantomeno la dimostrazione del fatto che l'impegno dei ricorrenti sia stato svolto sulla scorta di turni continuativi appositamente predeterminati, né che sia stato caratterizzato dal requisito della stabilità e della non occasionalità.
6.7. Per tutte le ragioni sopra evidenziate il ricorso deve essere respinto.
7. Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese del presente giudizio, in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze nella misura di Euro 2.000,00, oltre iva e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Rita Luce, Primo Referendario
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
28-06-2020 14:36
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