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Sentenza

Maresciallo di prima classe dell'Aeronautica militare con ultima sede di ser...
Maresciallo di prima classe dell'Aeronautica militare con ultima sede di servizio presso il 6^ Stormo di stanza presso l'aeroporto militare di Ghedi si duole di essere stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato.
T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., (ud. 15-07-2020) 16-09-2020, n. 648


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 542 del 2018, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima, in Brescia, via S. Caterina n. 6;

per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia

del provvedimento avente protocollo n. M_D (...) datato 1.06.18 promanato dal Ministero della Difesa - Direzione Generale Personale Civile (in seguito solo Persociv) con il quale è stata assegnata la sede di servizio in Milano-Linate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti e i documenti della causa;

Relatore la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi nella camera di consiglio decisoria del giorno 15 luglio 2020, sostitutiva, ai sensi dell'articolo 84, commi 5 e 6, D.L. n. 18 del 2020, della pubblica udienza, così come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Nel ricorso introduttivo del presente giudizio il signor -OMISSIS-espone:

- di essere un Maresciallo di prima classe dell'Aeronautica militare con ultima sede di servizio presso il 6^ Stormo di stanza presso l'aeroporto militare di Ghedi;

- di essere stato giudicato in data 30.03.2017 permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato, con possibilità di reimpiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell'Amministrazione della Difesa, ovvero con possibilità di reimpiego nel servizio militare come parzialmente idoneo nell'ipotesi in cui l'infermità che aveva causato l'inidoneità permanente assoluta fosse riconosciuta come dipendente da causa di servizio;

- di aver presentato sia istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio della patologia per la quale era stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato, sia istanza di riconoscimento di interdipendenza della medesima patologia da sinistro stradale già riconosciuto dipendente da causa di servizio;

- di aver ricevuto il diniego del Ministero di questa seconda istanza e di averlo tempestivamente impugnato avanti a questo T.A.R.;

- di aver presentato in data 18.01.2018 domanda di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

Impugna il ricorrente il decreto ministeriale in epigrafe indicato, che ha accolto la sua domanda di transito senza attendere gli esiti del procedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta e che ha determinato il giudizio di non idoneità.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, depositando dapprima comparsa di stile e successivamente memoria difensiva, con le quali si è opposto al ricorso avversario.

Replica con memoria il ricorrente, rappresentando che nelle more anche la domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio era stata respinta dall'Amministrazione, così come era stato respinto il ricorso presentato avverso detto diniego. Chiede, pertanto, l'esponente che il presente giudizio sia sospeso in attesa della decisione dell'appello promosso avverso tale decisione sfavorevole.

In subordine, il signor -OMISSIS-insiste per l'accoglimento del ricorso.

Respinta in sede collegiale la domanda cautelare, la causa è stata introitata alla camera di consiglio decisoria del 15 luglio 2020, sostitutiva, ai sensi dell'articolo 84, commi 5 e 6, D.L. n. 18 del 2020, della pubblica udienza.

Preliminarmente, il Collegio ritiene di non accogliere la richiesta del ricorrente di sospendere il presente giudizio in attesa della pronuncia sull'appello della sentenza della Sezione n. 329/2020 relativa al diniego di riconoscimento di dipendenza della medesima infermità da causa di servizio.

Invero, il presente giudizio è maturo per la decisione, che dunque non va ritardata.

Passando al merito, va considerato che l'istanza di transito presentata dal signor -OMISSIS-recava la seguente specificazione: "si subordina la presente istanza di transito all'esito dell'istanza prot. Nr. (...) del 17/01/2018 di cui allego una copia alla presente" (cfr. doc. 4 fascicolo di parte ricorrente). L'istanza prot. Nr. (...) del 17/01/2018 è quella di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità per la quale il dipendente è stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato.

La surriportata precisazione non può tuttavia assurgere a condizione sospensiva dell'istanza di transito, per le ragioni già sommariamente esposte dalla Sezione nell'ordinanza cautelare con cui è stata respinta la domanda di sospensione cautelare dell'atto impugnato e per le ulteriori ragioni che si vanno qui ad esporre.

Ai sensi dell'articolo 930 D.Lgs. n. 66 del 2010 il transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa del personale militare non più idoneo al servizio incondizionato è previsto tanto per il caso che l'inidoneità sia dipendente da causa di servizio, quanto per quello in cui non lo sia. La dipendenza da causa di servizio della infermità non incide, dunque, sulla possibilità di transitare nei ruoli civili dell'Amministrazione.

Si tratta, invero, di un diritto soggettivo (cfr., T.A.R. Veneto, Se. I, sentenza n. 617/2018), attivabile a domanda di parte nel termine decadenziale di 30 giorni fissato dall'articolo 2 D.M. 18 aprile 2002. La trasformazione del rapporto di lavoro non è mai disposta autoritativamente, ma è rimessa interamente alla scelta del dipendente.

Nondimeno, sempre di rapporto di lavoro si tratta, sia pure con delle peculiarità, di un rapporto cioè di tipo sinallagmatico, in cui a fronte della corresponsione della retribuzione il dipendente rende la prestazione lavorativa. Se il servizio militare non può essere reso, come per l'appunto nel caso di specie, deve essere resa un'altra prestazione lavorativa.

L'Amministrazione datore di lavoro non può corrispondere qualsivoglia forma di compenso per prestazioni lavorative non rese. Né per ragioni organizzative può attendere a tempo indefinito la decisione del dipendente.

Legittimamente, pertanto, il Ministero ha provveduto sulla domanda di transito presentata dal signor -OMISSIS-come se fosse incondizionata, e indipendentemente dall'esito del procedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio.

In conclusione il ricorso è infondato e pertanto viene respinto.

Data la peculiarità della vicenda, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere

Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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