Un Carabiniere normalmente armato e in servizio incondizionato, rispetto al quale venga medicalmente certificata la sussistenza di un importante stato ansioso-reattivo, configura una situazione potenzialmente lesiva dell'incolumità del militare, oltre che di quella della collettività.
T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., (ud. 17-06-2020) 22-06-2020, n. 1144
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2097 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Gianoncelli e Luca Armano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Luca Armano in Milano, Piazza L.V. Bertarelli, 1;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 'fisico' in Milano, Via Freguglia, 1, presso gli uffici dell'Avvocatura;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Lombardia, Legione Carabinieri Lombardia - Compagnia di -OMISSIS-, Legione Carabinieri Lombardia - Stazione di -OMISSIS-, ciascuno in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, tutti non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento della Legione dei Carabinieri Lombardia - Compagnia di -OMISSIS-, recante "Invio a visita medica dell'App. Sc. Q.S. (a) -OMISSIS-, effettivo alla Stazione di -OMISSIS-, quale addetto", il quale, dati per accertati i presupposti di legge, valutava una situazione di sofferenza comportamentale in capo all'Appuntato Scelto Q.S. -OMISSIS- e lo inviava d'ufficio presso l'Infermeria Presidiaria ai sensi del punto 3 della Circolare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. -OMISSIS-- Allegato B, nonché, per quanto occorrer possa, della Relazione di visita Medico-Legale del 7 marzo 2019 a firma del dott. -OMISSIS-;
- del provvedimento orale del 7 agosto 2019 con il quale il Maresciallo Maggiore in comando presso la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- ha valutato una situazione di sofferenza comportamentale in capo all'Appuntato Scelto Q.S. -OMISSIS- e lo ha inviato d'ufficio presso l'Infermeria Presidiaria ai sensi del punto 3 della Circolare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. -OMISSIS-- Allegato B;
- del provvedimento della Legione dei Carabinieri Lombardia - Compagnia di -OMISSIS- che disponeva il ritiro della pistola d'ordinanza, della tessera di riconoscimento e della tessera multiservizi a lui intestate, nonché delle armi e delle munizioni detenute a titolo privato dall'Appuntato Scelto Q.S. -OMISSIS-;
- del provvedimento orale del 7 agosto 2019 con il quale il Maresciallo Maggiore in comando presso la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- ha ritirato all'Appuntato Scelto Q.S. -OMISSIS- la pistola d'ordinanza, la tessera di riconoscimento e la tessera multiservizi a lui intestate, nonché le armi e le munizioni da lui detenute a titolo privato e del relativo Verbale di ritiro del 7 agosto 2019;
- del provvedimento orale del 7 agosto 2019 con il quale il Maresciallo Maggiore in comando presso la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- rimuoveva l'Appuntato Scelto Q.S. -OMISSIS- dalle sue normali funzioni e lo assegnava a servizio d'ufficio senza alcun contatto con il pubblico;
- del provvedimento orale, presumibilmente del 7 agosto 2019, di cui si rinviene traccia nel Modello GL allegato alla nota della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, con il quale il Comandante presso la Compagnia Carabinieri di -OMISSIS- rimuoveva l'Appuntato Scelto Q.S. -OMISSIS- dalle sue normali funzioni e lo assegnava a "servizi interni di caserma" senza alcun contatto con il pubblico;
- del provvedimento della Legione dei Carabinieri Lombardia - Compagnia di -OMISSIS---OMISSIS-, recante "Invio a visita medica" e, per quanto occorrer possa, della allegata Relazione Informativa del 28 agosto 2019 a firma del Comandante Cap. -OMISSIS-;
- del provvedimento della Legione dei Carabinieri Lombardia - Compagnia di -OMISSIS-e del relativo allegato -OMISSIS-, recante "Richiesta di accertamenti medico legali alla competente C.M.O.";
- nonché di tutti gli atti premessi, preordinati, connessi, consequenziali e successivi, ancorché non conosciuti, che qui si intendono impugnati o nei confronti dei quali verrà proposta idonea impugnativa;
nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento dei danni patiti e patiendi derivanti dagli atti e dai comportamenti amministrativi impugnati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l'11 dicembre 2019:
per l'annullamento:
- del provvedimento della Legione Carabinieri Lombardia - Infermeria Presidiaria del -OMISSIS-, che richiedeva alla Compagnia di -OMISSIS- l'invio a visita del -OMISSIS-;
- della nota della Legione dei Carabinieri Lombardia SM - Ufficio Logistico - Sezione Sanità Infermeria presidiaria del -OMISSIS-, recante "Invio a visita medica dell'App. Sc. Q.S. -OMISSIS- -OMISSIS-";
nonché per la condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi derivanti dagli atti e dai comportamenti amministrativi impugnati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 84 D.L. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2020;
Relatore nell'udienza del giorno 6 maggio 2020 la dott.ssa Katiuscia Papi;
Trattenuta la causa in decisione, come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. -OMISSIS-, appuntato scelto arruolato nell'Arma dei Carabinieri dal -OMISSIS-, è attualmente in servizio presso la Stazione di -OMISSIS- (Va).
Il 1 settembre 2018 il -OMISSIS-, nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative, veniva aggredito e morso da una donna, riportando lesioni fisiche. In relazione al suddetto episodio, il 7 agosto 2019 l'Appuntato presentava, presso la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, una richiesta di "interdipendenza da causa di servizio già riconosciuta", per la seguente patologia: "1. Tendinite reattiva post traumatica su tendinosi degli estensori al retinacolo polso destro per sospetta lesione complesso fibrocartilagineo triangolare del carpo". La domanda veniva, nello stesso giorno, trasmessa alla Compagnia di -OMISSIS-.
All'istanza di interdipendenza era allegata la Relazione di Visita medico legale del Dott. -OMISSIS-, che aveva esaminato il -OMISSIS- il 7 marzo 2019 e, nella parte della Relazione dedicata all'"Anamnesi patologica prossima", dava atto di: "Controlli seriati presso il medico curante anche per sopravvenuto importante stato ansioso-reattivo".
2. In virtù di tale ultima affermazione, il Comandante della Compagnia di -OMISSIS-, Cap. -OMISSIS-, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-ordinava al Comandante della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- di provvedere "nell'immediatezza al ritiro della pistola d'ordinanza e munizionamento, della tessera di riconoscimento, della tessera multiservizi CMCC nonché delle armi e munizioni detenute a titolo privato", il tutto: "in attesa della conferma dell'idoneità al S.M.I.".
Come da verbale dello stesso 7 agosto 2019, il Comandante della Stazione di -OMISSIS-, Mar. Magg. -OMISSIS-, provvedeva al ritiro delle armi d'ordinanza e di quelle detenute a titolo privato dal -OMISSIS-, della tessera di riconoscimento e della tessera multiservizi CMCC dell'appuntato.
Con ulteriore provvedimento prot n. -OMISSIS-, anch'esso in data 7 agosto 2019, il medesimo Comandante della Compagnia di -OMISSIS- comunicava all'Infermeria Presidiaria presso il Comando Legione Carabinieri Lombardia di Milano la Relazione del Dott. -OMISSIS-: "al fine di valutare di sottoporre il militare a visita di controllo e quindi stabilire la sua idoneità al S.M.I. 4. A titolo precauzionale ed a seguito di intercorsi accordi con Codesta Infermeria Legionale, si è provveduto al ritiro della pistola d'ordinanza e munizionamento, la tessera di riconoscimento nonché della tessera multiservizi CMCC e delle armi detenute a titolo privato".
3. Nel contempo il -OMISSIS-, abitualmente adibito a compiti di ricezione del pubblico (piantone), di perlustrazione esterna sia diurna che notturna e di polizia giudiziaria, veniva temporaneamente assegnato al servizio d'ufficio interno alla caserma di -OMISSIS-, senza alcun contatto con il pubblico (ciò che si evince dal Modello GL del 30 agosto 2019, oltre che dalla Relazione informativa redatta dal Comandante della Compagnia di -OMISSIS-, Cap. -OMISSIS-).
4. Dopo circa 20 giorni, con propria nota Prot. n. -OMISSIS-il Direttore dell'Infermeria Presidiaria comunicava al Comando della Compagnia di -OMISSIS- quanto segue: "Riferimenti normativi - Circolare nr. -OMISSIS--2018, datata 31 luglio 2018, dell'Ufficio Condizione Generale del Personale. Concordando con il ritiro della pistola d'ordinanza e munizionamento, la tessera di riconoscimento nonché della tessera multiservizi CMCC e delle armi detenute a titolo privato, si prega codesto Comando di attenersi alla circolare in riferimento che ad ogni buon conto si allega. Sarà cura di questa Infermeria convocare il militare interessato una volta pervenuta la prevista relazione informativa".
La relazione informativa veniva redatta dal Cap. -OMISSIS- (Comandante della Compagnia di -OMISSIS-) in data 28 agosto 2019; nell'elaborato si legge quanto segue: "7. Dal giorno 7 agosto 2019 il militare è a disposizione dell'Infermeria Presidiaria di Milano in attesa di essere sottoposto a visita medica di controllo per attestarne l'idoneità al S.M.I. Da quella data svolge servizi interni alla caserma. 8. Si rappresenta che lo scrivente nel corso del tempo e anche in occasione delle previste visite effettuate presso il comando di appartenenza dell'Appuntato Scelto Q.S. -OMISSIS- -OMISSIS- non ha mai avuto sentore di un malessere di tipo psicologico del militare, tantomeno gli è stato rappresentato un disagio simile direttamente dall'interessato o per il tramite del suo Comandante di reparto. Per quanto a conoscenza il militare non ha dato, nel corso del tempo, segnali e non ha posto in essere comportamenti che potessero far presagire la sofferenza della sopra citata patologia. Lo scrivente ne ha avuto contezza solo a seguito dell'esame della documentazione sanitaria allegata alla richiesta di interdipendenza da causa di servizio presentata dallo stesso Appuntato Scelto ...".
Ricevuto il rapporto informativo del Cap. -OMISSIS-, l'Infermeria Presidiaria, con provvedimento Prot. -OMISSIS-, convocava a visita il -OMISSIS- per il giorno 2 settembre 2019, con la seguente avvertenza: "Si provveda al ritiro dell'arma di ordinanza e della tessera personale di riconoscimento. Il militare è temporaneamente non idoneo al porto e alla detenzione di armi a qualsiasi titolo".
Il Modello G.L. predisposto, quanto alla parte amministrativa, dal Cap. -OMISSIS- in data 30 agosto 2019, indicava in oggetto: "Richiesta di accertamenti medico-legali alla competente C.M.O. - Ai fini dell'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, si richiede di sottoporre a visita medica collegiale, secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, il dipendente ... -OMISSIS-. ... Il militare, dal 7 agosto 2019, svolge servizi interni di caserma poiché, a titolo precauzionale e secondo le disposizioni vigenti, si provvedeva al ritiro dell'arma d'ordinanza con relativo munizionamento".
5. Come si evince dal verbale di riconsegna (delle armi d'ordinanza e di quelle personali, della tessera di riconoscimento e di quella multiservizi) del 2 settembre 2019, redatto dal Comandante della Stazione di -OMISSIS- Mar. Magg. -OMISSIS-: "Il giorno 2 settembre 2019 in -OMISSIS-, Stazione Carabinieri alle ore 11,33 ... diamo atto che è qui presente il nominato in oggetto -OMISSIS-, n.d.r. al quale viene restituito quanto sopra indicato a seguito di visita medica effettuata nella mattinata odierna presso l'Infermeria Legionale di Milano e previa Comunicazione al Comando Compagnia CC di -OMISSIS-, che lo confermava idoneo al s.m.i.".
6. I molteplici provvedimenti menzionati, e segnatamente:
- il provvedimento -OMISSIS- del 7 agosto 2019, con cui il Comandante -OMISSIS- ordinava al Comandante della Stazione di -OMISSIS- il ritiro delle armi e dei documenti;
- il provvedimento -OMISSIS- del 7 agosto 2019 con cui il Cap. -OMISSIS- inviava a visita presso l'Infermeria Presidiaria il -OMISSIS-;
- il provvedimento del Cap. -OMISSIS- Prot. -OMISSIS---OMISSIS- del 28 agosto 2019 di invio a visita del -OMISSIS- e trasmissione della Relazione informativa redatta dal medesimo comandante;
- la nota prot. -OMISSIS---OMISSIS-di invio a visita medica del -OMISSIS- e di trasmissione del modello GL;
- i provvedimenti orali in data 7 agosto 2019 con i quali il Comandante della Stazione di -OMISSIS-: (a) "ha valutato una situazione di sofferenza comportamentale in capo all'Appuntato Scelto Q.S. -OMISSIS- e lo ha inviato d'ufficio presso l'Infermeria Presidiaria ai sensi del punto 3 della Circolare del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri n. -OMISSIS-"; (b) ha ritirato al -OMISSIS- armi e documenti, come già descritto; (c) rimuoveva il -OMISSIS- dalle sue normali mansioni e lo assegnava a servizi interni alla caserma senza alcun contatto col pubblico;
- infine il provvedimento orale del 7 agosto 2019 con cui il Comandante della Compagnia di -OMISSIS- rimuoveva il -OMISSIS- dalle sue normali mansioni e lo assegnava a servizi interni alla caserma senza alcun contatto col pubblico;
- tutti gli atti premessi, preordinati, connessi, consequenziali e successivi;
venivano impugnati dal -OMISSIS- con il ricorso introduttivo del presente giudizio, con il quale si chiedeva l'annullamento degli stessi per i motivi di seguito indicati:
I) "Violazione e falsa applicazione degli artt. 718, 725 e 728 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 - Violazione e falsa applicazione della Circolare n. -OMISSIS--2018 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Mancanza dei presupposti di legge - Eccesso di potere - Manifesta illogicità e travisamento dei fatti - Contraddittorietà in atti", con il quale si deduceva l'illegittimità dei provvedimenti gravati per l'assenza dei presupposti applicativi individuati dalla circolare n. -OMISSIS- del 31 luglio 2018 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e per il difetto di motivazione dei provvedimenti stessi;
II) "Violazione e falsa applicazione della Circolare n. -OMISSIS--2018 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri"; con cui si contestava la nullità dei provvedimenti orali gravati stante la mancanza di forma scritta;
III) "Violazione e falsa applicazione degli artt. 718, 725 e 728 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 - Violazione e falsa applicazione della Circolare n. -OMISSIS--2018 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti - Violazione del principio del contraddittorio - Violazione del diritto di difesa procedimentale", ove si contestava la mancata applicazione dell'iter procedimentale indicato dalla predetta circolare, e l'omessa comunicazione al -OMISSIS- dei provvedimenti gravati;
IV) "Violazione e falsa applicazione degli artt. 718, 725 e 728 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 - Violazione e falsa applicazione della Circolare n. -OMISSIS--2018 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Difetto di competenza - Eccesso di potere", in virtù del quale si deduceva il vizio di incompetenza rispetto al ritiro della tessera di riconoscimento e del tesserino, nonché riguardo all'assegnazione a nuove mansioni del -OMISSIS-, atti posti in essere dal Comandante della Stazione senza che alcuna norma ne prevedesse il potere; si contestava altresì la violazione della procedura di cui all'art. 39 TULPS;
V) "Violazione e falsa applicazione degli artt. 718, 725 e 728 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 - Violazione e falsa applicazione della Circolare n. -OMISSIS--2018 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Violazione dell'art. 97 Cost. - Mancata tutela del militare - Eccesso di potere", con l'indicata censura si contestava la violazione della circolare, in relazione all'omessa attuazione del canone della celerità;
VI) "Violazione e falsa applicazione degli artt. 718, 725 e 728 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 - Violazione e falsa applicazione della Circolare n. -OMISSIS--2018 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Violazione dell'art. 97 Cost. - Eccesso di potere", la violazione della circolare viene qui dedotta sotto un ulteriore profilo, consistente della postposizione tra l'invio a visita e il ritiro delle armi (che ha preceduto, e invece avrebbe dovuto seguire, l'accertamento medico).
Contestualmente veniva proposta domanda di condanna della p.a. al risarcimento del danno subito dal lavoratore ai sensi dell'art. 30 c.p.a., nelle forme del danno patrimoniale, da demansionamento e curricolare o professionale.
La parte ricorrente chiedeva altresì la condanna della p.a. a emettere un avviso rivolto alla collettività dell'Arma, comunicando l'avvenuto annullamento dei provvedimenti impugnati, a titolo di risarcimento in forma specifica dei danni subiti.
7. Si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa, chiedendo la reiezione del ricorso.
8. Nel contempo, avuto accesso a ulteriore documentazione, il -OMISSIS-, con ricorso per motivi aggiunti depositato l'11 dicembre 2019, impugnava i seguenti atti:
- la nota prot. -OMISSIS-con la quale il Direttore dell'Infermeria Presidiaria chiedeva la trasmissione del rapporto del Comandante della Compagnia di -OMISSIS- e concordava con il ritiro di armi e documenti;
- la nota prot. -OMISSIS- con cui il medesimo Direttore dell'Infermeria Presidiaria, ricevuto il rapporto del Comandante Cap. -OMISSIS-, convocava a visita il -OMISSIS- per il successivo 2 settembre, attestandone la temporanea inidoneità al porto e alla detenzione di armi.
In particolare, con il ricorso per motivi aggiunti si chiedeva l'annullamento dei suddetti provvedimenti, per i motivi di seguito indicati:
Ia) "Illegittimità derivata", con cui si deduceva l'invalidità dei nuovi provvedimenti, in relazione all'effetto viziante degli atti presupposti, gravati con il ricorso introduttivo;
IIa) "Violazione e falsa applicazione della Circolare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. -OMISSIS--2018 - Allegato B punti 3 e 4. Incompetenza relativa e assoluta"; con esso si deduceva l'incompetenza, per la violazione della stessa Circolare in quanto il ritiro delle armi, disposto dal Direttore dell'Infermeria, è invece, a livello cautelare, attribuito al Comandante del Reparto e, con riferimento al ritiro dei documenti, l'incompetenza assoluta, non essendo tale atto previsto in alcun modo;
IIIa) "Violazione e falsa applicazione della Circolare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. -OMISSIS--2018 - Allegato B. Eccesso di potere per assenza dei presupposti - Difetto di istruttoria - Travisamento dei fatti - Contraddittorietà", col quale si deduceva ulteriormente la violazione della circolare, per difetto dei presupposti per l'invio a visita, la contraddittorietà con il contenuto del rapporto del comandante, il difetto di motivazione;
IVa) "Violazione e falsa applicazione degli artt. 718, 725 e 728 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 - Violazione e falsa applicazione della Circolare n. -OMISSIS--2018 Allegato B punto 4 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti", relativo all'omessa valutazione, da parte dell'Infermeria, del Rapporto del Comandante, come invece disposto dal punto 3 della circolare citata.
Anche in sede di motivi aggiunti, veniva richiesta la condanna della p.a. al risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) subito dal ricorrente in relazione ai provvedimenti impugnati.
9. All'udienza del 6 maggio 2020, celebrata ai sensi dell'art. 84 comma 5 D.L. n. 18 del 2020, la causa veniva tratta in decisione.
10. Iniziando dalla domanda di annullamento, si valutano, dapprima, i rilievi di incompetenza avanzati dal ricorrente.
10.1. L'adozione, da parte del Comandante di Reparto, dei provvedimenti di disarmo del militare, di ritiro del tesserino di riconoscimento e della tessera multiservizi, rientra nei poteri che al superiore vengono attribuiti dal D.P.R. n. 90 del 2010. In particolare, l'art. 725 del Testo Unico dell'Ordinamento Militare prevede che: "2. Il superiore ... deve, in particolare: ... e) curare le condizioni di vita e di benessere del personale; f) assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione per salvaguardare l'integrità fisica dei dipendenti; ...". Il tutto, in considerazione della finalità generale che l'ordinamento assegna all'Arma dei Carabinieri la quale, ai sensi dell'art. 158 D. Lgs. 66/2010: "... quale Forza Militare di polizia ai sensi dell'articolo 155: a) assicura il mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini, della loro incolumità ...".
Orbene, un Carabiniere normalmente armato e in servizio incondizionato, rispetto al quale venga medicalmente certificata la sussistenza di un importante stato ansioso-reattivo, configura una situazione potenzialmente lesiva dell'incolumità del militare, oltre che di quella della collettività. È dunque nel solco dei poteri attribuiti dalle norme, come sopra indicati, che nella fattispecie si è mosso il Responsabile di Reparto, togliendo le armi al proprio subordinato, privandolo della disponibilità dei documenti che a esso consentivano di qualificarsi come Carabiniere in servizio incondizionato (e dunque di accedere ad armi, mezzi et similia) e, da ultimo, adibendolo a mansioni interne. Si è trattato, a ben vedere, di statuizioni indefettibili per garantire l'incolumità del subordinato e della collettività.
Del resto, la carenza di una specifica previsione in tale senso non ha alcuna rilevanza di fronte a una situazione potenzialmente emergenziale come quella che era venuta a configurarsi. Ciò, tra l'altro, in relazione all'art. 716 del D.P.R. n. 90 del 2010, il quale prevede che, anche in assenza di specifiche disposizioni: "1. Il militare ha il dovere di agire di iniziativa, nell'ambito delle facoltà discrezionali e decisionali a lui conferite con l'assegnazione di un compito o l'emanazione di un ordine, al fine di conseguire il risultato migliore. ... 4. Il militare, specie se investito di particolari funzioni e responsabilità, non può invocare a giustificazione della propria inerzia, di fronte a circostanze impreviste, il non aver ricevuto ordini o direttive". Dunque, anche in assenza di specifiche direttive (alle quali possono essere equiparate le disposizioni delle circolari), il Comandante di Reparto, una volta presa conoscenza dello stato di disagio del -OMISSIS-, non poteva rifugiarsi nell'inerzia, rientrando nei suoi doveri quello di agire in ogni caso per il raggiungimento delle sopra riportate finalità (tutela dell'incolumità del militare e della pubblica sicurezza) "razionalmente e con senso di responsabilità" (art. 716 comma 3 D.P.R. n. 90 del 2010); ciò che, dalla disamina delle circostanze oggetto di causa, la condotta del Comandante -OMISSIS- appare aver inverato.
Il Comandante agiva dunque legittimamente, nell'esercizio di poteri a esso attribuiti dall'ordinamento.
10.2. Quanto sopra vale, a maggior ragione, con riferimento al provvedimento di ritiro delle armi, rispetto al quale, in aggiunta a quanto già dedotto, sussiste una specifica previsione nella circolare n. -OMISSIS-, che investe del relativo potere il Comandante di Reparto.
Il paragrafo 3 della Circolare -OMISSIS- stabilisce infatti, con specifico riferimento al Comandante di Reparto, che: "Il militare è avviato all'Infermeria Presidiaria ... L'avvio del militare all'Infermeria Presidiaria comporta il ritiro dell'arma di ordinanza e il ritiro cautelare delle armi eventualmente detenute privatamente".
10.3. Le censure di incompetenza proposte appaiono dunque destituite di fondamento.
11. Si procede ora allo scrutinio degli ulteriori motivi dedotti con il ricorso introduttivo del giudizio.
11.1. Con la prima censura, si contestava la non sussistenza dei presupposti per inviare a visita il militare. Il motivo non è fondato. Erano infatti presenti i requisiti indicati dal combinato disposto tra il 2 lettera 'b' e il paragrafo 3 lettera 'a' della Circolare -OMISSIS-.
Il 2 lettera 'b' stabilisce, quanto all'invio a visita del militare, che la procedura può essere attivata dal Comandante di Reparto nei casi indicati al paragrafo 3. Il paragrafo 3 lettera 'a' stabilisce che il Comandante può avviare la procedura "ove assuma cognizione di situazioni di sofferenza comportamentale che coinvolgano il personale ...". Dalla relazione del Dott. -OMISSIS- il Comandante evinceva il disagio personale del -OMISSIS-, consistente nell'importante stato ansioso reattivo dell'appuntato. Per conseguenza, ne disponeva l'invio a visita, in termini del tutto coerenti con quanto previsto dalla citata circolare.
Ancora nell'ambito del primo motivo, si censurava il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati. Ritiene il Collegio che, anche sotto tale profilo, la censura non abbia fondamento. Invero il provvedimento, adottato nell'immediatezza dell'acquisita conoscenza della situazione di disagio sofferta dal -OMISSIS-, risulta esaustivamente motivato con la descrizione di tale disagio psichico, posta in essere dal Comandante mediante il richiamo della Relazione medica del Dott. -OMISSIS-.
11.2. Con il secondo motivo di gravame si contestava la radicale nullità del provvedimento di assegnazione a mansioni interne alla caserma, e il ritiro di armi e documenti da parte del Comandante di -OMISSIS-, per mancanza della forma scritta.
11.2.1. L'assegnazione a mansioni interne risulta legittima e vincolata nel suo contenuto. È infatti del tutto evidente che, una volta legittimamente disarmato il -OMISSIS-, lo stesso non avrebbe potuto essere assegnato a funzioni comportanti lo svolgimento diretto di attività di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. Il tutto a garanzia dell'incolumità pubblica e di quella individuale del dipendente. Senza la disponibilità delle proprie armi di ordinanza, lo stesso, nello svolgimento di attività esterna, avrebbe generato una condizione di costante pericolo, sia per se stesso, impossibilitato a difendersi, sia per la collettività, che il Carabiniere non avrebbe potuto proteggere. Nell'osservanza dei doveri a esso impartiti dagli artt. 716 e 725 D.P.R. n. 90 del 2010, e dall'art. 158 D.Lgs. n. 66 del 2010, dunque, il Comandante di Reparto adottava i soli atti consoni a fronteggiare la situazione di pericolo che gli si era palesata.
L'assenza della forma scritta, per quanto precede, non può condurre all'annullamento dell'atto. Ciò in quanto l'ordine verbale è un provvedimento ammesso nell'ambito militare, e in situazioni di urgenza come quella che si veniva a configurare in capo al ricorrente; oltre che, in ogni caso, per l'operatività dell'art. 21 octies comma 2 L. 241/-OMISSIS-.
11.2.2. Per quanto concerne il presunto provvedimento relativo al ritiro del tesserino di riconoscimento, della tessera multiservizi e delle armi, che il -OMISSIS- asserisce essere stato adottato dal Comandante della Stazione di -OMISSIS- in assenza di forma scritta, occorre precisare che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il Comandante di Stazione non adottava alcun provvedimento riconducibile alle descritte tipologie. Al contrario, esso si limitava a eseguire gli ordini scritti impartitigli dal Comandante della Compagnia di -OMISSIS-, verbalizzando ogni attività materiale posta in essere. Anche tale censura va dunque disattesa.
11.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduceva una serie di violazioni procedimentali.
11.3.1. In primis, si rilevava la contravvenzione alle regole procedurali dettate dalla circolare -OMISSIS-.
In virtù della suddetta circolare -OMISSIS-: "... le procedure di seguito riportate si applicano ai casi in cui: il Comandante di Reparto, nell'ambito del dovere di approfondire la conoscenza dei dipendenti e curarne le condizioni di vita e di benessere, individui o venga a conoscenza di condotte indicative di uno stato di sofferenza comportamentale, con potenziali riflessi sull'armonia delle relazioni personali, anche durante il servizio, sull'espletamento dei compiti istituzionali, ovvero sull'incolumità non attuale del militare o dei terzi, anche estranei all'Amministrazione" (Paragrafo 1 Circolare -OMISSIS-). Il successivo paragrafo 2.a, nel richiamare la Circolare 5000 del 2007, ribadisce che: 1) durante il rapporto d'impiego il personale militare può essere sottoposto alla verifica dell'idoneità al servizio anche "in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio"; 2) in questi casi - non necessariamente connessi con evidente stato di malattia o convalescenza - il Reparto di appartenenza deve fornire all'Ufficiale Medico, attraverso una dettagliata relazione, gli elementi anamnestici e comportamentali a sostegno della richiesta di visita medico-collegiale.
Fin qui, la condotta del Comandante di Reparto non desta dubbi di legittimità: anche se a seguito di sollecitazione, e solo il 28 agosto 2019, il comandante della Compagnia di -OMISSIS- forniva all'Infermeria Presidiaria la sua relazione prima della visita.
La procedura, prosegue la lettera b del paragrafo 2, può essere attivata dal Comandante del Reparto, o da un ufficiale medico dell'Arma. Nel caso oggetto di causa, il procedimento di sottoposizione a verifica dell'idoneità era avviata dal Comandante del Reparto. Il medesimo paragrafo 2 stabilisce che il Comandante del Reparto può dare corso al procedimento "nei casi previsti dal successivo paragrafo 3". Il paragrafo 3 prevede che il Comandante avvia la procedura: "ove assuma cognizione di situazioni di sofferenza comportamentale che coinvolgano il personale dipendente, ovvero acquisisca significativi elementi informativi". Nel caso decidendo, come già precisato, i presupposti indicati ricorrono, poiché il Comandante, leggendo la relazione del medico legale Dott. -OMISSIS-, apprendeva dell'"importante stato ansioso reattivo" del -OMISSIS-, indicativo di una situazione di disagio.
Il paragrafo 3 prosegue poi descrivendo altri passaggi procedimentali.
Si stabilisce innanzi tutto (3.a) che, una volta assunte le informazioni di sofferenza sopra indicate, il Comandante di Reparto "convoca il militare". Inoltre, prosegue la disposizione: "Il colloquio con l'interessato assume un ruolo centrale, costituendo, oltre che un dovere giuridico del superiore, l'ambito nel quale cogliere i maggiori spunti per gli eventuali successivi interventi. All'esito del colloquio, il CR, avuto riguardo al profilo professionale del militare e all'atteggiamento assunto di fronte alle questioni motivo di sofferenza comportamentale, in relazione alla gravità, concretezza e attualità dei fattori di rischio emersi, valuta l'eventuale invio d'ufficio presso l'IP".
Il Comandante della Compagnia di -OMISSIS- ometteva di convocare il -OMISSIS-, disattendendo perciò la richiamata disposizione.
Dopo lo svolgimento del colloquio, e la valutazione del relativo esito da parte del Comandante di Reparto: "Il militare è avviato all'IP previa acquisizione, anche nelle vie brevi, del parere di concordanza del superiore gerarchico diretto del Comandante di Reparto, dandone menzione nella relazione informativa. In caso di parere contrario, da documentare in atti (a cura del superiore gerarchico, in forma scritta, comprensiva di sintetica motivazione) il Comandante di Reparto non avvia il militare all'IP" (3.a).
Il Comandante, nel caso oggetto del giudizio, non provvedeva a richiedere il prescritto parere del superiore gerarchico, del quale invero non si riscontra traccia nella documentazione in atti.
Prosegue ancora il punto 3: "L'avvio del militare all'IP comporta il ritiro dell'arma di ordinanza e il ritiro cautelare delle armi eventualmente detenute privatamente, ai sensi dell'art. 39 del TULPS, con contestuale informazione all'Autorità di pubblica sicurezza. Il ritiro delle armi deve immediatamente seguire la decisione di avvio dell'interessato all'IP, anche in attesa della presentazione".
Nel caso del -OMISSIS-, conformemente a quanto disposto sul punto dalla Circolare, il ritiro delle armi interveniva contestualmente all'avvio dell'appuntato alla visita (come già ampiamente precisato).
Sussistono pertanto, nella fattispecie, unicamente le omissioni procedurali consistenti nell'assenza del colloquio con il militare e del parere del superiore gerarchico.
Tuttavia, dette mancanze, aventi carattere eminentemente procedimentale, ai sensi dell'art. 21 octies L. 241/-OMISSIS-, non possono condurre all'annullamento del provvedimento finale, ove esso risulti non poter assumere un diverso contenuto. Nel caso di specie, il Comandante di Reparto si trovava di fronte a una relazione medica che attestava la presenza di un disturbo psichico del -OMISSIS-. Il Cap. -OMISSIS- dunque, ancora una volta in virtù delle disposizioni descritte al precedente punto 10.1 (di rango normativo, a fronte della natura meramente provvedimentale della circolare invocata dal ricorrente), non avrebbe potuto determinarsi altrimenti che disponendone l'invio all'Infermeria per l'accertamento della persistenza dell'idoneità al servizio. Dunque, con riferimento alle censure qui esaminate, la domanda di annullamento non può essere accolta.
11.3.2. Altra doglianza, anch'essa svolta nel terzo motivo, riguarda la ritenuta violazione dell'art. 7 L. 241/-OMISSIS-, relativa alla comunicazione di avvio del procedimento, effettivamente non posta in essere dalla p.a. in favore del Carabiniere ricorrente.
Orbene, l'assenza di preventiva interlocuzione procedimentale appare, nella fattispecie, giustificata dall'urgenza imposta dalle circostanze. Peraltro, in presenza di un accertato stato di disagio (qui addirittura documentato da una Relazione medico-legale redatta nell'interesse dell'appuntato e dal -OMISSIS- stesso portata a conoscenza dell'Amministrazione), l'invio a visita presso l'Infermeria Presidiaria risulta atto necessitato nell'adozione e vincolato nel contenuto. Dunque, lo stesso non può essere annullato per l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 21 octies comma 2 l. 241/-OMISSIS-.
11.3.3. Sotto altro profilo, il ricorrente denunciava altresì la circostanza che la relazione trasmessa dal Comandante di Reparto all'Infermeria presidiaria indicasse l'assenza di ogni indizio comportamentale espressivo di uno stato di disagio psichico in capo al -OMISSIS-.
Ritiene il Collegio che la suddetta constatazione non possa integrare un elemento viziante. La sottoposizione a visita era (legittimamente, come già precisato) motivata dalla relazione medico-legale depositata dal ricorrente il 7 agosto 2019; la valutazione di normalità comportamentale resa dal Comandante di Reparto è solo sintomo della correttezza e genuinità della relazione da parte del Cap. -OMISSIS-. Il quale, nondimeno, pur avendo un'opinione di non anormalità nella condotta del -OMISSIS-, a fronte di una relazione medica che indicava la presenza di disagi di ordine psichico, correttamente (stante la peculiare funzione dell'Arma dei Carabinieri e la disponibilità di armi a essa legata) chiedeva una valutazione all'Infermeria presidiaria.
11.4. Il quarto motivo, afferente alla presunta incompetenza, è già stato affrontato al precedente punto 10, al quale si rimanda.
Rimane da esaminare il rilievo relativo alla dedotta violazione dell'art. 39 TULPS, stante l'omessa comunicazione al Prefetto del ritiro delle armi personali del -OMISSIS-.
Ancora una volta, siamo di fronte a una censura di carattere meramente procedimentale che, a fronte di un provvedimento che non avrebbe potuto assumere un diverso contenuto (come già precisato), non è idonea a determinarne l'annullamento, ai sensi dell'art. 21 octies L. 241/-OMISSIS-.
Del resto, non si vede quale interesse possa avere il ricorrente a dedurre tale omessa comunicazione, considerato che le ulteriori previsioni del citato art. 39 TULPS non sarebbero state comunque applicabili alla presente fattispecie, nella quale il ricorrente rientrava in possesso delle proprie armi dopo poco più di 20 giorni.
11.5. Col quinto motivo si deduceva la violazione del principio di tempestività, che, come asserito dal ricorrente, permea tutta la formulazione del paragrafo 3 della Circolare.
Il rilievo non è fondato. Pur avendo preso avvio in un periodo tipicamente feriale, e fisiologicamente connotato dalla ridotta presenza di personale in servizio, in 26 giorni l'intera vicenda era conclusa, con la riconsegna delle armi al -OMISSIS- in seguito all'accertamento della persistenza dell'idoneità al servizio. Non ricorre pertanto alcuna violazione del principio di concentrazione temporale.
11.6. Con il sesto motivo si contestava una nuova violazione procedimentale della circolare -OMISSIS-, consistente nella circostanza che il ritiro delle armi, che dovrebbe seguire l'invio alla visita, nel caso del -OMISSIS- lo precedeva.
La censura non ha fondamento. Come precisato al precedente punto 11.3.1, il disarmo veniva posto in essere dal Comandante contestualmente all'avvio a visita, coerentemente con quanto previsto dal paragrafo 3 della Circolare -OMISSIS-.
11.7. In conclusione, i rilievi dedotti con il ricorso principale risultano in parte infondati e, per il resto, inidonei a determinare l'annullamento degli atti impugnati ai sensi dell'art. 21 octies comma 2 L. 241/-OMISSIS-.
12. Si procede ora a valutare le censure proposte con il ricorso ex art. 43 c.p.a., con il quale si gravavano i provvedimenti adottati dal Direttore dell'Infermeria Presidiaria.
12.1. In primis, il ricorrente deduceva l'illegittimità derivata degli atti del Dirigente sanitario.
Si è già precisato che il ricorso principale è destituito di fondamento. Alle stesse conclusioni, dunque, deve giungersi con riferimento alla censura qui in esame.
12.2. Quanto ai motivi di impugnazione in via autonoma, il primo riguarda la presunta incompetenza del Direttore dell'Infermeria Presidiaria rispetto all'adozione del provvedimento di disarmo. Sulla questione si è già precisato, ai precedenti punti 10.1 e 10.2, come l'atto sia stato adottato dal Comandante del Reparto, il quale ne aveva il potere. Dunque, l'atto del Dirigente dell'infermeria (che prescriveva il ritiro di armi che già da circa 20 giorni erano state prelevate dal Comandante della Stazione di -OMISSIS-) non arrecava alcun pregiudizio al ricorrente. La censura qui esaminata è dunque inconferente e va disattesa, non potendo condurre ad alcuna utilità per il -OMISSIS-.
12.3.1. Con il terzo motivo aggiunto, si rilevava la violazione della circolare -OMISSIS-, per l'asserita contraddittorietà tra la Relazione del Comandante, la quale dava atto dell'assenza di anomalie comportamentali da parte del -OMISSIS-, e l'invio del militare a visita da parte del Direttore dell'Infermeria Presidiaria.
La censura è infondata. Nella relazione del Comandante si dà atto della Relazione medica del Dott. -OMISSIS-, dalla quale scaturiva l'avvio a visita. Nessuna contraddizione, dunque, rispetto alla decisione di effettuare la visita da parte dell'organo medico.
Né, del resto, nella fattispecie si rilevano violazioni del paragrafo 4 della Circolare, relativo agli "Organi sanitari militari", in virtù del quale: "Il Direttore dell'IP, ricevuta la richiesta di avvio all'IP e valutato il contenuto della relazione: - fissa, con l'urgenza del caso, la presentazione del militare presso l'IP; - deve sempre interloquire preventivamente con il CR al fine di acquisire ogni ulteriore informazione utile all'esame clinico". Il Direttore dell'infermeria, invero, fissava la visita con urgenza, come stabilito dalla disposizione, e previa interlocuzione con il Cap. -OMISSIS-.
Il Direttore, inoltre, dava atto di aver esaminato la Relazione del Comandante di Reparto e, in un procedimento necessariamente improntato alla speditezza e rapidità (come lo stesso ricorrente ammonisce, tanto da elevare tale elemento ad autonomo motivo di impugnazione - si veda al riguardo il punto 11.5), tale affermazione appare sufficiente a garantire l'osservanza della riportata disposizione.
12.3.2. Ancora nel terzo motivo, il ricorrente lamenta che i provvedimenti del Direttore dell'Infermeria Presidiaria sarebbero viziati da difetto di motivazione. La censura non è fondata, in quanto le decisioni degli organi sanitari erano motivate, per relationem (art. 3 comma 2 L. 241/-OMISSIS-), mediante il riferimento agli atti del Comandante della Compagnia di -OMISSIS-. I presupposti in virtù dei quali il -OMISSIS- veniva avviato a visita risultavano dunque pienamente identificabili, ciò che risulta sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo motivazionale di cui all'art. 3 L. 241/-OMISSIS-.
12.4. Nel quarto motivo aggiunto si deduceva la violazione della circolare n. -OMISSIS-, in quanto il Direttore dell'Infermeria si sarebbe limitato a vedere, senza valutare, la relazione del Comandante di Reparto, come invece prescritto dal comma 4 della Circolare, sopra riportato.
Ancora una volta, la censura è destituita di fondamento. Il Responsabile dell'Infermeria Presidiaria ha preso conoscenza della Relazione, dando atto della circostanza, e ha disposto la visita. La circolare non richiede particolari spiegazioni al riguardo, e ciò a maggior ragione in un procedimento caratterizzato da speditezza e celerità.
12.5. Anche le censure dedotte in sede di motivi aggiunti risultano dunque destituite di fondamento.
13. Le plurime domande risarcitorie proposte dal -OMISSIS- vanno, parimenti, respinte, stante l'infondatezza del ricorso principale e dei motivi aggiunti.
14. Conclusivamente, ritiene il Collegio:
- che il ricorso principale e quello per motivi aggiunti siano entrambi infondati, con conseguente necessaria reiezione delle domande caducatorie ivi proposte;
- che anche le istanze risarcitorie azionate in giudizio dal -OMISSIS- in entrambi gli atti di gravame debbano, in via consequenziale, essere rigettate.
15. Le spese del giudizio vengono compensate integralmente tra le parti, in considerazione delle violazioni procedimentali rilevate nella fattispecie in capo all'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge, per le ragioni indicate in motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute e l'identità delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 6 maggio 2020 e 17 giugno 2020, tenutesi mediante collegamento da remoto in audioconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in L. n. 27 del 24 aprile 2020) e dall'art. 4 del decreto del Presidente del T.A.R. Lombardia, Milano, n. 6 del 19 marzo 2020, con l'intervento dei magistrati:
Rosalia Maria Rita Messina, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Katiuscia Papi, Referendario, Estensore
27-06-2020 16:35
Richiedi una Consulenza