Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Militare Trapani

Sentenza

Non sussiste oltraggio per l'offesa al carabiniere fuori servizio. È necessa...
Non sussiste oltraggio per l'offesa al carabiniere fuori servizio. È necessario per la configurabilità della fattispecie ex articolo 341-bis cod. pen. che il pubblico ufficiale si trovi nell'esercizio delle sue funzioni ovvero sia impegnato nel compimento di un atto del proprio ufficio
Tribunale di Vicenza – Sezione penale – Sentenza 20 aprile 2021 n. 173 
REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
IL TRIBUNALE DI VICENZA - Sezione Penale 
in  composizione  monocratica  nella  persona  del  Dott.  Filippo  LAGRASTA  alla  pubblica  udienza  del 
17/02/2021 
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente 
SENTENZA 
(art. 544 3 comma C.P.P.) 
nel procedimento a carico di: 
(...) nato il (...) a Vigevano (PV), residente a Colognola ai Colli (VR) via (...) - domicilio dichiarato; 
libero - assente 
con difensore di fiducia Avv. Al.Be. del Foro di Pavia;  
PARTE  CIVILE  costituita  all'udienza  del  14.11.2018  Avv.  Pa.Me.  del  Foro  di  Vicenza  difensore  e 
procuratore speciale di (...). 
MOTIVI DELLA DECISIONE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
Con decreto di citazione diretta del 28/5/2018, (...) è stato tratto a giudizio davanti al Tribunale di 
Vicenza per rispondere del reato riportato in epigrafe. 
All'udienza del 10/10/2018 l'imputato è stato dichiarato assente, mentre alla successiva udie nza del 
14/11/2018 la persona offesa si è costituita parte civile per tramite del proprio difensore. 
L'istruttoria ha preso avvio all'udienza del 7/5/2019 con l'esame testimoniale della parte civile (...) e 
di (...). 
Tra l'udienza del 13/11/2019 e l'udienza del 23/9/2020 si è verificata una causa di sospensione del 
termine di prescrizione del reato a seguito dell'accoglimento della richiesta di rinvio formulata dal 
difensore dell'imputato. 
Il dibattimento è proseguito all'udienza del 23/9/2020 con l'esame d el teste (...). Infine, all'udienza 
del  27/1/2021,  una  volta  ascoltate  le  dichiarazioni  di  (...),  le  parti  hanno  brevemente  discusso 
presentando le conclusioni riportate in epigrafe; in assenza di repliche, all'udienza del 17/2/2021, il 
Tribunale ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo. 
PROVE RILEVANTI 
I fatti che hanno originato l'odierna incolpazione devono essere ricostruiti sulla base:  
-  della  testimonianza  della  persona  offesa  (...),  che  in  modo  lineare  e  preciso  ha  riferito  quanto 
accaduto il 7/6/2015 in località Maddalene (VI) durante la sagra del paese, riportando 
puntualmente le frasi offensive ricevute in tale occasione dall'imputato; 
-  delle  dichiarazioni  rese  da  (...),  che  ha  sostanzialmente  confermato  la  dinamica  degli  eventi 
raccontati dalla persona offesa,  in particolare con riferimento alle frasi oltraggiose ricevute da (...) 
durante la serata del 7/6/2015; 
- delle affermazioni di (...), che ha riferito del diverbio concitato nato tra l'imputato e (...) a margine 
della sagra del paese dove la stessa era impegnata come volontaria, tuttavia non ricordando le frasi 
specificamente pronunciate all'indirizzo della persona offesa;  
- di quanto raccontato da (...) il quale, a seguito della richiesta di intervento della persona offesa, è 
intervenuto per individuare le persone coinvolte nel diverbio avvenuto durante la sagra, 
identificando (...) quale il soggetto che, anche in sua presenza, aveva offeso (...).  
RICOSTRUZIONE DEL FATTO 
Durante la sagra di paese che si stava svolgendo in localit à Maddalene (VI), la  sera del 7/6/2015, 
intorno  alle  ore  20.30  circa,  è  sorto  un  dissidio  tra  (...)  e  (...),  vice  Brigadiere  dei  Carabinieri  di 
Vicenza il quale, libero dal servizio, si stava recando alla festa con il proprio cane.  
(...) si trovava insieme all'amico (...) presso  l'entrata della sagra quando l'imputato  - che teneva al 
guinzaglio  un  cane  di  grossa  taglia  -  gli  si  è  avvicinato  chiedendogli  in  modo  brusco  di  lasciarlo 
passare e iniziando ad alterarsi, nonostante l'uomo gli avesse ceduto il passo senza replicare. 
A quel punto, (...) si è qualificato all'imputato quale appartenente all'arma dei Carabinieri, 
esibendogli anche il proprio tesserino di riconoscimento: ciononostante, (...) ha iniziato ad 
offenderlo  con  frasi  come  "non  me  ne  fotte  un  cazzo  che  sei  un  Carabiniere,  sbirro  di  merda", 
arrivando ad assumere toni velatamente minacciosi dicendo "se ci vediamo per strada non so come 
va a finire, posso stringerti la mano o menarti". 
Dal  momento  che  i  toni  tra  i  due  non  accennavano  a  calmarsi  e  in torno  a  loro  si  era  riunita  una 
piccola folla di curiosi, è stata allertata una pattuglia dei Carabinieri composta da (...) che, una volta 
intervenuta sul posto, ha proceduto ad identificare i presenti: anche in tale frangente, l'imputato ha 
continuato ad offendere (...), incurante della presenza degli operanti. 
LA RESPONSABILITÀ DELL'IMPUTATO 
Gli  elementi  istruttori  raccolti  nel  corso  del  dibattimento  non  consentono  di  pervenire  ad  una 
pronuncia di condanna nei confronti di (...) in relazione al reato di oltraggio ascrittogli. Innanzitutto, 
sotto  il  profilo  dell'elemento  materiale  delle  fattisp ecie,  occorre  rilevare  che  la  ricostruzione  dei 
fatti trova essenzialmente fondamento nella testimonianza della persona offesa: le dichiarazioni di 
(...) sono risultate intrinsecamente chiare, lineari e circostanziate, prive di significative 
contraddizioni e sono perciò pienamente idonee a fondare la prova di quanto accaduto la sera del 
7/6/2015,  secondo  un  ormai  consolidato  e  condivisibile  orientamento  della  giurisprudenza  della 
Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU., sent. n. 41461/2012; Cass. pen., sez. 1, sen t. n. 13016/2020). 
Sul punto, considerato che la persona offesa si è costituita parte civile all'udienza del 14/11/2018  - 
circostanza che impone un vaglio di credibilità particolarmente stringente della sua testimonianza, 
in ragione del diretto interesse patrimoniale dalla stessa vantato nella definizione del procedimento 
- è bene evidenziare che quanto riferito da (...) ha trovato pieno riscontro nelle altre dichiarazioni 
rese dagli altri testimoni ascoltati nel corso del dibattimento. 
In  particolare,  i  testi  (...)  e  (...)  hanno  confermato  di  aver  udito  direttamente  l'odierno  imputato 
offendere (...) e rivolgersi alla parte civile con espressioni come "non me ne fotte un cazzo che sei 
un  Carabiniere,  sbirro  di  merda"  e  "se  ci  vediamo  per  strada  non  so  come  va  a  finire,  posso 
stringerti la mano o menarti". 
Allo  stesso  modo,  la  teste  (...)  ha  riferito  di  aver  visto  un  ragazzo  con  un  cane  di  grossa  taglia  - 
successivamente  identificato  come  (...)  da  parte  di  (...)  -  avvicinarsi  in  modo  alterato  ad  un  altro 
signore  accompagnato  da  un  cane  più  piccolo  che  invece  cercava  di  far  cessare  il  diverbio,  così 
confermando la dinamica dei fatti rappresentata dalla persona offesa. 
Ebbene,  la  condotta  descritta  dai  testimoni  non  è  di  per  sé  idonea  ad  integrare  la  fattispecie  
prevista dall'art. 341 bis c.p. poiché, nel  caso di  specie, difetta almeno uno degli altri elementi di 
fatto necessari alla configurazione del delitto in questione. 
Le  parole  pronunciate  da  (...)  nei  confronti  di  (...)  presentano  certamente  un'intrinseca  attitudine 
oltraggiosa,  astrattamente  idonea  a  recare  nocumento  a  quella  particolare  forma  di  rispetto  e  di 
decoro  che  deve  circondare  coloro  che  esercitano  una  pubblica  funzione,  dal  momento  che 
l'obiettiva  capacità  offensiva  di  determinate  espressioni  verbali  non  può dirsi  elisa  dalla  facilità  e 
dalla frequenza con le quali esse vengono adoperate in un determinato periodo storico o contesto 
sociale (cfr. Cass. pen., sez. 6, seni n. 51613/2016).  
Parimenti,  la  condotta  dell'imputato  presenta  il  carattere  della  pubblicità  richiesto  dalla  norma 
incriminatrice, dal momento che è stata posta in essere in un luogo pubblico (quale può qualificarsi 
il piazzale nel quale si svolgeva la festa di paese teatro del diverbio tra (...) e (...)) e alla presenza di 
più persone (considerato che, quando è sorto lo screzio, i due si trovavano all'ingresso della sagra e 
vi erano molte persone presenti): in proposito, in modo condivisibile la giurisprudenza di legittimità 
ha osservato che, ai fini della configurazione del reato,  non è necessaria la diretta percezione delle 
offese da parte di soggetti diversi dal loro destinatario, essendo sufficiente la mera possibilità che i 
presenti possano percepire l'offesa rivolta nei confronti del pubblico ufficiale (cfr. Cass. pen., sez. 6,  
sent. n. 47879 del 25/11/2019).  
Tuttavia,  la  norma  incriminatrice  richiede  che  la  condotta  offensiva  dell'onore  e  del  prestigio  sia 
indirizzata ad un soggetto passivo che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, proprio a causa del 
suo ruolo, mentre questi si trovi nell'esercizio delle sue funzioni ovvero sia impegnato nel 
compimento  di  un  atto  del  proprio  ufficio  (cfr.  Cass.  pen.,  sez.  5,  sent.  n.  15367/2014).  Con  tale 
previsione,  il  legislatore  ha  compiuto  una  precisa  scelta  di  politica  criminale  rest ringendo  la 
punibilità delle condotte offensive che si rivolgono ad un soggetto che riveste la carica di pubblico 
ufficiale  solo  quando  la  qualifica  esprime  un  alto  grado  di  compenetrazione  con  l'azione  della 
Pubblica Amministrazione, rappresentato dal concreto e attuale svolgimento di un atto dell'ufficio. 
Il reato previsto dall'art. 341 bis c.p. sanziona quindi soltanto la condotta ingiuriosa che  - in quanto 
connotata da una relazione diretta rispetto all'espletamento della pubblica funzione  - sia idonea  a 
minare  la  dignità  sociale  rivestita  dal  pubblico  ufficiale  e,  attraverso  di  esso,  la  considerazione 
goduta dalla pubblica amministrazione che lo stesso impersona in quel preciso momento (cfr. Cass. 
pen., sez. 6, sent. n. 26615/2018).  
Nel caso in esame, non sussiste questo ulteriore elemento costitutivo della fattispecie  contestata, 
dal momento che non può rintracciarsi alcun nesso funzionale tra la condotta ingiuriosa e l'attività 
svolta da (...) quale pubblico ufficiale: infatti, al momento in cui l'impu tato ha iniziato ad offenderla, 
la persona offesa non si trovava in servizio e, come precisato da (...) stesso, si trovava alla  festa di 
paese in qualità di semplice cittadino. 
Sul punto, deve ritenersi del tutto ininfluente la circostanza che (...) si sia presentato all'imputato 
come  pubblico  ufficiale,  esibendogli  il  proprio  tesserino  di  riconoscimento  e  qualificandosi  come 
Carabiniere. 
Come precisato da un condivisibile orientamento della Cassazione, infatti, è necessario distinguere 
tra  carattere  permanente  della  funzione  e  concreto  esercizio  delle  funzioni:  solo  il  concreto  e 
attuale  esercizio  di  un  atto  dell'ufficio  da  parte  del  soggetto  passivo  è  idoneo  ad  integrare 
l'elemento  costitutivo  del  reato  di  oltraggio  a  pubblico  ufficiale;  diversamente,  la  n ozione  di 
"servizio permanente" comporta che il dipendente pubblico possa in ogni momento intervenire per 
esercitare in concreto i propri compiti ma non anche che egli in concreto li eserciti (cfr. Cass. pen., 
sez. 1, sent. n. 14811/2015; Cass. pen., sez. 1, sent. n. 21730/2001). 
Di  conseguenza,  il  fatto  che  (...)  sia  effettivamente  un  Carabiniere  e  si  sia  presentato  come  tale 
all'imputato,  nel  tentativo  di  farlo  desistere  dalla  sua  condotta  oltraggiosa,  non  implica  che  egli 
stesse svolgendo un atto del suo ufficio al momento del fatto poiché nel caso concreto egli non ha 
esercitato alcuna delle funzioni derivanti da tale carica: prova ne sia il fatto che, per porre fine alle 
ingiurie di (...) ed identificarlo, la persona offesa ha dovuto avvalersi dell'inte rvento di una pattuglia 
di colleghi, essendo libero da servizio.  
Considerata la ratio sottesa alla previsione incriminatrice, non può pertanto dirsi integrato nel caso 
di specie il reato contestato, poiché le espressioni ingiuriose rivolte a (...) dall'imp utato non trovano 
origine  da  un  atto  d'ufficio  che  la  persona  offesa  stava  compiendo,  con  la  conseguenza  che  la 
condotta  offensiva  di  (...)  non  può  porsi  in  relazione  con  il  decoro  e  il  buon  andamento  della 
Pubblica Amministrazione. 
Si  impone  pertanto  nei  confronti  dell'imputato  una  pronuncia  di  assoluzione  perché  il  fatto  non 
sussiste, non potendosi procedere ad una riqualificazione del fatto contestato nel reato di ingiuria 
di cui all'art. 594 c.p., attesa la sua abrogazione in virtù del D. Lgs. n. 7/2016. 
In ragione del carico del ruolo monocratico, il deposito dei motivi della decisione è stato riservato al 
novantesimo giorno. 
P.Q.M. 
Visto l'art. 530 c.p.p. 
assolve (...) dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste. 
Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p. 
indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione. 
Così deciso in Vicenza il 17 febbraio 2021.  
Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2021.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza