Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 16/06/2021, n. 931
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 679 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Corvaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Quartiere Generale Brigata Marina Militare -OMISSIS- e Ministero dell'Economia e Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS- del 18/02/2019, posizione n. -OMISSIS-/A, emesso dal Ministero della Difesa -Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II Reparto - 6 Divisione, notificato in data 23/02/2019, con il quale non sono state riconosciute dipendenti da causa di servizio le infermità: "Ipoacusia Bilaterale di tipo neurosensoriale di lieve media entità e Spondilodiscoartrosi diffusa della colonna cervico lombare con ernie discali multiple e segni di sofferenza radicolare tarpale bilaterale", sofferte dal ricorrente, con conseguente diniego di accertamento e riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle stesse e del diritto del ricorrente alla liquidazione dell'equo indennizzo, nonché del parere negativo n. -OMISSIS- dell'11/01/2019 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale;
- e per la declaratoria del diritto del ricorrente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo in rapporto alle seguenti infermità: "spondiloartrosi diffusa del rachide con ernia discale L4-L5, in soggetto con sofferenza neurogena cronica - Sindrome ansioso depressiva - Cardiopatia ipertensiva in terapia continua; ipoacusia bilaterale di tipo neurosensoriale di lieve-media entità".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero della Difesa - Quartiere Generale Brigata Marina Militare -OMISSIS-, Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;
Visto l'art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n. 18 del 2020;
Visto l'art. 4 del D.L. n. 28 del 2020;
Visto l'art. 25 del D.L. 28 Ottobre 2020, n. 137, come modificato dal D.L. 1 aprile 2021, n. 44;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2021 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.Il Sottufficiale della Marina Militare ricorrente - già in servizio presso la Brigata -OMISSIS- con le mansioni di Meccanico/Motorista su unità navali - espone quanto segue.
In data 31/12/2015 e 03/04/2017, con istanze depositate presso la Marina Militare Quartiere Generale della Brigata Marina -OMISSIS- (nota prot.11o n.(...)), chiedeva - ai sensi del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, artt. 2 e 7, nonché ex L. n. 1094 del 1970 -, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e, conseguentemente, il riconoscimento del beneficio dell'equo indennizzo essendo affetto dalle seguenti infermità: "spondiloartrosi diffusa del rachide con ernia discale L4-L5, in soggetto con sofferenza neurogena cronica; Sindrome ansioso depressiva; Cardiopatia ipertensiva in terapia continua; ipoacusia bilaterale di tipo neurosensoriale di lieve-media entità".
In data 11/10/2018, la C.M.O., con verbale di visita Collegiale BL/B n. -OMISSIS-/M.M. datato 23/07/2018, riconosceva, ai fini del giudizio sull'equo indennizzo, la infermità di "Spondiloartrosi diffusa del rachide con ernia discale L4-L5, in soggetto con sofferenza neurogena cronica, alla Tab/Cat A 8, e l'ipoacusia bilaterale di tipo neurosensoriale di lieve-media entità alla Tab/Cat. B"; mentre, ai fini della pensione privilegiata, la infermità di "Ipertensione veniva ascritta nella Tab. A Cat. 8, l'ipoacusia bilaterale di tipo neurosensoriale di lieve-media entità veniva ascritta nella Tab. B, con un'indennità una tantum per 4 annualità".
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere reso l'11/01/2019, deliberava "di esprimere il richiesto parere così come specificato nel considerato, e cioè: - che l'infermità: Ipoacusia bilaterale di tipo neurosensoriale di lieve media entità. GIP 16% non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di riduzione dell'udito per interessamento dell'organo del Corti, riscontrabile, per lo più, come conseguenza di traumi cranici, di traumi acustici (spesso unilaterali), di assunzione di sostanze tossiche otolesive (particolari medicamenti) e, in assenza di essi, da attribuirsi ad involuzione naturale dovuta al progredire dell 'età, per cui, la menomazione in questione non può ricollegarsi al servizio, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, in quanto dagli atti non risulta che durante il medesimo si sia verificato alcuno degli eventi patogeni sopra indicati. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli; - che l'infermità: Spondilodiscoartrosi diffusa della colonna cervico lombare con ernie discali multiple e segni di sofferenza radicolare carpale bilaterale non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio perché trattasi di degenerazione delle cartilagini per fenomeni dismetabolici del tessuto connettivo questi ultimi possono essere favoriti nella loro evoluzione da traumi contusivi o fratturativi, condizioni queste che non risultano provate come avvenute nel servizio prestato dall'interessato. In assenza di tali comprovati fattori i processi artrosici sono da considerarsi idiopatici, nella fattispecie endogeni, sintomo di un invecchiamento delle strutture articolari, talvolta precoce. Nessuna influenza ha, invece, nella etiopatogenesi e nella successiva evoluzione dell'infermità l'esposizione a fattori climatici/o perfrigeranti, responsabili solo dell'acutizzarsi di una sintomatologia dolorosa, frequentemente per risentimento muscolare, ma non già del processo degenerativo in esame". Infine, con decreto n. -OMISSIS-, Posizione n. -OMISSIS-/A del 18/02/2019, notificato in data 23/02/2019, il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, in persona del Direttore della Divisione, II Reparto, 6 Divisione disponeva: "Le infermità Spondilodiscoartrosi diffusa della colonna cervico lombare con ernie discali multiple e segni di sofferenza radicolare carpale bilaterale; ipoacusia bilaterale di tipo neurosensoriale di lieve media entità sono riconosciute NON dipendenti da causa di servizio; La richiesta di concessione dell'equo indennizzo è respinta".
1.1.Avverso i provvedimenti suindicati è insorto il ricorrente con il ricorso all'esame rassegnando le censure di seguito sintetizzate.
VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. E DELL'ART. 10 BIS DELLA L. n. 241 del 1990.
VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. Mancata valutazione di circostanze di fatto decisive.
In data 28.05.2019 si è costituita in giudizio, per le Amministrazioni intimate, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce contestando l'ex adverso dedotto ed eccependo l'infondatezza del ricorso.
Alla pubblica udienza del 25 maggio 2021 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto ed in parte va anche dichiarato inammissibile.
2.1. In base all'art.11 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 ("Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie"), "Il Comitato (oggi C.V.C.S.) accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione".
Secondo consolidato e pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato Sez. II, 12 marzo 2020, n. 1768), il giudizio medico legale afferente alle domande di equo indennizzo si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale, che, in quanto tali, "sono sottratti al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo salvi i casi in cui si ravvisi un'irragionevolezza manifesta o un palese travisamento dei fatti, ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale".
Le valutazioni del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio si dimostrano, per l'effetto, insindacabili ove adeguatamente motivate e, soprattutto, coerenti con le circostanze di fatto emerse nel corso del procedimento, sicchè "… il giudizio del Comitato di Verifica, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile in sede giurisdizionale per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione delle regole procedurali" (cfr., ad es., Consiglio di Stato sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1889; sez. IV, 16 maggio 2011, n. 2959; sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 5818; sez. IV, 26 luglio 2016, n. 3383; sez. IV, 6 febbraio 2017, n. 493).
Nella nozione di causa di servizio, ovvero concausa efficiente e determinante, inoltre, possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi che costituiscano circostanze eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro proprie di ciascuna prestazione lavorativa e che devono essere necessariamente documentati e provati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali gli inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (ex multis T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, 20/07/2018, n. 475; T.A.R. Toscana, n. 20170/2016; T.A.R. Campania n. 330/2015). Ed infatti la dipendenza da causa di servizio deve essere ancorata all'esistenza di specifici fatti che non possono coincidere con il normale svolgimento dell'attività di servizio, per quanto gravosa come quella del servizio di pubblica sicurezza (T.A.R. Lazio, Roma - Sez. I quater, 01/08/2018, n. 8605).
Dal punto di vista normativo, il servizio prestato dal lavoratore, nell'assetto normativo definito dall'art. 64 D.P.R. n. 1092 del 1973 e dal D.P.R. n. 461 del 2001, risulta rilevante ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in due ipotesi. La prima è quella in cui l'attività svolta integra causa esclusiva dell'infermità. La seconda si ha allorquando il servizio costituisca una "concausa efficiente e determinante" della patologia, in concorso con altri fattori eziologicamente rilevanti.
2.2. Applicando tali coordinate normative e giurisprudenziali nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, il Collegio ritiene sufficiente rilevare in diritto che le principali censure formulate nel ricorso (incentrate, in particolare, sul difetto di adeguata motivazione degli atti amministrativi impugnati e sulla omessa valutazione dei fatti) sono infondate, in quanto, tenendo conto degli amplissimi margini di discrezionalità tecnica della P.A. nella valutazione dei presupposti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità riportata, gli atti impugnati contengono un'adeguata e coerente motivazione nel parere espresso dal C.V.C.S. e nel consequenziale decreto impugnato del Ministero della Difesa.
Nella specie, il Comitato di Verifica per le Cause di Sevizio ha espresso puntuali e specifici rilievi nel negare la dipendenza delle patologie sofferte dal ricorrente, specificando quanto segue:
"Con riferimento all'ipoacusia trattandosi di riduzione dell'udito per interessamento dell'organo del Corti, riscontrabile, per lo più, come conseguenza di traumi cranici, di traumi acustici (spesso unilalerali), di assunzione di sostanze tossiche otolesive (particolari medicamenti) e, in assenza di essi, da attribuirsi ad involuzione naturale dovuta al progredire dell'età, per cui, la menomazione in questione non può ricollegarsi al servizio, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, in quanto dagli atti non risulta che durante il medesimo si sia verificalo alcuno degli eventi patogenetici sopra indicati"- Con riguardo, invece, alla discopatia "trattasi di degenerazione delle cartilagini per fenomeni dismelabolici del tessuto connettivo questi ultimi possono essere favoriti nella loro evoluzione da traumi contusivi o fratturativi, condizioni queste che non risultano provate come avvenute nel servizio prestalo dall'interessato. In assenza di tali comprovati fattori i processi artrosici sono da considerarsi idiopatici, nella fattispecie endogeni, sintomo di un invecchiamento delle strutture articolari, talvolta precoce. Nessuna influenza ha, invece, nella etiopatogenesi e nella successiva evoluzione dell'infermità l'esposizione a fattori climatici e/o perfrigeranti, responsabili solo dell'acutizzarsi di una sintomatologia dolorosa, frequentemente per risentimento muscolare, ma non già del processo degenerativo in esame".
In definitiva, l'organo tecnico, evidenziava l'assenza di circostanze di carattere eccezionale specificamente lesive, che esulassero dalle normali condizioni di lavoro, determinate con riferimento alla peculiare tipologia dell'attività svolta, precisando, altresì, la ricollegabilità dell'affezione lamentata a fattori "endogeni, sintomo di invecchiamento" senza che tale affermazione sia stata efficacemente contestata e smentita dal ricorrente.
2.3. Del resto, "nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa" (T.A.R. Marche, Ancona, I Sezione, 3 novembre 2017 n. 837; cfr.: T.A.R. Puglia, Lecce, II Sezione, 4 settembre 2017 n. 143.
2.4.Osserva,infatti, il Tribunale che il ricorrente, quanto alle prestazioni in concreto svolte, al di là della generica indicazione delle ragioni e degli elementi addotti a sostegno della dipendenza della propria infermità dall'attività di lavoro svolta, peraltro connesse al tipo di attività svolta (Motorista/ Meccanico imbarcato su unità navali della M.M.), non ha fornito alcuna prova concreta atta a dimostrare le circostanziate condizioni lavorative inerenti i fattori ambientali (dell'ambiente di lavoro) che avrebbero interagito ai fini dell'insorgenza delle patologie lamentate, al di fuori dei normali compiti di servizio per la categoria di appartenenza (laddove, invece, la descrizione delle mansioni svolte risulta collegabile allo svolgimento di compiti propri della qualifica di appartenenza)
2.5. Secondo quieti principi giurisprudenziali, nella nozione di causa di servizio, ovvero concausa efficiente e determinante, possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi di carattere eccezionale eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, 02/05/2018, n.4762).
Inoltre se pur l'infermità addotta sia insorta durante il servizio, ciò non costituisce di per sé una prova sufficiente a giustificare la dipendenza della stessa dalle condizioni ambientali e lavorative.
Spetta dunque al ricorrente dare un'effettiva prova di tale dipendenza - ciò che nel caso di specie è mancato - atteso che in tema di malattia causata dal lavoro, la prova di essere stato sottoposto per lungo tempo a lavori stressanti o nocivi dal punto di vista ambientale non è sufficiente, dovendosi invece dimostrare specificatamente la presenza di eventi di carattere eccezionale idonei a determinare l'efficacia causale della patologia lamentata quale fattore di rischio con riferimento all'attività lavorativa in concreto prestata.
Nel caso di specie, tali circostanze di carattere eccezionale sono del tutto assenti, essendosi il militare ricorrente limitato a descrivere le condizioni lavorative in cui lo stesso ha operato, circostanze che sono per loro natura connesse all'attività svolta, non diversa da quella propria della generalità degli altri militari, di pari grado e di pari mansioni.
2.6. Non è fondata neppure la censura con cui parte ricorrente deduce la violazione del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo sancito dal l'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990.
Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa l'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 non si applica ai procedimenti aventi ad oggetto la dipendenza di infermità da causa di servizio ai fini della concessione dell'equo indennizzo, in considerazione dell'assoluta indiscutibilità da parte dell'Amministrazione procedente del parere (vincolante) del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, unico organo autorizzato a pronunciarsi in ordine alla questione se l'istante sia affetto da un'infermità che comporti il diritto all'equo indennizzo e se essa derivi o non da causa di servizio.
Da tanto deriva anche la irrilevanza, ai sensi dell'art.21 octies secondo comma della L. n. 241 del 1990 (nel testo vigente "ratione tempori"), della dedotta violazione procedimentale atteso che, comunque, il provvedimento di diniego impugnato non avrebbe potuto avere un contenuto diverso, stante l'impossibilità di discostarsi dal parere (obbligatorio e strettamente vincolante) del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio espresso in data 11.01.2019.
3. Infine, la domanda di accertamento azionata è inammissibile per l'insussistenza di una posizione giuridica soggettiva del ricorrente di diritto soggettivo perfetto.
4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto quanto alla domanda di annullamento e dichiarato inammissibile quanto alla domanda di accertamento del diritto al riconoscimento della causa di servizio ut supra indicata.
Sussistono i presupposti di legge (fra cui la peculiarità e la natura della questione oggetto del giudizio) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e lo dichiara parzialmente inammissibile nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 25 maggio 2021, svolta da remoto mediante applicativo Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Referendario
17-10-2021 13:12
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