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Sentenza

Guardia di Finanza: si all'esclusione dal concorso per uso saltuario di stup...
Guardia di Finanza: si all'esclusione dal concorso per uso saltuario di stupefacenti.
Cons. Stato Sez. II, Sent., (ud. 23/02/2022) 05-04-2022, n. 2540

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8232 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Toni De Simone, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze e Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in via digitale come da pubblici registri e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione seconda ter, n. -OMISSIS-/2021 del 10 febbraio 2021, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza - Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 il Cons. Fabrizio D'Alessandri e udito per la parte appellante l'avvocato Toni De Simone;
Svolgimento del processo

Parte ricorrente impugna la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II ter, n. -OMISSIS-/2021 del 10 febbraio 2021, che ha rigettato il suo ricorso (R.G. n. -OMISSIS-/2020) avverso il provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza del -OMISSIS-2019 che lo aveva escluso dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento di Allievi Finanzieri per l'anno 2019.

Egli ha partecipato al concorso per il reclutamento di 965 allievi finanzieri - anno 2019, contingente Mare - Specialista Motorista Navale - per 24 posti non riservati, di cui al relativo Bando, superando le relative prove scritte, nonché quelle di idoneità fisica e attitudinale e la fase di valutazione dei titoli, riportando un punteggio complessivo (pari a 74,285) che gli avrebbe permesso di essere inserito in graduatoria tra i vincitori del concorso (alla posizione n. 3).

In data 3.12.2019 tuttavia, nelle more dell'approvazione della graduatoria finale del concorso, il Centro di reclutamento della Guardia di Finanza gli ha notificato il provvedimento del Comando generale di esclusione dalla procedura per mancanza dei prescritti requisiti di moralità e di condotta di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) del Bando di concorso (ovverosia i requisiti della incensurabilità della condotta, previsti tramite rinvio alla disciplina che regola l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria): ciò in quanto "in data 10 agosto 2011 è stato segnalato dai Carabinieri della Stazione di Sperlonga (LT) alla Prefettura di Latina, per integrazione dell'articolo 75 del D.P.R. n. 309 del 1990, in quanto sorpreso, unitamente ad altre persone, in possesso di 3 grammi di sostanza stupefacente del tipo "Hashish". In tale ambito, il candidato ha peraltro dichiarato ai militari che avrebbe consumato lo stupefacente insieme agli altri soggetti. La segnalazione in argomento è stata anche inoltrata dalla citata Prefettura, in data -OMISSIS-, al Servizio Tossicodipendenze di -OMISSIS-".

L'amministrazione ha infatti ritenuto che "la condotta dell'aspirante (detenzione e uso di sostanze stupefacenti) è inconciliabile con i basilari doveri di ogni militare e, in particolare, con le attribuzioni e le funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e con l'espletamento dei relativi compiti istituzionali, atteso che lo status giuridico di un finanziere - che assomma in sé la titolarità di poteri di polizia giudiziaria, economico finanziaria e di pubblica sicurezza - prevede doveri ed obblighi nei confronti dell'intera collettività, da parte della quale la detenzione e/o l'uso di sostanze stupefacenti è, tuttora, soggetta ad un giudizio di disvalore anche sociale", evidenziando che "la detenzione e l'uso di sostanze stupefacenti, oltre a costituire condotta di per sé deprecabile ed espressa causa di esclusione dal concorso, presuppongono l'esistenza di una contiguità con soggetti operanti nell'illegalità, che pongono in essere traffici illeciti verso i quali la Guardia di Finanza, istituzionalmente, ha il compito di esercitare azione di contrasto e repressione".

Il T.A.R. Lazio con la già citata sentenza ha rigettato il ricorso.

L'interessato ha impugnato la sentenza, chiedendone la riforma per i seguenti motivi:

1. Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 4 D.Lgs. n. 160 del 2006 e dell'art. 6 D.Lgs. n. 199 del 1995. Violazione dell'art. 2, comma 1, lettera g), dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 9, comma 1 del bando di concorso o per titoli ed esami per il reclutamento allievi finanzieri anno 2019. Eccesso di potere per illogicità, carenza di presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione;

2. Error in iudicando ed in precedendo. Omesso esame della censura relativa alla violazione dell'art. 2, comma 1, lettera g), dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 9, comma 1 del bando di concorso o per titoli ed esami per il reclutamento allievi finanzieri anno 2019.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza, resistendo al ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato due memorie difensive.

Con ordinanza n. 5738/2021 è stata accolta l'istanza cautelare ed è stata sospesa l'esecutività della sentenza impugnata, con la seguente motivazione "l'istanza di sospensione della sentenza appellata si mostra assistita dal fumus boni juris, tenuto conto che nel caso di specie, a seguito della segnalazione alla Prefettura ad opera dei Carabinieri dell'episodio relativo alla sostanza stupefacente, non risulta che la Prefettura stessa abbia adottato provvedimenti (neanche l'invito previsto dall'art. 75, comma 14, del D.P.R. n. 309 del 1990 per le ipotesi di particolare tenuità) e che neppure risulta che il S.E.R.T. abbia disposto per l'interessato alcun programma terapeutico e socio-riabilitativo ai sensi dell'art. 122 del D.P.R. n. 309 del 1990 cit.".

L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza pubblica del 23.2.2022.
Motivi della decisione

1) L'appello è infondato.

2) La sentenza gravata ha innanzitutto richiamato l'orientamento giurisprudenziale che ritiene legittimo il rigore selettivo che contraddistingue le valutazioni effettuate dagli organi competenti per l'accesso allo specifico Corpo della Guardia di Finanza, anche qualora tale rigore riguardi singoli episodi della vita degli aspiranti finanzieri, ritenuti inconciliabili con lo status di finanziare anelato.

Ha quindi rigettato il ricorso di primo grado sulla base della motivazione che "Non appare pertanto ictu oculi irragionevole o arbitrario, esulando di conseguenza dai limiti del sindacato di questo Giudice, il fatto che la resistente Amministrazione - nell'esercizio dell'ampio potere discrezionale attribuitole in materia, attuato in ottica prudenziale e, come debitamente spiegato nel provvedimento gravato, a difesa della credibilità e affidabilità di coloro che svolgono le funzioni del Corpo - abbia ritenuto di escludere dall'arruolamento il ricorrente.

Invero, la vicenda in cui lo stesso si è trovato coinvolto allorquando era già maggiorenne può ragionevolmente essere considerata inconciliabile con l'habitus comportamentale che deve contraddistinguere gli appartenenti al Corpo, anche a prescindere dalla inesistenza di conseguenze penali o amministrative a carico del ricorrente e dal fatto che si sia trattato di un episodio isolato.

Il giudizio sulle qualità morali e di condotta di un aspirante finanziere, infatti, è del tutto disgiunto da eventuali profili di carattere penale e sanzionatorio ed è da svolgersi soltanto nell'ottica dei delicati compiti istituzionali demandati alla Guardia di Finanza (T.A.R. Lazio, Sez. II, n. 3954/2015 e n. 9455/2015).

I fatti descritti - d'altro canto - attengono direttamente alla persona del ricorrente, che ha consapevolmente accettato di circolare in luoghi pubblici con una determinata quantità di sostanza stupefacente, che peraltro ha dichiarato in atti di voler consumare, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato.

Né tale provvedimento risulta viziato, come invece argomentato dal ricorrente, per aver richiamato la contiguità con soggetti operanti nell'illegalità, che pongono in essere traffici illeciti, verso i quali la Guardia di Finanza ha istituzionalmente il compito di esercitare azione di contrasto e repressione.

Risulta invero in atti che i ragazzi fermati nell'occasione erano in possesso di una sostanza stupefacente, che - all'evidenza - si erano procurati (e si accingevano a consumare), con la conseguenza che in capo al ricorrente avrebbe dovuto esservi la consapevolezza che chi aveva loro ceduto detta sostanza stava commettendo un reato, ossia attuando una condotta che un appartenente ad una forza di polizia deve contrastare e prevenire, e non certo causare o agevolare (cfr. Tar Lazio sentenza n. 776/2021)".

Parte appellante, nel formulare i motivi di appello, ha ammesso che l'art. 6 del D.Lgs. n. 199 del 1995 dispone che l'aspirante finanziare deve essere in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, ovverosia, ai sensi dell'art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 160 del 2006, una condotta incensurabile e che valutazione della condotta incensurabile è sorretta da ampia discrezionalità; ha tuttavia affermato che l'amministrazione deve procedere a effettuare una valutazione delle concrete circostanze di fatto che hanno determinato la decisione in ordine all'assenza del requisito morale.

Nel caso di specie, nel valutare l'incensurabilità della condotta, l'amministrazione non avrebbe tenuto conto delle concrete circostanze esistenti e, in particolare che:

- egli era appena diciottenne e si era trattato di un episodio unico, non avendo fatto egli nella sua vita mai fatto uso di sostanze stupefacenti, né detenendole, non risultando precedenti a suo carico;

- che la sostanza stupefacente non era stata rinvenuta sulla persona del ricorrente, bensì all'interno

dell'autovettura che lo trasportava;

- che egli, pur avendo dichiarato l'intenzione di consumarla con gli altri soggetti fermati nell'occasione, non lo aveva poi fatto perché la sostanza era stata sequestrata, né aveva dichiarato di fare uso occasionale o saltuario di sostanze stupefacenti;

- che alcun provvedimento di natura penale o amministrativa era stato adottato in relazione all'episodio contestato, né era stata mai stata disposta alcuna sanzione ex art. 75 D.P.R. n. 309 del 1990 e nemmeno mai irrogato un semplice avviso previsto per l'ipotesi più lievi dal comma 14 dell'art. 75 D.P.R. n. 309 del 1990;

- che la sostanza sequestrata era pari ad appena 3 grammi e che non era mai stato individuato il principio attivo;

- che il SERT, dopo il colloquio informativo, non aveva previsto alcun percorso formativo (obbligatorio solo in caso di soggetto assuntore, anche saltuario, di sostanze stupefacenti ai sensi del comma 2 dell'articolo 121 del D.P.R. n. 309 del 1990). Ciò stava a significare che anche l'organo del SSN espressamente deputato al trattamento dei consumatori di stupefacenti non lo aveva valutato come un utilizzatore di stupefacenti;

- che del tutto sfornita di prova risultava la presunzione contenuta nell'atto gravato dell'esistenza di una contiguità con soggetti coinvolti in traffici illeciti.

Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato che il giudice di primo grado non avrebbe considerato quanto denunciato nel ricorso introduttivo relativamente alla violazione della disciplina di concorso.

Il bando di concorso non avrebbe consentito l'esclusione per un unico e straordinario episodio, in quanto avrebbe previsto l'esclusione solo in caso di uso o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti.

In altri termini, affinché si potesse disporre l'esclusione sarebbe stato necessario un uso o detenzione perlomeno saltuaria (anche se non abituale) o occasionale (ovvero solo in determinate occasioni), ma non un unico ed isolato episodio, a maggior ragione in quanto l'appellante non avrebbe mai fatto uso di sostanze stupefacenti.

3) I motivi di ricorso non meritano accoglimento, potendo concordarsi con la motivazione della sentenza gravata.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 199 del 1995 la partecipazione ai concorsi per il reclutamento nella Guardia di Finanza necessita del requisito costituito dal possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, vale a dire della "condotta incensurabile" prescritta dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (e, in precedenza, dall'art. 124 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12).

In particolare, nel caso in esame il bando di concorso, in conformità alle disposizioni normative, prevedeva:

- all'art. 2, comma 1, lettera g), che potessero partecipare al concorso i cittadini italiani che "... in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della Guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico. anche se saltuari occasionali o risalenti…;

- al successivo comma 3 che tale requisito dovesse essere conservato fino alla data dell'effettivo incorporamento nella Guardia di finanza;

- all'art. 9, comma 1, che "con determinazione del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente bando".

Sul requisito di partecipazione ai concorsi per il reclutamento nella Guardia di Finanza della condotta incensurabile, l'indirizzo giurisprudenziale prevalente, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, ritiene che il provvedimento di esclusione di un candidato da un concorso per l'accesso a una delle Forze di Polizia, determinato dal consumo personale di droga in età maggiorenne, risulta congruamente motivato anche in riferimento a un unico episodio accertato e per droghe non considerate "pesanti", riconoscendosi decisivo rilievo al fatto che l'utilizzo di sostanze stupefacenti comporta necessariamente un previo contatto col mondo della criminalità, che dello spaccio di queste sostanze si alimenta, e dunque una contiguità non importa se solo occasionale proprio con quei soggetti e con quegli ambienti la cui attività delittuosa la Guardia di Finanza ha il compito specifico di contrastare e reprimere (Cons. Stato, Sez. II, 4 marzo 2021, n. 1848; Cons. Stato, sez. IV, 19 giugno 2019, n. 4151).

E' considerata legittima l'esclusione dall'arruolamento, in generale nelle forze armate e in modo specifico in quelle con compiti di polizia, in relazione anche ad episodi isolati e risalenti relativi al consumo di sostanze stupefacenti Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 379),

Del resto, l'uso anche solo saltuario di stupefacenti osta al riscontro del requisito della "condotta incensurabile", che l'art. 635, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 marzo 2010, individua come "requisito generale" per l'arruolamento nelle Forze Armate (e, prima ancora, per la partecipazione ai relativi concorsi): ciò è tanto più vero per la Guardia di Finanza, Corpo militare istituzionalmente preposto proprio al contrasto ed alla repressione dello spaccio e della diffusione sociale delle sostanze stupefacenti, l'arruolamento nel quale, quindi, presuppone (recte, impone) che il candidato non abbia avuto alcuna, pur saltuaria, abitudine di consumo di tali sostanze né alcun contatto con il mondo criminale che ruota intorno alla produzione, alla commercializzazione ed allo spaccio al minuto di siffatte sostanze ( Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2017, n. 4957; 29 settembre 2017, n. 4552; 8 marzo 2017, n. 1086; v. anche Sez. IV, 9 ottobre 2010, n. 7382; 28 dicembre 2016, n. 5495; 23 gennaio 2017, n. 261; 14 febbraio 2017, n. 629; ord. 06 luglio 2018, n. 3157; ord. 24 marzo 2017, n.1244).

Tale orientamento risulta positivizzato a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, all'art. 6, lett. i), del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, il quale stabilisce espressamente che "sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti" (T.A.R. Lazio, sez. II ter, 1 luglio 2020, n. 7404, secondo cui tale previsione dimostra definitivamente il rilievo centrale che, nell'ordinamento, assumono i profili di condotta tenuti dagli aspiranti all'immissione nei Corpi di Polizia)".

Il provvedimento di esclusione impugnato costituisce corretta e puntuale applicazione del bando di concorso e della normativa vigente, in quanto la detenzione di sostanza stupefacente, pur se priva di rilevanza penale, denota un comportamento contrario al modello di irreprensibilità che deve connotare gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, rispondente al prioritario interesse dell'Amministrazione a reclutare soggetti di piena ed indiscutibile affidabilità ed irreprensibilità che assicurino il corretto adempimento dei compiti propri di istituto.

Peraltro, per quanto indicato, la ragione della esclusione dalla procedura selettiva de qua, risulta ictu oculi fondarsi su una previsione normativa di rango primario (l'art.6 dianzi citato) che non consente all'amministrazione di derogare al precetto normativo in essa contenuto.

Inoltre, muovendo dal concetto di condotta incensurabile, deve escludersi l'illogicità di una valutazione che, in ragione della peculiarità e della delicatezza delle funzioni da svolgere (sottratte al regime dell'ordinario rapporto di lavoro contrattualizzato), esclude il possesso di detto requisito anche in caso di consumo episodico di sostanze stupefacenti da parte del concorrente, atteso che questo costituisce un comportamento oggettivamente riprovevole (T.A.R. Lazio, Sez. II ter, -OMISSIS-2018, n. 11519).

Non può sostenersi quindi che il provvedimento gravato si basi sull'incompleta considerazione delle specifiche circostanze del caso concreto, in quanto le circostanze indicate dall'appellante non sono idonee a denotare l'illegittimità dell'atto gravato, né a evidenziare profili di illogicità o eccesso di potere dell'atto di esclusione.

Neppure coglie nel segno la distinzione operata dall'appellante tra uso occasionale o saltuario e occasione unica, in relazione alla detenzione o uso della sostanza stupefacente, in considerazione che quello che rileva è l'incensurabilità della condotta, intesa come vicinanza alla sfera degli stupefacenti, e in presenza di una disposizione che giustifica l'esclusione in ogni caso di detenzione e uso, anche tenuto conto della dichiarazione dell'appellante, secondo cui la sostanza poi sequestrata era destinata a essere consumata insieme ai suoi amici.

In tal senso, pertanto, non ha rilievo neanche il fatto che lo stupefacente sia stata sequestrato prima dell'effettivo concreto utilizzo, né le circostanze evidenziate in sede di ordinanza cautelare che la Prefettura non abbia adottato provvedimenti e che il S.E.R.T. non abbia disposto per l'interessato alcun programma terapeutico e socio-riabilitativo ai sensi dell'art. 122 del D.P.R. n. 309 del 1990, che non eliminano il disvalore della condotta ai fini della valutazione di irreprensibilità.

Allo stesso modo non ha rilievo la generica affermazione che sulla sostanza ritrovata è stato eseguito il narcotest, senza tuttavia indicare il principio attivo, in quanto il medesimo appellante non ha apportato elementi idonei a contestare la natura di stupefacente (hashish) della sostanza in questione.

4) Per le suesposte ragioni l'appello va rigettato.

Le specifiche circostanze inerenti al ricorso in esame costituiscono elementi che militano per l'applicazione dell'art. 92 c.p.c., come richiamato espressamente dall'art. 26, comma 1, c.p.a. e depongono per la compensazione delle spese del grado di giudizio di appello tra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese del grado di appello tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Antonella Manzione, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere

Carmelina Addesso, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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