Polizia: da quando decorre il termine per l'azione disciplinare dopo una sentenza penale? Serve una notifica formale con la irrevocabilità?
Cons. Stato Sez. II, Sent., (ud. 05/07/2022) 15-07-2022, n. 6078
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8223 del 2019, proposto da Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S., Questura -OMISSIS-, Questura -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Elvio Fortuna e Amilcare Lauria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Roberto Renzi in Roma, via Renato Fucini, 288;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per l'Abruzzo, Sede de L'Aquila, n. -OMISSIS- del 4 luglio 2019, notificata il 24 luglio 2019, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2022 il Cons. Fabrizio D'Alessandri e presenti per le parti come da verbale;
Svolgimento del processo
Parte appellante, all'epoca dei fatti assistente della Polizia di Stato in Servizio presso la Questura di -OMISSIS-, ha impugnato la sentenza del T.A.R. per l'Abruzzo, Sede L'Aquila, n. -OMISSIS- del 4 luglio 2019, che ha accolto il ricorso di cui al n.r.g. -OMISSIS-/2011 e ha annullato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi tre, irrogata con decreto del Capo della Polizia n. -OMISSIS- d/2951 del 22 febbraio 2011.
Il suindicato provvedimento disciplinare era stato impugnato in primo grado con l'unica articolata doglianza inerente alla violazione dell'art. 9, comma 6, del D.P.R. n. 737 del 1981, ai sensi del quale "Quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione".
La sentenza in esame ha annullato la sanzione disciplinare suindicata con la seguente motivazione "L'Amministrazione ha ritenuto che il termine previsto dalla norma richiamata debba considerarsi rispettato, essendo il dies a quo, da cui dovrebbe prendere inizio l'azione disciplinare, da rinvenire nel 3 novembre 2010, giorno in cui la Sezione di Polizia Giudiziaria di -OMISSIS- ha informato la Questura di -OMISSIS- che il GUP del Tribunale competente ha pronunziato sentenza di proscioglimento, divenuta irrevocabile il 23 gennaio 2010.
Da tale presupposto, in considerazione del fatto che il 18 novembre 2010 si è proceduto a contestare l'addebito all'incolpato, l'Amministrazione ha concluso che il procedimento è stato tempestivamente attivato.
L'impostazione dell'Amministrazione resistente non è condivisibile stante l'evidente riferimento della norma al "procedimento penale comunque definito" esprime il concetto di giudizio definitivo, non più modificabile. In altri termini, la decisione deve essere divenuta irrevocabile. Poiché, giusta quanto dichiarato dalla stessa amministrazione, la decisione è divenuta irrevocabile il 23 gennaio 2010, non può che essere questa la data di inizio da cui decorre il termine per l'azione di cui si discute".
L'Amministrazione ha gravato in questa sede la suindicata sentenza formulando il seguente rubricato motivo di ricorso:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 9 E 11 D.P.R. n. 737 del 1981 - ART. 5 L. n. 97 del 2001 - ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ATTI DI CAUSA - INVASIONE DELLA SFERA DISCREZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE.
Ritiene l'Amministrazione che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, il termine di decadenza dell'azione disciplinare non decorra dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento è divenuta irrevocabile (23 gennaio 2010), bensì dal giorno in cui la sentenza penale, con l'attestazione della sua irrevocabilità, è stata comunicata all'Amministrazione (3.11.2010).
Ciò sia in forza di una lettura dell'art. 9, comma 6, del D.P.R. n. 737 del 1981, richiamato in sentenza, e anche alla luce della dell'art. 5, comma 4, L. 27 marzo 2001, n. 97, ai sensi del quale in caso di sentenza penale irrevocabile di condanna, il procedimento disciplinare deve avere inizio entro il termine ivi fissato decorrente "…dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione…"; sia in forza dei principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 51 del 21.03.2014, inerente al giudizio di legittimità riferito all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, che si ispira ai principi e ai criteri previsti dal D.P.R. n. 737 del 1981 per gli appartenenti alla Polizia di Stato), dal contenuto analogo alla norma su cui si discute in questa sede.
Deduce il Ministero appellante che secondo la Consulta l'indirizzo dato in vari contenziosi dal Consiglio di Stato - nel far decorrere il dies a quo dalla conoscenza dell'Amministrazione della sentenza - sarebbe "…saldamente ancorato, anzitutto, allo spirito delle nuove regole che nel sistema disciplinare generale conformano i rapporti tra il procedimento ed il processo, privilegiando, rispetto alle preclusioni temporali e in genere ai formalismi procedimentali, la visione sostanzialistica della adeguata ponderazione dei fatti, che è appunto la chiave interpretativa dell'evoluzione normativa ricordata…".
In sintesi, l'appellante Amministrazione ritiene che dell'art. 9, comma 6, del D.P.R. n. 737 del 1981 debba essere interpretato nel senso che il termine per dare avvio ad un procedimento disciplinare scaturito da un procedimento penale decorra solo a seguito della irrevocabilità della sentenza penale e della sua comunicazione all'organo disciplinare competente.
Si è costituito in giudizio l'appellato resistendo al ricorso.
Quest'ultimo ha rilevato che, ai sensi della norma invocata, il dies a quo della decorrenza dei 120 giorni per l'esercizio dell'azione disciplinare sia da individuarsi nel giorno della pubblicazione della sentenza; ovvero il giorno in cui, acquisita la conoscenza piena e integrale della decisione comprensiva della motivazione e da tutti gli elementi di giudizio ivi esposti, l'Amministrazione può valutare adeguatamente i presupposti per l'esercizio del potere disciplinare e, nel caso in esame dalla data del 23 gennaio 2010, in cui la decisione è divenuta irrevocabile.
Nel merito l'appellato rileva che il procedimento disciplinare sarebbe stato condotto in difetto di istruttoria, essendosi l'autorità procedente limitata ad acquisire unicamente la sentenza del GUP che, peraltro ha dichiarato di non doversi procedere per non aver commesso il fatto.
L'adito Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. -OMISSIS-/2019, ha respinto l'istanza cautelare dell'Amministrazione con la seguente motivazione: "Considerato che l'appello non appare connotato di evidenza di fumus boni juris, posto che dalla stessa documentazione versata in giudizio dall'Avvocatura risulta che già con nota della Procura di -OMISSIS-, diretta alla Questura di -OMISSIS-, e protocollata in arrivo il 21 dicembre 2009, era stata trasmessa copia della sentenza di proscioglimento".
L'appello è stato trattenuto per la decisione all'udienza pubblica del 5 luglio 2022.
Motivi della decisione
1) L'appello si rivela infondato.
2) La disciplina inerente ai termini per l'esercizio del potere disciplinare nei confronti di un appartenente alla Polizia di Stato, a seguito di circostanze emerse nell'ambito di un procedimento penale definito da una sentenza, è contenuto nell'art. 9, comma 6, del D.P.R. n. 737 del 1981, il cui testo prevede che "Quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione".
La sentenza impugnata ha accolto il ricorso ritenendo che, nel caso di specie, il dies a quo di decorrenza del termine per l'avvio dell'azione disciplinare fosse il 23 gennaio 2010, giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, mentre l'Amministrazione appellante ritiene che il dies a quo debba identificarsi nel giorno 3 novembre 2010, data in cui la Sezione di Polizia Giudiziaria di -OMISSIS- ha informato la Questura di -OMISSIS- dell'intervenuta pronuncia della sentenza di proscioglimento, divenuta irrevocabile il 23 gennaio 2010.
L'appellante arriva a tale conclusione interpretando, come indicato nei motivi di ricorso, l'art. 9, comma 6, del D.P.R. n. 737 del 1981 alla luce dell'art. 5, comma 4, L. 27 marzo 2001, n. 97, ai sensi del quale in caso di sentenza penale irrevocabile di condanna, il procedimento disciplinare deve avere inizio entro il termine ivi fissato decorrente "…dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione…".
In tal senso invoca la giurisprudenza sul tema delle sanzioni disciplinari ai militari secondo cui il termine per dare avvio a un procedimento disciplinare originato dalle risultanze di un procedimento penale decorre solo a seguito della irrevocabilità della sentenza penale e della sua comunicazione all'organo disciplinare competente.
Il Collegio ben conosce la giurisprudenza, in tema di applicazione dell'art. 5, comma 4, L. 27 marzo 2001, n. 97, inerenti alle "norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", secondo cui i termini decadenziali per l'instaurazione del procedimento disciplinare per i dipendenti pubblici, a seguito di un pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna, decorrono dalla conoscenza qualificata della sentenza passata in giudicato, dovendo ritenersi che tale conoscenza possa essere raggiunta solo dalla data di acquisizione della copia conforme della sentenza irrevocabile di condanna.
Ai sensi di quest'ultima norma, infatti, "nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 3, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare".
Il medesimo Collegio ritiene, tuttavia, che debba prevalere l'aspetto della specificità della norma di cui all'art. 9, comma 6, del D.P.R. n. 737 del 1981, inerente agli appartenenti alla Polizia di Stato, che disciplina il procedimento disciplinare originato da una pronuncia penale e il computo dei termini per l'instaurazione del procedimento disciplinare.
Ciò tenendo conto che in materia disciplinare, connotata da esigenze garantistiche, non è permessa l'analogia in peius, nemmeno per quanto riguarda le norme che prevedono a pena di decadenza i termini per l'esercizio dell'azione disciplinare.
L'indicato comma 6 dell'art. 9 del D.P.R. n. 737 del 1981 prevede che, in assenza di notifica della sentenza (come nel caso di specie) il termine decorre dalla pubblicazione della sentenza che definisce il giudizio.
Da ciò deriva che il termine decadenziale ha iniziato il decorso con l'intervenuta definitività della sentenza, senza necessità di attendere una successiva formale comunicazione della sentenza, autenticata e con l'attestazione di definitività.
Né a conclusioni diversa potrebbe portare il principio, affermato dalla giurisprudenza, riguardante la necessità, ai fini del decorso dei termini per l'inizio dell'azione disciplinare, che l'Amministrazione abbia avuto una effettiva conoscenza del contenuto della sentenza affinchè decorra il termine per l'inizio del procedimento disciplinare (Consiglio di Stato, sez. IV, 16 giugno 2020, n. 3869, id., 22 giugno 2020, n. 3956), in quanto, come indicato nell'ordinanza cautelare di questa Sezione n. -OMISSIS-/2019, la Procura di -OMISSIS- aveva trasmesso alla Questura di -OMISSIS-, con nota protocollata in arrivo il 21 dicembre 2009, a copia della sentenza di proscioglimento, ancorchè non ancora definitiva.
3) Per le suesposte ragioni l'appello va rigettato.
Le specifiche circostanze inerenti al ricorso in esame costituiscono elementi che militano per l'applicazione dell'art. 92 c.p.c., come richiamato espressamente dall'art. 26, comma 1, c.p.a. e depongono per la compensazione delle spese del grado di giudizio di appello tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Luttazi, Presidente FF
Carla Ciuffetti, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore
Stefano Filippini, Consigliere
30-07-2022 14:19
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