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Sentenza

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Revoca del porto d'armi ad uso esclusivamente sportivo ad un militare dell'Aeronautica militare denunciato dalla moglie in stato di grave depressione.- Ricorso respinto.
T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., (ud. 12/07/2022) 07-09-2022, n. 5646
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2657 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Landi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Questura di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11; Ministero dell'Interno;

per l'annullamento:

- del decreto 3 aprile 2019, CAT. 6F/2019 DIV. P.A.S.I. del Questore della Provincia di Benevento;

- del verbale 30 marzo 2019 di ritiro cautelare del titolo autorizzativo alla detenzione delle armi;

- del verbale 30 marzo 2019 del Comando della Legione Carabinieri Lazio - Stazione di Roma Casalbertone di ritiro cautelativo delle armi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Benevento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio nell'udienza smaltimento del giorno 12 luglio 2022, tenuta da remoto a termini dell'art. 87, comma 4-bis c.p.a., e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con il ricorso all'esame il deducente ha contestato la legittimità del provvedimento epigrafato, con il quale la Questura di Napoli ha disposto la revoca del porto d'armi ad uso esclusivamente sportivo di cui era titolare.

2. Il provvedimento in questione si fonda sul rilievo del venir meno della presunzione di affidabilità del ricorrente che la legge richiede nei soggetti titolari di autorizzazioni di polizia, in quanto denunciato dalla moglie per violenza e maltrattamenti in famiglia.

Il ricorrente ha contestato diffusamente la legittimità dei provvedimenti impugnati, in quanto in tesi adottati in violazione dell'articolo 11 del TULPS oltre che per violazione della Circolare ministeriale n. 577/B del 20 maggio 2003, assenza dei presupposti e mancanza di adeguata istruttoria.

In tesi attorea, il rilievo della esistenza di una mera denuncia presentata dalla moglie, senza peraltro vagliarne l'attendibilità, vieppiù alla luce dello stato di grave depressione in cui versava la stessa, non sarebbe elemento da solo sufficiente per far ritenere sussistenti i presupposti per la revoca del titolo di polizia; di contro, sarebbe mancata la necessaria valutazione globale della personalità dell'interessato, che avrebbe dovuto essere ancorata in modo logico e ragionevole agli esiti dell'istruttoria procedimentale, nella specie del tutto carente e superficiale.

Ed invero, secondo la prospettazione attorea, si sarebbe del tutto trascurato di rilevare che il ricorrente, militare dell'Arma della Aeronautica, non avrebbe mai tenuto un comportamento valutabile come sintomatico della capacità di abusare delle armi, avendo, al contrario, dato prova di grande senso del dovere e della tenuta di una condotta sempre esemplare e responsabile, venendo scelto tra coloro che sono stati affidati al Comando Supporto Enti di Vertice di Roma, dove svolge attività volativa presso l'elisuperficie del Palazzo del Quirinale, conseguendo sempre eccellenti valutazioni per le sue doti caratteriali, morali e professionali.

3.2 Si è costituita in resistenza l'amministrazione intimata, depositando relazione istruttoria, unitamente a pertinente documentazione, chiedendo la reiezione del ricorso.

4. All'udienza straordinaria del 12 luglio 2022, tenuta da remoto secondo le vigenti disposizioni processuali, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è infondato.

5.1 Per ragioni di semplificazione espositiva, gioverà principiare l'esame delle censure da quelle concernenti l'asserita violazione della normativa in materia di armi, esaminabili congiuntamente a quelle afferenti al dedotto difetto di istruttoria, in quanto strettamente connesse.

5.1.a A tal fine, il Collegio intende preliminarmente ricordare, in linea con un orientamento consolidato della giurisprudenza, che la regola generale nel nostro ordinamento è rappresentata dal divieto di detenzione delle armi, che l'autorizzazione di polizia è suscettibile di rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell'Autorità di pubblica sicurezza prevenire.

Il potere attribuito al riguardo all'Autorità di P.S. è connotato da ampia discrezionalità, essendole affidata la formulazione di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi in funzione della condotta e dell'affidamento che il soggetto può dare, tenuto conto dell'interesse prevalente all'incolumità e sicurezza dei cittadini.

Il nostro ordinamento è infatti ispirato a regole limitative della diffusione e possesso dei mezzi di offesa, tant'è che i provvedimenti che ne consentono la detenzione e utilizzo vengono ad assumere - su un piano di eccezionalità - connotazioni concessorie di una prerogativa che esula dall'ordinaria sfera soggettiva delle persone.

La regola generale è infatti rappresentata dal divieto di detenzione delle armi, che l'autorizzazione di polizia è suscettibile di rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell'Autorità di pubblica sicurezza prevenire.

Il pericolo di abuso deve essere considerato nella sua più ampia accezione e, pertanto, qualsiasi comportamento sintomatico di una mancanza di affidabilità del soggetto può essere considerato indizio idoneo a fondare il convincimento dell'amministrazione nel rilascio o meno delle predette autorizzazioni.

Il potere di controllo esercitato dall'autorità di pubblica sicurezza, collegandosi all'esercizio di compiti di prevenzione delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico, può e deve essere esercitato in senso negativo sull'istanza dell'interessato qualora ci si trovi in presenza di una condotta che si ritiene idonea ad incidere, sebbene su un piano solo sintomatico, sul grado di affidabilità di chi aspira al suo rilascio, anche indipendentemente dall'accertamento della sua rilevanza sul piano penale (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, sent. n. 5932 del 7 novembre 2017).

Ciò determina che, nel bilanciamento degli interessi coinvolti e nella scelta selettiva dell'amministrazione, assume carattere prevalente quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all'incolumità delle persone, rispetto a quello del privato (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 27 ottobre 2015 n. 1063), viepiù a fronte della necessità di procedere ad un tempestivo intervento allorquando gli elementi raccolti diano conto, come nella specie, di una situazione di latente conflittualità relazionale tra i protagonisti della vicenda rimessa al vaglio dell'autorità giudiziaria penale, al fine di verificare la rilevanza penale dei comportamenti stigmatizzati.

Va da sé che i provvedimenti negativi adottati dall'autorità di P.S. sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa, fermo restando che rientra nella discrezionalità amministrativa la valutazione, ai fini del giudizio di affidabilità rispetto al non abuso dell'arma, di singoli episodi, anche privi di rilevanza penale (cfr., mutatis mutandi, T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, sent. n. 5932 del 7 novembre 2017), richiedendosi che il detentore sia persona esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo, e nei confronti del quale esista la completa sicurezza circa il buon uso delle armi.

5.1.b Nell'applicazione al caso all'esame dei condivisibili principi giurisprudenziali sopra richiamati, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato vada esente dalle plurime censure di illegittimità formulate dal ricorrente, dando plausibilmente atto della esistenza dei presupposti di legge legittimanti la sua adozione, valutati all'esito di adeguata istruttoria.

Al riguardo, ritiene il Collegio che del tutto ragionevolmente l'Amministrazione abbia tratto la conclusione della impossibilità di formulare un giudizio prognostico di completa affidabilità del ricorrente nell'uso delle armi stigmatizzando elementi indiziari tali da supportare, nell'immediatezza della precisa denuncia presentata e nelle more della conclusione del procedimento penale, la prognosi del venir meno del requisito della sicura affidabilità del ricorrente, stante la possibile imminente compromissione del bene tutelato della sicurezza pubblica.

Nel caso di specie, in particolare, il ricorrente è stato interessato dalla denuncia del 1 aprile 2019 da parte della moglie per un'aggressione avvenuta il 20 marzo 2019, in occasione della quale avrebbe riportato lievi escoriazioni, nonché per i comportamenti violenti tenuti anche in passato, riferendo la stessa di minacce che sarebbero state proferite dal coniuge, anche brandendo un fucile legalmente detenuto.

Del tutto coerentemente con quanto emerso dall'istruttoria svolta, in un'ottica prognostica e cautelare, tali vicende sono state considerate dall'Amministrazione, nella loro oggettività, come non in linea con i requisiti soggettivi richiesti per poter ottenere l'autorizzazione in questione, anche prescindendo dalla loro rilevanza penale, insinuando il fondato dubbio circa la sussistenza di una latente situazioni di conflittualità che non dava sicurezza sul corretto uso delle armi e che poneva pertanto in dubbio l'affidabilità del ricorrente stante l'estrinseca gravità della condotta censurata.

Le superiori considerazioni, dunque, consentono di concludere per la infondatezza dei motivi di illegittimità denunciati dal ricorrente, attesa la ragionevolezza delle valutazioni svolte nella specie dall'autorità di P.S., da verificarsi, in forza del principio tempus regit actum, al momento in cui la determinazione lesiva cui accedono dette valutazioni è stata adottata.

Il giudizio svolto di inaffidabilità, invero, si è basato su un'istruttoria sufficientemente completa in relazione all'urgenza di adozione della misura e a tutte le circostanze del caso, compiuta in una precisa ottica cautelare, stante la menzionata finalità non sanzionatoria ma preventiva delle misure di polizia e tenuto conto della necessità di prevenire possibili abusi in caso di futuri diverbi, a salvaguardia del supremo bene della pubblica e privata incolumità.

Resta naturalmente ferma la possibilità per il ricorrente, in presenza di fatti sopravvenuti o comunque di elementi, anche eventualmente connessi agli esiti del procedimento penale ancora in corso, che possano consentire il superamento alla stregua della normativa in materia delle precedenti valutazioni dubitative e prognostiche circa la sua affidabilità, di rivolgere nuova istanza all'Autorità di P.S. per il rilascio di nuovo titolo.

5.2 Il ricorso è dunque respinto.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della costituzione solo di stile dell'avvocatura.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. V, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Amministrazione resistente, che si liquidano in €. 1.000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore

Fabio Maffei, Referendario
Avv. Antonino Sugamele

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