L'indennità di trasferimento spettante al militare
T.A.R. Bari, (Puglia) sez. I, 14/04/2023, n.639
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1090 del 2019, proposto da
Ar. Gi., rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Musio, con
domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
per l'annullamento
della nota prot. N. 0013092 del 08.08.2019 con la quale
l'Aereonautica Militare - Quartier Generale Comando Scuole
dell'A.M./3 R.A. - Servizio Amministrativo ha respinto l'istanza
volta ad ottenere i benefici di cui all'art. 1 della Legge 86/2001 e
s.m.i. e degli atti connessi del procedimento riguardanti il diniego;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche
se allo stato non conosciuto o conoscibile, adottato
dall'Amministrazione resistente.
nonché per l'accertamento del diritto di parte ricorrente al
pagamento delle somme spettanti a titolo di indennità di
trasferimento ai sensi dell'art. 1 della legge 86/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 la dott.ssa
Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente, sottoufficiale dell'Aereonautica Militare, espone in particolare che:
- ha prestato servizio presso il distaccamento aereoportuale di Brindisi, come addetto al servizio di controllo spazio aereo e meterologia (già C.S.A.-T.A. controllore traffico aereo);
- a decorrere dal 18 aprile 2016, è stato impiegato presso il Quartier generale Comando Scuole 3 R.A. di Bari Palese, in ragione di provvedimento di trasferimento d'autorità, seguito al passaggio della fornitura dei servizi del traffico aereo dall'Aeronautica Militare ad Enav (cfr. il provvedimento M_D ARM004 0017184 in data 8 aprile 2016);
- il 26 luglio 2019, ha inoltrato apposta istanza all'Amministrazione di appartenenza per la corresponsione dell'indennità ex art. 1 della legge n. 86/2001 ("Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia"); in particolare, ha evidenziato che "Il trasferimento d'autorità che ha interessato parte deducente ricade .... nell'ipotesi che legittima il riconoscimento dell'indennità in parola, essendo l'attuale sede di impiego collocata in comune (Bari) non limitrofo e a distanza ampiamente superiore a 10 km rispetto al precedente ambito di servizio (Brindisi)";
- l'Aereonautica Militare - Quartier Generale Comando Scuole dell'A.M./3 R.A. - Servizio Amministrativo, con nota prot. n. 0013092 in data 8 agosto 2019 a firma del Capo del Servizio Amministrativo, ha opposto diniego alla predetta istanza, "in quanto il trasferimento disposto dalla Direzione Impiego del Personale, che legge in conoscenza, con lettera a riferimento (b) risulta essere senza alcun onere a carico dell'Amministrazione.
1.1 - Il militare ricorrente ha impugnato, domandandone l'annullamento, la succitata nota prot. n. 0013092 in data 8 agosto 2019 nonché gli atti connessi del procedimento riguardanti il diniego e ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se allo stato non conosciuto o conoscibile, adottato dall'Amministrazione resistente.
Ha chiesto, altresì, l'accertamento del suo diritto (soggettivo) al pagamento delle somme spettanti a titolo di indennità di trasferimento ai sensi dell'art. 1 della legge 86/2001, con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme spettanti, oltre accessori.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto. Carenza istruttoria e motivazionale. Violazione e falsa applicazione art. 1 l. 86/2001. Violazione del principio del giusto procedimento.
1.2 - Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
1.3 - Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
1.4 - All'udienza pubblica del 19 ottobre 2022, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto, come di seguito illustrato.
3. - Parte ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 1 ("Indennità di trasferimento") della legge 29 marzo 2001, n. 86 ("Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia"), secondo cui:
"1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.
1-bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni" (comma aggiunto dal comma 163 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012).
Deduce che "il comma 1 bis va interpretato in coerenza col disposto del comma 1, ovvero se la nuova sede è posta in Comune non confinante (cioè non limitrofo) con quello in cui aveva sede il reparto soppresso l'indennità spetta, purché le due case comunali distino più di dieci chilometri; invece se la nuova sede è ubicata in Comune confinante (limitrofo) l'indennità non spetta anche se la distanza tra i Comuni eccede i 10 km", non potendo essere inteso il riferimento alla sede limitrofa di cui al comma 1 bis, nel senso di circoscrizione territoriale di competenza (Presidio, Tenenza, Compagnia etc.) confinante con un'altra.
Assume, in particolare, che, nella fattispecie concreta in esame, il trasferimento d'autorità che lo ha interessato "ricade, evidentemente, nell'ipotesi che legittima il riconoscimento dell'indennità in parola, essendo l'attuale sede di impiego collocata in comune (Bari) certamente non limitrofo e a distanza (circa 130 km) ampiamente superiore a 10 km rispetto al precedente ambito di servizio (Brindisi)".
3.1 - In contrario, l'Amministrazione (cfr. la memoria del 16 settembre 2022) oppone che il comma 1 bis dall'art. 1 della legge n. 86 del 2001, ai fini della spettanza o meno dell'indennità di trasferimento, si riferirebbe non già al trasferimento del dipendente ad una sede di servizio ubicata in un comune confinante con quello di provenienza, ma al trasferimento riferito "all'ambito della circoscrizione territoriale della sede di provenienza e di quella di destinazione" e, dunque, all'ambito della circoscrizione territoriale di competenza delle sedi (cita giurisprudenza di primo grado a supporto - "T.A.R. Toscana, Sez. I, 9 gennaio 2017, n. 12; T.A.R. Veneto sez. I - Venezia, 28/04/2017, n. 419; idem n. 362 e 363/2017").
3.2 - Le censure spiegate dal ricorrente sono fondate.
Invero, osserva il Collegio che, secondo un ormai consolidato e convincente indirizzo del Consiglio di Stato, il "diritto del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ottenere l'indennità di trasferimento, come ora disciplinata dall'art. 1 della legge n. 86-2001, è subordinato al ricorrere dei seguenti quattro presupposti: - il trasferimento deve essere avvenuto d'autorità, a seguito di soppressione o dislocazione del reparto di servizio o di sue articolazioni; - la nuova sede di servizio deve essere distante almeno 10 km dalla vecchia sede di servizio; - il comune sede della nuova sede di servizio deve essere diverso da quello in cui era ubicata la vecchia sede di servizio; - il comune sede della nuova sede di servizio non deve essere limitrofo, e cioè confinante, rispetto a quello sede della vecchia sede di servizio" (Consiglio di Stato, Sezione Seconda, 5 maggio 2021, n. 3499).
Ancora, il Giudice di appello ha di recente ribadito che, "nelle fattispecie successive all'entrata in vigore della legge n. 228 del 2012, per sedi di servizio limitrofe, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 1 della legge 86 del 2001, devono comunque essere considerate quella poste in un Comune confinante e la eventuale distanza superiore a dieci chilometri (circostanza non contestata nel caso di specie) deve essere calcolata con riferimento alle case comunali dei due comuni.
Del resto, a ritenere altrimenti, la nozione di sede di servizio non avrebbe una sufficiente certezza essendo basata sulla organizzazione territoriale dell'Amministrazione militare, la quale, inoltre, allo stato non prevede - a livello regolamentare o organizzativo - una individuazione o qualificazione delle sedi da considerare limitrofe (Consiglio di Stato Sez. IV, 17 luglio 2018, n. 4350; n. 4352, n. 4353, n. 4354; n. 4355)" (Consiglio di Stato, Sezione Seconda, 22 giugno 2022, n. 5125): infatti,
27-05-2023 13:45
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