Trasferimento d'autorità per un carabiniere a seguito del riscontro di una situazione di incompatibilità ambientale con altro militare.
T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., (ud. 07/09/2023) 08-09-2023, n. 822
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 798 del 2023, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Mangogna, Paolo Serra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del Provv. n. -OMISSIS- prot. del -OMISSIS-, emesso dal COMANDO LEGIONE DEI CARABINIERI TOSCANA SM - UFFICIO PERSONALE, notificato in data 22 aprile 2023, avente ad oggetto "Il trasferimento d'autorità dell'App. Sc Q.S. -OMISSIS- -OMISSIS- dalla Stazione di -OMISSIS-, quale addetto senza alloggio di servizio a quella di -OMISSIS-, quale Addetto senza alloggio di servizio";
e di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale compresa
-la proposta di trasferimento del Comandante Provinciale di -OMISSIS-, Col. G.A., del -OMISSIS- n. -OMISSIS- di protocollo, richiamata nel provvedimento impugnato, -nonché il provvedimento di Appunto n. -OMISSIS- di protocollo del -OMISSIS- del Comando Legione Carabinieri Toscana SM Ufficio Personale a firma del Capo Ufficio Ten. Col. P., del Capo di Stato Maggiore Col. D.M. e del Comandante Gen. Iannotti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2023 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con il ricorso, il ricorrente (-OMISSIS- scelto dell'Arma dei Carabinieri) impugna il provvedimento che ne ha disposto il trasferimento d'autorità dalla Stazione di -OMISSIS- del Comando provinciale di -OMISSIS- alla Stazione di -OMISSIS- del Comando provinciale di Siena, a seguito del riscontro di una situazione di incompatibilità ambientale con altro militare.
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
Con riferimento alle censure proposte con il ricorso, appare, infatti, del tutto sufficiente rilevare:
a) come lo stesso ricorrente non neghi la situazione di altissima conflittualità verificatasi nella Stazione di -OMISSIS- e come, in questa prospettiva, appaia sostanzialmente irrilevante il fatto che, nel frattempo, sia stato trasferito a domanda al Comando operativo di -OMISSIS- l'altro militare coinvolto nella vicenda, dovendo attribuirsi rilevanza all'oggettiva situazione di disagio verificatisi all'interno della Stazione e non solo ai rapporti tra i due militari in questione;
b) come risulti del tutto non credibile la prospettazione di parte ricorrente in ordine alla necessità di riportare la situazione di conflittualità esasperata ai soli due militari direttamente coinvolti, risultando altresì evidente come, in una piccola realtà come la Stazione di -OMISSIS-, la detta conflittualità non possa essere circoscritta ad un limitato ambito, influenzando direttamente i comportamenti di tutti i militari assegnati alla Stazione ed il complessivo svolgimento del servizio;
c) come la rilevazione sopra raggiunta renda del tutto inutile la richiesta di prova testimoniale articolata da parte ricorrente;
d) come, nel corso del colloquio tenutosi il 30 marzo 2023, il ricorrente non abbia rappresentato particolari esigenze personali idonee a legittimarne il trasferimento presso una diversa sede (come la Stazione di -OMISSIS-, poi prospettata in ricorso come gradita) e come del tutto insindacabile in sede di legittimità risulti la scelta discrezionale dell'Amministrazione procedente di individuare nell'intero territorio della Provincia di -OMISSIS- l'ambito territoriale dell'incompatibilità ambientale;
e) come, a prescindere da ogni considerazione relativa alla carenza di vacanze di organico nella qualifica del ricorrente nella Stazione di -OMISSIS- al momento di adozione del provvedimento (circostanza affermata nel rapporto dell'Amministrazione, ma non dimostrata in giudizio), l'assegnazione alla Stazione di -OMISSIS- risultasse impossibile, trattandosi pur sempre di Comando ricadente nell'Ambito provinciale di -OMISSIS-, anche se nel diverso ambito subprovinciale della Compagnia di Follonica e come pertanto risulti pienamente razionale l'assegnazione del ricorrente ad una Stazione come quella di -OMISSIS- che, pur ricadendo nell'Ambito provinciale di Siena, risulta molto vicina all'attuale residenza dello stesso.
In definitiva, il ricorso deve pertanto essere respinto; le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, come da motivazione.
Condanna parte ricorrente alla corresponsione all'Amministrazione resistente della somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
16-09-2023 21:12
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