LEGGE 14 giugno 2011, n. 95 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008,
LEGGE 14 giugno 2011, n. 95
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando
delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008,
nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (11G0135)
GU n. 153 del 4-7-2011
testo in vigore dal: 5-7-2011
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo,
fatta a Dublino il 30 maggio 2008, di seguito denominata
"Convenzione".
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione, a decorrere
dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto
disposto dall'articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione medesima.
Art. 3
Stoccaggio e distruzione delle scorte
1. Il Ministero della difesa provvede alla distruzione delle
munizioni a grappolo, comprese le submunizioni esplosive, di cui
all'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione, in dotazione alle
Forze armate.
2. Lo stoccaggio e la distruzione delle munizioni e delle
submunizioni di cui al comma 1 sono effettuati secondo le modalita'
previste dall'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della Convenzione.
3. Si procede alla distruzione di munizioni e submunizioni di cui
al comma 1, fatta eccezione per una quantita' limitata e comunque non
superiore alle mille unita', esclusivamente destinata agli scopi
consentiti dall'articolo 3, paragrafo 6, della Convenzione,
rinnovabile tramite trasferimento da altro Stato parte, ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 7, della Convenzione.
Art. 4
Autorita' competente
1. Il Ministero degli affari esteri e' designato quale autorita'
nazionale competente a presentare al Segretariato generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) le dichiarazioni
iniziali e quelle periodiche indicate dall'articolo 7 della
Convenzione, nonche' a ricevere e formulare le richieste e ad
effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 8 della Convenzione
medesima.
2. Il Ministero degli affari esteri, in qualita' di autorita'
nazionale per gli adempimenti internazionali di cui al comma 1,
riceve dai Ministeri competenti i dati necessari alla compilazione
dei rapporti nazionali, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della
Convenzione, in particolare:
a) dal Ministero della difesa i dati relativi alle lettere b),
c), e), f), g), h) e i);
b) dal Ministero dello sviluppo economico i dati relativi alla
lettera c).
Art. 5
Modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 58, e
successive modificazioni, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
"g) sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri e delle
munizioni a grappolo ed in favore dell'adesione alla totale messa al
bando delle mine e delle munizioni a grappolo nonche' in favore
dell'universalizzazione della Convenzione di Ottawa contro le mine
antipersona e della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle
munizioni a grappolo".
2. All'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 58, e successive
modificazioni, dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, il Fondo di
cui al comma 1 e' destinato, altresi', alla realizzazione di
programmi di bonifica di aree con residui di munizioni a grappolo, da
attuare secondo le modalita' previste dagli articoli 4 e 6 della
Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo,
fatta a Dublino il 30 maggio 2008, e all'assistenza alle vittime
delle munizioni a grappolo, prevista dall'articolo 5 della citata
Convenzione, ivi inclusi la riabilitazione psicofisica e
l'inserimento sociale ed economico".
Art. 6
Modifica alla legge 26 febbraio 1987, n. 49
1. All'articolo 2, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la
lettera m-bis) e' sostituita dalla seguente:
"m-bis) il sostegno e l'assistenza alle vittime delle mine
antipersona e delle munizioni a grappolo, ivi inclusi le attivita' di
riabilitazione psicofisica e l'inserimento sociale ed economico,
tramite programmi di cooperazione con Paesi in via di sviluppo".
Art. 7
Sanzioni
1. Chiunque impiega, fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 3, sviluppa, produce, acquisisce in qualsiasi
modo, stocca, conserva o trasferisce, direttamente o indirettamente,
munizioni a grappolo o parti di esse, ovvero assiste anche
finanziariamente, incoraggia o induce altri ad impegnarsi in tali
attivita', e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la
multa da euro 258.228 a euro 516.456.
2. La sanzione prevista dal comma 1 e' diminuita fino alla meta' se
il fatto per cui si procede e' di particolare tenuita'.
Art. 8
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3,
concernenti le attivita' di smaltimento del munizionamento a
grappolo, da realizzare in attuazione della Convenzione, e'
autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2011, di euro
2.006.400 per l'anno 2012 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni
dal 2013 al 2015.
2. Per l'attuazione dell'articolo 14 della Convenzione, la spesa e'
valutata in euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2011.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo e
riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 2, il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari
esteri, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura
necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante
dall'attivita' del monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte
corrente iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del
2009, nel programma "Cooperazione politica, promozione della pace e
sicurezza internazionale" della missione "L'Italia in Europa e nel
mondo" dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo
alle Camere con apposita relazione in merito alle cause di
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del
presente comma.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 giugno 2011
Allegato
(Omissis
04-07-2011 00:00
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