Mancanza alla chiamata alle armi.
Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 11782 Anno 2026
Presidente: SIANI VINCENZO
Relatore: APRILE STEFANO
Data Udienza: 19/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. nato a C. il .....
avverso l'ordinanza del 29/10/2025 del TRIBUNALE MILITARE DI VERONA;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale militare Giancarlo Roberto BELLELLI
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Lette le conclusioni del difensore avv. Florindo CECCATO che insiste nel ricorso;
Dato avviso alle parti;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale militare di Verona, in funzione di giudice
dell'esecuzione, giudicando in sede di rinvio a seguito di Sez. 1, n. 25210 del 26/03/2025, ha
rigettato la richiesta avanzata nell’interesse di M.P. volta a ottenere la revoca ex
art. 673 cod. proc. pen., per abolizione del reato, della sentenza di condanna pronunciata dal
Tribunale militare di Padova in data 17 giugno 1982 con la quale il suddetto è stato
condannato per il reato di mancanza alla chiamata alle armi ai sensi dell'art. 151 cod. pen.
mil. pace, accertato il 18 gennaio 1982.
1.1. Il giudice dell'esecuzione, investito dalla domanda del condannato, che richiedeva
la revoca della sentenza per abolitio criminis, ha rilevato che la condotta per la quale egli era
stato condannato, in ragione della persistente vigenza delle norme che prevedono il servizio
militare obbligatorio in determinati casi, è tuttora penalmente sanzionata, sicché trova
applicazione, a differenza di quanto sostenuto dal condannato, la disposizione prevista
dall'articolo 2, quarto comma, cod. pen., trattandosi di una sentenza divenuta irrevocabile in
data 25 settembre 1982, anteriormente alla modifiche legislative sulla leva.
2. Ricorre M.P. , a mezzo del difensore avv. Florindo Ceccato, che chiede
l’annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge, in riferimento
all'art. 1 e seguenti della legge 15 dicembre 1972, n. 772, vigente alla data del 18 gennaio
1982, e il vizio della motivazione con riguardo all’intervenuta abolitio criminis.
In particolare, alla data del 18 gennaio 1982, quando M.P. rifiutò di prestare il
servizio militare, sussisteva la facoltà di svolgere il servizio civile alternativo a mente della
richiamata legge n. 772 del 1972, non potendosi più punire l’opzione del cittadino di non
prestare il servizio militare.
Del resto, la piena alternatività tra il servizio militare e il servizio civile è stata ribadita
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 164 del 1985, sicché, all'epoca della condotta,
sussisteva già la possibilità per M.P. di accedere al servizio civile obbligatorio in
alternativa al servizio militare, venendo meno, pertanto, la rilevanza penale della condotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Secondo l'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità il reato
previsto e punito dall'art. 151 cod. pen. mil. pace non è stato abrogato.
2.1. Senza ripercorrere nuovamente i principi giurisprudenziali che sono stati richiamati
dalla sentenza di annullamento con rinvio (Sez. 1, n. 25210 del 2025), è soltanto il caso di
ricordare che l'indicato approdo giurisprudenziale risulta consolidato alla luce delle seguenti
pronunce: Sez. 1, 02/05/2006, n. 16228, Brusaferri, Rv. 233446; Sez. 1, n. 21791 del
08/11/2016, dep. 2017, Ferrante, Rv. 270580; Sez. 1, n. 10424 del 24/02/2010 Rv. 246396 –
01; Massime precedenti Conformi: N. 16228 del 2006 Rv. 233446 - 01, N. 21823 del 2006
Rv. 234623 - 01, N. 24270 del 2006 Rv. 234839 - 01, N. 26290 del 2006 Rv. 235003 - 01, N.
42339 del 2006 Rv. 235582 - 01, N. 12363 del 2007 Rv. 236224 - 01, N. 43709 del 2007 Rv.
238685 - 01), ciò anche in relazione agli interventi normativi succedutisi (l. n. 230 del 1998; l.
n. 331 del 2000; d.lgs. n. 214 del 2001; l. n. 226 del 2004; d.lgs. n. 66 del 2010), trovando
applicazione il quarto e non il secondo comma dell'art. 2 cod. pen. (Sez. 1, n. 21823 del
11/04/2006, Gabriele, Re. 234623 - 01).
3. Non rileva, del resto, la disciplina introdotta dalla legge n. 772 del 1972 che, per
prima, ha istituito il servizio civile obbligatorio alternativo.
3.1. La sentenza della Corte costituzionale n. 164 del 06/05/1985, pur nei limiti della
decisione cd. interpretativa di rigetto, ha riconosciuto pari dignità al servizio armato e a
quello civile per l'assolvimento del dovere di difesa della Patria (art. 52 Cost.), così
rafforzando ulteriormente la libertà dell’opzione da parte del cittadino tra l’uno o l’altro degli
strumenti giuridici di espletamento del dovere di difesa.
Tuttavia, la invocata retroattività degli effetti della pronuncia, che non ha caducato la
disposizione di legge limitandosi a fornirne un’interpretazione aderente ai principi
costituzionali, non consente di giungere alle conclusioni auspicate dal ricorrente.
3.2. È quindi corretta la premessa dalla quale muove il ricorso secondo il quale, già
sotto la vigenza della l. n. 772/1972, perciò prima della sentenza di condanna a carico di
P., il servizio militare e quello civile erano equiparati.
Tuttavia, ciò non determina l’abolitio criminis del reato di mancanza alla chiamata (art.
151 cod. pen. mil. pace), né la revoca della condanna a carico di P. per il fatto del
1982.
Ciò per due concorrenti motivi.
3.3. Anzitutto, la sentenza di condanna a carico di P. è divenuta definitiva prima
della richiamata sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 164 del
06/05/1985.
Inoltre, perché è manifestamente infondato l’argomento difensivo che su tale pronuncia
si innesta. Infatti, la pronuncia costituzionale in questione si riferisce all'interpretazione del
dovere di difesa (art. 52 Cost.), attribuendo pari dignità a entrambe le forme di servizio
(militare e civile), senza incidere in alcun modo sul precetto dell’art. 151 cod. pen. mil. pace
che impone di rispondere alla chiamata per il servizio di difesa della Patria.
3.4. In effetti, nella vicenda concreta, è rilevante la condotta tenuta dal condannato, il
quale ha consumato il reato di mancanza alla chiamata (art. 151 cod. pen. mil. pace),
limitandosi al comportamento omissivo di mancata presentazione al Distretto militare.
Egli, cioè, non ha rifiutato la prestazione del servizio di difesa della Patria nelle forme
previste dalla legge, che già parificava il servizio militare a quello civile, tanto che non hai
mai presentato l’apposita "domanda motivata ai competenti organi di leva entro 60 giorni
dall'arruolamento" ovvero "entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi"
(art. 2, co. 1 e 2, l. n. 772/1972).
In altri termini, nel caso di specie non è pertinente l'argomento della equiparazione dei
servizi (militare e civile), perché P. non ha soddisfatto la condizione minima per la
prestazione del servizio civile e, cioè, la manifestazione della propria volontà di adempiere in
tale modo al dovere costituzionale di difesa della Patria.
3.4. Non è controverso, sulla base della lettura della sentenza oggetto della richiesta di
revoca, che Mario P. è stato condannato perché, senza giusto motivo, ometteva di
presentarsi al distretto militare di Padova nei 5 giorni successivi al 15 dicembre 1981,
termine ultimo per la chiamata effettuata mediante pubblici manifesti, rimanendo poi assente
fino al 18 gennaio 1982 quando finalmente si presentava al distretto militare di Padova.
Dalla descrizione della condotta, quindi, emerge chiaramente che nessuna richiesta di
espletamento del servizio civile obbligatorio alternativo era stata avanzata da P., il
quale si è limitato a non rispondere alla chiamata alle armi, senza formulare alcuna richiesta.
3.5. D’altra parte, la risposta alla chiamata alle armi rileva quale presupposto della
eventuale richiesta, secondo la legislazione all’epoca vigente, di espletamento del servizio
civile obbligatorio alternativo, configurandosi, diversamente, proprio la violazione del
richiamato precetto penale dell’art. 151 cod. pen. mil. pace.
4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 19/03/2026
Il Consigliere estensore Il Presidente
04-04-2026 14:25
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