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Sentenza

Truffa militare continuata ed aggravata....
Truffa militare continuata ed aggravata.
Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 11783 Anno 2026
Presidente: SIANI VINCENZO
Relatore: APRILE STEFANO
Data Udienza: 19/03/2026SENTENZA
sul ricorso proposto da:
N. F.  nato a L. il ............
avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE MILITARE APPELLO
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;
Dato avviso alle parti;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte militare d'appello, in parziale riforma della
sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale militare di Roma in data 19 giugno 2024 nei confronti di Francesco N.
Sottotenente dell’Arma dei Carabinieri, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione al
reato di falso continuato in certificazione di viaggio ex artt. 81 cpv. cod. pen. e 220 cod. pen.
mil. pace, qualificato alla stregua degli artt. 81 cpv. e 480 cod. pen., e ha rideterminato il
trattamento sanzionatorio in sei mesi di reclusione militare per il reato di truffa militare
continuata e aggravata ai sensi degli articoli 81 cpv. cod. pen., 234, primo e secondo
comma, 47 n. 2 cod. pen. mil. pace.
2. Ricorre Francesco N., a mezzo del difensore avv. Michela Scafetta, che chiede
l’annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della
motivazione con riguardo alla responsabilità.
2.1. Con atto depositato in data 19 gennaio 2026 è pervenuta dichiarazione di rinuncia
al ricorso sottoscritta dal difensore munito di procura speciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile a seguito della rinuncia regolarmente effettuata dal
difensore munito di procura speciale.
2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.,
sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della
Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 19/03/2026
Il Consigliere estensore Il Presidente
Avv. Antonino Sugamele

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