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Sentenza

Impossessamento di attrezzature in dotazione al Nucleo investigativo. Una perqui...
Impossessamento di attrezzature in dotazione al Nucleo investigativo. Una perquisizome disposta dalla Procura militare consentiva di consentivano di rinvenire nell’armadietto del militare in caserma, un lampeggiante e una paletta; nel capanno di legno situato nelle pertinenze dell'abitazione e nella disponibilità esclusiva del Rossi, sostanza stupefacente, i segni distintivi, caricatori e cartucce; nella cassaforte della camera da letto, una tessera dell'A.I.S.E. e una placca dorata; in prossimità della cassaforte, una carabina ad aria compressa.
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13301 Anno 2026
Presidente: BELLINI UGO
Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI
Data Udienza: 20/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R. F. nato a P. il ........
avverso l'ordinanza del 26/11/2025 del Tribunale del riesame di Roma
Udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;
udite le conclusioni del Procuratore generale, il quale ha concluso per il rigetto del
ricorso;
letta la memoria ed esaminati i documenti allegati depositati dal difensore
dell’imputato;
udito l'Avvocato Bonu Alberto del Foro di Roma, in difesa di R.F., il
quale si è riportato ai motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha
confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Tivoli del 20 ottobre 2025, con il quale era disposta la misura cautelare degli
arresti domiciliari nei confronti di F.R., appartenente all'Arma dei
Carabinieri in servizio presso il Nucleo investigativo del Gruppo Carabinieri di
Frascati.
Il procedimento traeva origine da una perquisizione disposta il 15 ottobre
2025 dalla Procura militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Roma,
nell'ambito di un separato procedimento a carico del R. per il reato di cui
all'art.230 cod. pen. mil. pace, relativo all'impossessamento di attrezzature in
dotazione al Nucleo investigativo.
Le operazioni, eseguite il 17 ottobre 2025, consentivano di rinvenire
nell’armadietto del militare in caserma, un lampeggiante e una paletta; nel
capanno di legno situato nelle pertinenze dell'abitazione e nella disponibilità
esclusiva del R., sostanza stupefacente, i segni distintivi, caricatori e cartucce;
nella cassaforte della camera da letto, una tessera dell'A.I.S.E. e una placca
dorata; in prossimità della cassaforte, una carabina ad aria compressa.
Le imputazioni provvisorie riguardano la detenzione a fini di spaccio di 315,68
grammi di hashish e 5,13 grammi di marijuana (capo A, art. 73 d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309); la detenzione illegale di una carabina ad aria compressa marca
Diana, modello 350, con potenza superiore a 7,5 joule (capo B, artt. 2 e 7 legge
2 ottobre 1967, n. 895); la detenzione di quindici caricatori e 886 munizioni per
armi comuni da sparo (capo C, art. 697 cod. pen.); la detenzione illecita di segni
distintivi in uso ai Corpi di Polizia (capo D, art. 497-ter cod. pen.), tra cui una
tessera militare recante il logo della Repubblica Italiana e la scritta “Presidenza del
Consiglio dei ministri – Segreteria Generale del DIS – A.I.S.E.”, con la qualifica di
“Agente LQ”, la matricola n. 45775QR, la data di rilascio 13 agosto 2003 e la foto
in uniforme dell'indagato, oltre a due palette recanti la scritta “Ministero della
Difesa Carabinieri”, una placca di colore oro e un lampeggiante con alimentatore
per autovettura.
1.1. In ordine al capo A), il collegio ha giudicato inverosimile la versione
difensiva offerta dall'indagato, il quale aveva dichiarato di avere acquistato lo
stupefacente in passato per uso personale, da un soggetto non identificato a
Viterbo, di non averlo gradito per l'odore sgradevole e di averlo poi conservato in
casa per anni senza consumarlo.
Il giudice del riesame ha osservato, sotto un primo profilo, che un
appartenente all'Arma non avrebbe ragionevolmente conservato in casa sostanza
che non gradiva né utilizzava; sotto altro, ma connesso profilo, che le circostanze
dell'acquisto erano rimaste prive di qualsiasi dettaglio e che il quantitativo e le
modalità di custodia risultavano incompatibili con l'uso personale.
La consulenza della dottoressa M., nominata dalla Procura, aveva
accertato un contenuto complessivo di THC pari a 9.650 milligrammi,
corrispondente a 386 dosi medie singole.
L'ordinanza ha disatteso le conclusioni del consulente della difesa, dottor
I. — il quale aveva sostenuto la scarsa efficacia drogante della sostanza
per effetto del degrado nel tempo — rilevando che dette conclusioni non
risultavano supportate da accertamenti diretti e si ponevano in contrasto con le
risultanze della consulenza del pubblico ministero.
1.2. In ordine al capo B), il collegio ha ritenuto irrilevante che la carabina
fosse stata denunciata dal padre dell'indagato, residente al piano superiore del
medesimo stabile, poiché al R. si contestava la detenzione senza titolo; ha
inoltre osservato che la disponibilità dell'arma di ordinanza e la frequentazione del
poligono di tiro non giustificavano la detenzione di un'ulteriore arma non
denunciata.
1.3. In ordine al capo D), l'ordinanza ha ritenuto non credibile la spiegazione
offerta dall'indagato, secondo cui la tessera dell'A.I.S.E. sarebbe stata
confezionata ventidue anni prima per fare uno scherzo a un collega e poi
dimenticata. Il giudice del riesame ha evidenziato, a sostegno della propria
valutazione, che il documento era custodito nella cassaforte — circostanza
inusuale per un oggetto creato per mero gioco — e che, trattandosi di un tesserino
artatamente confezionato, alla data ivi apposta non poteva attribuirsi alcun valore.
Quanto agli altri segni distintivi, ha osservato che l'indagato non aveva fornito
documentazione sull'acquisto né spiegato la ragione della detenzione domestica.
1.4. Sul versante cautelare, il collegio ha ravvisato un elevato pericolo di
reiterazione, desumendolo dalla lettura unitaria delle risultanze investigative. Il
R., nonostante la qualifica di Carabiniere, era stato trovato in possesso di droga
in quantità rilevante, di armi e munizioni e di segni distintivi di Corpi di Polizia,
circostanze rivelatrici — nella valutazione del giudice del riesame — di contatti con
circuiti criminali capaci di fornire documenti contraffatti e di canali di
approvvigionamento di stupefacente.
E’ stata così confermato la misura degli arresti domiciliari, giudicandola
indispensabile per interrompere i legami illeciti dell'indagato e inadeguata ogni
misura di minor rigore che gli avrebbe consentito liberi movimenti e relazioni

2. Il ricorrente affida l'impugnazione ai seguenti motivi.
2.1. Con la prima censura, denuncia erronea applicazione dell'art. 273
cod.proc.pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza per ciascuno dei reati contestati.
Quanto al capo A), lamenta che il collegio abbia fondato il giudizio indiziario
esclusivamente sull'asserita inverosimiglianza della versione dell'indagato, senza
offrire alcun elemento positivo dimostrativo della finalità di cessione. Sottolinea
che la consulenza della dottoressa M. ha accertato una percentuale di
principio attivo oscillante tra lo 0,2 e il 3 per cento, e che il consulente della difesa
ha ricondotto il ridotto contenuto di THC al prolungato tempo di conservazione
della sostanza. Il giudice del riesame, nel ritenere non provata la scarsa efficacia
drogante, si sarebbe posto in contraddizione con i risultati della stessa consulenza
del pubblico ministero.
A conferma dell'insussistenza del quadro indiziario, il ricorrente evidenzia che
non è stato rinvenuto alcun elemento compatibile con un'attività di spaccio —
materiale per il confezionamento, bilancini, suddivisione in dosi o denaro contante
— e che l'ordinanza ha omesso di confrontarsi con questa circostanza.
In relazione al capo B), osserva che la motivazione si fonda unicamente sulla
mancata denuncia della carabina, senza considerare che l'arma era regolarmente
denunciata dal padre; che il R. disponeva già di diverse armi da fuoco
legalmente detenute e di potenza superiore; che l'indagato aveva dichiarato di
aver portato la carabina in casa per ripararla, senza che la polizia giudiziaria avesse
verificato l'eventuale necessità di manutenzione.
In ordine al capo D), denuncia un errore in fatto del collegio, il quale ha
affermato che le palette e il lampeggiante erano stati rinvenuti nell'abitazione
dell'indagato, mentre dal verbale di perquisizione risulta che gli oggetti si
trovavano nell'armadietto della caserma, circostanza che ne comprova la
destinazione a ragioni di servizio. In ordine alla tessera dell'A.I.S.E., rileva che la
data del 2003 rende il documento ampiamente scaduto e inutilizzabile; ove il R.
avesse voluto servirsene per finalità illecite, avrebbe potuto confezionarne uno con
data aggiornata. La custodia in cassaforte dimostra, secondo il ricorrente, che il
tesserino vi era stato riposto da tempo senza mai essere utilizzato, giacché, in
caso contrario, l'indagato lo avrebbe conservato in un luogo di pronta reperibilità.
2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione degli artt. 272 e 274
cod.proc.pen. e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Censura
l'ordinanza per avere affermato l'esistenza di contatti con la criminalità organizzata
e con canali di approvvigionamento e rivendita dello stupefacente, senza indicare
alcun elemento di riscontro a sostegno di affermazioni che, a suo avviso, restano
mere illazioni. Osserva, di converso, che il R. è appartenente alle forze
dell'ordine da oltre venticinque anni, è incensurato e ha ricevuto riconoscimenti
per la partecipazione a pericolose operazioni di polizia. L'ordinanza, inoltre, ha del
tutto omesso di valutare la personalità dell'indagato, come richiesto dall'art. 274,
comma 1, lett. c), cod.proc.pen.
2.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione dell'art. 275, comma 2,
cod.proc.pen. e vizio di motivazione in ordine alla scelta della misura. La
motivazione che sorregge la conferma degli arresti domiciliari si fonda interamente
sull'asserita necessità di interrompere legami con la criminalità organizzata, dei
quali non vi è traccia negli atti. Anche una misura meno gravosa avrebbe potuto
soddisfare le contenute esigenze cautelari eventualmente sussistenti.
2.4. Con il quarto motivo, denuncia violazione dell'art. 275, comma 2-bis,
cod.proc.pen. Il giudice del riesame non ha considerato che, in caso di condanna,
il reato più grave sarebbe riconducibile all'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art.73
d.P.R. n. 309 del 1990, o quantomeno al comma 4, alla luce della scarsissima
qualità della sostanza accertata dalla consulenza tossicologica. Il R.,
incensurato e mai sottoposto a procedimento penale, potrebbe verosimilmente
ottenere la sospensione condizionale della pena, con conseguente preclusione, ai
sensi della norma richiamata, all'applicazione della misura custodiale degli arresti
domiciliari.
3. Il Procuratore generale, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso
per il rigetto del ricorso.
La difesa del ricorrente ha concluso come in epigrafe, riportandosi altresì alla
memoria depositata e ai documenti allegati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che di seguito
si espongono.
1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia erronea applicazione
dell'art.273 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria per
ciascuno dei reati provvisoriamente contestati.
Le censure, pur articolate in modo analitico con riguardo ai singoli capi di
imputazione, si risolvono — come si avrà modo di evidenziare — nella richiesta di
una diversa lettura del compendio indiziario, operazione che fuoriesce dai confini
del sindacato di legittimità.
Ciò premesso, deve rilevarsi come, in materia cautelare personale, il ricorso
per cassazione con cui si deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o
assenza delle esigenze cautelari sia ammissibile esclusivamente ove denunci la
violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della
motivazione del provvedimento, laddove resta inammissibile allorché proponga
censure che attengano alla ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa
valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31533 del
17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi,
Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178).
Entro tale prospettiva, il ricorso risulta infondato, non ravvisandosi nel tessuto
argomentativo dell'ordinanza impugnata i vizi di manifesta illogicità motivazionale
denunciati dalla difesa, né — a fortiori — violazioni di legge.
Le censure che il ricorrente rivolge all'ordinanza si appuntano, nella sostanza,
sull'entità degli indizi posti a fondamento del fumus della fattispecie delittuosa in
contestazione. S si tratta di un profilo che non è deducibile in sede di legittimità
nei confronti di un provvedimento cautelare, se non sotto lo specifico profilo della
manifesta illogicità della motivazione, la quale, nel caso in esame, pur
formalmente enunciata, resta priva di contenuto effettivo.
Al riguardo, deve rilevarsi come, secondo il consolidato insegnamento di
questa Corte, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen.
debbano intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o
rappresentativa, che — contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi
strutturali della corrispondente prova — non valgono, di per sé, a dimostrare oltre
ogni dubbio la responsabilità dell'indagato, e tuttavia consentono, per la loro
consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori
elementi, saranno idonei a fondare siffatta dimostrazione, radicando nel frattempo
una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995,
Costantino, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256657).
Nella medesima prospettiva, ove sia denunciato vizio di motivazione del
provvedimento emesso dal giudice del riesame in ordine alla consistenza del
quadro indiziario, a questa Corte spetta il compito di verificare — in relazione alla
peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono — se il
giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno
indotto ad affermare la gravità del compendio indiziario a carico dell'indagato,
controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli
elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai princìpi di diritto che
governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il sindacato di legittimità
non può, tuttavia, estendersi allo spessore degli indizi, trattandosi di valutazione
che all'evidenza deborda nel merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv.
215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992
del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460)
Occorre rimarcare, sotto questo profilo, il particolare contenuto della
pronuncia cautelare, la quale non è fondata su prove bensì su indizi e tende
all'accertamento non già della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità
di colpevolezza, ad integrare la quale è sufficiente la gravità degli indizi senza che
ne sia richiesta — a differenza del giudizio di merito — anche la precisione e la
concordanza.
Ne discende che l'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente consiste
nel non confrontarsi direttamente con i dati fattuali accertati e nel far leva,
piuttosto, su elementi di prova negativi, su considerazioni generiche e astratte che
non sono idonee a scalfire la tenuta logica del ragionamento del giudice cautelare.
1.2. Quanto al capo A) — detenzione a fini di spaccio di 315,68 grammi di
hashish e 5,13 grammi di marijuana — la difesa sostiene che la sostanza fosse
destinata ad uso personale, che il principio attivo risultava pressoché inesistente
per il lungo periodo di conservazione e che non era stato rinvenuto alcun elemento
accessorio indicativo dell'attività di spaccio, quali bilancini, materiale per il
confezionamento o denaro contante.
Deve rilevarsi, al riguardo, come, in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato
ponderale dello stupefacente rinvenuto — e l'eventuale superamento dei limiti
tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 —
non determini alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non
personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori
parametri normativi, se, accanto al dato quantitativo — il quale acquista maggiore
rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili —, le modalità di
presentazione e le altre circostanze dell'azione siano idonee ad escludere una
finalità meramente personale della detenzione.
Ciò sta a significare che il dato ponderale, ove si consideri in uno con il rischio
di cessione a terzi correlato all'accumulo della sostanza, può costituire un indice-
criterio di significativa valenza, tanto più pregnante quanto più elevato risulti il
numero delle dosi confezionabili (Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, Salaman, Rv.
260991; Sez. 6, n. 9723 del 17/01/2013, Serafino, Rv. 254694).
Sulla base di tali premesse, deve rilevarsi come, nel caso in esame, il giudice
del riesame non abbia fondato il proprio convincimento sul solo dato quantitativo,
avendo valorizzato, in una prospettiva di valutazione unitaria, una pluralità di
elementi convergenti: il quantitativo della sostanza, dalla quale la consulente della
Procura ha ricavato un THC complessivo pari a 9.650 milligrammi, corrispondente
a 386 dosi medie singole; l'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'indagato, il
quale ha riferito di avere acquistato la droga “da uno per strada a Viterbo”, senza
fornire alcun dettaglio sulle circostanze dell'acquisto; l'illogicità della scelta di
conservare per anni, nella propria abitazione, sostanza stupefacente non gradita
e non utilizzata, esponendosi ad evidenti rischi, tanto più gravi per un
appartenente all'Arma dei Carabinieri; le modalità di custodia, all'interno di un
armadio metallico collocato in un capanno nelle pertinenze dell'abitazione.
Si tratta di un percorso argomentativo che valorizza tutti gli elementi nella
loro reciproca connessione, secondo un approccio metodologicamente corretto.
La difesa censura, inoltre, un passaggio motivazionale in cui l'ordinanza ha
affermato che l'hashish è sostanza altamente deperibile, che non si sarebbe
conservata intatta nelle sue qualità chimiche per i lunghi periodi indicati
dall'indagato, osservando che la consulenza della dottoressa Martello ha attestato,
di converso, un principio attivo contenuto.
La doglianza non coglie nel segno, ove si consideri che il ragionamento
dell'ordinanza impugnata è internamente coerente: il degrado della sostanza
conferma che essa è stata conservata nel tempo, ma ciò rende ancora meno
plausibile — nella valutazione del giudice cautelare — che un Carabiniere in
servizio abbia mantenuto presso la propria abitazione un quantitativo rilevante di
stupefacente inutilizzato per mero uso personale, accettandone consapevolmente
i rischi connessi. La consulenza di parte del dottor Iacoppini, d'altra parte, non ha
analizzato direttamente la sostanza, limitandosi a commentare i dati della
consulenza della Procura, circostanza, questa, correttamente rilevata
nell'ordinanza impugnata.
Quanto alla mancanza di materiale per il confezionamento e di denaro
contante, si tratta di elementi la cui assenza non è di per sé dirimente, giacché la
prova della finalità di cessione può essere desunta da qualsiasi dato indiziario che,
con rigore e univocità, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un
procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza.
L'ordinanza impugnata ha percorso questo itinerario argomentativo e il risultato
cui è pervenuta non presenta fratture logiche apprezzabili in questa sede.
1.3. Per il capo B) — detenzione illegale di una carabina ad aria compressa
Diana mod. 350, con energia cinetica superiore a 7,5 joule — la difesa deduce
l'assenza dell'elemento soggettivo, evidenziando che l'arma era regolarmente
denunciata dal padre dell'indagato, residente al piano superiore del medesimo
stabile, e che R. possedeva già altre armi legalmente detenute.
Le censure sono infondate.
Deve rilevarsi come la giurisprudenza di questa Corte sia ferma nel ritenere
che il fucile ad aria compressa i cui proiettili eroghino energia cinetica superiore a
7,5 joule costituisce arma comune da sparo, sicché la sua illegale detenzione è
punita ai sensi degli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967.
Ai fini del perfezionamento dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo
generico, consistente nella coscienza e volontà di avere l'arma a disposizione per
un tempo apprezzabile, a prescindere dal motivo della detenzione. L'erroneo
convincimento circa l'obbligo di denuncia del possesso dell'arma all'autorità
competente non esclude il dolo, trattandosi di errore su norme che integrano il
precetto penale (Sez. 7, n. 24231 del 6/02/2019, Rv. 276481; Sez. 1, n. 45237
del 24/10/2013, P.M. in proc. Massucci, Rv. 257720; Sez. 1, n. 21355 del
10/04/2013, Rv. 256302; Sez. 1, n. 13662 del 28/10/1998, Rv. 212354).
Entro tale prospettiva, merita di essere segnalata una recente pronuncia di
questa Corte che ha affrontato un caso analogo a quello in esame — carabina ad
aria compressa con potenza superiore a 7,5 joule, regolarmente denunciata dal
padre dell'imputato e da quest’ultimo ricevuta senza rinnovare la denuncia —
confermando la condanna per detenzione abusiva e ribadendo che la ratio della
norma consiste nel consentire all'autorità di individuare gli attuali detentori di armi
e i luoghi in cui esse si trovano, al fine di effettuare tempestivamente i necessari
controlli (Sez. 1, n. 6749 del 2025, dep. 18/02/2025, non mass., par. 2, pag.2).
Ne discende che la circostanza che l'indagato disponesse di altre armi
regolarmente denunciate non elide, ma semmai rafforza, la consapevole illiceità
della mancata denuncia, da parte sua, dell'ulteriore arma detenuta, come
correttamente osservato nell'ordinanza impugnata.
1.4. Per il capo D) — detenzione illecita di segni distintivi in uso ai Corpi di
Polizia, ai sensi dell'art. 497-ter cod. pen. — la difesa invoca l'insussistenza della
fattispecie, sostenendo che il tesserino A.I.S.E. reca la data del 2003 e sarebbe
stato creato “per scherzo” oltre venti anni prima; che le palette e il lampeggiante
sarebbero oggetti di libera vendita, rinvenuti nell'armadietto in caserma e non
nell'abitazione; che il tesserino, conservato in cassaforte, non sarebbe mai stato
utilizzato.
Le doglianze non superano il vaglio di ammissibilità.
Deve rilevarsi come l'art. 497 ter cod. pen. punisca chiunque illecitamente
detenga segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi
di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulino la funzione.
Il dato normativo è inequivoco nel senso che, per la configurazione del reato,
non è necessario che l'agente utilizzi effettivamente i segni distintivi. Infatti, è
sufficiente la mera detenzione illecita, a condizione che gli oggetti siano idonei a
trarre in inganno i cittadini sulle qualità personali del detentore e sul potere
connesso al loro uso.
Integra il reato anche la detenzione di un tesserino grossolanamente
falsificato, purché idoneo a simulare la funzione propria del documento originale,
e la detenzione resta illegittima anche quando il documento sia scaduto.
Per altro verso, integra il reato la detenzione di un contrassegno ancorché non
più in uso alla Polizia, considerato che il requisito dell'attualità dell'uso è richiesto
esclusivamente per l'ipotesi di cui all'art. 497 ter, comma 1, n. 1, prima parte,
cod. pen., laddove la seconda parte della medesima disposizione sanziona anche
la detenzione di segni distintivi che, senza riprodurre fedelmente gli originali, ne
simulino la funzione, ossia siano idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini
sulle qualità personali di colui che ne faccia uso e sul potere connesso all'uso stesso
del segno (Sez. 1, n. 24993 del 25/06/2024, non mass., par. 1.6. pag.11; Sez. 5,
n. 35094 del 23/05/2013, Rv. 256951).
Ciò premesso, il ragionamento dell'ordinanza impugnata risulta logicamente
ineccepibile su questo punto.
Un tesserino recante la scritta “Presidenza del Consiglio dei ministri –
Segreteria Generale del DIS – A.I.S.E.”, la qualifica di “Agente LQ”, un numero di
matricola e la fotografia dell'indagato in uniforme, custodito all'interno di una
cassaforte, è oggetto la cui detenzione non trova alcuna giustificazione nella
versione dello “scherzo” dimenticato da oltre vent'anni.
Quanto alla censura relativa al luogo di rinvenimento di alcune palette e del
lampeggiante — che secondo la difesa sarebbero stati trovati nell'armadietto in
caserma e non nell'abitazione — si osserva che la circostanza, anche a volerla
accogliere, non eliderebbe la gravità indiziaria complessiva.
L'ordinanza impugnata ha compiuto una valutazione unitaria di tutti gli
elementi, come imposto dalla giurisprudenza sopra richiamata, e il risultato non è
censurabile sotto il profilo della tenuta logica.
1.5. In sintesi, le censure formulate nel primo motivo si traducono nella
sollecitazione di un diverso apprezzamento del materiale indiziario, operazione che
fuoriesce dal perimetro del giudizio di legittimità.
Il controllo di questa Corte deve limitarsi a verificare se il giudice del riesame
abbia preso in esame tutto il materiale rilevante e se il ragionamento sviluppato
sia coerente rispetto a detto materiale, senza poter sovrapporre una propria
valutazione a quella compiuta dal giudice di merito. L'ordinanza impugnata supera
agevolmente questo vaglio.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la motivazione in ordine alla
sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c),
cod.proc.pen., deducendo che l'ordinanza avrebbe utilizzato espressioni generiche
e presuntive, senza individuare elementi concreti a sostegno del pericolo di
reiterazione e, soprattutto, senza dimostrare l'esistenza di collegamenti
dell'indagato con ambienti criminali.
Il motivo è infondato.
Deve rilevarsi come, in tema di misure cautelari personali, il requisito
dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato richieda una valutazione
prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sulla permanenza dello
stato di pericolosità personale dell'indagato e sulla presenza di condizioni oggettive
— ricavabili da dati ambientali o di contesto — idonee ad attivare la latente
pericolosità, favorendo la recidiva.
Invero, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1,
lett. c), cod.proc.pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità
di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una
valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di
un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità
realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-
ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la
distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di
recidivanza (Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Rv. 288197; Sez. 5, n. 11250 del
19/11/2018, dep. 2019, Rv. 277242).
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, il giudice del riesame ha operato
un'analisi congiunta di tutte le risultanze investigative, traendone una prognosi di
pericolosità fondata su dati obiettivi e non meramente congetturali.
È stato osservato che l'indagato, pur rivestendo la qualifica di Carabiniere in
servizio presso il Nucleo Investigativo di Frascati, è stato trovato in possesso di un
quantitativo significativo di stupefacente, di un'arma detenuta senza titolo, di
munizioni in numero rilevante e di segni distintivi — tra cui un tesserino
contraffatto dell'A.I.S.E. — la cui disponibilità simultanea compone un quadro di
condotte seriali e convergenti. La compresenza di tutti questi elementi, lungi dal
configurare una somma di circostanze casuali, denota una sistematicità di
comportamenti incompatibile con la versione di un soggetto che si limiti a
conservare per distrazione oggetti risalenti nel tempo.
Sotto altro, ma connesso profilo, il riferimento ai “contatti con circuiti
criminali” non costituisce un'illazione priva di base fattuale, come sostenuto dalla
difesa, bensì rappresenta una deduzione logica fondata sulla natura stessa degli
oggetti rinvenuti.
La detenzione di un quantitativo considerevole di hashish implica un canale di
approvvigionamento che non può ridursi all'acquisto occasionale “da uno per
strada”, come dichiarato dall'indagato.
Analogamente, il possesso di un documento contraffatto dell'A.I.S.E. —
elaborato con un livello di verosimiglianza sufficiente a recare logo istituzionale,
qualifica, matricola e fotografia — presuppone, secondo corrette massime di
esperienza, un circuito di fornitura capace di produrre simili falsificazioni.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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Il ragionamento non è apodittico; muove da dati obiettivi — la natura e la
qualità degli oggetti — per risalire, secondo consolidate massime di esperienza,
alle condizioni che ne hanno reso possibile l'acquisizione.
La molteplicità dei fatti contestati è stata poi correttamente valorizzata come
indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, in conformità al principio
per cui la pluralità delle condotte, considerata alla luce delle modalità
concretamente tenute, può fondare il giudizio di pericolosità indipendentemente
dall'attualità della singola condotta.
È stato logicamente sottolineato che l'appartenenza dell'indagato alle forze
dell'ordine, lungi dall'attenuare il giudizio di pericolosità, lo aggrava sotto il profilo
della spregiudicatezza dimostrata. La consapevolezza dei rischi connessi alla
detenzione di stupefacenti, armi non denunciate e documenti contraffatti rende la
condotta particolarmente allarmante e indicativa di una consuetudo delinquendi
stabile.
Ne discende che la motivazione dell'ordinanza impugnata si sottrae alle
censure formulate, risultando congruente, logica e ancorata a dati fattuali specifici.
3. Il ricorrente deduce, con il terzo motivo, che il collegio abbia erroneamente
ritenuto necessaria una misura custodiale per interrompere inesistenti legami con
l’ambiente criminale, e che una misura meno afflittiva sarebbe stata sufficiente a
soddisfare le esigenze cautelari.
Con il quarto motivo, lamenta la violazione dell'art. 275, comma 2-bis, cod.
proc. pen., sostenendo che, in caso di condanna, il reato più grave potrebbe essere
inquadrato nell'ipotesi attenuata dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990,
con conseguente possibilità di concessione della sospensione condizionale della
pena e divieto di applicazione della misura custodiale.
Entrambi i motivi sono infondati.
Quanto alla scelta della misura, l'ordinanza impugnata ha motivato
l'inadeguatezza di presìdi meno gravosi con un ragionamento lineare e persuasivo.
E’ stato logicamente osservato che la varietà e la gravità delle condotte
contestate — che spaziano dalla detenzione di stupefacenti alla detenzione illegale
di armi e munizioni, sino al possesso di documenti e segni distintivi contraffatti —
delineano un profilo di pericolosità che non può essere fronteggiato con misure
che consentano liberi movimenti e relazioni.
La necessità di interrompere la continuità delle condotte illecite e la
disponibilità dei relativi strumenti giustifica, nella valutazione del giudice
cautelare, il ricorso alla misura domiciliare, che rappresenta il livello minimo di
cautela compatibile con le esigenze di prevenzione accertate.

Il principio di adeguatezza di cui all'art. 275, comma 1, cod. proc. pen. impone
al giudice di applicare la misura meno gravosa tra quelle idonee a soddisfare le
esigenze cautelari nel caso concreto.
In tal senso, l'ordinanza ha dato conto, con motivazione ragionevole e non
manifestamente illogica, delle ragioni per cui gli arresti domiciliari — e non una
misura meno restrittiva — risultano indispensabili.
Per quanto riguarda la doglianza relativa all'art. 275, comma 2-bis,
cod.proc.pen., l'ordinanza impugnata ha fornito una motivazione specifica,
osservando che non è possibile ipotizzare, allo stato, la concessione di alcun
beneficio, considerati gli importanti limiti edittali dei reati in provvisoria
contestazione.
Il Tribunale ha inoltre rilevato l'impossibilità di formulare una prognosi
favorevole, avuto riguardo alle modalità dei fatti e alla complessiva dinamica che
vedeva R., nonostante l'appartenenza all'Arma dei Carabinieri, mantenere
illecite relazioni ed essere interessato da gravi condotte.
4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Al rigetto segue, ai sensi dell'art. 616
cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 20/02/2026
Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesco Luigi Branda Ugo Bellini
Avv. Antonino Sugamele

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