Polizia Penitenziaria. Tatuaggi - Non tutti i tatuaggi sono causa di inidoneità psico fisica.
Tatuaggi - Non tutti i tatuaggi sono causa di inidoneità psico fisica
Tar Lazio Sez. Prima Quarter - Sent. del 15.09.2011, n. 7289
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 7312 del 2011, proposto da:
M. C. C.,
contro
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
per l'annullamento
del provvedimento 23 giugno 2011, notificato in pari data, recante la comunicazione del giudizio di inidoneità della ricorrente agli accertamenti psico-fisici relativi al concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi 100 posti di allievo agente di polizia penitenziaria femminile (bando 7 ottobre 2010).
Visto il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 14 settembre 2011 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
1. Con ricorso notificato in data 12 agosto 2011, depositato il successivo 25 agosto, la ricorrente domanda l'annullamento del provvedimento 23 giugno 2011 del Ministero della giustizia, recante la comunicazione del giudizio di inidoneità della medesima agli accertamenti psico-fisici relativi al concorso pubblico meglio indicato in epigrafe, per la presenza di un tatuaggio.
Deduce la ricorrente violazione dell'art. 123, lett. c), del decreto_legislativo_443_1992 per difetto di motivazione e inesistenza, in concreto, della causa di esclusione, errata applicazione della norma.
2. Si è costituita in resistenza l'intimata amministrazione, senza formulare specifiche difese.
3. All'odierna camera di consiglio, fissata per la delibazione della domanda cautelare, il Collegio ha ravvisato l'esistenza dei presupposti per provvedere ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
4. Il gravame è fondato.
L'art. 123, comma 1, lett. c), del d. lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, recante l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, nell'individuare, tra altre, quali cause di non idoneità nel Corpo, gli esiti di lesioni della cute, ha cura di specificare che “…I tatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme”.
Ne deriva che, per pervenire al giudizio di inidoneità, la Commissione valutatrice non può limitarsi a rilevare la presenza di un tatuaggio e a richiamare la ridetta disposizione, atteso che né l'uno né l'altro elemento supportano il giudizio stesso, in difetto di una specifica valutazione attinente la suscettibilità del tatuaggio a deturpare la persona del candidato o a rivelarne la personalità abnorme.
E tale incombenza non è stata in alcun modo soddisfatta dal provvedimento impugnato, che si limita a rilevare “tatuaggio - lettera c art. 123″.
Di talchè l'esclusione si profila del tutto carente di motivazione, oltreché in contrasto con la stessa norma richiamata nel provvedimento.
Ad abundantiam, rileva il Collegio che la causa di inidoneità non emerge neanche ex se.
La ricorrente, invero, espone e comprova mediante allegazione di fotografie - e l'elemento non è stato contestato dalla parte resistente - che il tatuaggio che ha determinato l'avversato giudizio è di piccole dimensioni, è situato sul polso e consiste in due lettere, costituenti le iniziali delle proprie generalità.
Di talchè non è dato in alcun modo ravvisare nella fattispecie la oggettiva sussistenza della causa di inidoneità evocata nell'atto.
5. Il ricorso deve, per quanto sopra, essere accolto, disponendosi, per l'effetto, l'annullamento dell'impugnato provvedimento.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie, disponendo, per l'effetto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Condanna il Ministero della giustizia a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/09/2011
18-09-2011 00:00
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