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Legge

Codice dell'ordinamento militare. Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66....
Codice dell'ordinamento militare. Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Codice dell'ordinamento militare.
(Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106 - S.O. n. 84) 
Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010 - Supplemento Ordinario n. 84)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246 e, in particolare, l'articolo 14:
- comma 14, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, con
il quale è stata conferita al Governo la delega ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate
anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene
indispensabile la permanenza in vigore, secondo i principi e criteri direttivi fissati nello stesso comma 14,
dalla lettera a) alla lettera h);
- comma 15, con cui si stabilisce che i decreti legislativi di cui al citato comma 14, provvedono, altresì, alla
semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in
vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970;
- comma 22, con cui si stabiliscono i termini per l'acquisizione del prescritto parere da parte della
Commissione parlamentare per la semplificazione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, gli articoli da 20 a 22;
Visto il concerto reso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, dal Ministro per i rapporti con le
Regioni, dal Ministro per le pari opportunità, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro
dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello
sviluppo economico, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, dal Ministro della salute e dal Ministro per i beni e le attività culturali;
Visti i pareri resi dal Sottosegretario di Stato con delega per la famiglia, la droga e il servizio civile e dal
Sottosegretario di Stato e Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Visti altresì, i pareri resi dal Ministro per le riforme per il federalismo, dal Ministro per le politiche europee,
dal Ministro della gioventù, dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca;
Vista la richiesta di parere inviata in data 30 giugno 2009 alle Conferenze Stato Regioni e Unificata;
Visto il parere reso dal Consiglio della magistratura militare nella seduta del 7 luglio 2009;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale nell'Adunanza del 10 febbraio
2010;
Acquisita la proposta di parere della Commissione bicamerale per la semplificazione, per la seduta del 24
febbraio 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2010;
Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro per la semplificazione normativa;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
LIBRO PRIMO
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI
TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, con la denominazione di
Avv. Antonino Sugamele

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