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Sentenza

Brigadiere della Finanza lamenta mancato riconoscimento dipendenza causa di serv...
Brigadiere della Finanza lamenta mancato riconoscimento dipendenza causa di servizio sacralizzazione di L5, disturbo d'ansia, lombalgia post-traumatica, lomboartrosi con discopatia L5-S1.
T.A.R.  Lecce  Puglia  sez. II Data:  12 settembre 2012 Numero:  n. 1522
                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
         		  Tribunale  Amministrativo Regionale per la Puglia         
                       Lecce - Sezione Seconda                       
ha pronunciato la presente                                           
                              SENTENZA                               
sul ricorso numero di registro generale 864 del 2009, proposto da:   
Ca. Ga., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cormio, con domicilio
eletto presso l'avv. Luigi Giuseppe Cormio in Lecce, piazza  Mazzini,
64/B;                                                                
                               contro                                
Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze,  Comando  Generale  della
Guardia di Finanza, Comitato di Verifica per le  Cause  di  Servizio,
rappresentati e  difesi  dall'Avvocatura  Distrettuale  dello  Stato,
domiciliata per legge in Lecce, via Rubichi;                         
                         per l'annullamento                          
- della Determinazione Dirigenziale n. 2587, posizione n. 73761,  del
23.09.2008 - Ministero Economia e Finanze-Comando Generale Guardia di
Finanza -  U.T.E.P.Q.  -  II  Sezione  Equo  Indennizzo  e  Indennità
Speciali, trasmessa in una nota del Comando Generale della Guardia di
Finanza - I Reparto -  Ufficio  Trattamento  Economico  Personale  in
Quiescenza, ricevuta in data 26.03.2009;                             
-  del  Parere  reso  nell'adunanza  n.  182/2005  -  posizione    n.
14139/2004, dell'8.06.2005, con il quale il Ministero dell'Economia e
delle Finanze - Comitato di Verifica per le  Cause  di  Servizio  (di
seguito C.V.C.S.), ha statuito di non riconoscere come dipendenti  da
causa di servizio le patologie: "Sacralizzazione  di  L5",  "Disturbo
d'ansia,  in  atto:  pregresso",  "Modesta  insufficienza    vertebro
basilare", "Lombalgia  post-traumatica;  in  atto:  lomboartrosi  con
discopatia L5-S1 e segni EMG di sofferenza radicolare L5";           
- di ogni altro atto ad essi presupposto e/o consequenziale, se ed in
quanto lesivo.                                                       
Visti il ricorso e i relativi allegati;                              
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale della
Guardia di Finanza e del Comitato Verifica per le Cause di Servizio; 
Viste le memorie difensive;                                          
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2012 la  dott.ssa
Simona  De  Mattia  e  uditi  per  le  parti  l'avv.  S.  Chezzi,  in
sostituzione  dell'avv.  L.  Cormio,  e  l'Avvocato  dello  Stato  A.
Roberti;                                                             
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:              

(Torna su   ) Fatto
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente, nella qualità di Brigadiere della Guardia di Finanza, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe con cui l'Amministrazione, su parere conforme del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, reso nell'adunanza n. 182 dell'8.6.2005, ha negato la dipendenza da causa di servizio delle patologie "Sacralizzazione di L5", "Disturbo d'ansia; in atto: pregresso", "Modesta insufficienza vertebro basilare", "Lombalgia post-traumatica; in atto: lomboartrosi con discopatia L5-S1 e segni EMG di sofferenza radicolare L5".
Egli lamenta l'illegittimità dei provvedimenti gravati per violazione dell'obbligo di motivazione prescritto dalla legge n. 241/1990, per violazione delle disposizioni e dei principi in materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per violazione del combinato disposto degli artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 461/2001 e per eccesso di potere sotto distinti profili; in particolare, il Comitato (e quindi il Ministero intimato che ne ha recepito il parere) non avrebbe tenuto in debito conto le circostanze in cui si sarebbe svolta l'attività lavorativa del dipendente, caratterizzata da sforzi fisici ripetuti nel tempo, posture scorrette e persistenti microtraumi, fattori che, almeno sul piano concausale, sarebbero stati tali da incidere sul determinismo delle affezioni di che trattasi.
Con atto depositato l'11.6.2009, seguito da memorie e produzione documentale, si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, per chiedere che il ricorso sia dichiarato irricevibile, inammissibile o, in via gradata, rigettato nel merito.
In prossimità dell'udienza di merito anche il ricorrente ha depositato brevi memorie.
Alla pubblica udienza del 12 luglio 2012, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
II. Il ricorso è infondato e va respinto.
Ferma restando, infatti, la natura tecnico-discrezionale del giudizio espresso dal Comitato di Verifica, che è sindacabile anche attraverso la verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto al criterio adoperato ed al procedimento applicativo (Cons. di Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601), il Collegio non riscontra alcun errore e/o vizio motivazionale nel parere predetto, né le argomentazioni addotte dal Comitato possono dirsi contraddittorie rispetto alla documentazione versata in atti; in essa non emergono elementi significativi che possano far propendere per un giudizio di dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate o che siano idonei a provare le circostanze solo genericamente indicate in ricorso; il ricorrente, infatti, nel descrivere le modalità del servizio prestato, fa generico riferimento all'ingente impegno fisico profuso nell'espletamento delle proprie mansioni, all'esposizione continua e prolungata alle inclemenze atmosferiche ed ai disagi ambientali, senza tuttavia allegare, né provare, alcuna specifica circostanza di servizio particolarmente gravosa, eccezionale ed esorbitante rispetto alle ordinarie mansioni che egli era chiamato a svolgere in relazione al ruolo ricoperto, tali da aver influito in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità di che trattasi, quantomeno sul piano concausale.
Come sostenuto dalla giurisprudenza, anche di questa Sezione (ex multis, sent. n. 2024 del 22.11.2011), nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (Cons. Stato, 11 maggio 2007, n. 2274; T.A.R. Lazio, sez. I, 23 giugno 2003 n. 5513 e 3 aprile 2008, n. 2828; Tribunale di Rimini, 2 ottobre 2004; TAR Toscana, 17 dicembre 2001, n. 1986; Corte dei Conti Sardegna, sez. giurisdizionale, 9 febbraio 1995, n. 63).
Né, ad avviso del Collegio, con riguardo alla patologia "Lombalgia post-traumatica; in atto: lomboartrosi con discopatia L5-S1 e segni EMG di sofferenza radicolare L5", può dirsi contraddittorio il giudizio del Comitato di Verifica rispetto alle valutazioni espresse dalla Commissione Medica Ospedaliera presso l'Ospedale Militare di Bari nel verbale n. 967 del 7.3.2003, nella parte in cui viene constatato che essa costituisce l'aggravamento di una precedente patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Occorre in primo luogo osservare che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio è, in base alla disciplina introdotta dal D.P.R. n. 461/2001, l'unico Organo a cui è demandato di pronunciarsi sulla dipendenza da causa di servizio, ossia sull'accertamento del nesso eziologico tra l'insorgenza delle infermità ed il servizio prestato, mentre la Commissione Medica Ospedaliera sottopone a visita l'interessato al solo fine di formulare un giudizio diagnostico e di indicare, tra l'altro, la data di conoscibilità o di stabilizzazione della patologia e la categoria a cui la stessa è ascrivibile ai fini della determinazione dell'equo indennizzo.
Ciò posto, avendo il ricorrente chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio anche della infermità "Lombalgia post-traumatica; in atto: lomboartrosi con discopatia L5-S1 e segni EMG di sofferenza radicolare L5" (mai, in precedenza, riconosciuta dipendente da causa di servizio), legittimamente il Comitato di Verifica si è pronunciato sul punto, negando la dipendenza da causa di servizio sul rilievo che non risultavano "sufficientemente comprovati da idonea documentazione ufficiale o coeva le circostanze di tempo, di modo e di luogo in cui si sarebbe verificato l'evento lesivo"; il ricorrente, peraltro, si limita a contestare la contraddittorietà del giudizio del Comitato rispetto ai precedenti verbali delle Commissioni Mediche Ospedaliere di Bari e di Taranto (rispettivamente, n. 967 del 7.3.2003 e n. 181 del 31.5.1993, quest'ultimo non versato in atti), ma nulla obietta in merito all'asserita assenza di prova sulle circostanze di tempo, di modo e di luogo in cui si sarebbe verificato l'evento traumatico, né fornisce elementi atti a documentare il contrario.
In conclusione, negli atti impugnati non è dato riscontrare alcuna contraddittorietà ed omissione, sia con riguardo ai fatti posti a base delle valutazioni del Comitato di Verifica (recepite nel provvedimento conclusivo adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze), sia per quanto attiene alla motivazione, particolarmente esaustiva e dettagliata, con la conseguenza che le censure prospettate in ricorso si rivelano del tutto infondate.
Il ricorso, pertanto, va respinto.
III. Tuttavia, anche tenuto conto della natura della controversia, le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, sussistendo giusti motivi in tal senso.
(Torna su   ) P.Q.M.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente FF
Carlo Dibello, Primo Referendario
Simona De Mattia, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 SET. 2012.
Avv. Antonino Sugamele

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