Colonnello chiede equo indennizzo per causa di servizio. Spondiloartrosi lombo sacrale con doppia ernia discale L4-L5 ed L5 SI. Rigetto.
Autorità: T.A.R. Lecce Puglia sez. II
Data: 20 novembre 2012
Numero: n. 1903
Intestazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1090 del 2011, proposto da:
To. Pi., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luigia Tritto, con
domicilio eletto presso Oronzo Valletta in Lecce, via G. D'Annunzio,
58/A;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F.sco
Rubichi, 23;
per l'annullamento
del decreto n. 535/N emesso in data 22.2.2011 dal Direttore del
Direttore della Divisione del Ministero della Difesa, Col. c.
(li)t.SG Gi. Le., notificato al ricorrente l'11.4.2011 con il quale
gli si comunicava il rigetto della sua istanza tesa ad ottenere la
corresponsione dell'equo indennizzo atteso che la patologia da cui è
affetto non può riconoscersi dipendente da causa di servizio; di
tutti gli atti presupposti, collegati, connessi, precedenti e
successivi all'atto impugnato, tutti illegittimi e lesivi dei diritti
soggettivi e degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2012 il dott.
Luigi Costantini e uditi per le parti l'avv.to Tritto Maria Luigia e
l'Avv.to dello Stato A. Roberti
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
(Torna su ) Fatto
FATTO
Con verbale n. 1289 del 19/11/2004 la Commissione medica ospedaliera di Taranto riconosceva il sig. Pi., sottufficiale della Marina militare , affetto da: "spondiloartrosi lombo sacrale con doppia ernia discale L4-L5 ed L5 SI con reperti clinici e strumentali a favore di radicolopatia in L5 bilateralmente a modesta incidenza funzionale in atto"
Il Comitato di verifica per le cause di servizio, tuttavia, chiamato a valutare la sussistenza della dipendenza da causa di servizio del quadro morboso diagnosticato, esprimeva parere sfavorevole (ad. n. 379 del 21/9/2010).
A tale parere si uniformava quindi il Ministero della difesa che, con decre-to n. 535/N del 22/2/2011, respingeva la relativa richiesta di equo indennizzo avanzata dal militare .
Avverso la determinazione ministeriale, insorge con il ricorso in esame il sig. Pi. il quale ne deduce l'illegittimità sulla base dei seguenti motivi:
- violazione e falsa applicazione del D.P.R 3.5.57 n. 686 e della L. 23.12.1970 n. 1094;
- violazione della legge 7.8.90 n. 241;
- eccesso di potere per omessa e carente motivazione, erroneità e falsità del presupposto.
Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso l'Amministrazioni intimata e all'udienza pubblica del 4/10/2012, sulle conclusioni dei difensori delle parti, la causa è stata ritenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente sostanzialmente sostiene che il Comitato di verifica, nel formulare il proprio parere, non avrebbe svolto alcuna valutazione della attività lavorativa da lui svolta, limitandosi apoditticamente ad attribuire l'infermità denunciata a "fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali associate ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrati".
A diverse conclusioni sarebbe invece potuto pervenire l'Organo consultivo ove fossero state adeguatamente considerate le mansioni cui egli era addetto (panettiere - maestrino di cucina e mensa - addetto al vestiario) in virtù delle quali "operava nella cucina, nella cambusa e nelle celle frigorifere e veniva sottoposto ad affaticamenti fisici, a continui e bruschi sbalzi di temperatura ed a stress psicofisico".
Per molti anni, quindi, sarebbe stato sottoposto a condizioni di lavoro estreme, atteso che nei suoi confronti "la situazione non cambiò neppure quando venne trasferito a Maridipart. Taranto e poi sulle unità navali "Zeffiro" e "Garibaldi" e "Espero".
Tale assunto non può essere condiviso.
Innanzitutto occorre osservare, in relazione alle risultanze della consulenza tecnica di parte richiamata dal ricorrente (il dr. Barba ritiene il giudizio espresso dal Comitato di verifica "quanto meno opinabile"), che i giudizi medico-legali espressi dagli organi tecnico consultivi, ai fini dell'accertamento della dipendenza di una infermità del pubblico dipendente da causa di servizio, sono "giudizi connotati da discrezionalità tecnica la cui valutazione è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo i poteri di questi di valutarne ab externo la irragionevolezza, la incongruità e soprattutto l'eventuale carenza di esaustività" (Cons. St. IV sez. 18/2/03 n. 877).
Nel caso di specie, evidentemente, simile spazio per un controllo giurisdizionale non sembra potersi rinvenire, posto che, muovendo da puntuali considerazioni medico-scientifiche, il Comitato di verifica ha potuto trarre delle conclusioni sicuramente non illogiche ed incomprensibili, indicando chiaramente, con riferimento alla patologie denunciata, i meccanismi di insorgenza ed i relativi processi degenerativi.
Risulta peraltro che nel caso in esame sia stata adeguatamente considerata la rilevanza eziologia dei fatti di servizio, posto che, con riferimento alle condizioni di lavoro, l'Organo consultivo ha ritenuto di potere escludere qualsiasi rapporto, anche sotto il profilo concausale, tra l'attività svolta e le infermità denunciate dal ricorrente, dopo aver "esaminato e valutato senza tralasciarne alcuno tutti gli elementi connessi con lo svol-gimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti".
D'altro canto vale la pena ribadire che "nella nozione di causa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa" (T.A.R. Puglia - Lecce II sez. 31/1/2012 n. 208; Cons. St. 11/5/2007 n. 2274).
Sicché, la semplice descrizione ad opera del ricorrente dei compiti svolti, sia pure impegnativi, e l'indicazione dei disagi sopportati durante il normale espletamento del servizio non possono portare a concludere che straordinari fattori di rischio hanno certamente inciso sul suo stato di salute.
Per quanto riguarda poi l'obbligo motivazionale cui, ad avviso del ricorrente, si sarebbero sottratti tanto l'Amministrazione militare quanto il Comitato di verifica per non aver tenuto conto del giudizio espresso dalla C.M.O (la C.M.O invero si è limitata, nell'ambito delle proprie competenze, a formulare un giudizio diagnostico) occorre in ogni caso ribadire che, ai sensi dell'art. 11 D.P.R. n. 461/2001, il Comitato di verifica per le cause di servizio è l'unico organo competente ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio, sicché l'Amministrazione procedente non dispone di alcuno spazio per valutazioni di ordine discrezionale ma è vincolata al parere tecnico-scientifico emesso dallo stesso organo consultivo (Cons. St. VI sez. 6/4/2009 n. 2118; T.A.R. Campania VII sez. 7/9/2010 n. 17330).
I provvedimenti impugnati pertanto si rivelano immuni dai vizi denunciati e conseguentemente il ricorso deve essere respinto.
Ricorrono tuttavia valide ragioni, in relazione alla natura della controversia, per ritenere integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Costantini, Presidente, Estensore
Enrico d'Arpe, Consigliere
Simona De Mattia, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 NOV. 2012.
27-11-2012 13:07
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