Concorso Ufficiale Esercito. Esclusione per insufficienza piegamenti sulle braccia da effettuarsi nel tempo massimo consentito.
N. 07642/2012 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 6089 del 2012, proposto dalla signora Veronica Picchi, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Pizzutelli, con domicilio eletto presso Alessandro Silvestri in Roma, via Carlo Poma 2;
contro
il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l'annullamento del provvedimento con cui la si è esclusa dal concorso pubblico indetto (con D.M. n.131/2009) per l'ammissione di 122 soggetti al primo anno del 194° Corso dell'Accademia Militare dell'Esercito. (G.U., IV s.s., n.103 del 30.12.2011).
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nella Camera di Consiglio del giorno 30 agosto 2012, il dott. Franco Angelo Maria De
Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Reputandolo illegittimo sotto più profili, la signora Veronica Picchi ha impugnato – con contestuale richiesta di tutela cautelare – il provvedimento con cui la si è esclusa dal concorso pubblico indetto (con D.M. n.131/2009) per l'ammissione di 122 soggetti al primo anno del 194° Corso dell'Accademia Militare dell'Esercito. (G.U., IV s.s., n.103 del 30.12.2011).
Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 30.8.2012: data in cui il relativo ricorso è stato sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.
Nulla di quanto addotto dall'interessata a sostegno delle sue tesi vale, infatti, a smentire la veridicità dell'unico dato rilevante per la decisione della presente controversia: il non aver superato, l'interessata stessa, uno dei moduli – e, precisamente, quello concernente i piegamenti sulle braccia (che, entro il termine massimo di 2 minuti, avrebbero dovuto esser effettuati – senza portare le spalle sotto il livello dei gomiti – in numero pari, o superiore, a dieci) – in cui si articolava la prescritta prova di efficienza fisica.
Si fa presente, al riguardo - che la sussistenza delle circostanze dedotte in ricorso (ove si sostiene, tra l'altro, che la Picchi avrebbe eseguito correttamente ben venticinque dei cennati piegamenti) non traspare da alcun atto (endo) procedimentale;
-che, al contrario, quanto asserito nella relazione predisposta dal Presidente della Commissione chiamata a valutare la correttezza della prova "de qua" trova conferma in un verbale (che, com'è noto, fa fede fino a querela di falso) stilato – nell'immediatezza dei fatti – il 22.5.2012.
E tanto basta, al Collegio (atteso che – nell'occasione – è stata fatta, nel pieno rispetto del principio della "par condicio" dei candidati, corretta applicazione della vigente normativa di settore), per riconoscere – appunto – infondata (e, per ciò stesso, meritevole di reiezione) la proposta impugnativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
-rigetta il ricorso indicato in epigrafe;
-condanna la proponente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi 1500 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 30 agosto 2012, con l'intervento dei magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore
Michelangelo Francavilla, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 08/09/2012
19-09-2012 13:45
Richiedi una Consulenza