DECRETO DEL PRESIDETE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2011, n. 221 Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, concernente l'Ordine della «Stella d'Italia».
GU n. 10 del 13-1-2012
testo in vigore dal: 28-1-2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 13,
recante modifica al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812,
relativo all'istituzione dell'Ordine della «Stella d'Italia»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2011;
Udito il parere n. 3854/2011 del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27
settembre 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 novembre 2011;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i
Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Classi dell'Ordine della Stella d'Italia
1. L'Ordine della «Stella d'Italia» si compone di cinque classi che
conferiscono i titoli di Cavaliere di Gran Croce, Grande Ufficiale,
Commendatore, Ufficiale e Cavaliere.
2. E' inoltre prevista la classe speciale di Gran Croce d'Onore.
Art. 2
Definizione dell'insegna
1. L'insegna della «Stella d'Italia» consiste in una croce stellata
smaltata di bianco, filettata d'oro, attraversante un'altra croce
stellata di verde, filettata d'oro, posta in decusse, esse croci a
loro volta attraversanti due rami di ulivo e di quercia d'oro,
fruttati dello stesso, posti in cerchio. La croce stellata di bianco
reca al centro uno scudetto circolare d'oro, bordato d'azzurro,
recante una raffigurazione in oro dell'emblema della Repubblica;
all'interno della bordatura, in lettere lapidarie maiuscole romane
d'oro, nell'area superiore la parola STELLA, in quella inferiore la
parola D'ITALIA.
2. La Stella di Cavaliere di Gran Croce (1ª Classe) consiste
nell'insegna gia' descritta, della misura di mm 50, appesa ad una
fascia di seta da indossare dalla spalla destra al fianco sinistro.
La fascia di mm 101 di altezza e' di rosso, bordato alle estremita'
da due liste affiancate, l'esterna di verde, l'altra di bianco; e da
una placca del diametro di mm 75 a forma di raggiera convessa,
costituita da otto gruppi di raggi d'oro, intagliati a punta di
diamante e caricata al centro dallo scudetto circolare dell'insegna
dell'Ordine. Identiche caratteristiche hanno le decorazioni di
Cavaliere di Gran Croce per le signore, con l'unica differenza che la
fascia e' di 82 mm di altezza.
3. La Stella di Grande Ufficiale (2ª classe) consiste nell'insegna
gia' descritta appesa ad un nastro da collo di 50 mm di altezza e
dalla stessa placca con i raggi argentati anziche' dorati. Le signore
appunteranno la Stella di Grande Ufficiale sotto la spalla sinistra,
appesa al medesimo nastro, in forma di fiocco.
4. La Stella di Commendatore (3ª classe) consiste in una insegna
identica nella foggia e nell'uso a quella gia' descritta, ma senza la
placca. Per le signore, la Stella di Commendatore si porta appuntata
sotto la spalla sinistra, appesa al medesimo nastro, in forma di
fiocco.
5. La Stella di Ufficiale (4ª classe) consiste in un'insegna
identica nella foggia a quella gia' descritta, ma della misura di mm
40, appesa ad un nastro di seta con i colori dell'ordine di mm 37 di
larghezza, da appuntare al petto. Sul nastro della decorazione e'
appuntata una coccarda di mm 24 di diametro. Per le signore, la
Stella di Ufficiale si porta appuntata sotto la spalla sinistra,
appesa al medesimo nastro, in forma di fiocco e con al centro una
coroncina argentata.
6. La stella di Cavaliere (5ª classe) consiste in un'insegna
identica nella foggia a quella di 4ª classe, ma senza la coccarda sul
nastro. Per le signore, la Stella di Cavaliere si porta appuntata
sotto la spalla sinistra, appesa al medesimo nastro, in forma di
fiocco.
7. La classe speciale della Gran Croce d'Onore consiste della sola
placca gia' descritta per la 1ª classe, recando pero' quest'ultima
una ghirlanda di alloro di verde intorno al medaglione centrale.
Art. 3
Validita' dei conferimenti antecedenti
1. I conferimenti dell'Ordine della Stella della Solidarieta'
Italiana effettuati prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento mantengono la loro piena validita'. L'uso da parte degli
insigniti delle relative decorazioni e' consentito senza limitazione
alcuna.
Art. 4
Destinatari dei conferimenti
1. Il conferimento della «Stella d'Italia» e' riservato ai
cittadini italiani e stranieri che, all'estero, abbiano acquisito
particolari benemerenze nella promozione dei rapporti di amicizia e
collaborazione tra l'Italia e il Paese in cui operano, e nella
promozione dei legami con l'Italia.
2. Le proposte di conferimento devono pervenire da parte dei
Rappresentanti diplomatici italiani all'estero - ivi incluse quelle
formulate dai Capi degli Uffici Consolari - al Ministero degli Affari
Esteri - Cerimoniale Diplomatico della Repubblica - che le sottopone
al Consiglio dell'Ordine.
3. Ciascuna proposta dovra' contenere, oltre alle indicazioni delle
generalita' e dei titoli del candidato, anche una precisa esposizione
delle motivazioni che sottendono la proposta medesima.
Art. 5
Proposte di conferimento
1. Il Consiglio da' il proprio parere, in base alle benemerenze
indicate dal Rappresentante Diplomatico italiano all'estero, anche
sulla classe della «Stella d'Italia» da conferirsi ai candidati
segnalati, tenendo conto delle disponibilita' delle diverse classi
per l'anno in corso stabilite dal Presidente della Repubblica ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812.
Art. 6
Firma dei decreti di conferimento da parte
del Presidente della Repubblica
1. In base al parere del Consiglio su ogni singola proposta, il
Ministro degli Affari Esteri presenta alla firma del Presidente della
Repubblica i relativi decreti.
2. I conferimenti dell'Ordine avvengono due volte l'anno in date
stabilite dal Consiglio.
3. Il Consiglio provvede inoltre a dare notizia delle nomine nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 7
Assegnazioni dei gradi e promozioni
1. Fatta eccezione per benemerenze di segnalato rilievo o per
ragioni di cortesia internazionale, per le quali il Consiglio puo'
decidere l'assegnazione di una classe superiore, a nessuno puo'
essere per la prima volta conferita un'onorificenza di grado
superiore a Cavaliere.
2. Le promozioni ad una classe superiore richiedono l'acquisizione
da parte dell'insignito di nuovi titoli e nuove benemerenze verso
l'Italia, e possono essere proposte solo dopo una permanenza di tre
anni nel grado inferiore.
Art. 8
Classe speciale di Gran Croce
1. La classe speciale della Gran Croce d'Onore viene conferita ai
cittadini italiani che abbiano perso la vita ovvero abbiano subito
un'invalidita' superiore all'80 per cento della capacita' lavorativa
in conseguenza dello svolgimento all'estero di attivita' di alto
valore umanitario.
2. Nel caso di conferimento alla memoria, la Gran Croce d'Onore e'
attribuita al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, ai
genitori, ai fratelli e alle sorelle, ovvero, in assenza dei parenti
indicati, al Comune di residenza dell'insignito.
Art. 9
Conferimento all'estero delle insegne
1. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, cui e' affidata la
Segreteria dell'Ordine, provvede a far rimettere ai Rappresentanti
diplomatici italiani all'estero le insegne e i diplomi della Stella
d'Italia.
Art. 10
Tenuta degli schedari
1. I precedenti e lo schedario relativi agli insigniti della
«Stella d'Italia» sono conservati nell'archivio del Cerimoniale
Diplomatico della Repubblica.
Art. 11
Rinuncia all'onorificenza
1. Nel caso di rinuncia all'onorificenza, il Consiglio dell'Ordine
non da' corso alla registrazione del decreto di concessione
informandone la Presidenza della Repubblica; se la registrazione e'
gia' avvenuta, il Ministro degli Affari Esteri propone al Presidente
della Repubblica la revoca del decreto di concessione.
Art. 12
Procedimento di revoca dell'onorificenza
1. Incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne
renda indegno.
2. L'iter per l'eventuale revoca puo' essere avviato dalla
Rappresentanza diplomatica a diverso titolo competente a fornire
valutazioni sull'insignito oppure dal Consiglio dell'Ordine.
3. Il Consiglio dell'Ordine comunica all'interessato la proposta di
revoca, stabilendo un termine, non inferiore a giorni trenta, per
presentare per iscritto le proprie difese che sono valutate dal
Consiglio stesso. La comunicazione della proposta di revoca e' fatta
a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Decorso il
termine assegnato per la presentazione delle difese, il Consiglio
esprime il proprio parere definitivo nei successivi sessanta giorni.
4. La revoca e' disposta, previo parere del Consiglio dell'Ordine e
su proposta del Ministro degli affari esteri, con decreto del
Presidente della Repubblica.
Art. 13
Abrogazioni
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente
Regolamento e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 20
gennaio 1949, n. 61, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 2011
08-02-2012 00:00
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