Divisione Pasubio. Operazioni belliche nella ex Unione Sovietica. Il Tribunale di Cremona dichiara la morte presunta di un soldato italiano.
IL TRIBUNALE DI CREMONA
riunito in Camera di Consiglio nella persona dei magistrati
Dott. Carlo Maria Grillo Presidente
Dott. Tito Preioni Giudice rel.
Dott. Alessandra Marucchi Giudice
letto il ricorso ex art. 726 cpc presentato in data 3.02.2011 da Lombardi Aristide nato a Bonemerse (Cr) il 13.02 1941 ed ivi residente in Via Marconi 8, C. F.: LMBRTD41B13A972X con l'Avv. Enrico Panizza, C.F.: PNZNRC50S08D150L, proc. dom. con cui veniva richiesta la dichiarazione di morte presunta di Lombardi Dino nato a Cremona il 30.04.1911,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N. 106/2011.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “ Dichiararsi la morte presunta di Lombardi Dino”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 3.02.2011 il Sig. Lombardi Aristide come in epigrafi generalizzato, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Panizza per mandato a margine del ricorso introduttivo, chiedeva che il Tribunale di Cremona dichiarasse, ai sensi dell'art. 726 c.p.c. e ss. e 58 c.c., la morte presunta di Lombardi Dino nato a Cremona il 30.04 .1911, assumendo:
che del Sig. Lombardi Dino, padre del ricorrente, non si hanno più notizie dal 1942, allorquando scompariva e risultava disperso nel corso delle operazioni belliche nella Ex Unione Sovietica, durante il secondo conflitto mondiale, ove militava al seguito della Divisione Pasubio;
che il sig. Lombardi Dino è stato dichiarato irreperibile come da verbale di irreperibilità prodotto in data 9.09.1949 del Ministero della Difesa;
che il ricorrente risulta essere unico erede legittimo del sig. Lombardi Dino atteso che la di lui madre, Ida Carrara (moglie del Sig. Lombardi Dino) è deceduta in data 5/01/1989 , come emerge dal prodotto certificato di morte;
che non risultano esservi altri successori legittimi oltre al ricorrente, né, a notizia del ricorrente, altre persone che perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni per effetto della morte del Sig. Lombardi Dino;
che con provvedimento in data 5.02.2011 il Presidente del Tribunale di Cremona nominava Giudice relatore il Dott. Tito Preioni, ed ordinava che a cura della Cancelleria la domanda fosse inserita per estratto, entro tre mesi dal provvedimento, con i tempi e le modalità di cui all'art. 727 c.p.c., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
che la domanda veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 1.03.2011 ed in data 12.03.2011;
Con decreto in data 24.11.2011, dietro istanza ex art. 728 c.p.c. del ricorrente Lombardi Aristide, il Giudice Designato fissava l'udienza di comparizione avanti a sé nel giorno 25.01.2012.
All'udienza del 25.012012 il Giudice Designato, verificata la regolare pubblicazione della domanda per dichiarazione di morte presunta, procedeva all'audizione del ricorrente, Sig. Lombardi Aristide, che insisteva per la declaratoria di morte presunta del proprio padre.
Indi il ricorso passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che il ricorso è fondato e dev'essere, come tale, accolto.
Risulta invero dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni del ricorrente che del sig. Lombardi Dino non si hanno più notizie dal 1942, allorquando il medesimo scompariva nel corso di operazioni belliche nella Ex Unione Sovietica, durante il secondo conflitto mondiale, al seguito della divisione Pasubio;
Il sig. Lombardi Dino è stato dichiarato irreperibile come da verbale di irreperibilità emesso in data 9.09.1949, dopo gli accertamenti di rito, dal Ministero della Difesa;
Il ricorrente risulta essere unico erede legittimo del Sig. Lombardi Dino;
Non risultano esservi altri successori legittimi oltre al ricorrente, né, a notizia del ricorrente, altre persone che perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni per effetto della morte del Sig. Lombardi Dino.
Il figlio Lombardi Aristide ha confermato, in sede di audizione avanti il Giudice Designato, di non aver più avuto notizie, da allora, del padre Lombardi Dino , precisando che il medesimo partì per il fronte russo nel 1941 e venne dato per disperso nel successivo inverno 1942 a seguito della nota offensiva delle truppe sovietiche e che le ultime notizie di cui è in possesso sono contenute in una lettera scritta dal fronte alla famiglia nella quale il militare notiziava che il proprio reparto era in procinto di essere accerchiato dalle truppe nemiche. Ha altresì dichiarato che nessuna altra notizia si ebbe di lui e che neppure taluni commilitoni interpellati seppero dare notizie specifiche. Seguirono poi le comunicazioni di rito da parte del Distretto che davano Lombardi Dino per disperso. La madre del ricorrente Carrara Ida, fino a che fu in vita , ebbe a percepire la pensione di disperso in guerra. Nessuna altra notizia si ebbe negli anni successivi circa la sorte del predetto.
Si deve pertanto presumere che Lombardi Dino sia deceduto a seguito delle menzionate vicende belliche nell'anno 1942.
Ricorrono pertanto indubbiamente i presupposti processuali e sostanziali richiesti dagli artt. 58 cod. civ. e 729 e segg. c.p.c. per farsi luogo alla chiesta dichiarazione di morte presunta.
Il ricorso è stato infatti proposto dopo che erano trascorsi oltre dieci anni dall'anno 1942 cui risale l'ultima notizia della persona scomparsa.
L'effettività della scomparsa di Lombardi Dino emerge altresì chiaramente dal notevole lasso di tempo trascorso dall'anno predetto, e dall'assoluta mancanza di notizie successive.
Dev'essere pertanto dichiarata con sentenza la morte presunta di Lombardi Dino.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sul ricorso presentato in data 3 febbraio 2011 da Lombardi Aristide, così provvede:
Dichiara
la morte presunta di Lombardi Dino, nato a Cremona il 30.04.1911, avvenuta nell'anno 1942.
Ordina
che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata ex art. 37 comma 18 D.L. 16 luglio 2011 n. 98 nel sito internet del Ministero della Giustizia.
Manda alla Cancelleria di dare notizia ex art. 133 comma 2 cpc della presente sentenza , dopo l'avvenuto passaggio in giudicato , all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cremona.
Così deciso in Cremona il 20.2.2012.
IL GIUDICE ESTENSORE
Tito Preioni
IL PRESIDENTE
Carlo Maria Grillo
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Daniela Balestreri
18-11-2012 20:15
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