Forze Armate. Trasferimento di autorità.-
Cons. Stato, Sez. IV, 11 dicembre 2012, n. 6337
FORZE ARMATE
I provvedimenti di trasferimento d'autorità, ivi compresi quelli assunti per ragioni di incompatibilità ambientale, sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un'altra assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, che non abbisogna di una particolare motivazione né di particolari garanzie di partecipazione preventiva, quale è quella di cui all'art. 7 della legge n. 241 del 1990.
In riferimento all'ordinamento militare, occorre evidenziare che non sussiste, di norma, un interesse particolarmente tutelato alla sede di servizio del militare. Di talché, ove non vi siano, a monte del trasferimento, ragioni discriminatorie o vessatorie o macroscopicamente incongrue od illogiche, data l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione, prevale l'interesse pubblico che presiede ai provvedimenti di utilizzazione del personale nella organizzazione delle particolari strutture logistiche, operative e di comando che caratterizzano il complesso funzionamento delle Forze Armate e di Polizia.
14-12-2012 18:10
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