Forze armate - trasferimento per incompatibilità ambientale - polizia di stato
Forze armate - trasferimento per incompatibilità ambientale - polizia di stato - dipendente - trasferimento per incompatibilità ambientale - motivazione - elementi logici e chiari adeguati a rendere la figura dell'agente offuscata da ombre idonee a nuocere al prestigio dell'amministrazione - sufficienza - valutazione discrezionale - limitata sindacabilità del giudice amministrativo
L'adozione di un provvedimento di trasferimento dell'appartenente alla Polizia di Stato per incompatibilità ambientale deve ritenersi sufficiente motivato qualora emergano dal medesimo elementi logici e chiari, adeguati a rendere la figura dell'agente offuscata da ombre idonee a nuocere, attraverso la sua persona, al prestigio dell'Amministrazione di appartenenza ed alla stessa funzionalità dei compiti di istituto. L'adozione del provvedimento suddetto, in ogni caso, consegue ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che rendono inopportuna la presenza in sede al fine di ripristinare il corretto e sereno funzionamento dell'ufficio, sindacabile dal Giudice Amministrativo solo estrinsecamente, sotto il profilo della logicità e completezza della motivazione e dell'errore e del travisamento dei fatti, la quale non può essere condizionata dalle situazioni personali e familiari del dipendente, che necessariamente recedono di fronte all'interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'Amministrazione stessa.
T.a.r. Liguria, Genova, Sezione 2, Sentenza 30 marzo 2012, n. 466
08-06-2012 00:00
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