I requisiti stabiliti dal bando debbono essere posseduti al tempo dell'accertamento da parte della Commissione
Tar Lazio Sez. Prima Ter - Sent. del 03.08.2012, n. 7239
Presidente Sandulli - Estensore Morabito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5624 del 2012, proposto da: A. G.,
contro
Il Ministero dell'Interno, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato di Roma ;
per l'annullamento
del provvedimento di non idoneità adottato in esito alla visita medica dalla Commissione medica nell'ambito del concorso per il reclutamento di 2800 Allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2012 il Consigliere Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
- che parte ricorrente - che ha partecipato al concorso per il reclutamento di 2800 allievi agenti della P.S. indetto con bando pubblicato nella G.U. n.94 del 2011 - è stata esclusa da detta selezione venendo riscontrata in data 30.4.2012, dalla competente Commissione medica concorsuale, affetta da “deficit visus (visus naturale OD 4/10; OS 3/10) con correzione a 10/10 maggiore di una diottria” ai sensi dell'art.3 comma 1, lett. C) del d.m. n.198 del 2003 e, dunque, carente dei requisiti fisici previsti da detto d.m.;
- che il ricorrente, nel gravarsi, col ricorso in epigrafe, avverso detto giudizio di esclusione, ha dedotto di godere di una piena capacità visiva essendosi egli sottoposto il 22.5.2012 ad intervento di chirurgia refrattiva (con laser ad accimeri);
- che la leale ammissione del ricorrente (di aver corretto un difetto visivo di cui era portatore precedentemente portatore) costituisce elemento che, logicamente, conforta la presunzione di correttezza della diagnosi di inidoneità visiva formulata in sede concorsuale;
Considerato ancora:
- che, per pacifica giurisprudenza, i requisiti psico fisici prescritti per l'accesso ad un Corpo di Polizia devono essere posseduti sotto la data in cui si procede, da parte della Commissione concorsuale, al loro accertamento; E difatti in materia concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, o nei Corpi della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, la giurisprudenza è costante nell'affermare che i requisiti di idoneità fisica richiesti debbono essere posseduti dai candidati al momento in cui essi - nel rispetto delle scansioni temporali previste dai bandi - vengono sottoposti alla visita medica di idoneità, di modo che la legittimità delle valutazioni operate dalle commissioni sanitarie a ciò preposte deve essere riferita a quel momento; questo comporta che dette valutazioni non possono essere inficiate da fattori che intervengano successivamente a modificare lo stato psicofisico dell'interessato, come l'effettuazione di trattamenti o interventi terapeutici; diversamente opinando, si avrebbe infatti una manifesta alterazione della parità di condizioni fra i candidati, la tutela della quale implica tendenzialmente l'irripetibilità degli accertamenti sanitari svolti in ambito concorsuale (cfr., ex multis, Cons. St. n. 2771/2006, n. 2936/05; nn. 6405 e 6394 del 2004; n.4808 del 2003; Tar Lazio, I^, n.6436/2008);
- che alla luce delle considerazioni sovra sintetizzate manifestamente infondata deve ritenersi la censura incentrata sull'illegittimità del bando di gara in quanto non consente una visita di revisione nei confronti del candidato risultato, in prime cure, inidoneo;
- che non può ritenersi consentita alcuna verificazione in un caso come quello di specie in cui l'intervento al quale si è assoggettato il ricorrente dopo la visita concorsuale non permette più di appurare eventuale elementi di erroneità nel giudizio valutativo formulato dalla Commissione medica del concorso;
- che ricorrono, i presupposti per l'immediata definizione del giudizio tramite una pronuncia in forma semplificata: evenienza questa rappresentata alle parti presenti nessuna delle quali ha manifestato l'intendimento di assumere alcuna delle iniziative indicate nell'art.60 del c.p.a.;
- che le spese di lite, attesa la peculiarità della fattispecie, possono essere compensate tra le parti in causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), pronunciandosi ai sensi dell'art.60 del C.p.a. respinge, come da motivazione, il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Depositata in Segreteria il 03.08.2012
19-08-2012 13:52
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